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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 329 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. TORRE NUCCIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 636, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) I coniugi convengono che i figli minori e rispettivamente di anni sedici e di anni dieci, Per_1 Per_2
vengano affidati condivisamente ad entrambi i genitori. Il figlio minore avrà Per_1
collocazione prevalente presso il domicilio paterno, nella abitazione ove lo stesso si trasferirà
e la figlia avrà collocazione prevalente presso il domicilio materno, presso la casa Per_2
coniugale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza dei figli presso ciascuno di essi. In mancanza di accordo, i coniugi convengono che: - la figlia Per_2
trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana da individuare nella giornata di mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:30. A settimane alternate, la figlia starà con il padre dalle Per_2
ore 19:00 del sabato sino alle ore 22:30 della domenica (incluso il pernottamento). In ordine ai tempi ed alle modalità di visita della madre nei confronti del figlio , attesa l'età dello Per_1
stesso, questi potranno essere concordati di volta in volta;
- nelle festività natalizie i figli trascorreranno insieme al padre sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni Natale
e Capodanno, concordandolo tra le parti e tenendo conto della volontà dei due figli;
- nelle festività pasquali i figli trascorreranno insieme al padre tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- nelle vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con il rispettivo genitore non collocatario in un periodo da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. In tale periodo entrambi i genitori potranno spostarsi da Messina, unitamente ai figli, previa comunicazione all'altro genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, secondo i desideri dei figli e salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore i figli lo trascorreranno con il genitore interessato e la medesima modalità potrà applicarsi in occasione della festa della mamma e della festa del papà. I coniugi potranno, di comune accordo, apportare modifiche ai patti stabiliti sia nei giorni che negli orari, nel superiore interesse dei figli;
3) La casa coniugale sita in Messina, via Olimpia n. 4/C, res.
"Nettuno", pal. A, intestata esclusivamente alla RA , verrà assegnata alla Parte_1
stessa, in uno ai mobili ed agli arredi (di proprietà esclusiva del Dott. ), la quale Parte_2
continuerà ad abitare ivi unitamente alla figlia. Il DO si impegna e obbliga a pagare Pt_2
le spese condominiali straordinarie dell'immobile adibito a casa coniugale nella misura del
50% mentre le spese ordinarie della casa coniugale le pagherà la RA , sino Pt_1
all'assegnazione alla stessa dell'immobile; 4) La RA , con ogni garanzia di Parte_1
legge, per la definizione degli accordi separativi (conformemente alla dominante giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, Sez. Unite, n. 21761 del 29.07.2021), si obbliga a trasferire al di lei marito, DO
, il quale accetta, entro sei mesi dalla sentenza di separazione: - la piena proprietà Parte_2
del 50%, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Messina, via Olimpia n. 4/C, res.
“Nettuno”, pal. A, della consistenza catastale di vani 6,5, nell'insieme confinante con strada condominiale da tre lati e appartamento sub.
8. Il detto appartamento è identificato nel catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, particella 3064, subalterno 7, località S.
Licandro via Olimpia n. 4/C, piano 3°, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 10, superficie catastale totale mq.110, rendita catastale euro 302,13. Sono comprese nel presente trasferimento le parti comuni ed indivisibili del fabbricato, “pro quota, come per legge, nonché l'uso di un posto macchina, situato nella zona condominiale della medesima palazzina
A, posto a piano primo sottostrada, confinante con vano scala, spazio di manovra, posto macchina sub 24 e locale condominiale autoclave. Il detto posto macchina è identificato nel catasto fabbricati del comune di Messina al foglio 102, particella 3064, subalterno 25, zona censuaria 2, categoria C6, classe 7, di mq 13; - la piena proprietà del 100% del box auto sito nel medesimo res. “Nettuno” posto al piano secondo sottostrada della palazzina E, confinante con altri locali box auto da più lati. Il detto box auto è identificato nel catasto fabbricati del
Comune di Messina al foglio 102, particella 3062, subalterno 24, zona censuaria 2, categoria
C6, classe 7, di 27 mq. Con riferimento al citato trasferimento immobiliare i coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27.02.1985 n. 52 dichiarano: che i dati catastali sopra riportati identificano l'unità immobiliare oggetto del presente accordo in conformità alla rappresentazione grafica della stessa risultante dalla planimetria depositata in catasto. La parte cedente, intestataria catastale, dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sopra indicate sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, secondo la normativa catastale vigente. L'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Inoltre, ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti in materia, la RA dichiara che il fabbricato di cui fa parte l'appartamento Parte_1
oggetto di trasferimento è stato costruito giusta concessione edilizia n. 113/2002 rilasciata dal
Comune di Messina in data 06.05.2002 e successive integrazioni n. 147/2002 - n.113/2002 bis del 30.05.2002, n. 322/2002 - 113/2002 ter del 27.11.2002, n. 322/2002 - 113/2002 ter del
27.11.2002, variante prot. n. 3/5074 del 17.12.2002, n.239/2004 - 113/2002 quarter del
08.11.2004 n. 61/2006 del 03.05.2006, n. 97/2006 - n. 61/2006 bis del 29.06.2006, variante n. 4/2521 del 29.09.2006 - e che successivamente non sono stati notificati, né risultano pendenti provvedimenti sanzionatori. Dichiara, altresì, che dalla data di ultimazione ad oggi non risultano eseguiti lavori od opere soggetti a sanatoria od altri provvedimenti autorizzativi.
Dichiara, infine, che l'unità immobiliare in questione è dotata di attestato di prestazione energetica redatto il 21.02.2024 dall'arch. , dal quale si evince che Persona_3
l'immobile ricade nella classe energetica “F”, che si allega. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. n. 74 del 06.03.1987, così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 154 del 10.05.1999, i coniugi comparenti richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla predetta disposizione per le convenzioni di cui al presente ricorso. Convenzioni che hanno causa giuridica esecutiva connessa col procedimento di separazione de quo, che si concluderà con la sentenza dell'On. Tribunale adito che omologa le condizioni quivi previste. I citati coniugi dichiarano, inoltre, che per il trasferimento immobiliare di cui sopra, avente natura solutoria, non è stata versata alcuna somma di denaro;
5) Il DO corrisponderà Parte_2
alla RA , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
minore collocata presso la stessa, un assegno mensile di mantenimento pari ad euro Per_2
400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno ventotto di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla RA;
6) La Parte_1
RA corrisponderà al DO a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario del figlio , collocato presso lo stesso, un assegno mensile di Per_1
mantenimento pari ad euro 50,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno ventotto di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato al DO
7) I genitori parteciperanno, nella misura dell'80% il DO e Parte_2 Parte_2
nella misura del 20% la RA , secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Parte_1
Forense, alle “spese extra assegno obbligatorie”, debitamente documentate, per i figli Per_1
e in esse incluse: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti Per_2
ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Quando la RA reperirà attività lavorativa le spese spese straordinarie relative Parte_1
ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori I genitori parteciperanno, sempre nella misura dell'80% il DO e nella misura del 20% la RA , quando la Parte_2 Parte_1
RA reperirà stabile attività lavorativa le spese saranno suddivise al 50% tra i Parte_1
genitori, in esse incluse le seguenti categorie: Scolastiche quali iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica quali corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motorino, moto, mini car, autovettura); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive quali attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese per ricevimenti ovvero celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
8) I coniugi concordano che gli stessi percepiranno, nella misura del 50% ciascuno, l'Assegno Unico erogato dall' per i figli CP_1
e 9) Il DO verserà alla RA , a titolo di Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno ventotto di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla moglie;
10) I coniugi concordano che la RA provvederà ad effettuare a favore del DO ed a spese dello Parte_1 Parte_2
stesso, il passaggio di proprietà del 50% dell'autovettura Range Rover Evoque, tg. EL465JC, cointestata tra le parti;
11) Le parti concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dall'omologa del presente ricorso da parte del Tribunale”.
All'udienza del 18/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
ES (ME) l'11/11/1967, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 636, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 329 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. TORRE NUCCIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 636, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) I coniugi convengono che i figli minori e rispettivamente di anni sedici e di anni dieci, Per_1 Per_2
vengano affidati condivisamente ad entrambi i genitori. Il figlio minore avrà Per_1
collocazione prevalente presso il domicilio paterno, nella abitazione ove lo stesso si trasferirà
e la figlia avrà collocazione prevalente presso il domicilio materno, presso la casa Per_2
coniugale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza dei figli presso ciascuno di essi. In mancanza di accordo, i coniugi convengono che: - la figlia Per_2
trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana da individuare nella giornata di mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:30. A settimane alternate, la figlia starà con il padre dalle Per_2
ore 19:00 del sabato sino alle ore 22:30 della domenica (incluso il pernottamento). In ordine ai tempi ed alle modalità di visita della madre nei confronti del figlio , attesa l'età dello Per_1
stesso, questi potranno essere concordati di volta in volta;
- nelle festività natalizie i figli trascorreranno insieme al padre sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni Natale
e Capodanno, concordandolo tra le parti e tenendo conto della volontà dei due figli;
- nelle festività pasquali i figli trascorreranno insieme al padre tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- nelle vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con il rispettivo genitore non collocatario in un periodo da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. In tale periodo entrambi i genitori potranno spostarsi da Messina, unitamente ai figli, previa comunicazione all'altro genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, secondo i desideri dei figli e salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore i figli lo trascorreranno con il genitore interessato e la medesima modalità potrà applicarsi in occasione della festa della mamma e della festa del papà. I coniugi potranno, di comune accordo, apportare modifiche ai patti stabiliti sia nei giorni che negli orari, nel superiore interesse dei figli;
3) La casa coniugale sita in Messina, via Olimpia n. 4/C, res.
"Nettuno", pal. A, intestata esclusivamente alla RA , verrà assegnata alla Parte_1
stessa, in uno ai mobili ed agli arredi (di proprietà esclusiva del Dott. ), la quale Parte_2
continuerà ad abitare ivi unitamente alla figlia. Il DO si impegna e obbliga a pagare Pt_2
le spese condominiali straordinarie dell'immobile adibito a casa coniugale nella misura del
50% mentre le spese ordinarie della casa coniugale le pagherà la RA , sino Pt_1
all'assegnazione alla stessa dell'immobile; 4) La RA , con ogni garanzia di Parte_1
legge, per la definizione degli accordi separativi (conformemente alla dominante giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, Sez. Unite, n. 21761 del 29.07.2021), si obbliga a trasferire al di lei marito, DO
, il quale accetta, entro sei mesi dalla sentenza di separazione: - la piena proprietà Parte_2
del 50%, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Messina, via Olimpia n. 4/C, res.
“Nettuno”, pal. A, della consistenza catastale di vani 6,5, nell'insieme confinante con strada condominiale da tre lati e appartamento sub.
8. Il detto appartamento è identificato nel catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, particella 3064, subalterno 7, località S.
Licandro via Olimpia n. 4/C, piano 3°, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 10, superficie catastale totale mq.110, rendita catastale euro 302,13. Sono comprese nel presente trasferimento le parti comuni ed indivisibili del fabbricato, “pro quota, come per legge, nonché l'uso di un posto macchina, situato nella zona condominiale della medesima palazzina
A, posto a piano primo sottostrada, confinante con vano scala, spazio di manovra, posto macchina sub 24 e locale condominiale autoclave. Il detto posto macchina è identificato nel catasto fabbricati del comune di Messina al foglio 102, particella 3064, subalterno 25, zona censuaria 2, categoria C6, classe 7, di mq 13; - la piena proprietà del 100% del box auto sito nel medesimo res. “Nettuno” posto al piano secondo sottostrada della palazzina E, confinante con altri locali box auto da più lati. Il detto box auto è identificato nel catasto fabbricati del
Comune di Messina al foglio 102, particella 3062, subalterno 24, zona censuaria 2, categoria
C6, classe 7, di 27 mq. Con riferimento al citato trasferimento immobiliare i coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27.02.1985 n. 52 dichiarano: che i dati catastali sopra riportati identificano l'unità immobiliare oggetto del presente accordo in conformità alla rappresentazione grafica della stessa risultante dalla planimetria depositata in catasto. La parte cedente, intestataria catastale, dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sopra indicate sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, secondo la normativa catastale vigente. L'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Inoltre, ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti in materia, la RA dichiara che il fabbricato di cui fa parte l'appartamento Parte_1
oggetto di trasferimento è stato costruito giusta concessione edilizia n. 113/2002 rilasciata dal
Comune di Messina in data 06.05.2002 e successive integrazioni n. 147/2002 - n.113/2002 bis del 30.05.2002, n. 322/2002 - 113/2002 ter del 27.11.2002, n. 322/2002 - 113/2002 ter del
27.11.2002, variante prot. n. 3/5074 del 17.12.2002, n.239/2004 - 113/2002 quarter del
08.11.2004 n. 61/2006 del 03.05.2006, n. 97/2006 - n. 61/2006 bis del 29.06.2006, variante n. 4/2521 del 29.09.2006 - e che successivamente non sono stati notificati, né risultano pendenti provvedimenti sanzionatori. Dichiara, altresì, che dalla data di ultimazione ad oggi non risultano eseguiti lavori od opere soggetti a sanatoria od altri provvedimenti autorizzativi.
Dichiara, infine, che l'unità immobiliare in questione è dotata di attestato di prestazione energetica redatto il 21.02.2024 dall'arch. , dal quale si evince che Persona_3
l'immobile ricade nella classe energetica “F”, che si allega. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. n. 74 del 06.03.1987, così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 154 del 10.05.1999, i coniugi comparenti richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla predetta disposizione per le convenzioni di cui al presente ricorso. Convenzioni che hanno causa giuridica esecutiva connessa col procedimento di separazione de quo, che si concluderà con la sentenza dell'On. Tribunale adito che omologa le condizioni quivi previste. I citati coniugi dichiarano, inoltre, che per il trasferimento immobiliare di cui sopra, avente natura solutoria, non è stata versata alcuna somma di denaro;
5) Il DO corrisponderà Parte_2
alla RA , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
minore collocata presso la stessa, un assegno mensile di mantenimento pari ad euro Per_2
400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno ventotto di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla RA;
6) La Parte_1
RA corrisponderà al DO a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario del figlio , collocato presso lo stesso, un assegno mensile di Per_1
mantenimento pari ad euro 50,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno ventotto di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato al DO
7) I genitori parteciperanno, nella misura dell'80% il DO e Parte_2 Parte_2
nella misura del 20% la RA , secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Parte_1
Forense, alle “spese extra assegno obbligatorie”, debitamente documentate, per i figli Per_1
e in esse incluse: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti Per_2
ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Quando la RA reperirà attività lavorativa le spese spese straordinarie relative Parte_1
ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori I genitori parteciperanno, sempre nella misura dell'80% il DO e nella misura del 20% la RA , quando la Parte_2 Parte_1
RA reperirà stabile attività lavorativa le spese saranno suddivise al 50% tra i Parte_1
genitori, in esse incluse le seguenti categorie: Scolastiche quali iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica quali corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motorino, moto, mini car, autovettura); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive quali attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese per ricevimenti ovvero celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
8) I coniugi concordano che gli stessi percepiranno, nella misura del 50% ciascuno, l'Assegno Unico erogato dall' per i figli CP_1
e 9) Il DO verserà alla RA , a titolo di Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno ventotto di ogni mese attraverso bonifico su conto intestato alla moglie;
10) I coniugi concordano che la RA provvederà ad effettuare a favore del DO ed a spese dello Parte_1 Parte_2
stesso, il passaggio di proprietà del 50% dell'autovettura Range Rover Evoque, tg. EL465JC, cointestata tra le parti;
11) Le parti concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dall'omologa del presente ricorso da parte del Tribunale”.
All'udienza del 18/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
ES (ME) l'11/11/1967, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 636, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.