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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5406 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. LANZO INES che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. VIGANO' ALBERTA MARIA RITA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025
“1) Affidamento condiviso di con collocamento e residenza presso il padre;
Per_1
2) Il minore potrà recarsi dalla madre quando lo riterrà tramite accordi diretti con la madre con preavviso di almeno 48 h al padre;
3) Mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore: ogni genitore provvederà direttamente Per_1 alle spese ordinarie per il mantenimento del figlio quando lo stesso si trova presso di sé
4) Spese straordinarie divise al 50% tra entrambi i genitori con riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di NZ sulle spese per i figli per l'individuazione delle stesse, con particolare riferimento alle spese di abbonamento di trasporto per necessità scolastiche che verranno anch'esse sostenute al 50%; 5) L'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito dal padre nella misura del 100% dal Per_1 mese di giugno 2025; 6) Quando starà con la madre le spese di trasporto dalla scuola, o da altro luogo in cui Per_1 Per_1 si trova, all'abitazione della SI.ra e dall'abitazione di quest'ultima alla scuola o dal padre o Pt_1 dove il figlio dovrà recarsi, saranno a carico dalla SI.ra ; Pt_1
7) Le spese di ricarica cellulare di saranno sostenute da entrambi i genitori a mesi alterni;
Per_1
8) La SI.ra corrisponderà al SI. a titolo di contributo alle spese legali, l'importo di € Pt_1 Pt_2 600,00 in sei rate mensili di € 100,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a partire da giugni 2025;
9) Con la sottoscrizione dell'accordo le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente in merito alle questioni oggetto del presente giudizio.”
Motivi della decisione
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a VA IL (MB) in Parte_1 Parte_2 data 19 luglio 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VA IL (MB) alla
Parte II, serie A, n. 30, anno 2008. Dall'unione coniugale è nato in [...] 1ottobre 2008, ancora Persona_2 minorenne.
Successivamente, sono sorte incomprensioni insanabili tali da rendere intollerabile la convivenza e la condivisione matrimoniale. Pertanto, le parti hanno preso di comune accordo la decisione di formalizzare la loro separazione personale prima ed il divorzio poi. Infatti, in data 30 aprile 2015, il Tribunale di NZ ha pronunciato la Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1436/2015
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, agiva nei confronti di per ottenere Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni stabilite nella suddetta Sentenza.
All'udienza del 21 maggio 2025 il Giudice relatore ha ascoltato il figlio minore della coppia, Per_1
Le parti, comparse personalmente in udienza, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite devono essere regolate tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al concorso stabilito al punto 8 delle condizioni suindicate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
a parziale modifica delle condizioni stabilite dalla Sentenza del Tribunale di NZ n.1436/2015
[...] emessa il 30 aprile 2015, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Le spese verranno ripartite come da accordo intervenuto tra le parti.
Così deciso in NZ, nella Camera di ConSIlio, in data 22 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. LANZO INES che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. VIGANO' ALBERTA MARIA RITA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025
“1) Affidamento condiviso di con collocamento e residenza presso il padre;
Per_1
2) Il minore potrà recarsi dalla madre quando lo riterrà tramite accordi diretti con la madre con preavviso di almeno 48 h al padre;
3) Mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore: ogni genitore provvederà direttamente Per_1 alle spese ordinarie per il mantenimento del figlio quando lo stesso si trova presso di sé
4) Spese straordinarie divise al 50% tra entrambi i genitori con riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di NZ sulle spese per i figli per l'individuazione delle stesse, con particolare riferimento alle spese di abbonamento di trasporto per necessità scolastiche che verranno anch'esse sostenute al 50%; 5) L'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito dal padre nella misura del 100% dal Per_1 mese di giugno 2025; 6) Quando starà con la madre le spese di trasporto dalla scuola, o da altro luogo in cui Per_1 Per_1 si trova, all'abitazione della SI.ra e dall'abitazione di quest'ultima alla scuola o dal padre o Pt_1 dove il figlio dovrà recarsi, saranno a carico dalla SI.ra ; Pt_1
7) Le spese di ricarica cellulare di saranno sostenute da entrambi i genitori a mesi alterni;
Per_1
8) La SI.ra corrisponderà al SI. a titolo di contributo alle spese legali, l'importo di € Pt_1 Pt_2 600,00 in sei rate mensili di € 100,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a partire da giugni 2025;
9) Con la sottoscrizione dell'accordo le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente in merito alle questioni oggetto del presente giudizio.”
Motivi della decisione
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a VA IL (MB) in Parte_1 Parte_2 data 19 luglio 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VA IL (MB) alla
Parte II, serie A, n. 30, anno 2008. Dall'unione coniugale è nato in [...] 1ottobre 2008, ancora Persona_2 minorenne.
Successivamente, sono sorte incomprensioni insanabili tali da rendere intollerabile la convivenza e la condivisione matrimoniale. Pertanto, le parti hanno preso di comune accordo la decisione di formalizzare la loro separazione personale prima ed il divorzio poi. Infatti, in data 30 aprile 2015, il Tribunale di NZ ha pronunciato la Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1436/2015
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, agiva nei confronti di per ottenere Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni stabilite nella suddetta Sentenza.
All'udienza del 21 maggio 2025 il Giudice relatore ha ascoltato il figlio minore della coppia, Per_1
Le parti, comparse personalmente in udienza, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite devono essere regolate tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al concorso stabilito al punto 8 delle condizioni suindicate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
a parziale modifica delle condizioni stabilite dalla Sentenza del Tribunale di NZ n.1436/2015
[...] emessa il 30 aprile 2015, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Le spese verranno ripartite come da accordo intervenuto tra le parti.
Così deciso in NZ, nella Camera di ConSIlio, in data 22 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti