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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4728/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERETTA PIETRO Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO MARIA, elettivamente domiciliato in Cologno Monzese, via Milano, 14, presso i difensori.
ATTRICE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento dell'importo pari ad € 12.943,30, Controparte_1
oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia resi nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2019 ed il mese di maggio 2022.
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, restando contumace. CP_1
Dalla documentazione acquisita agli atti (preventivo, fatture del 2021, note pro forma del 2022,
corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (interrogatorio formale dell'amministratore del Condominio) è emerso quanto segue.
La società attrice ha effettuato prestazioni di pulizia in favore del convenuto indicate CP_1
nelle fatture azionate, mentre quest'ultimo ha omesso di pagare il relativo corrispettivo, versando esclusivamente un acconto pari ad € 600,00.
Si evidenzia che l'amministratore del convenuto, pur essendo stato regolarmente citato CP_1
a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata, senza addurre alcun giustificato motivo;
per tale motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio devono essere ritenuti come ammessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, c.p.c..
Si osserva, inoltre, che il convenuto, con mail del 3.04.2023, riconosce di essere CP_1
debitore dell'attrice in relazione ai servizi di pulizia resi da quest'ultima in proprio favore, senza mai contestare in data antecedente alla presente giudizio, né l'effettiva realizzazione delle prestazioni, né gli importi indicati nelle fatture emesse dall'attrice.
Si osserva, al riguardo, che si ritiene condivisibile l'orientamento della Giurisprudenza, secondo cui, la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice
(desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2).” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739;
Cass.20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della pagina 2 di 3 esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20
luglio 1985 n. 4301)”.
In altre parole, la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice e, quindi, la contumacia del convenuto è un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Pavia, 2015, n. 1995).
Stante quanto sopra, la domanda avanzata dall'attore deve essere accolta ed il CP_1
condannato al pagamento dell'importo di € 12.943,30, oltre interessi legali dal 30.07.2022 al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico del convenuto, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, la somma di € 12.943,30, oltre interessi legali dal 30.07.2022 al saldo effettivo;
- condanna li convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.377,00 (di cui € 300,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre spese generali, CPA e IVA.
Monza, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4728/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERETTA PIETRO Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO MARIA, elettivamente domiciliato in Cologno Monzese, via Milano, 14, presso i difensori.
ATTRICE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento dell'importo pari ad € 12.943,30, Controparte_1
oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia resi nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2019 ed il mese di maggio 2022.
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, restando contumace. CP_1
Dalla documentazione acquisita agli atti (preventivo, fatture del 2021, note pro forma del 2022,
corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (interrogatorio formale dell'amministratore del Condominio) è emerso quanto segue.
La società attrice ha effettuato prestazioni di pulizia in favore del convenuto indicate CP_1
nelle fatture azionate, mentre quest'ultimo ha omesso di pagare il relativo corrispettivo, versando esclusivamente un acconto pari ad € 600,00.
Si evidenzia che l'amministratore del convenuto, pur essendo stato regolarmente citato CP_1
a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata, senza addurre alcun giustificato motivo;
per tale motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio devono essere ritenuti come ammessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, c.p.c..
Si osserva, inoltre, che il convenuto, con mail del 3.04.2023, riconosce di essere CP_1
debitore dell'attrice in relazione ai servizi di pulizia resi da quest'ultima in proprio favore, senza mai contestare in data antecedente alla presente giudizio, né l'effettiva realizzazione delle prestazioni, né gli importi indicati nelle fatture emesse dall'attrice.
Si osserva, al riguardo, che si ritiene condivisibile l'orientamento della Giurisprudenza, secondo cui, la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice
(desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2).” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739;
Cass.20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della pagina 2 di 3 esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20
luglio 1985 n. 4301)”.
In altre parole, la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice e, quindi, la contumacia del convenuto è un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Pavia, 2015, n. 1995).
Stante quanto sopra, la domanda avanzata dall'attore deve essere accolta ed il CP_1
condannato al pagamento dell'importo di € 12.943,30, oltre interessi legali dal 30.07.2022 al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico del convenuto, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, la somma di € 12.943,30, oltre interessi legali dal 30.07.2022 al saldo effettivo;
- condanna li convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.377,00 (di cui € 300,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre spese generali, CPA e IVA.
Monza, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3