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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.30, il GOP dott. Maurizio
Rago, ha pronunciato la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile in composizione monocratica in persona del GOP dott. Maurizio Rago, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2109/2022 R.G., promossa da:
, ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti e Salvatore Fabrizio Pontieri, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 di quest'ultimo, sito in Crotone alla via Cutro n. 58/B;
- parte ricorrente-
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, con sede in Crotone alla Via Mario Nicoletta, Centro
Direzionale , p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_2 P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Giulia Ferrante e dall'avv. Valeria
Battista, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale aziendale, sito in Crotone alla Via
Mario Nicoletta – Il Granaio;
-parte resistente-
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
1 Con atto, depositato in data 18.11.2022, proponeva ricorso (ex artt. 82 Parte_1
Regolamento n. 679/2016 UE, 152 D.Lgs. n. 196/2003 e 10 D.Lgs. 150/2011), esponendo che: - il ricorrente, nel mese di marzo 2020, veniva sottoposto presso le Unità Operative Cont dell' di Crotone al tampone rinofaringeo per verificare l'eventuale positività al covid-
19; - il test, purtroppo, dava esito positivo e, di conseguenza, venivano adottate nei suoi confronti tutte le misure sanitarie previste dai protocolli nazionali (terapia domiciliare e/o ricovero ospedaliero, isolamento domiciliare, ecc.); - le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, condotte dalla Polizia Postale e dalla Squadra Mobile della
Questura di Crotone, nell'ambito del procedimento penale n. 3214/2020 R.G.N.R. mod. 21, consentivano di ricostruire i vari passaggi dell'incresciosa e gravissima diffusione dei dati sensibili dei pazienti risultati positivi al tampone rinofaringeo per il covid-19; a distanza di qualche giorno, veniva diffusa sui circuiti social e sulla messagistica istantanea un elenco, Cont proveniente dall' di Crotone, dei pazienti della provincia di Crotone risultati positivi al covid-19, in ordine alfabetico, con indicazione del loro nome e cognome, data di nascita e data del prelievo eseguito, tra i quali figurava anche l'odierno ricorrente;
- la lista dei pazienti “positivi”, da lì a poco, attraverso i circuiti sociali e la messagistica istantanea, diventava di dominio pubblico non solo nel contesto provinciale ma in tutto il territorio nazionale;
sulla base di tali premesse, chiedeva l'accertamento della responsabilità della resistente per la violazione del Regolamento 2016/679 U.E. e della normativa nazionale di adeguamento, e la conseguente condanna dell' al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ivi compresi il danno morale e il danno esistenziale, nella misura accertata in corso di causa, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.03.2023, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava che il CP_4 procedimento penale (n. 3214/2020 R.G.N.R.), avente ad oggetto i fatti dedotti in giudizio, era stato definito con sentenza n. 234/2022, con la quale il giudice penale aveva assolto gli imputati;
eccepiva l'infondatezza della domanda, in quanto non provata sotto il profilo della gravità della lesione e della serietà del danno, nonché del nesso causale tra la diffusione delle informazioni e il pregiudizio lamentato;
deduceva la mancata imputabilità del danno
2 alla condotta dell' resistente;
chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_5 inammissibile ed infondata.
3.
La causa istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, all'esito della discussione delle parti, viene decisa all'odierna udienza con sentenza immediatamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
La valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla violazione dei dati personali è definita da specifiche caratteristiche.
Il Giudice di legittimità ha chiarito che la lesione non può limitarsi alla mera violazione della normativa, ma deve rappresentare un impatto separato, valutato in base alla gravità e alla serietà del danno (cfr. Cass. n. 222/2016).
Detta valutazione tiene conto del bilanciamento tra il diritto violato e il principio di solidarietà, richiedendo che la condotta non solo violi le prescrizioni ma offenda significativamente il diritto stesso (cfr. Cass. n. 16402/2021; Cass. n. 17383/2020).
Giova osservare che nella fase della causalità giuridica sia per accertare l'an che il quantum, il criterio da applicare è quello previsto dall'art. 1223 c.c., secondo cui deve sussistere una relazione da causa ad effetto, in forza della quale la perdita patrimoniale risarcibile appaia riconducibile all'evento; la perdita patrimoniale deve, pertanto, essere “conseguenza immediata e diretta dell'evento” (cfr. art. 1223 c.c.).
La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è un'acquisizione risalente della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione che, muovendo dall'ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 c.c., la quale in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza, costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria ( cfr. Cass. sez. un. n.
576/2008; Cass. sez. un. n. 26972/2008).
Il giudice di legittimità ha inoltre chiarito che “ se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un
3 danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria” ( cfr. Cass. sez. un. n. 576/2008).
Pertanto, in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire;
ciò in quanto la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza sicché la perdita subita ed con la conseguenza che, da un lato, il “ danno” di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “ danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte e, dall'altro, se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto.
Tale consolidato orientamento trova applicazione anche allorquando il fatto lesivo coincida con la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Al riguardo il Supremo Collegio ha chiarito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico ( cfr. Cass. n. 27482/2018); ed ancora il Giudice di legittimità ha affermato che “il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e
a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. n.
9385/2018).
Anche in caso di danno non patrimoniale derivante da fatto-reato, l'evento dannoso (ossia la lesione dell'interesse della persona) deve essere correlabile, secondo il nesso di causalità materiale, al fatto illecito;
il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicchè la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, anche di tipo presuntivo (Cass. 8421/2011; Cass. n.
14453/2021). Cont Parte ricorrente deduce la violazione della normativa in materia di privacy, avendo l' resistente trattato illegittimamente i dati sensibili, relativi ai soggetti risultati positivi al
4 covid-19, dalla fase della raccolta delle informazioni e della loro gestione fino a quella della comunicazione e diffusione degli stessi.
In particolare, nel ricorso introduttivo si legge testualmente: “l'odierno ricorrente, nel mese di Marzo 2020, veniva sottoposto presso le unità operative dell' al tampone CP_4 rinofaringeo per verificare l'eventuale positività al covid-19; il test, purtroppo, dava esito positivo e, di conseguenza venivano adottate nei suoi confronti tutte le misure sanitarie previste dai protocolli nazionali ( terapia domiciliare e/o ricovero ospedaliero, isolamento domiciliare, ecc); a distanza di qualche giorno, veniva diffusa sui circuiti sociali e sulla Cont messaggistica istantanea un elenco proveniente dall' di Crotone, dei pazienti della provincia di Crotone risultati positivi al covid-19, in ordine alfabetico, con indicazione del loro nome e cognome, data di nascita e data del prelievo eseguito, tra i quali figura anche
l'odierno ricorrente” (cfr. pag.1 ricorso introduttivo).
Dalla diffusione dei dati sensibili dei pazienti sarebbero derivati a carico del ricorrente danni non patrimoniali, conseguenti alle “gravi sofferenze morali e patema d'animo”, provocati dalla diffusione dell'elenco dei pazienti risultati positivi al covid-19.
Tuttavia, a fronte dell'asserita illiceità della condotta dell'Azienda sanitaria, il ricorrente non ha fornito i necessari elementi di riscontro, da cui poter inferire, sia pure in via presuntiva, il pregiudizio di natura non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti lamentati.
Nel caso di specie, non appaiono, infatti, concretamente distinguibili le comprensibili sofferenze morali del ricorrente, derivanti dalla constatazione della loro positività al covid-
19, da quelle asseritamente scaturite dalla diffusione dei dati sensibili.
Sulla base della stessa esposizione di fatti, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non
è possibile evincere il necessario rapporto causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso.
Non risultano prodotti in giudizio elementi significativi che consentano di distinguere il pregiudizio morale discendente dalla positività e quello invece scaturente dalla condotta posta in essere dall' . Controparte_1
Parte ricorrente afferma, inoltre, che “il ricorrente a distanza di qualche settimana dalla diffusione della lista dei positivi al covid, era ormai diventato l'“untore”, l' “infetto”, l'
“ammorbato” e in quanto tale assolutamente da evitare. Per numerosi mesi, fino a quando poi il nuovo virus covid-19 è stato meglio conosciuto ed affrontato, l'odierno ricorrente…anche se ormai guarito dall'infezione, è stato emarginato da ogni contesto
5 sociale” (cfr. pag. 24 ricorso).
Anche in tal caso, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente circa la presunta emarginazione sociale, subita nelle settimane successive alla diffusione della lista dei soggetti risultati positivi al covid-19, non consente di ritenere sussistente il nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il fatto illecito ascritto all' , atteso che i Controparte_1 fatti sono avvenuti in un contesto di misure generali, che hanno imposto forti limitazioni comportamentali e una drastica riduzione dei contatti sociali al fine di fronteggiare il grave ed eccezionale stato epidemiologico.
Si osserva, inoltre, che i gravi pregiudizi esistenziali lamentati non possono discendere dall'eco mediatica assunta dalla vicenda, essendo necessario provare il concreto danno non patrimoniale conseguente alla stessa.
Anche la prova testimoniale, assunta in corso di causa, non ha fornito utili elementi di riscontro in ordine alla condizione di emarginazione sociale da porsi in relazione causale con l'illecito lamentato.
Il testimone ha dichiarato espressamente “..Sentivo spesso al telefono il Testimone_1 ricorrente e per quanto possibile siamo stati vicini. Ricordo che era preoccupato per i genitori, avrebbe voluto evitare che venissero a conoscenza della positività, visto che la pandemia non si conosceva bene;
ricordo che il ricorrente era demoralizzato e dispiaciuto della divulgazione, ricordo che piangeva e lo chiamavo spesso anche per rincuorarlo;
ricordo che il ricorrente mi riferiva che stava male e aveva attacchi di panico….; ricordo che dopo maggio 2020 il ricorrente spesso non voleva uscire, io lo chiamavo spesso per uscire;
è capitato anche che il ricorrente, uscito di casa, rientrava subito;
ricordo che diceva che si sentiva a disagio per la diffusione della lista e non si sentiva tranquillo;
ricordo che era preoccupato che la gente potesse temerlo e si sentiva emarginato…; preciso che quando ho sentito il ricorrente che mi ha riferito della diffusione della lista, lui era positivo al Covid. Il ricorrente ricordo che era preoccupato principalmente e per la diffusione della lista anche per la positività” (cfr. dichiarazioni testimoniale rese all'udienza del 21.02.2024).
La testimone ha dichiarato espressamente “ Preciso che io e il ricorrente siamo Tes_2 amici e quando è stata pubblicata la lista lui mi ha chiamato;
non ricordo il giorno preciso ma era marzo 2020; ricordo che al telefono piangeva ed era preoccupato per i genitori che
6 non sapevano che lui aveva il covid;
preciso che il ricorrente, quando è stata pubblicata la lista, sapeva già di essere positivo al Covid ma non era preoccupato preciso che il ricorrente, quando è stata pubblicata la lista, sapeva già di essere positivo al Covid ma non era preoccupato per questo;
era più preoccupato per i genitori;
ricordo che la preoccupazione per i genitori era legata al fatto che sono anziani e il padre era ammalato;
temeva la possibile reazione dei genitori…; preciso che io e il ricorrente di tanto in tanto, almeno una volta a settimana ci sentivamo e lui era sempre agitato, mi riferiva di avere attacchi di panico e preferiva stare a casa;
ricordo che i primi tempi, maggio 2020 circa, lui usciva ma si sentiva emarginato e ricordo che alcune persone lo salutavano a distanza, avevano magari paura, come d'altra parte l'avevamo tutti;
ricordo che da fine maggio il ricorrente non è più uscito;
noi abbiamo continuato a sentirci, anche se meno rispetto a quando stava male;
ricordo che dopo circa un anno il ricorrente ha ripreso ad uscire normalmente” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 17.04.2024).
I testimoni escussi non rendono dichiarazioni in ordine a fatti specifici ma si limitano a riferire circostanze apprese dallo stesso ricorrente che non comprovano l'esistenza di un danno effettivo e concreto.
Giova evidenziare che gli articoli di giornali, prodotti in giudizio, non recano alcuna divulgazione dei nominativi da cui poter desumere concretamente una lesione morale conseguente alla stessa;
inoltre, si osserva che gli stessi soggetti destinatari dei messaggi whatsapp contenenti la lista dei positivi, per come documentato in atti, non rientrano nella cerchia dei soggetti indicati da parte ricorrente, come “familiari” o “amici” di PT
, che avrebbero tenuto i comportamenti lamentati da porsi in relazione causale con
[...] la divulgazione della notizia della positività.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali, in ragione della loro estrema genericità, non consentono di stabilire, con ragionevole certezza, un rapporto di derivazione causale tra la violazione dei dati personali ed il danno asseritamente patito.
Alla luce delle risultanze processuali, non è possibile desumere che il pregiudizio morale lamentato sia derivato dalla divulgazione della notizia della positività del soggetto leso, non essendo emersi precisi e concreti elementi, atti a comprovare non già la mera astratta potenzialità lesiva della diffusione dei dati personali, ma la concreta incidenza nella sfera soggettiva del ricorrente.
7 Le delineate carenze probatorie non consentono di accogliere la richiesta liquidazione del danno non patrimoniale asseritamente scaturito dal profondo turbamento delle relazioni interpersonali sia in ambito familiare che nel più ampio contesto sociale;
inoltre non sussistono i presupposti per l'invocata liquidazione equitativa, in quanto quest'ultima non può tradursi in un mero arbitrio del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la liquidazione equitativa può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova nel quantum e richiede, onde non risultare arbitraria, la prova degli elementi costitutivi del danno stesso (cfr. Cass.
27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 4310/2018; Cass. 13515/2022; Cass. 1911/2023).
In conclusione, la pretesa risarcitoria risulta del tutto carente di allegazione oltre che di prova circa la necessaria verificazione in concreto del danno-conseguenza in rapporto causale con la condotta di parte convenuta.
La domanda va, pertanto, rigettata.
5.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50% in considerazione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in euro
2.538,50, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Crotone il 04.07.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
8
9
Rago, ha pronunciato la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile in composizione monocratica in persona del GOP dott. Maurizio Rago, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2109/2022 R.G., promossa da:
, ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti e Salvatore Fabrizio Pontieri, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 di quest'ultimo, sito in Crotone alla via Cutro n. 58/B;
- parte ricorrente-
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, con sede in Crotone alla Via Mario Nicoletta, Centro
Direzionale , p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_2 P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Giulia Ferrante e dall'avv. Valeria
Battista, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale aziendale, sito in Crotone alla Via
Mario Nicoletta – Il Granaio;
-parte resistente-
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
1 Con atto, depositato in data 18.11.2022, proponeva ricorso (ex artt. 82 Parte_1
Regolamento n. 679/2016 UE, 152 D.Lgs. n. 196/2003 e 10 D.Lgs. 150/2011), esponendo che: - il ricorrente, nel mese di marzo 2020, veniva sottoposto presso le Unità Operative Cont dell' di Crotone al tampone rinofaringeo per verificare l'eventuale positività al covid-
19; - il test, purtroppo, dava esito positivo e, di conseguenza, venivano adottate nei suoi confronti tutte le misure sanitarie previste dai protocolli nazionali (terapia domiciliare e/o ricovero ospedaliero, isolamento domiciliare, ecc.); - le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, condotte dalla Polizia Postale e dalla Squadra Mobile della
Questura di Crotone, nell'ambito del procedimento penale n. 3214/2020 R.G.N.R. mod. 21, consentivano di ricostruire i vari passaggi dell'incresciosa e gravissima diffusione dei dati sensibili dei pazienti risultati positivi al tampone rinofaringeo per il covid-19; a distanza di qualche giorno, veniva diffusa sui circuiti social e sulla messagistica istantanea un elenco, Cont proveniente dall' di Crotone, dei pazienti della provincia di Crotone risultati positivi al covid-19, in ordine alfabetico, con indicazione del loro nome e cognome, data di nascita e data del prelievo eseguito, tra i quali figurava anche l'odierno ricorrente;
- la lista dei pazienti “positivi”, da lì a poco, attraverso i circuiti sociali e la messagistica istantanea, diventava di dominio pubblico non solo nel contesto provinciale ma in tutto il territorio nazionale;
sulla base di tali premesse, chiedeva l'accertamento della responsabilità della resistente per la violazione del Regolamento 2016/679 U.E. e della normativa nazionale di adeguamento, e la conseguente condanna dell' al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ivi compresi il danno morale e il danno esistenziale, nella misura accertata in corso di causa, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.03.2023, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava che il CP_4 procedimento penale (n. 3214/2020 R.G.N.R.), avente ad oggetto i fatti dedotti in giudizio, era stato definito con sentenza n. 234/2022, con la quale il giudice penale aveva assolto gli imputati;
eccepiva l'infondatezza della domanda, in quanto non provata sotto il profilo della gravità della lesione e della serietà del danno, nonché del nesso causale tra la diffusione delle informazioni e il pregiudizio lamentato;
deduceva la mancata imputabilità del danno
2 alla condotta dell' resistente;
chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_5 inammissibile ed infondata.
3.
La causa istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, all'esito della discussione delle parti, viene decisa all'odierna udienza con sentenza immediatamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
La valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla violazione dei dati personali è definita da specifiche caratteristiche.
Il Giudice di legittimità ha chiarito che la lesione non può limitarsi alla mera violazione della normativa, ma deve rappresentare un impatto separato, valutato in base alla gravità e alla serietà del danno (cfr. Cass. n. 222/2016).
Detta valutazione tiene conto del bilanciamento tra il diritto violato e il principio di solidarietà, richiedendo che la condotta non solo violi le prescrizioni ma offenda significativamente il diritto stesso (cfr. Cass. n. 16402/2021; Cass. n. 17383/2020).
Giova osservare che nella fase della causalità giuridica sia per accertare l'an che il quantum, il criterio da applicare è quello previsto dall'art. 1223 c.c., secondo cui deve sussistere una relazione da causa ad effetto, in forza della quale la perdita patrimoniale risarcibile appaia riconducibile all'evento; la perdita patrimoniale deve, pertanto, essere “conseguenza immediata e diretta dell'evento” (cfr. art. 1223 c.c.).
La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è un'acquisizione risalente della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione che, muovendo dall'ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 c.c., la quale in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza, costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria ( cfr. Cass. sez. un. n.
576/2008; Cass. sez. un. n. 26972/2008).
Il giudice di legittimità ha inoltre chiarito che “ se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un
3 danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria” ( cfr. Cass. sez. un. n. 576/2008).
Pertanto, in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire;
ciò in quanto la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza sicché la perdita subita ed con la conseguenza che, da un lato, il “ danno” di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “ danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte e, dall'altro, se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto.
Tale consolidato orientamento trova applicazione anche allorquando il fatto lesivo coincida con la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Al riguardo il Supremo Collegio ha chiarito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico ( cfr. Cass. n. 27482/2018); ed ancora il Giudice di legittimità ha affermato che “il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e
a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. n.
9385/2018).
Anche in caso di danno non patrimoniale derivante da fatto-reato, l'evento dannoso (ossia la lesione dell'interesse della persona) deve essere correlabile, secondo il nesso di causalità materiale, al fatto illecito;
il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicchè la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, anche di tipo presuntivo (Cass. 8421/2011; Cass. n.
14453/2021). Cont Parte ricorrente deduce la violazione della normativa in materia di privacy, avendo l' resistente trattato illegittimamente i dati sensibili, relativi ai soggetti risultati positivi al
4 covid-19, dalla fase della raccolta delle informazioni e della loro gestione fino a quella della comunicazione e diffusione degli stessi.
In particolare, nel ricorso introduttivo si legge testualmente: “l'odierno ricorrente, nel mese di Marzo 2020, veniva sottoposto presso le unità operative dell' al tampone CP_4 rinofaringeo per verificare l'eventuale positività al covid-19; il test, purtroppo, dava esito positivo e, di conseguenza venivano adottate nei suoi confronti tutte le misure sanitarie previste dai protocolli nazionali ( terapia domiciliare e/o ricovero ospedaliero, isolamento domiciliare, ecc); a distanza di qualche giorno, veniva diffusa sui circuiti sociali e sulla Cont messaggistica istantanea un elenco proveniente dall' di Crotone, dei pazienti della provincia di Crotone risultati positivi al covid-19, in ordine alfabetico, con indicazione del loro nome e cognome, data di nascita e data del prelievo eseguito, tra i quali figura anche
l'odierno ricorrente” (cfr. pag.1 ricorso introduttivo).
Dalla diffusione dei dati sensibili dei pazienti sarebbero derivati a carico del ricorrente danni non patrimoniali, conseguenti alle “gravi sofferenze morali e patema d'animo”, provocati dalla diffusione dell'elenco dei pazienti risultati positivi al covid-19.
Tuttavia, a fronte dell'asserita illiceità della condotta dell'Azienda sanitaria, il ricorrente non ha fornito i necessari elementi di riscontro, da cui poter inferire, sia pure in via presuntiva, il pregiudizio di natura non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti lamentati.
Nel caso di specie, non appaiono, infatti, concretamente distinguibili le comprensibili sofferenze morali del ricorrente, derivanti dalla constatazione della loro positività al covid-
19, da quelle asseritamente scaturite dalla diffusione dei dati sensibili.
Sulla base della stessa esposizione di fatti, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non
è possibile evincere il necessario rapporto causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso.
Non risultano prodotti in giudizio elementi significativi che consentano di distinguere il pregiudizio morale discendente dalla positività e quello invece scaturente dalla condotta posta in essere dall' . Controparte_1
Parte ricorrente afferma, inoltre, che “il ricorrente a distanza di qualche settimana dalla diffusione della lista dei positivi al covid, era ormai diventato l'“untore”, l' “infetto”, l'
“ammorbato” e in quanto tale assolutamente da evitare. Per numerosi mesi, fino a quando poi il nuovo virus covid-19 è stato meglio conosciuto ed affrontato, l'odierno ricorrente…anche se ormai guarito dall'infezione, è stato emarginato da ogni contesto
5 sociale” (cfr. pag. 24 ricorso).
Anche in tal caso, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente circa la presunta emarginazione sociale, subita nelle settimane successive alla diffusione della lista dei soggetti risultati positivi al covid-19, non consente di ritenere sussistente il nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il fatto illecito ascritto all' , atteso che i Controparte_1 fatti sono avvenuti in un contesto di misure generali, che hanno imposto forti limitazioni comportamentali e una drastica riduzione dei contatti sociali al fine di fronteggiare il grave ed eccezionale stato epidemiologico.
Si osserva, inoltre, che i gravi pregiudizi esistenziali lamentati non possono discendere dall'eco mediatica assunta dalla vicenda, essendo necessario provare il concreto danno non patrimoniale conseguente alla stessa.
Anche la prova testimoniale, assunta in corso di causa, non ha fornito utili elementi di riscontro in ordine alla condizione di emarginazione sociale da porsi in relazione causale con l'illecito lamentato.
Il testimone ha dichiarato espressamente “..Sentivo spesso al telefono il Testimone_1 ricorrente e per quanto possibile siamo stati vicini. Ricordo che era preoccupato per i genitori, avrebbe voluto evitare che venissero a conoscenza della positività, visto che la pandemia non si conosceva bene;
ricordo che il ricorrente era demoralizzato e dispiaciuto della divulgazione, ricordo che piangeva e lo chiamavo spesso anche per rincuorarlo;
ricordo che il ricorrente mi riferiva che stava male e aveva attacchi di panico….; ricordo che dopo maggio 2020 il ricorrente spesso non voleva uscire, io lo chiamavo spesso per uscire;
è capitato anche che il ricorrente, uscito di casa, rientrava subito;
ricordo che diceva che si sentiva a disagio per la diffusione della lista e non si sentiva tranquillo;
ricordo che era preoccupato che la gente potesse temerlo e si sentiva emarginato…; preciso che quando ho sentito il ricorrente che mi ha riferito della diffusione della lista, lui era positivo al Covid. Il ricorrente ricordo che era preoccupato principalmente e per la diffusione della lista anche per la positività” (cfr. dichiarazioni testimoniale rese all'udienza del 21.02.2024).
La testimone ha dichiarato espressamente “ Preciso che io e il ricorrente siamo Tes_2 amici e quando è stata pubblicata la lista lui mi ha chiamato;
non ricordo il giorno preciso ma era marzo 2020; ricordo che al telefono piangeva ed era preoccupato per i genitori che
6 non sapevano che lui aveva il covid;
preciso che il ricorrente, quando è stata pubblicata la lista, sapeva già di essere positivo al Covid ma non era preoccupato preciso che il ricorrente, quando è stata pubblicata la lista, sapeva già di essere positivo al Covid ma non era preoccupato per questo;
era più preoccupato per i genitori;
ricordo che la preoccupazione per i genitori era legata al fatto che sono anziani e il padre era ammalato;
temeva la possibile reazione dei genitori…; preciso che io e il ricorrente di tanto in tanto, almeno una volta a settimana ci sentivamo e lui era sempre agitato, mi riferiva di avere attacchi di panico e preferiva stare a casa;
ricordo che i primi tempi, maggio 2020 circa, lui usciva ma si sentiva emarginato e ricordo che alcune persone lo salutavano a distanza, avevano magari paura, come d'altra parte l'avevamo tutti;
ricordo che da fine maggio il ricorrente non è più uscito;
noi abbiamo continuato a sentirci, anche se meno rispetto a quando stava male;
ricordo che dopo circa un anno il ricorrente ha ripreso ad uscire normalmente” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 17.04.2024).
I testimoni escussi non rendono dichiarazioni in ordine a fatti specifici ma si limitano a riferire circostanze apprese dallo stesso ricorrente che non comprovano l'esistenza di un danno effettivo e concreto.
Giova evidenziare che gli articoli di giornali, prodotti in giudizio, non recano alcuna divulgazione dei nominativi da cui poter desumere concretamente una lesione morale conseguente alla stessa;
inoltre, si osserva che gli stessi soggetti destinatari dei messaggi whatsapp contenenti la lista dei positivi, per come documentato in atti, non rientrano nella cerchia dei soggetti indicati da parte ricorrente, come “familiari” o “amici” di PT
, che avrebbero tenuto i comportamenti lamentati da porsi in relazione causale con
[...] la divulgazione della notizia della positività.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali, in ragione della loro estrema genericità, non consentono di stabilire, con ragionevole certezza, un rapporto di derivazione causale tra la violazione dei dati personali ed il danno asseritamente patito.
Alla luce delle risultanze processuali, non è possibile desumere che il pregiudizio morale lamentato sia derivato dalla divulgazione della notizia della positività del soggetto leso, non essendo emersi precisi e concreti elementi, atti a comprovare non già la mera astratta potenzialità lesiva della diffusione dei dati personali, ma la concreta incidenza nella sfera soggettiva del ricorrente.
7 Le delineate carenze probatorie non consentono di accogliere la richiesta liquidazione del danno non patrimoniale asseritamente scaturito dal profondo turbamento delle relazioni interpersonali sia in ambito familiare che nel più ampio contesto sociale;
inoltre non sussistono i presupposti per l'invocata liquidazione equitativa, in quanto quest'ultima non può tradursi in un mero arbitrio del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la liquidazione equitativa può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova nel quantum e richiede, onde non risultare arbitraria, la prova degli elementi costitutivi del danno stesso (cfr. Cass.
27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 4310/2018; Cass. 13515/2022; Cass. 1911/2023).
In conclusione, la pretesa risarcitoria risulta del tutto carente di allegazione oltre che di prova circa la necessaria verificazione in concreto del danno-conseguenza in rapporto causale con la condotta di parte convenuta.
La domanda va, pertanto, rigettata.
5.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50% in considerazione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in euro
2.538,50, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Crotone il 04.07.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
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