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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76012/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 76012 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, in Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio degli avv.ti Marasca
Marco e Larosa Valerio che lo rappresentano e difendono
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Roma, in Circonvallazione Clodia n. 165, presso lo studio dell'avv.
Romagnoli Federico che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
E
C.F. ), in persona del legale rappr. p.t. Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in Via Ugo de Carolis 34/b, presso lo studio dell'avv. Cecconi
Maurizio, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha agito in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “.. accertati i fatti come esposti Controparte_2
condannare: quanto alla parte convenuta al pagamento di favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 15.372,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
quanto alla parte convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_2 Pt_2 della somma di euro 10.248,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
Con
[...]
vittoria di spese, onorari e competenze, oltre accessori, come per legge da liquidarsi in favore dei difensori antistatari”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi, che: 1) in data 11/9/2020, gli conferiva un incarico di Controparte_1 mediazione per l'acquisto di diversi immobili (e, precisamente, di un villino indipendente distribuito su tre livelli con annesso giardino e piscina, un locale magazzino, un box auto, una dependance) siti a
Roma, in Via Silvio Testa n. 5 (meglio descritti in atti); 2) grazie alla sua intermediazione, la CP_1
sottoscriveva, in data 25/9/2020, una proposta irrevocabile d'acquisto, obbligandosi a comprare per sé
o per persona da nominare i suddetti immobili;
3) la proposta veniva accettata dalla CP_2
(con sottoscrizione di amministratrice unica e legale rappresentante), in data Persona_1
28/9/2020; 4) la gli riconosceva il diritto alla provvigione nella misura del 3% oltre IVA, da CP_1 versare “alla sottoscrizione del preliminare entro il 30 novembre 2020”; 5) la gli CP_2
pagina 2 di 10 riconosceva il diritto alla provvigione nella misura del 2% “solo all'accettazione della proposta o al preliminare”; 6) la gli consegnava, in sede di sottoscrizione della proposta d'acquisto, un CP_1 assegno bancario di € 10.000,00, intestato alla “a garanzia della proposta d'acquisto CP_2 per la villa di via Silvio Testa, proprietà ; 7) la proposta d'acquisto veniva CP_2
risolutivamente condizionata alla verifica, da parte della promissaria acquirente, della documentazione presentata all'Ufficio Condono Edilizio, con termine per comunicarne l'esito “fino al 31 ottobre 2020”;
8) concluse le verifiche con esito positivo, la gli confermava, in data 26/11/2020, CP_1
“l'autorizzazione all'incasso dell'assegno a vostre mani relativo alla proposta” e quindi provvedeva a consegnare il suddetto titolo a , nella suddetta qualità; 9) la suddetta proposta d'acquisto Persona_1 aveva determinato “a seguito della sua sottoscrizione per accettazione da parte del venditore, la conclusione di un contratto preliminare di vendita, a corpo e non a misura, per se o per persona, enti
e/o società da nominare, azionabile ex art. 2932 cod. civ., avente per oggetto l'immobile posto in
Comune di Roma, Via Silvio Testa 5, intestato a PB immobiliare”; 10) le parti, per ragioni indipendenti dalla sua attività, non si manifestavano disponibili a dare esecuzione ai rispettivi obblighi e diritti contrattuali, sospendendo di fatto l'esecuzione del contratto;
11) richiedeva il pagamento delle provvigioni spettanti al mediatore, dapprima in forma bonaria, successivamente con formale richiesta di pagamento e contestuale invito a concludere idonea “convenzione di negoziazione assistita”; 12) non dando le parti seguito all'invito che aveva rivolto, decideva di agire in giudizio.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “.. in via Controparte_1
principale rigettare la domanda di condanna della convenuta SI.ra al pagamento della Controparte_1 somma di € 15.372,00; in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente nei confronti della sig.ra , accertare l'inadempimento Controparte_1 della con conseguente condanna di quest'ultima a rifonderle tutte le somme che fosse CP_2
condannata a versare al sig. Con più ampia riserva di precisare e modificare le proprie Pt_1
domande, eccezioni e conclusioni, articolare mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge”.
La suddetta resistente, in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha contestato la ricostruzione del eccependo che: 1) sottoscriveva una prima proposta irrevocabile in data Pt_1
11/9/2020 e, contestualmente, consegnava al l'assegno di € 10.000,00; 2) in data 25/9/2020, Pt_1
“veniva indotta a sottoscrivere” una seconda proposta irrevocabile, di contenuto sensibilmente diverso rispetto alla prima, con la assicurazione da parte del mediatore che “avrebbe dovuto apporre una seconda firma su un testo analogo a quello precedente per non meglio precisate esigenze formali”; 3) al testo della suddetta proposta erano state apportate sostanziali modifiche ed integrazioni;
3a) in pagina 3 di 10 particolare, all'art. 2, veniva aggiunta la seguente clausola: “Il Venditore, con l'accettazione della presente proposta, garantisce che la situazione materiale dell'immobile corrisponde a quanto sopra indicato, mentre lo stato giuridico è quello che risulterà all'esaurimento dei procedimenti di condono distinti dai seguenti SOT: - 87/1333924/1: Vai Flaminia 1285 - 87/133924/2: Via Flaminia 1285 -
0/61833: Via Flaminia 1285 - 0/61834: Via Silvio testa 5 - 0/61835: da verificare - 0/61837: Via
Flaminia 1285 in corso di evasione da parte dell'U.C.E. di Roma capitale”; 4) non essendo stata correttamente informata della “completa abusività della casa e delle relative pertinenze”, l'unica proposta da considerarsi valida era la prima;
5) il bene non era commerciabile, in quanto il presupposto irrinunciabile per stipulare l'atto di compravendita era l'ottenimento delle concessioni in sanatoria per tutte le domande di condono pendenti;
6) non veniva fornita alcuna documentazione attestante la positiva conclusione dell'iter amministrativo pendente, né venivano indicate le tempistiche occorrenti per poter procedere;
7) il era responsabile nei suoi confronti per averla indotta a firmare una Pt_1
seconda proposta, non informandola correttamente sulle modifiche sostanziali apportate al testo, e per non aver verificato la sussistenza di abusi edilizi insistenti sull'immobile; 8) non era sufficiente un accordo preparatorio intercorso tra le parti, e destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo, a fondare il diritto del mediatore alla provvigione.
Si è costituita in giudizio anche la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “… CP_2
1) In via principale, respingere le domande svolte dal sig. perché infondate in fatto ed Parte_1 in diritto e non provate, né nell'an né comunque nel quantum, per tutte le esposte ragioni;
2) In via subordinata, per la “delegata” ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte dal ricorrente nei confronti della previo accertamento incidentale Controparte_2 dell'inadempimento in cui la sig.ra è incorsa, condannare quest'ultima a rifondere alla Controparte_1
tutte le somme che questa fosse tenuta a versare al sig. per sorte, spese Controparte_2 Pt_1
legali ed accessori, per tutte le esposte ragioni;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, compresi rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA”.
La in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha eccepito che: 1) con CP_2
scrittura datata 12/7/2019, veniva stabilito che il prezzo di vendita del villino, con annesse pertinenze, non sarebbe dovuto essere inferiore a € 500.000,00 e che la provvigione per il sarebbe stata Pt_1 nella misura del 2% solo all'accettazione della proposta o al preliminare;
2) non aveva conferito un mandato al ricorrente di ricercare un acquirente, ma aveva accettato che, a fronte di un corrispettivo di vendita di € 500.000,00, gli avrebbe corrisposto una provvigione del 2%; 3) atteso che la proposta di acquisto della veniva formulata per il prezzo di € 420.000,00, non veniva integrato il CP_1
presupposto al quale era legato il diritto alla provvigione del 4) la provvigione sarebbe Pt_1
pagina 4 di 10 comunque maturata “all'accettazione della proposta od al preliminare” e quindi, in linea con un'interpretazione più aderente alla ratio dell'art. 1755 c.c., l'affare generatore di tale diritto doveva individuarsi nella stipula del preliminare, nel caso di specie mai concluso.
All'udienza del 6/7/2022, considerata l'evidente complessità della fattispecie, il giudice, mutato il rito, ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario.
In via istruttoria è stato esperito l'interrogatorio delle convenute e Controparte_1 Persona_1
(legale rappresentante della ) e dell'attore , nonché la prova per Controparte_2 Parte_1
testi, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del 24/3/2022, che qui si intende riportata e confermata.
All'udienza cartolare del 5/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
ha agito in giudizio per far valere il diritto al pagamento della provvigione convenuta Parte_1
nei confronti di e della a seguito dell'attività di intermediazione Controparte_1 CP_2
prestata in loro favore in occasione della proposta di acquisto del 25/9/2020.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che per giurisprudenza costante il diritto alla provvigione del mediatore matura al momento dell'intervenuta conclusione dell'affare, non essendo sufficiente a tal fine un accordo preparatorio, destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del programmato contratto definitivo. In particolare, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro dettato letterale dell'articolo 1755, comma 1, del c.c.. Al fine di poter ritenere concluso l'affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un'eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del Cc, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un preliminare di preliminare (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 13/12/2023, n.34850; nello stesso senso Cass. n. 30083 del 2019).
Occorre dunque distinguere, caso per caso, se la proposta di acquisto costituisca: A) una mera puntazione, in cui le parti abbiano solo cominciato a discutere di un affare e ne abbiano fissato una pagina 5 di 10 possibile traccia senza assumere alcun vincolo;
B) una puntazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, ovvero nei casi in cui la situazione conoscitiva delle parti
è ancora insufficiente a fare maturare un accordo consapevole, ma si voglia tuttavia “bloccare l'affare”; in questo caso, secondo le Sezioni Unite, la violazione degli accordi assunti darà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione assunta nella fase di formazione del contratto,
“restando escluso il ricorso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c.” (cfr. Cass. n. 4628 del 2015); C) un vero e proprio contratto preliminare, contenendone tutti gli elementi essenziali, in modo da consentirne la conclusione per effetto della mera adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni o controlli.
Si deve quindi valutare se, nel caso di specie, la proposta di acquisto sottoscritta da e Controparte_1
accettata dalla abbia avuto i caratteri propri del contratto preliminare o quelli della CP_2
puntuazione, stabilendo quale sia stata la causa concreta perseguita dalle parti, individuata nello scopo pratico del negozio, cioè la sintesi degli interessi che esso era rivolto a realizzare.
Nel determinare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia avuto a oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio “ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del 'nomen iuris' e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre” (Cfr. Cass. n. 2720 del 2009 e Cass. n. 14006 del 2017).
Ebbene, si ritiene che, nonostante il tenore letterale della clausola di cui all'art. 1 della proposta (che prevedeva che “essa determinerà a seguito della sua sottoscrizione per accettazione da parte del
Venditore, la conclusione di un contratto preliminare di vendita, a corpo e non a misura, per sé o per persona, enti e/o società da nominare, azionabile ex art. 2932 c.c.”), tra le parti sia intercorsa una trattativa che, seppure avanzata, non sia sfociata nella conclusione di un contratto preliminare.
Invero, sulla base di un'interpretazione sistematica delle clausole della citata proposta, deve escludersi la presenza di elementi sintomatici che facciano propendere per la avvenuta costituzione di un vincolo giuridico tutelabile ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Innanzitutto, la somma versata all'atto della proposta (€ 10.000,00), ha costituito una frazione minima del prezzo complessivo previsto per la vendita (pari a € 420.000,00).
In secondo luogo, all'art. 5, si legge: “La presente proposta è sottoposta alla condizione risolutiva
pagina 6 di 10 della verifica con esito valutato negativo da parte dell'acquirente della documentazione presentata all'Ufficio speciale Condono Edilizio ai fini del futuro rilascio delle concessioni in sanatoria. A tal proposito, la parte proponente richiede la collaborazione pratica e formale della parte venditrice per
l'accesso alla visione dei fascicoli dei SOT di cui al punto 2 e alla eventuale integrazione degli stessi ove richiesta dall'ufficio. Parte proponente acquirente si intenderà autorizzata alla visione dei fascicoli a seguito della accettazione della presente proposta e avrà tempo per compiere la verifica fino al 31 ottobre 2020. A seguito della comunicazione da parte della parte promittente acquirente entro detto termine dell'esito favorevole della verifica, cadrà la condizione di cui al primo periodo del presente articolo 5” (cfr. doc. 1, proposta di acquisto del 25/9/2020 allegata al fascicolo di parte attrice).
Dunque, dal tenore letterale delle citate disposizioni, si evince che la proponente riservava di impegnarsi definitivamente alla conclusione del contratto all'esito della verifica suddetta, da effettuare mediante il controllo della documentazione relativa ai procedimenti di condono in corso.
La condizione risolutiva cui la proposta era subordinata, quindi, era la prova evidente che l'accordo fino a quel momento raggiunto era preparatorio di una futura e più completa regolamentazione degli interessi tra le parti.
Né può ritenersi che la successiva disposizione: “in caso di mancata comunicazione dell'esito della verifica entro la data predetta la verifica stessa si intenderà avere avuto esito favorevole” potesse caducare tale manifestazione di volontà alla conclusione di un contratto “a formazione progressiva”, essendo evidente che l'interpretazione di tale clausola seconda buona fede ex art. 1366 c.c. porta comunque salvaguardare l'interesse del contraente a effettuare i suddetti controlli anche a seguito della scadenza di un termine così breve (di fatto poco più di un mese, ovvero dal 25/9/2020 al 31/10/2020).
A sostegno di tale interpretazione va altresì rilevato che, i dati relativi alla conformità urbanistica riportati nella proposta, erano assolutamente generici e non avrebbero consentito di effettuare alcuna verifica effettiva sulla situazione dell'immobile in tempi così brevi (cfr. art. 2 della proposta: “Il
Venditore, con l'accettazione della presente proposta, garantisce che la situazione materiale dell'immobile corrisponde a quanto sopra indicato, mentre lo stato giuridico è quello che risulterà all'esaurimento dei procedimenti di condono distinti dai seguenti SOT: - 87/1333924/1: Via Flaminia
1285 - 87/133924/2: Via Flaminia 1285 - 0/61833: Via Flaminia 1285 - 0/61834: Via Silvio testa 5 -
0/61835: da verificare - 0/61837: Via Flaminia 1285 in corso di evasione da parte dell'U.C.E. di
Roma capitale”).
Del resto, il fatto che anche il fosse convinto che le parti non avessero concluso un contratto Pt_1
preliminare con la sola accettazione della proposta, emerge agevolmente dalla dichiarazione di pagina 7 di 10 riconoscimento della provvigione sottoscritta dalla e allegata dallo stesso attore, ove si legge CP_1 che “detta somma sarà versata alla sottoscrizione del preliminare entro il 30 novembre 2020” (cfr. doc. 2 acclusa al fascicolo di parte attrice).
Va aggiunto che tale conclusione non appare smentita dalla mail del 26/11/2020, con la quale la autorizzava l'incasso dell'assegno che aveva consegnato al essendo evidente che la CP_1 Pt_1 frase riportata nella citata mail “fermo restando le altre condizioni indicate nella proposta in oggetto”
(cfr. doc. 4 acclusa al fascicolo di parte attrice), evidenziava come il negozio fosse ancora in corso di formazione, né vi era alcun riferimento in essa al fatto che il avesse maturato il diritto alla Pt_1
provvigione.
Il mancato perfezionamento dell'affare nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata è altresì confermato dal comportamento successivo delle parti, atteso che entrambe le convenute, a seguito dell'accettazione della proposta da parte della tentavano di accordarsi, tramite CP_2
il proprio per la conclusione di un futuro contratto preliminare. Pt_1
Tanto si evince:
1. dalla PEC del Romagnoli, difensore della , mediante la quale quest'ultima rinnovava CP_1
l'intenzione di addivenire ad una soluzione positiva della trattativa, nonostante allo stato “non vi fossero le condizioni per poter procedere alla stipula della compravendita in quanto l'immobile, per accertare irregolarità edilizie ed urbanistiche, non è oggi commerciabile” (cfr. PEC in data
25/5/2021 allegata al fascicolo di parte della ); CP_1
2. dalla e-mail del notaio , datata 17/3/2021, con la quale la stessa inviava in allegato la Persona_2
bozza di un contratto preliminare, affinché le parti ne potessero previamente prendere visione, e rimaneva in attesa di indicazioni in merito alla data di stipula (cfr. doc. 1bis allegato al fascicolo di parte della;
CP_2
3. dalla e-mail del datata sempre 17/3/2021, che, inoltrando alle convenute la e-mail del Pt_1
notaio, proponeva alle stesse una data e un orario indicativo per la stipula del preliminare suddetto
(cfr. unico allegato alla comparsa conclusionale del;
Pt_1
4. dalla e-mail della datata 3/4/2021, con la quale la convenuta non accettava la CP_2 bozza di preliminare, in quanto, a suo dire, costituente “un assetto del tutto diverso” dal patto che la legava alla e si mostrava disponibile ad una parziale modifica dell'accordo fino a quel CP_1
momento raggiunto, acconsentendo ad accollarsi, fino alla stipula del rogito definitivo, “la titolarità delle procedure di condono, il loro controllo e le scelte in ordine alla loro eventuale ulteriore conduzione, anche, se necessario, con l'interessamento e la nomina di ulteriori supporti
pagina 8 di 10 professionali, nel caso in cui la società ritenga che i tempi si stiano troppo dilatando” (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di parte della;
CP_2
5. dalla lettera del difensore della in cui quest'ultima si mostrava disponibile ad un CP_2 confronto per cercare di “salvare l'impegno contrattuale”, acconsentendo anche alla possibilità che la accedesse alla conclusione del contratto “con adattamenti che tuttavia non CP_1 rappresentino uno stravolgimento dello stesso” (cfr. e-mail del 3/4/2021 allegata al fascicolo di parte della . CP_2
Il perdurare della fase di trattative tra le parti e il tentativo di accordarsi per la conclusione di un contratto preliminare successivo all'accettazione della proposta sono stati confermati anche nella fase istruttoria.
Invero, il in sede di interpello, rispondeva alla domanda: “Vero che la Pt_1 Controparte_2
attraverso il suo amministratore unico , ha rifiutato di sottoscrivere il predetto testo di Persona_1
preliminare perché questo si discostava significativamente dai contenuti della proposta di acquisto del
25 settembre 2020 formulata dalla sig.ra ed accettata dalla ”, Controparte_1 Controparte_2 affermando: “è vero, erano stati redatti vari preliminari e l'ultimo era stato compilato dal notaio e indicava dei vincoli urbanistici temporali con relativa indicazione di penale che invece nella proposta non erano riportati” (cfr. verbale dell'udienza del 29/11/2023).
In definitiva, si ritiene che, dal compendio probatorio complessivamente raccolto nel presente giudizio, emerga l'intento dei contraenti alla conclusione di un contratto “a formazione progressiva”.
Né può evincersi dal tenore dei documenti allegati o dal comportamento delle parti, anche successivo alla proposta, che le stesse possedessero tutti gli elementi di informazione necessari ad assumere gli impegni tipicamente connessi al contratto preliminare.
In conclusione, non risulta che tra le parti poste in relazione dal mediatore sia stato concluso un affare ovvero che si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire ex art. 2932 c.c., con conseguente mancato maturarsi del diritto alla provvigione.
Le considerazioni suesposte conducono a rigettare la domanda avanzata dal nei confronti di Pt_1
e della Controparte_1 CP_2
Le domande riconvenzionali spiegate in via subordinata dalle convenute restano assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Considerata la difficoltà interpretativa sottesa al corretto inquadramento dell'accordo intercorso tra le parti a seguito dello scambio tra la proposta e l'accettazione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 24/2/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 76012 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, in Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio degli avv.ti Marasca
Marco e Larosa Valerio che lo rappresentano e difendono
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Roma, in Circonvallazione Clodia n. 165, presso lo studio dell'avv.
Romagnoli Federico che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
E
C.F. ), in persona del legale rappr. p.t. Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in Via Ugo de Carolis 34/b, presso lo studio dell'avv. Cecconi
Maurizio, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha agito in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “.. accertati i fatti come esposti Controparte_2
condannare: quanto alla parte convenuta al pagamento di favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 15.372,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
quanto alla parte convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_2 Pt_2 della somma di euro 10.248,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
Con
[...]
vittoria di spese, onorari e competenze, oltre accessori, come per legge da liquidarsi in favore dei difensori antistatari”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi, che: 1) in data 11/9/2020, gli conferiva un incarico di Controparte_1 mediazione per l'acquisto di diversi immobili (e, precisamente, di un villino indipendente distribuito su tre livelli con annesso giardino e piscina, un locale magazzino, un box auto, una dependance) siti a
Roma, in Via Silvio Testa n. 5 (meglio descritti in atti); 2) grazie alla sua intermediazione, la CP_1
sottoscriveva, in data 25/9/2020, una proposta irrevocabile d'acquisto, obbligandosi a comprare per sé
o per persona da nominare i suddetti immobili;
3) la proposta veniva accettata dalla CP_2
(con sottoscrizione di amministratrice unica e legale rappresentante), in data Persona_1
28/9/2020; 4) la gli riconosceva il diritto alla provvigione nella misura del 3% oltre IVA, da CP_1 versare “alla sottoscrizione del preliminare entro il 30 novembre 2020”; 5) la gli CP_2
pagina 2 di 10 riconosceva il diritto alla provvigione nella misura del 2% “solo all'accettazione della proposta o al preliminare”; 6) la gli consegnava, in sede di sottoscrizione della proposta d'acquisto, un CP_1 assegno bancario di € 10.000,00, intestato alla “a garanzia della proposta d'acquisto CP_2 per la villa di via Silvio Testa, proprietà ; 7) la proposta d'acquisto veniva CP_2
risolutivamente condizionata alla verifica, da parte della promissaria acquirente, della documentazione presentata all'Ufficio Condono Edilizio, con termine per comunicarne l'esito “fino al 31 ottobre 2020”;
8) concluse le verifiche con esito positivo, la gli confermava, in data 26/11/2020, CP_1
“l'autorizzazione all'incasso dell'assegno a vostre mani relativo alla proposta” e quindi provvedeva a consegnare il suddetto titolo a , nella suddetta qualità; 9) la suddetta proposta d'acquisto Persona_1 aveva determinato “a seguito della sua sottoscrizione per accettazione da parte del venditore, la conclusione di un contratto preliminare di vendita, a corpo e non a misura, per se o per persona, enti
e/o società da nominare, azionabile ex art. 2932 cod. civ., avente per oggetto l'immobile posto in
Comune di Roma, Via Silvio Testa 5, intestato a PB immobiliare”; 10) le parti, per ragioni indipendenti dalla sua attività, non si manifestavano disponibili a dare esecuzione ai rispettivi obblighi e diritti contrattuali, sospendendo di fatto l'esecuzione del contratto;
11) richiedeva il pagamento delle provvigioni spettanti al mediatore, dapprima in forma bonaria, successivamente con formale richiesta di pagamento e contestuale invito a concludere idonea “convenzione di negoziazione assistita”; 12) non dando le parti seguito all'invito che aveva rivolto, decideva di agire in giudizio.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “.. in via Controparte_1
principale rigettare la domanda di condanna della convenuta SI.ra al pagamento della Controparte_1 somma di € 15.372,00; in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente nei confronti della sig.ra , accertare l'inadempimento Controparte_1 della con conseguente condanna di quest'ultima a rifonderle tutte le somme che fosse CP_2
condannata a versare al sig. Con più ampia riserva di precisare e modificare le proprie Pt_1
domande, eccezioni e conclusioni, articolare mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge”.
La suddetta resistente, in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha contestato la ricostruzione del eccependo che: 1) sottoscriveva una prima proposta irrevocabile in data Pt_1
11/9/2020 e, contestualmente, consegnava al l'assegno di € 10.000,00; 2) in data 25/9/2020, Pt_1
“veniva indotta a sottoscrivere” una seconda proposta irrevocabile, di contenuto sensibilmente diverso rispetto alla prima, con la assicurazione da parte del mediatore che “avrebbe dovuto apporre una seconda firma su un testo analogo a quello precedente per non meglio precisate esigenze formali”; 3) al testo della suddetta proposta erano state apportate sostanziali modifiche ed integrazioni;
3a) in pagina 3 di 10 particolare, all'art. 2, veniva aggiunta la seguente clausola: “Il Venditore, con l'accettazione della presente proposta, garantisce che la situazione materiale dell'immobile corrisponde a quanto sopra indicato, mentre lo stato giuridico è quello che risulterà all'esaurimento dei procedimenti di condono distinti dai seguenti SOT: - 87/1333924/1: Vai Flaminia 1285 - 87/133924/2: Via Flaminia 1285 -
0/61833: Via Flaminia 1285 - 0/61834: Via Silvio testa 5 - 0/61835: da verificare - 0/61837: Via
Flaminia 1285 in corso di evasione da parte dell'U.C.E. di Roma capitale”; 4) non essendo stata correttamente informata della “completa abusività della casa e delle relative pertinenze”, l'unica proposta da considerarsi valida era la prima;
5) il bene non era commerciabile, in quanto il presupposto irrinunciabile per stipulare l'atto di compravendita era l'ottenimento delle concessioni in sanatoria per tutte le domande di condono pendenti;
6) non veniva fornita alcuna documentazione attestante la positiva conclusione dell'iter amministrativo pendente, né venivano indicate le tempistiche occorrenti per poter procedere;
7) il era responsabile nei suoi confronti per averla indotta a firmare una Pt_1
seconda proposta, non informandola correttamente sulle modifiche sostanziali apportate al testo, e per non aver verificato la sussistenza di abusi edilizi insistenti sull'immobile; 8) non era sufficiente un accordo preparatorio intercorso tra le parti, e destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo, a fondare il diritto del mediatore alla provvigione.
Si è costituita in giudizio anche la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “… CP_2
1) In via principale, respingere le domande svolte dal sig. perché infondate in fatto ed Parte_1 in diritto e non provate, né nell'an né comunque nel quantum, per tutte le esposte ragioni;
2) In via subordinata, per la “delegata” ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte dal ricorrente nei confronti della previo accertamento incidentale Controparte_2 dell'inadempimento in cui la sig.ra è incorsa, condannare quest'ultima a rifondere alla Controparte_1
tutte le somme che questa fosse tenuta a versare al sig. per sorte, spese Controparte_2 Pt_1
legali ed accessori, per tutte le esposte ragioni;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, compresi rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA”.
La in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha eccepito che: 1) con CP_2
scrittura datata 12/7/2019, veniva stabilito che il prezzo di vendita del villino, con annesse pertinenze, non sarebbe dovuto essere inferiore a € 500.000,00 e che la provvigione per il sarebbe stata Pt_1 nella misura del 2% solo all'accettazione della proposta o al preliminare;
2) non aveva conferito un mandato al ricorrente di ricercare un acquirente, ma aveva accettato che, a fronte di un corrispettivo di vendita di € 500.000,00, gli avrebbe corrisposto una provvigione del 2%; 3) atteso che la proposta di acquisto della veniva formulata per il prezzo di € 420.000,00, non veniva integrato il CP_1
presupposto al quale era legato il diritto alla provvigione del 4) la provvigione sarebbe Pt_1
pagina 4 di 10 comunque maturata “all'accettazione della proposta od al preliminare” e quindi, in linea con un'interpretazione più aderente alla ratio dell'art. 1755 c.c., l'affare generatore di tale diritto doveva individuarsi nella stipula del preliminare, nel caso di specie mai concluso.
All'udienza del 6/7/2022, considerata l'evidente complessità della fattispecie, il giudice, mutato il rito, ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario.
In via istruttoria è stato esperito l'interrogatorio delle convenute e Controparte_1 Persona_1
(legale rappresentante della ) e dell'attore , nonché la prova per Controparte_2 Parte_1
testi, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del 24/3/2022, che qui si intende riportata e confermata.
All'udienza cartolare del 5/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
ha agito in giudizio per far valere il diritto al pagamento della provvigione convenuta Parte_1
nei confronti di e della a seguito dell'attività di intermediazione Controparte_1 CP_2
prestata in loro favore in occasione della proposta di acquisto del 25/9/2020.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che per giurisprudenza costante il diritto alla provvigione del mediatore matura al momento dell'intervenuta conclusione dell'affare, non essendo sufficiente a tal fine un accordo preparatorio, destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del programmato contratto definitivo. In particolare, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro dettato letterale dell'articolo 1755, comma 1, del c.c.. Al fine di poter ritenere concluso l'affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un'eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del Cc, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un preliminare di preliminare (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 13/12/2023, n.34850; nello stesso senso Cass. n. 30083 del 2019).
Occorre dunque distinguere, caso per caso, se la proposta di acquisto costituisca: A) una mera puntazione, in cui le parti abbiano solo cominciato a discutere di un affare e ne abbiano fissato una pagina 5 di 10 possibile traccia senza assumere alcun vincolo;
B) una puntazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, ovvero nei casi in cui la situazione conoscitiva delle parti
è ancora insufficiente a fare maturare un accordo consapevole, ma si voglia tuttavia “bloccare l'affare”; in questo caso, secondo le Sezioni Unite, la violazione degli accordi assunti darà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione assunta nella fase di formazione del contratto,
“restando escluso il ricorso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c.” (cfr. Cass. n. 4628 del 2015); C) un vero e proprio contratto preliminare, contenendone tutti gli elementi essenziali, in modo da consentirne la conclusione per effetto della mera adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni o controlli.
Si deve quindi valutare se, nel caso di specie, la proposta di acquisto sottoscritta da e Controparte_1
accettata dalla abbia avuto i caratteri propri del contratto preliminare o quelli della CP_2
puntuazione, stabilendo quale sia stata la causa concreta perseguita dalle parti, individuata nello scopo pratico del negozio, cioè la sintesi degli interessi che esso era rivolto a realizzare.
Nel determinare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia avuto a oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio “ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del 'nomen iuris' e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre” (Cfr. Cass. n. 2720 del 2009 e Cass. n. 14006 del 2017).
Ebbene, si ritiene che, nonostante il tenore letterale della clausola di cui all'art. 1 della proposta (che prevedeva che “essa determinerà a seguito della sua sottoscrizione per accettazione da parte del
Venditore, la conclusione di un contratto preliminare di vendita, a corpo e non a misura, per sé o per persona, enti e/o società da nominare, azionabile ex art. 2932 c.c.”), tra le parti sia intercorsa una trattativa che, seppure avanzata, non sia sfociata nella conclusione di un contratto preliminare.
Invero, sulla base di un'interpretazione sistematica delle clausole della citata proposta, deve escludersi la presenza di elementi sintomatici che facciano propendere per la avvenuta costituzione di un vincolo giuridico tutelabile ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Innanzitutto, la somma versata all'atto della proposta (€ 10.000,00), ha costituito una frazione minima del prezzo complessivo previsto per la vendita (pari a € 420.000,00).
In secondo luogo, all'art. 5, si legge: “La presente proposta è sottoposta alla condizione risolutiva
pagina 6 di 10 della verifica con esito valutato negativo da parte dell'acquirente della documentazione presentata all'Ufficio speciale Condono Edilizio ai fini del futuro rilascio delle concessioni in sanatoria. A tal proposito, la parte proponente richiede la collaborazione pratica e formale della parte venditrice per
l'accesso alla visione dei fascicoli dei SOT di cui al punto 2 e alla eventuale integrazione degli stessi ove richiesta dall'ufficio. Parte proponente acquirente si intenderà autorizzata alla visione dei fascicoli a seguito della accettazione della presente proposta e avrà tempo per compiere la verifica fino al 31 ottobre 2020. A seguito della comunicazione da parte della parte promittente acquirente entro detto termine dell'esito favorevole della verifica, cadrà la condizione di cui al primo periodo del presente articolo 5” (cfr. doc. 1, proposta di acquisto del 25/9/2020 allegata al fascicolo di parte attrice).
Dunque, dal tenore letterale delle citate disposizioni, si evince che la proponente riservava di impegnarsi definitivamente alla conclusione del contratto all'esito della verifica suddetta, da effettuare mediante il controllo della documentazione relativa ai procedimenti di condono in corso.
La condizione risolutiva cui la proposta era subordinata, quindi, era la prova evidente che l'accordo fino a quel momento raggiunto era preparatorio di una futura e più completa regolamentazione degli interessi tra le parti.
Né può ritenersi che la successiva disposizione: “in caso di mancata comunicazione dell'esito della verifica entro la data predetta la verifica stessa si intenderà avere avuto esito favorevole” potesse caducare tale manifestazione di volontà alla conclusione di un contratto “a formazione progressiva”, essendo evidente che l'interpretazione di tale clausola seconda buona fede ex art. 1366 c.c. porta comunque salvaguardare l'interesse del contraente a effettuare i suddetti controlli anche a seguito della scadenza di un termine così breve (di fatto poco più di un mese, ovvero dal 25/9/2020 al 31/10/2020).
A sostegno di tale interpretazione va altresì rilevato che, i dati relativi alla conformità urbanistica riportati nella proposta, erano assolutamente generici e non avrebbero consentito di effettuare alcuna verifica effettiva sulla situazione dell'immobile in tempi così brevi (cfr. art. 2 della proposta: “Il
Venditore, con l'accettazione della presente proposta, garantisce che la situazione materiale dell'immobile corrisponde a quanto sopra indicato, mentre lo stato giuridico è quello che risulterà all'esaurimento dei procedimenti di condono distinti dai seguenti SOT: - 87/1333924/1: Via Flaminia
1285 - 87/133924/2: Via Flaminia 1285 - 0/61833: Via Flaminia 1285 - 0/61834: Via Silvio testa 5 -
0/61835: da verificare - 0/61837: Via Flaminia 1285 in corso di evasione da parte dell'U.C.E. di
Roma capitale”).
Del resto, il fatto che anche il fosse convinto che le parti non avessero concluso un contratto Pt_1
preliminare con la sola accettazione della proposta, emerge agevolmente dalla dichiarazione di pagina 7 di 10 riconoscimento della provvigione sottoscritta dalla e allegata dallo stesso attore, ove si legge CP_1 che “detta somma sarà versata alla sottoscrizione del preliminare entro il 30 novembre 2020” (cfr. doc. 2 acclusa al fascicolo di parte attrice).
Va aggiunto che tale conclusione non appare smentita dalla mail del 26/11/2020, con la quale la autorizzava l'incasso dell'assegno che aveva consegnato al essendo evidente che la CP_1 Pt_1 frase riportata nella citata mail “fermo restando le altre condizioni indicate nella proposta in oggetto”
(cfr. doc. 4 acclusa al fascicolo di parte attrice), evidenziava come il negozio fosse ancora in corso di formazione, né vi era alcun riferimento in essa al fatto che il avesse maturato il diritto alla Pt_1
provvigione.
Il mancato perfezionamento dell'affare nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata è altresì confermato dal comportamento successivo delle parti, atteso che entrambe le convenute, a seguito dell'accettazione della proposta da parte della tentavano di accordarsi, tramite CP_2
il proprio per la conclusione di un futuro contratto preliminare. Pt_1
Tanto si evince:
1. dalla PEC del Romagnoli, difensore della , mediante la quale quest'ultima rinnovava CP_1
l'intenzione di addivenire ad una soluzione positiva della trattativa, nonostante allo stato “non vi fossero le condizioni per poter procedere alla stipula della compravendita in quanto l'immobile, per accertare irregolarità edilizie ed urbanistiche, non è oggi commerciabile” (cfr. PEC in data
25/5/2021 allegata al fascicolo di parte della ); CP_1
2. dalla e-mail del notaio , datata 17/3/2021, con la quale la stessa inviava in allegato la Persona_2
bozza di un contratto preliminare, affinché le parti ne potessero previamente prendere visione, e rimaneva in attesa di indicazioni in merito alla data di stipula (cfr. doc. 1bis allegato al fascicolo di parte della;
CP_2
3. dalla e-mail del datata sempre 17/3/2021, che, inoltrando alle convenute la e-mail del Pt_1
notaio, proponeva alle stesse una data e un orario indicativo per la stipula del preliminare suddetto
(cfr. unico allegato alla comparsa conclusionale del;
Pt_1
4. dalla e-mail della datata 3/4/2021, con la quale la convenuta non accettava la CP_2 bozza di preliminare, in quanto, a suo dire, costituente “un assetto del tutto diverso” dal patto che la legava alla e si mostrava disponibile ad una parziale modifica dell'accordo fino a quel CP_1
momento raggiunto, acconsentendo ad accollarsi, fino alla stipula del rogito definitivo, “la titolarità delle procedure di condono, il loro controllo e le scelte in ordine alla loro eventuale ulteriore conduzione, anche, se necessario, con l'interessamento e la nomina di ulteriori supporti
pagina 8 di 10 professionali, nel caso in cui la società ritenga che i tempi si stiano troppo dilatando” (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di parte della;
CP_2
5. dalla lettera del difensore della in cui quest'ultima si mostrava disponibile ad un CP_2 confronto per cercare di “salvare l'impegno contrattuale”, acconsentendo anche alla possibilità che la accedesse alla conclusione del contratto “con adattamenti che tuttavia non CP_1 rappresentino uno stravolgimento dello stesso” (cfr. e-mail del 3/4/2021 allegata al fascicolo di parte della . CP_2
Il perdurare della fase di trattative tra le parti e il tentativo di accordarsi per la conclusione di un contratto preliminare successivo all'accettazione della proposta sono stati confermati anche nella fase istruttoria.
Invero, il in sede di interpello, rispondeva alla domanda: “Vero che la Pt_1 Controparte_2
attraverso il suo amministratore unico , ha rifiutato di sottoscrivere il predetto testo di Persona_1
preliminare perché questo si discostava significativamente dai contenuti della proposta di acquisto del
25 settembre 2020 formulata dalla sig.ra ed accettata dalla ”, Controparte_1 Controparte_2 affermando: “è vero, erano stati redatti vari preliminari e l'ultimo era stato compilato dal notaio e indicava dei vincoli urbanistici temporali con relativa indicazione di penale che invece nella proposta non erano riportati” (cfr. verbale dell'udienza del 29/11/2023).
In definitiva, si ritiene che, dal compendio probatorio complessivamente raccolto nel presente giudizio, emerga l'intento dei contraenti alla conclusione di un contratto “a formazione progressiva”.
Né può evincersi dal tenore dei documenti allegati o dal comportamento delle parti, anche successivo alla proposta, che le stesse possedessero tutti gli elementi di informazione necessari ad assumere gli impegni tipicamente connessi al contratto preliminare.
In conclusione, non risulta che tra le parti poste in relazione dal mediatore sia stato concluso un affare ovvero che si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire ex art. 2932 c.c., con conseguente mancato maturarsi del diritto alla provvigione.
Le considerazioni suesposte conducono a rigettare la domanda avanzata dal nei confronti di Pt_1
e della Controparte_1 CP_2
Le domande riconvenzionali spiegate in via subordinata dalle convenute restano assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Considerata la difficoltà interpretativa sottesa al corretto inquadramento dell'accordo intercorso tra le parti a seguito dello scambio tra la proposta e l'accettazione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 24/2/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
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