Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2364/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_1 minori (nato il [...]) e (nata il [...]), n.q. Persona_1 Parte_2 di eredi legittimi della de cuius (deceduta il 19.06.2022), rappresentati e Persona_2 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia Casaburo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nola, Piazza Santorelli n. 20;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari NE EP,
CO, RR MA, SO AD ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.04.2023, i ricorrenti in epigrafe, n.q. di eredi legittimi della de cuius premesso che la medesima aveva ottenuto, in via Persona_2 amministrativa, il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03.02.2022, riferivano che l' non aveva provveduto alla CP_1 liquidazione degli arretrati per il periodo dal 03.02.2022 al decesso (19.06.2022).
Tanto premesso, convenivano innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “dichiarare che la de cuius possedeva sia i requisiti patologici che socio – CP_1 economici, e che gli eredi hanno diritto al pagamento dei ratei della pensione d'inabilità ex lege
118/71 e dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e successive modificazioni con decorrenza dal 03.02.2022 al decesso (19.06.2022) ammontano ad € 4.103,95 oltre interessi, come risulta dagli allegati conteggi che formano parte integrante del presente ricorso;
di conseguenza CP_ condannare l' al pagamento a favore degli eredi, dell'importo di euro € 4.103,95, come risulta dagli allegati conteggi che formano parte integrante del presente ricorso”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando che “…2. gli eredi, odierni ricorrenti, hanno ricevuto in data 20/02/2024 la somma di euro 700,16 quale pro-quota spettante per il rateo di indennità di accompagnamento (cfr. allegato n. 1).
3. che in data 29/05/2023 gli eredi hanno presentato modello rate maturate e non CP_ riscosse prot. n. 5102.29/05/2023.0175080 (cfr. allegato n. 2). nella stessa data veniva presentato e depositato attuale ricorso non rispettando i termini di legge previsti per la lavorazione della pratica presso l'istituto.
4. che la liquidazione dei ratei della pensione non è mai avvenuta per causa non imputabile all'odierno resistente: il modello ap 70 (cfr. allegato n. 3) alla pag. 4 viene dichiarato un reddito pari ad euro 21.000,00 e pertanto ai sensi della normativa vigente superiore ai limiti reddituali per l'erogazione della prestazione richiesta per l'anno 2022 è pari all'importo di euro 17.050,42. 5. si precisa ulteriormente che in data 27/07/2022 il trattamento pensionistico non poteva essere già liquidato in quanto in quella data venivano forniti i dati della liquidazione e si dovevano attendere i termini previsti per legge (liquidazione avvenuta nel mese di agosto dello stesso anno – cfr. allegato n. 4).
6. ad oggi l'istituto non è stato messo in condizione eventualmente di liquidare i ratei della pensione in quanto non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi anno 2022 da parte degli eredi a nome della deceduta nel mese di giugno dell'anno Per_2
2022. l'unica dichiarazione che l'istituto possiede è quella indicata al punto 4 della presente memoria (vedi anche allegato n. 05).”. Nelle more del giudizio parte ricorrente dava atto dell'avvenuta corresponsione dei ratei da parte dell' convenuto, ma solo a seguito della notifica del ricorso;
concludeva, pertanto, per la CP_1 cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione dell'avvenuta liquidazione nelle more del giudizio delle prestazioni assistenziali di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente titolare del credito abbia proceduto a corrispondere le somme di cui parte ricorrente chiedeva pagamento, come rilevato dalle parti in corso di causa, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Tuttavia, considerato che è stata riconosciuta solo una delle due prestazioni e che il pagamento è avvenuto a ridosso della celebrazione della prima udienza, si dispone la compensazione delle spese nella misura di un mezzo;
la restante parte - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – vanno integralmente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 705,50, CP_1 oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 16/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno