Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22364 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13017 del 2022, proposto da
LE RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BE OL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'esclusione dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022, comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata in data 13/09/2022 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio “PROVA 1” “MODULO - B” (trazioni complete alla sbarra fissa);
- del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale decreta l'esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21/02/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa LA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che, con nota del 30 novembre 2025, la difesa del ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, tuttavia, la difesa del ricorrente non ha chiarito in che modo è intervenuta l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, posto che, essendo una decisione caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata, “ la cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332) ” (Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247);
- che, comunque, la dichiarazione in esame determina un argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;
- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che, stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
LA ZI, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZI | TI RU |
IL SEGRETARIO