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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 73/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. NC PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 73/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio , vertente tra:
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Moldavia), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Graziosi
RICORRENTE
e
, C.F. nato a MI (Romania) in [...] CP_1 C.F._2
20 marzo 1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Albina Serra
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2024, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal sig. , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio contratto il 23 agosto 2014 in Romania , allegando il venir meno della
1 loro comunione materiale e spirituale e precisando che dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Il sig. si è tempestivamente costituito in giudizio aderendo all e CP_1 domande della ricorrente.
Con sentenza parziale n. 1187/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio a spese compensate.
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della sentenza di separazione.
Appare inoltre irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Non essendo pervenuta alcuna richiesta in merito al mantenimento, i coniugi provvederanno autonomamente al propri o.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
3. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Romania in data 23 agosto 2014,
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cave (RM);
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cave, n. 5, parte II, serie C – Anno 2023
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO NC PI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. NC PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 73/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio , vertente tra:
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Moldavia), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Graziosi
RICORRENTE
e
, C.F. nato a MI (Romania) in [...] CP_1 C.F._2
20 marzo 1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Albina Serra
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2024, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal sig. , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio contratto il 23 agosto 2014 in Romania , allegando il venir meno della
1 loro comunione materiale e spirituale e precisando che dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Il sig. si è tempestivamente costituito in giudizio aderendo all e CP_1 domande della ricorrente.
Con sentenza parziale n. 1187/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio a spese compensate.
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della sentenza di separazione.
Appare inoltre irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Non essendo pervenuta alcuna richiesta in merito al mantenimento, i coniugi provvederanno autonomamente al propri o.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
3. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Romania in data 23 agosto 2014,
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cave (RM);
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cave, n. 5, parte II, serie C – Anno 2023
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO NC PI
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