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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127 ter comma 3, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 1290/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Fusco, Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2021, parte ricorrente premetteva: di aver presentato in data
25.07.2020 domanda per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare sul presupposto che le nipoti, minorenni, fossero da sempre a suo carico e che la situazione reddituale dei genitori delle stesse legittimasse la pretesa al riconoscimento del trattamento richiesto con decorrenza dal CP_ 2015 e per gli ultimi 5 anni;
- che l' con provvedimento notificato in data 31.7.2020 , respingeva la domanda per mancanza di documentazione probante la denunciata scomparsa della madre delle minori;
- di aver presentato in data 25.09.2020 ricorso avverso il predetto provvedimento di reiezione;
- che l' non ha risposto al suddetto ricorso amministrativo CP_1 limitandosi ad accreditare, unitamente alla pensione di marzo, l'importo relativo al
1 riconoscimento degli ANF relativi esclusivamente all'annualità 2018; - di aver diritto, sussistendone i presupposti, ad ottenere l'assegno per nucleo familiare.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il Signor ha il diritto di Parte_1 vedersi riconosciuti gli assegni familiari integralmente e per il periodo rivendicato (2015-2020) ad esclusione CP_ dell'anno 2018, già percepito;
-condannare per effetto l' , in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare e corrispondere all'odierno ricorrente le annualità richieste di ANF;
-Condannare l' al pagamento di spese, CP_1 diritti ed Oneri Giudiziari.”.
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio a seguito di rinotifica (v.si notifica del ricorso agli atti del fasc. telem), non si costituiva l' convenuto che va, pertanto, dichiarato CP_2 contumace.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, il difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127 ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
La normativa invocata dal ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in giudizio è la legge n.153/88, la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
L'art. 2 della legge n.153/1988 indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile».
2 Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto
1996, n. 7668).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR
n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Da quanto sopra illustrato deriva che - in base alla lettera della legge e al diritto vivente formatosi sulla base di essa - il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con L. n. 153/1988 spetta al sussistere delle seguenti condizioni: - possesso di redditi
3 compatibili con i limiti reddituali previsti dalla normativa in questione;
- esistenza, per il richiedente, di un nucleo familiare composto dai soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. cit., oppure, in alternativa, sussistenza, in capo al richiedente che sia una persona singola (cioè che non abbia un nucleo familiare ai sensi della disposizione sopra citata), degli ulteriori requisiti cumulativi di cui al comma 8 dell'art. 2 del D.L. cit. ([a] titolarità di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
[b] età inferiore a 18 anni compiuti oppure età superiore a 18 anni e, al contempo, presenza di condizioni, derivate da infermità o difetto fisico o mentale, che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro).
Per quanto in questa sede interessa, va specificato che ai sensi dell'art. 2, co. 6 L. 69/1988, i nipoti appartengono al nucleo familiare solo laddove minori o, se maggiorenni, qualora impossibilitati a prestare proficuo lavoro e, ai sensi dell'art. 4 DPR 797/1955, richiamato dall'art. 2, co. 3 L.
69/1988 con riferimento a quanto ivi non previsto, l'assegno per il nucleo familiare è corrisposto soltanto laddove il figlio -o il soggetto equiparato come il nipote, per quel che qui rileva- sia “a carico del capofamiglia”, ovvero ai sensi dell'art. 5 DPR cit. “quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso. In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio”.
Invero, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, anche i nipoti in linea retta concorrono a formare il nucleo familiare, sebbene non formalmente affidati, purché viventi a carico del richiedente e ricordato che tale ultima condizione è soddisfatta allorché
l'ascendente provvede in maniera abituale al mantenimento del nipote, essendo accertata la non autosufficienza di quest'ultimo e l'impossibilità dei genitori di mantenerlo, per non svolgere costoro attività lavorativa e per non percepire reddito alcuno.
La vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.
Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario, quindi, che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita CP_ Secondo la giurisprudenza “Con la circolare n. 213/2000 l' ha poi precisato che nel caso in cui il minore non risulti orfano la presenza di uno o entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente purché sia accertata l'impossibilità di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito”(Corte
d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 18/09/2019).
4 In definitiva, nel caso di domanda per l'assegno per il nucleo familiare proposta dai nonni in relazione ai nipoti minori, occorre allegazione e prova del requisito della vivenza a carico dei nipoti, ossia del loro mantenimento abituale da parte dell'ascendente, nonché, nel caso in cui non siano orfani, della loro non autosufficienza economica e, dunque, della impossibilità dei genitori, in quanto non occupati e non percettori di reddito, di provvedere al mantenimento dei figli.
Quest'ultima condizione,(id est l'impossibilità dei loro genitori di provvedere al mantenimento) in particolare, si rende necessaria perchè, anche ove il nonno mantenga abitualmente il nipote, che tuttavia potrebbe essere mantenuto da almeno un genitore, la posizione del nonno non sarebbe comunque tutelabile mediante erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, atteso che l'obbligo di mantenimento dei minori grava, in primo luogo, sui genitori ex art. 147 c.c., e solo in via sussidiaria sugli altri ascendenti ex art. 148 c.c.(si v., in tal senso, in motiv. Tribunale di Taranto sez. lav., sent n.59 /2020 14/01/2020).
Pertanto, ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda in esame, e sottolineato che l'istante ha espressamente richiesto l'accertamento del proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare quale nonno, occorre valutare la sussistenza di tutti i suddetti requisiti necessari per fruire della prestazione richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, non possono che evidenziarsi le plurime carenze assertive del ricorso.
In primo luogo nell'atto introduttivo non è dedotto che il ricorrente è legittimato al conseguimento del beneficio, rientrando in una delle categorie previste dalla norma (lavoratori dipendenti, titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali).
Nemmeno è puntualmente allegata la composizione del nucleo familiare dell'istante che, peraltro, del tutto genericamente deduce che “le nipoti minorenni ”sono da sempre a suo carico, senza specificare né il numero delle nipoti, né le generalità delle stesse.
Manca, poi ,in ricorso qualsivoglia indicazione in ordine al possesso da parte dell'istante dei prescritti requisiti reddituali.
Trattasi di carenza espositiva che attiene, all'evidenza, ad un fatto cd. primario, direttamente costitutivo della complessiva fattispecie a fondamento del diritto del quale si chiede riconoscimento
Va ribadito che l'assegno per il nucleo familiare rappresenta una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con reddito basso (al di sotto di determinati limiti); trattandosi di elemento costitutivo del diritto, la parte deve compiutamente allegare e provare anche il necessario requisito reddituale.
Pertanto, per ciò solo, il ricorso deve essere respinto.
5 Fermi ed assorbenti i rilievi di cui innanzi, in ogni caso, e per completezza, non può dirsi fornita sufficiente allegazione (né, dunque, prova) del requisito del mantenimento abituale delle nipoti a carico del nonno richiedente: nulla di sufficientemente specifico, infatti, ha dedotto parte ricorrente sull'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, limitandosi unicamente ad allegare documentazione riguardante la denuncia di scomparsa di uno dei genitori, segnatamente della madre, senza tuttavia nulla dedurre in ordine alla situazione all'altro genitore.
Non soccorre, ovviamente, in funzione integratrice di tutte le evidenziate carenze assertive la documentazione versata in atti in uno al deposito del ricorso, per la evidente ragione che uno è il piano delle allegazioni - alla cui stregua esclusiva va valutata la completezza dell'atto introduttivo della lite ai sensi del disposto di cui al n.4) dell'art. 414 c.p.c.- altro è il piano delle produzioni documentali, destinato a venire in rilievo in una fase processuale logicamente e cronologicamente distinta dalla quella relativa alla instaurazione del contraddittorio, ed in funzione esclusivamente probatoria di quanto già oggetto di puntuale allegazione.
Ne discende che il ricorso deve essere rigettato per mancanza di compiuta allegazione, ed altresì di prova, dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato, onere, questo, a carico di chi invoca la tutela giudiziale della pretesa.
Il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
In definitiva, per i motivi esposti, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia della parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Si comunichi.
Nola, 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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