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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4049 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. MARRA MICHELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. GUARINO LUIGI Controparte_1
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.6.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in data
18.6.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'insussistenza del credito azionato in quanto fondato su
“un titolo esecutivo - non più veritiero- ma non prontamente modificato (ex art 710 c.p.c.)”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento, se
1 non in minima parte, per i motivi che seguono.
Invero, occorre tener conto del principio giurisprudenziale consolidato per cui, in tema di modifica delle condizioni di separazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nel titolo, deve essere devoluta innanzi al giudice che ha formato quel titolo (cfr. Cass 17689/2019).
Nel caso di specie, l'opponente nell'atto di citazione riconosceva, come sopra riportato, che il titolo, costituito dal decreto n. 2532/2021 del 5.2.2021 di omologa della separazione consensuale delle parti in causa emesso dall'intestato Tribunale in composizione collegiale, non è stato modificato, benché sia intervenuto un mutamento delle circostanze di fatto, come recepite dal predetto decreto di omologa, consistente, secondo la prospettazione dell'opponente, nel trasferimento presso di lui di due dei tre figli.
Orbene, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, nella misura e nei modi stabiliti dal provvedimento di separazione o divorzio, conserva efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno “sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (cfr. Cass. 16173/2015).
2 La Suprema Corte ha precisato che “le sentenze di divorzio, infatti, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. e art.
156 cod. civ., u.c. e art. 710 c.p.c., e art. 9, comma 1, della legge sul divorzio. Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze è quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finché non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale - secondo i principi generali - non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda (salva la facoltà del giudice, in relazione alle circostanze, di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori)” (cfr. Cass. 11913/2009).
Dunque, gli effetti del provvedimento giurisdizionale di modifica decorrono, di regola, dal momento della domanda ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice.
Sul punto, più di recente è stato ribadito che “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo
"status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (cfr. Cass. 4224/2021).
3 Nel caso di specie, la provvisoria revoca parziale dell'assegno di mantenimento disposta con il provvedimento del 15.11.2024 del Giudice del procedimento di modifica delle condizione della separazione (RG 4021/2024) non può avere efficacia che dalla data del provvedimento medesimo, in quanto provvedimento provvisorio, mentre il provvedimento conclusivo di detto procedimento potrà avere efficacia al massimo dalla data della domanda di revisione ovvero dal mese di giugno 2024 e, quindi, non inciderà comunque sulla somma richiesta in precetto relativa al periodo maggio 2021 – maggio 2024.
A proposito del periodo considerato in precetto, tuttavia, va detto che parte opponente ha fornito prova del pagamento della mensilità di maggio 2021, per cui la somma complessiva dovuta risulta pari ad € 25.200,00 anziché €
25.900,00.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere sostanzialmente rigettata ovvero minimamente accolta nei ristretti limiti di cui si è appena detto.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente nella misura del 90% e compensate per la restante parte e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c., limitatamente al quantum e, per l'effetto,
B) Ridetermina in € 25.200,00, anziché € 25.900,00, la somma precettata a titolo di assegno mensile di
4 mantenimento;
C) Rigetta per il resto l'opposizione;
D) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 10% e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del restante 90% delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.057,30, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Guarino.
Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
IL GIUDICE Dott. IL AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4049 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. MARRA MICHELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. GUARINO LUIGI Controparte_1
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.6.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in data
18.6.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'insussistenza del credito azionato in quanto fondato su
“un titolo esecutivo - non più veritiero- ma non prontamente modificato (ex art 710 c.p.c.)”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento, se
1 non in minima parte, per i motivi che seguono.
Invero, occorre tener conto del principio giurisprudenziale consolidato per cui, in tema di modifica delle condizioni di separazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nel titolo, deve essere devoluta innanzi al giudice che ha formato quel titolo (cfr. Cass 17689/2019).
Nel caso di specie, l'opponente nell'atto di citazione riconosceva, come sopra riportato, che il titolo, costituito dal decreto n. 2532/2021 del 5.2.2021 di omologa della separazione consensuale delle parti in causa emesso dall'intestato Tribunale in composizione collegiale, non è stato modificato, benché sia intervenuto un mutamento delle circostanze di fatto, come recepite dal predetto decreto di omologa, consistente, secondo la prospettazione dell'opponente, nel trasferimento presso di lui di due dei tre figli.
Orbene, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, nella misura e nei modi stabiliti dal provvedimento di separazione o divorzio, conserva efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno “sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (cfr. Cass. 16173/2015).
2 La Suprema Corte ha precisato che “le sentenze di divorzio, infatti, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. e art.
156 cod. civ., u.c. e art. 710 c.p.c., e art. 9, comma 1, della legge sul divorzio. Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze è quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finché non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale - secondo i principi generali - non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda (salva la facoltà del giudice, in relazione alle circostanze, di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori)” (cfr. Cass. 11913/2009).
Dunque, gli effetti del provvedimento giurisdizionale di modifica decorrono, di regola, dal momento della domanda ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice.
Sul punto, più di recente è stato ribadito che “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo
"status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (cfr. Cass. 4224/2021).
3 Nel caso di specie, la provvisoria revoca parziale dell'assegno di mantenimento disposta con il provvedimento del 15.11.2024 del Giudice del procedimento di modifica delle condizione della separazione (RG 4021/2024) non può avere efficacia che dalla data del provvedimento medesimo, in quanto provvedimento provvisorio, mentre il provvedimento conclusivo di detto procedimento potrà avere efficacia al massimo dalla data della domanda di revisione ovvero dal mese di giugno 2024 e, quindi, non inciderà comunque sulla somma richiesta in precetto relativa al periodo maggio 2021 – maggio 2024.
A proposito del periodo considerato in precetto, tuttavia, va detto che parte opponente ha fornito prova del pagamento della mensilità di maggio 2021, per cui la somma complessiva dovuta risulta pari ad € 25.200,00 anziché €
25.900,00.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere sostanzialmente rigettata ovvero minimamente accolta nei ristretti limiti di cui si è appena detto.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente nella misura del 90% e compensate per la restante parte e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c., limitatamente al quantum e, per l'effetto,
B) Ridetermina in € 25.200,00, anziché € 25.900,00, la somma precettata a titolo di assegno mensile di
4 mantenimento;
C) Rigetta per il resto l'opposizione;
D) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 10% e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del restante 90% delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.057,30, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Guarino.
Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
IL GIUDICE Dott. IL AS
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