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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 6267/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma, Via Alberico II 4, presso lo studio degli Avv.ti Maria Rosaria Damizia e
FR Di PO che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. è un dipendente del Parte_1 Controparte_1 dall'agosto 1986, con la qualifica di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, inquadrato nell'area II posizione F4 del CCNL Funzioni Centrali, attualmente in servizio presso l' a Tivoli – Parte_2
Roma.
Con il ricorso in esame, egli ha dedotto che, a partire dal 2016, allorquando prestava servizio presso il comprensorio archeologico di Santa Croce in
MM in Roma, avrebbe vissuto una situazione stressogena sul luogo di lavoro a causa delle vessazioni e degli atteggiamenti persecutori posti in essere ai suoi danni dal dirigente e dal funzionario responsabili della struttura, azioni stressanti che avrebbero leso la sua integrità psico-fisica e determinato pregiudizi
1 di carattere economico. In particolare, secondo il ricorrente, tali vessazioni sarebbero consistite principalmente: nell'averlo trasferito, con nota del 15.7.2016
a firma del Soprintendente Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica Centrale di Roma, Arch. dal Comprensorio Archeologico di Santa Controparte_2
Croce in MM al sito “Parco delle Tombe della Via Latina”, trasferimento di fatto mai attuato e dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma con sentenza n.
5198/2017; nell'aver adottato misure volte alla sua emarginazione ed isolamento lavorativo, come l'esclusione dall'elenco del personale, il diniego d'accesso alla sala regia (ove sono collocate le postazioni di lavoro) ed alla rete Intranet,
l'esclusione dalle comunicazioni/circolari, la disposizione rivolta ad altri dipendenti di evitare di avere contatti con lui.
Sulla base delle sintetizzate deduzioni, il ha rassegnato le seguenti Pt_1
conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare la condotta persecutoria tenuta dal Controparte_1
, protratta nel tempo e configurabile la fattispecie del “mobbing” nei
[...]
confronti del Sig. e conseguentemente condannare il convenuto Pt_1 CP_1
a risarcire al ricorrente di tutti i danni patrimoniali nella misura quantificata nel ricorso pari ad euro 5.688,00o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e i danni non patrimoniali subiti nella misura quantificata in ricorso pari ad euro 29.965,19a titolo di danno biologico, euro 14.982,59per danno morale ed euro 14.982,59per il danno esistenziale, euro 19.465,60 a titolo di inabilità assoluta temporanea subita per 176 giorni;
euro 42.837,35 per inabilità parziale temporanea relativa a 218 giorni calcolati al 50% e 1113 giorni calcolati al 25%,o altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute all'esito dell'eventuale istruttoria e CTU, ovvero in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare la condotta discriminatoria tenuta dal
[...]
integrante la fattispecie dello “strainig” nei confronti del Sig. CP_1
e conseguentemente condannare il convenuto a risarcire al Pt_1 CP_1
ricorrente di tutti i danni patrimoniali nella misura quantificata nel ricorso pari ad euro 5.688,00o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e
2 i danni non patrimoniali subiti nella misura quantificata in ricorso pari ad euro
29.965,19a titolo di danno biologico, euro 14.982,59per danno morale ed euro
14.982,59per il danno esistenziale, euro 19.465,60 a titolo di inabilità assoluta temporanea subita per 176 giorni;
euro 42.837,35 per inabilità parziale temporanea relativa a 218 giorni calcolati al 50% e 1113 giorni calcolati al
25%,o altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute all'esito dell'eventuale istruttoria e CTU, ovvero in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e
C.P.A. da distrarsi ai procuratori antistatari”.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1
regolare notifica del ricorso.
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni e l'espletamento di una ctu medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
II. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
1. Il ricorrente ha sostenuto che gli atti datoriali sopra indicati costituirebbero comportamenti vessatori da cui sarebbero conseguiti danni al suo stato di salute e al suo patrimonio.
In ragione di ciò, ha domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 2087 cod. civ. e di quello patrimoniale per aver percepito un trattamento economico deteriore in conseguenza dei periodi di malattia connessi al pregiudizio psichico arrecatogli dal datore di lavoro.
L'esame di tale domanda esige l'esposizione di talune considerazioni preliminari.
Va precisato, anzitutto, che il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere solo del danno biologico c.d. differenziale allorquando operi la copertura assicurativa . CP_3
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatorio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei giudizi promossi dal
3 lavoratore per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti in conseguenza di inadempimenti del datore di lavoro connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, “le somme eventualmente versate dall' a titolo di CP_3
indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato
l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art.
10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in relazione CP_3 alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l' non abbia in concreto provveduto Pt_2
all'indennizzo stesso” (Cass. n.238781 del 2023).
In linea generale, l'esonero del datore di lavoro di cui art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 non opera, tra l'altro, quando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo”, per cui la responsabilità permane per la parte che eccede le indennità liquidate dall . CP_3
4 Di qui la nozione di danno c.d. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro.
È escluso, infatti, che “le prestazioni eventualmente erogate dall' CP_3 esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del
2016; Cass. n. 9112 del 2019).
Il lavoratore potrà richiedere, pertanto, al datore di lavoro il risarcimento del danno differenziale, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall , con una operazione CP_3 di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia Pt_2
in concreto provveduto all'indennizzo (cfr. cit. Cass. n.238781 del 2023, Cass. n.
22021 del 2022, Cass. n. 20932 del 2018, Cass. n. 9166 del 2017). Inoltre, tale giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale,
è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 cod. civ., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (cfr. Cass. n. 9166 del 2017 cit, Corte Cost. n. 74 del 1981).
Si deve aggiungere che la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno.
5 La Corte di legittimità, in materia di azioni di risarcimento del danno, pone in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso (cfr. Cass. n. 12236 del 2012). Si è evidenziato, in proposito, che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate (cfr, Cass. n. 22514 del 2014;
Cass. n. 23147 del 2013, Cass. n. 17879 del 2011).
A questo punto, deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nell'ambito del sistema del Testo Unico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. Dunque, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' , anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, CP_3
dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata (cfr. Cass. n. 29611 del 2022).
Secondo tale giurisprudenza, l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38 del
2000 va riconosciuto al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (cfr. Cass. n. 8948 del 2020).
Dunque, rientrando le patologie psichiche contratte a causa di condotte mobbizzanti e/o delle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro nella tutela
6 assicurativa anche in questo caso parte datoriale può essere chiamata a CP_3
rispondere del solo danno differenziale nei termini sopra illustrati
2. Chiarito l'ambito astratto di responsabilità addossabile al datore di lavoro nelle ipotesi in cui il lavoratore domandi il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento datoriale, si deve verificare se, nella specie, vi sia stata concretamente una violazione delle regole di cui all'art. 2087 cod. civ. da parte dell'amministrazione convenuta.
L'analisi deve partire pertanto dall'esposizione dei presupposti per la configurabilità della responsabilità datoriale per inadempimento agli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ.
Alla stregua della disposizione appena citata, il datore di lavoro ha l'obbligo, derivante dal contratto di lavoro subordinato, di predisporre tutte le misure necessarie, secondo l'esperienza e la tecnica, a salvaguardare l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Tale obbligo non si esaurisce nel mero rispetto delle puntuali prescrizioni dettate dalla disciplina prevenzionistica (oggi organicamente recata dal d.lgs. n. 81/2008), ma deve necessariamente essere interpretato in maniera estensiva, volto a comprendere tutte le cautele, seppure non specificamente previste, che possano rendersi necessarie, anche valutate secondo regole di condotta non direttamente poste dalla legge, ma piuttosto suggerite dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e pone a carico del datore di lavoro anche l'onere di adeguarsi a standard mutevoli delle conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. Cass. n. 1886 del 2000 e, più di recente, Cass. n. 1509 del 2021 e Cass. n. 1269 del 2022).
La violazione di tale obbligo costituisce un inadempimento del datore di lavoro per cui lo stesso è responsabile per il danno eventualmente derivato ai propri dipendenti per effetto della stessa violazione.
L'art. 2087 c.c. non delinea, pertanto, un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento di cui sopra. In questi termini, secondo la consolidata giurisprudenza in commento, la prova della responsabilità datoriale
7 richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti.
Dunque, in relazione al riparto degli oneri probatori tra le parti, si è precisato che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, il nesso di causalità tra il danno e l'allegato inadempimento degli obblighi di sicurezza, mentre incombe sul datore di lavoro, l'onere di fornire la prova dell'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. ancora Cass. n 24742 del 2018, Cass. n. 28516 del 2019, Cass. n. 26495 del 2018), condotta idonea ad escludere la sussistenza dell'inadempimento. Infatti, non vertendosi in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, va comunque accertata colpa del datore di lavoro quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2087
c.c., colpa intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore nei termini sopra indicati.
Come accennato, il rispetto degli obblighi posti dalla normativa antinfortunistica non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di porre in essere le misure necessarie per prevenire, inclusa l'adozione di misure inibitorie nei confronti del lavoratore (cfr. Cass. n. 15112 del 2020). Dunque, il datore di lavoro non può limitarsi ad adottare le idonee misure protettive, ma deve accertare e vigilare che le stesse siano effettivamente osservate da parte dei dipendenti. Va poi ricordato che costituisce orientamento univoco quello secondo cui anche ove non sia configurabile una condotta di mobbing per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 cod. civ. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente lavorativo stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri
8 comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (cfr. Cass. 3692 del 2023;
n. 33639 del 2022; n. 33428 del 2022; Cass. 31514 del 2022).
I concetti di mobbing e di straining sono stati enucleati da una consolidata elaborazione giurisprudenziale secondo la quale:
- è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, sicché il mobbing ricorre in presenza di una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio (tra le tante, cfr. Cass. n.
12437 del 2018);
- è configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (cfr. Cass. n. 18164 del 2018
e Cass. n. 7844 del 2018). La giurisprudenza in commento (segnatamente Cass.
3692 del 2023; n. 33639 del 2022; n. 33428 del 2022; Cass. 31514 del 2022) ha avuto modo di precisare, però, che le nozioni di mobbing e di straining hanno natura medico legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici;
esse servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.
Dunque, al di là di denominazioni destinate ad avere più che altro valenza sociologica, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori. Si
9 è precisato che è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime, vedi Cass. n. 16256 del 2018; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale, vedi Cass. n. 9901 del 2018), e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.). Si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili.
Invero, l'art. 2087 cod. civ. è una norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro: il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene e, a tal fine, il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.
3. Fatte queste premesse in punto di diritto, si deve osservare che, nel caso concreto in esame, è emerso che, a partire dal 2016, il ha lavorato in Pt_1
condizioni stressogene allorquando prestava servizio presso il comprensorio archeologico di Santa Croce in MM in Roma.
I testimoni ascoltati hanno riferito di un'accesa conflittualità tra l'odierno ricorrente e l'allora responsabile del sito dott.ssa sorta a causa di Parte_3 divergenze su questioni lavorative (come la gestione dei turni del personale) e poi degenerata in ripetuti episodi di isolamento ed emarginazione lavorativa del
Ed infatti è emerso che quest'ultimo, per un periodo considerevole, è Pt_1
10 stato escluso dalle riunioni del personale del suo gruppo di lavoro e dalle comunicazioni e-mail; che gli è stato impedito l'accesso alla postazione di lavoro;
che gli venivano frequentemente rivolte frasi offensive dal suo responsabile, il quale ha interrotto le relazioni con lui e ha anche persuaso altro personale ad evitare di avere contatti con il medesimo.
Sul punto, il teste ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo Tes_1 lavorato per tutto il periodo presso la sede di Santa Croce in MM, eravamo entrambi addetti al servizio vigilanza. Il ricorrente svolgeva anche il ruolo di capo servizio. Quando è subentrata la funzionario responsabile Parte_3 de sito, il ricorrente è stato trattato malissimo senza motivo, cioè la Parte_3
aveva sempre da ridire contro di lui anche se faceva le cose bene, per esempio gli diceva che era un cafone, un ignorante, un incompetente. Ripeteva queste frasi contro il ricorrente ogni volta che lo vedeva. Prima della il era Parte_3 Pt_1 molto apprezzato per le sue qualità lavorative. La è arrivata intorno al Parte_3
2015/2016. C'è stato un periodo in cui il ricorrente è stato come un fantasma per la nel senso che non le parlava e se il ricorrente era in gruppo con altre Parte_3 persone non rivolgeva la parola solo a lui. Ciò dopo qualche tempo che è arrivata, inizialmente lo trattava male poi ha iniziato ad ignorarlo. Il ricorrente è stato rimosso dall'incarico di capo vigilanza. Ha continuato a fare attività di vigilanza, ma non veniva chiamato alle riunioni, non so se non ricevesse le email. La
[...] era la responsabile del sito e dava indicazioni anche al personale di Pt_3 vigilanza, ci diceva a noi dipendenti di ignorare il ricorrente e di non parlare con lui. […] Il ricorrente era molto stressato per questa situazione. Con noi altri addetti la non si comportava così male. Confermo il capitolo 30 del Parte_3
ricorso, la urlava disperatamente dicendoci che non dovevamo parlare Parte_3 con il ricorrente e di farlo sentire un fantasma, mi pare fosse nel 2017. Noi parlavamo con il ricorrente e non dobbiamo dato seguito a quello che diceva la
UR e avevano paura di mettersi contro la Parte_3 Pt_4 Persona_1 [...]
e hanno cambiato atteggiamento nei confronti del ricorrente, per esempio Pt_3
cercavano di non stare in turno con lui”.
11 Il teste ha dichiarato: “Io ero custode, come il ricorrente ma lui Tes_2
coordinava noi della vigilanza, predisponendo turni di lavoro, piano ferie, curava rapporti con le ditte di manutenzione. Vi erano delle divergenze lavorative tra il
e la dott.ssa in merito all'organizzazione del lavoro e c'era Pt_1 Parte_3 abbastanza conflittualità tra i due negli ultimi tempi, che si rifletteva anche su noi altri […]E' capitato ogni tanto che il ricorrente fosse l'unico della vigilanza non convocato alle riunioni. […] La cercava di mettere noi addetti alla Parte_3 vigilanza contro il . Pt_1
Il teste ha narrato quanto segue: “Quando è subentrata la Persona_1 [...] lei ha iniziato ad accusare continuamente il di non fare bene le Pt_3 Pt_1
cose, non le stava bene quasi niente, era un atteggiamento quotidiano. Per esempio, nell'organizzazione dei turni, il ricorrente predisponeva gli stessi ma la diceva che non andavano bene, era un continuo stress per il ricorrente. Parte_3
Ricordo che un giorno la è venuta a fare controllo e, siccome non le Parte_3 andava bene il servizio, ha iniziato a dire ad alta voce al ricorrente che non capisce nulla e non sa lavorare. Ciò capitava spesso, anche alla presenza di altro personale. […] L'ultimo periodo la ignora completamente il Parte_3 Pt_1
non gli rivolgeva la parola, cercava di evitarlo. Mi riferisco agli ultimi tre anni, la situazione tra i due è peggiorata con il passare del tempo. Ricordo che durante una riunione di lavoro la ci disse sostanzialmente di non dare retta al Parte_3
Quel giorno erano presenti , e Pt_1 Tes_1 Parte_5 Per_2 [...]
e se non sbaglio anche un impiegato del restauro ( . Parte_6 Pt_7
Soventemente capitava che la dicesse al personale di non parlare con il Parte_3
Inoltre, il ricorrente ad un certo punto non è stato più convocato alle Pt_1
riunioni e non partecipava alle attività. In pratica è venuto meno l'operato del ricorrente perché non andava bene niente alla Inoltre, la ad Parte_3 Parte_3
un certo punto, ha escluso il dalle comunicazioni email che invece Pt_1 venivano indirizzate a tutti gli altri dipendenti del gruppo vigilanza. La Parte_3 ha negato l'accesso del alla sala regia, cioè la sala dove sono collocati i Pt_1
monitor delle telecamere e dove normalmente il personale della vigilanza vi accede per svolgere la sua attività E' una situazione che durata un bel po'.
12 All'interno della sala regia era presente la postazione di lavoro del ricorrente
(scrivania, e computer etc) e quindi lui non ha più potuto svolgere la sua attività, da quel momento il ricorrente stava al casierato oppure girava per i locali del sito”.
Non può dubitarsi del fatto che tali episodi di isolamento ed emarginazione lavorativa posti in essere dal responsabile del lavoratore costituiscano potenziali fattori stressogeni e concretino un comportamento che mortifica la personalità del lavoratore, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che imperniano il rapporto di lavoro.
Seppur tali fatti complessivamente considerati non sono in grado di integrare la fattispecie del mobbing, hanno determinato, sul piano obiettivo, una situazione potenzialmente idonea a generare stress.
Del resto, il datore di lavoro, pur a fronte di atteggiamenti non corretti (e anche – in ipotesi - ostili del lavoratore), non è certamente legittimato ad assumere comportamenti vessatori. Egli può infatti senza dubbio esercitare i propri poteri direzionali ex art. 2104, comma 2, cod. civ., come anche i poteri disciplinari, ma nei limiti stabiliti dalla legge e comunque nel rispetto di un canone generale di continenza, espressivo dei doveri di correttezza propri di ogni relazione obbligatoria, tanto più se destinata ad incidere continuativamente sulle relazioni interpersonali.
Le situazioni concrete sopra descritte hanno esorbitato da aspetti fisiologici della gestione del rapporto lavorativo e si innestano nell'alveo dell'art. 2087 cod. civ., quale norma di riferimento rispetto alle responsabilità datoriali per danni alla persona del lavoratore derivanti dalle condizioni in cui viene prestato il lavoro.
Dunque, nel quadro generale della vicenda lavorativa in esame, tali condotte costituiscono ai sensi dell'art. 2087 cod. civ un inadempimento datoriale ad obblighi di appropriatezza nella gestione del personale in grado di generare un ambiente “stressogeno” e, quindi, idoneo a configurare in astratto una responsabilità del datore di lavoro qualora il danno alla salute lamentato dal lavoratore sia eziologicamente riconducibile alle condotte medesime.
13 4. Occorre verificare, quindi, la sussistenza del nesso di derivazione causale tra tale condotta datoriale ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica asseritamente subito dal lavoratore.
Per compiere tale accertamento, è stato necessario espletare nel corso del giudizio una consulenza di carattere medico legale.
Ebbene, secondo quanto accertato dal Ctu medico-legale nominato (dr.
, le vicende lavorative sopra individuate hanno concorso a Persona_3 determinare, in capo al la patologia “Disturbo dell'Adattamento con Pt_1
ansia e umore depresso, misti”, produttiva di un danno biologico permanente valutabile complessivamente, secondo le linee guida SIMLA, in misura pari al 7%.
In particolare, i postumi si sono consolidati successivamente alla cessazione del periodo di incapacità temporanea al 50%, per un totale di 52 giorni.
Il danno di rilievo civilistico ricollegato alle condotte datoriali in questione
è stato quindi quantificato nella misura del 7% a decorrere dal 2.4.2017, con la precisazione che il medesimo danno è valutabile in egual misura facendo ricorso ai parametri della c.d. tabella della menomazioni, introdotta dal d.m. 12 luglio
2000 in virtù dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
5. Passando alla quantificazione dei danni subiti dal danno non patrimoniale, è necessario dapprima esporre i principi generali in tema di liquidazione del danno differenziale, ossia il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito (o avrebbe potuto percepire) un indennizzo dall'assicuratore sociale;
si deve procedere, poi, alla quantificazione del c.d. danno civilistico concretamente patito dal ricorrente, per determinare – infine – il credito risarcitorio effettivamente spettante, operato lo scomputo delle poste risarcitorie indennizzate (in astratto) dall'
[...]
. CP_4
14 5.1. Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26117 del
2021, ha illustrato, in maniera analitica, i criteri cui il giudice deve attenersi ai fini della liquidazione del c.d. danno differenziale.
Nello specifico, la giurisprudenza ha affermato i seguenti principi di diritto:
- i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito;
- in tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione
(e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11);
- il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d.
“per poste” di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito CP_3 risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (in ogni caso, il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima, cfr. Cass. n. 25618 del 2018; Cass. n. 27669 del 2017).
Con specifico riguardo alla liquidazione del danno differenziale in caso di infortuni sul lavoro/malattie professionali, la Corte di legittimità ha individuato i pregiudizi che sono indennizzati dall' e che quindi debbono scontare siffatta CP_3
operazione di scomputo.
Essi sono:
- a) il danno biologico permanente (liquidato in forma di capitale oppure in rendita, cfr. art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000);
- b) il danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
- c)
l'invalidità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro;
- d) le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici.
15 Non rientrano, invece, nella tutela assicurativa le seguenti voci di CP_3
danno:
- a) il danno biologico temporaneo;
- b) la c.d. “personalizzazione” del danno biologico per tenere conto delle specificità del caso concreto;
- c) i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, vale a dire il danno morale.
In applicazione dei suddetti criteri generali, la liquidazione del danno differenziale deve avvenire quindi sulla base delle seguenti regole:
- 1) le somme erogate dall' a titolo di indennizzo del danno biologico CP_3
vanno detratte dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente;
- 2) nel caso in cui l' abbia costituito in favore del danneggiato una CP_3 rendita, tale operazione di detrazione deve avvenire distinguendo la quota della rendita destinata al ristoro del danno biologico da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa: soltanto la prima (quella riferita al danno biologico permanente) va detratta dal credito vantato a titolo di danno biologico permanente;
mentre la seconda (quella riguardante il danno patrimoniale da incapacità lavorativa) va detratta dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro se esistente;
- 3) siffatta operazione di defalco dell'indennizzo erogato dall' , in CP_3 caso di costituzione di una rendita, deve avvenire nel seguente modo: a) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
b) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite . Tali operazioni vanno CP_3 compiute esclusivamente sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro;
- 4) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente non sono
16 interessate da queste operazioni di scomputo poiché in nessun caso tali poste risarcitorie potranno essere ridotte per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non essendo incluse nella relativa tutela assicurativa;
- 5) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche sono integralmente ristorati dall' e, quindi, con riferimento ad essi, di CP_3
regola, non si pongono problemi di calcolo del danno differenziale, salvo che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario CP_3
o per spese mediche non indennizzate dall' ). CP_3
5.2 Illustrati i criteri generali di liquidazione del danno differenziale, è necessario esporre quelli di determinazione del danno civilistico in relazione al quale dovrà essere, poi, effettuata la suddetta operazione di defalco dell'indennizzo
. CP_3
Partendo dal danno non patrimoniale, si osserva che la giurisprudenza della
Corte di legittimità, anche di recente, ha spiegato che la liquidazione di tale danno, pur sempre unitario dal punto di vista giuridico (sentenze di San Martino - Cass.
11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), deve avvenire per componenti separate in quanto è evidente, dal punto di vista fenomenologico, la diversità del bene o interesse oggetto della lesione alla sfera non patrimoniale (cfr. Cass. n. 901 del 2018; Cass. n. 7513 del 2018). In questa prospettiva, si evidenzia che il danno non patrimoniale, oltre che unitario, deve essere omnicomprensivo, cioè deve garantire che la vittima ottenga l'integrale risarcimento del danno, venendo compensata di tutte le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'illecito.
Dunque, ove ricorra il danno biologico deve escludersi che esso esaurisca il danno non patrimoniale alla persona, in quando questo non ha – di per sé - carattere assorbente ed esclusivo di ogni altra voce di danno alla persona (sul punto, vedi cit. Cass. n. 901 del 2018).
La valutazione del danno in parola è finalizzata all'integrale riparazione dei pregiudizi e sottende la esigenza di garantirne la personalizzazione. I limiti di tale liquidazione vanno ravvisati nel divieto di automatismi risarcitori e nel divieto di duplicazioni.
17 Muovendo da tali principi di fondo si è affermato “in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” [Cass. n. 7513 del 2018].
Ne consegue che, ai fini della concreta liquidazione in forma monetaria dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno non patrimoniale, occorre considerare, oltre il danno biologico (ossia la lesione dell'integrità psicofisica intesa quale alterazione morfologica o funzionale dei tessuti, di un organo o delle cellule, causata da un fatto illecito, la cui azione vulnerante è superiore alla resistenza dell'organismo; lesione che è oggetto di accertamento medico-legale), anche il c.d. danno morale, ossia la sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, pur non causativa di una lesione organica secondo la scienza medico- legale, meritevole comunque di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (vedi ancora ordinanza Cass. n. 7513
48 del 2018).
In sostanza, il danno morale consiste nella sofferenza emotiva sussistente a prescindere da una base organica;
esso è quindi un tipo di pregiudizio che non è medico-legalmente obiettivabile, ed il suo accertamento così come la sua valutazione esula dalle competenze del medico legale. Tra i pregiudizi di questo tipo rientrano principalmente lo spavento provocato dalle modalità di inflizione della lesione;
l'ansia e la preoccupazione causate dalle proprie condizioni di salute
(le quali a loro volta comprendono il timore per la propria sorte, il timore per l'andamento dei propri affari, il dispiacere provato per l'ansietà suscitata nei propri cari), la perduta stima, considerazione o compiacimento di sé, la tristezza ed il rimpianto per il perduto benessere (cfr. Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n. 25164 del
2020 la quale ultima ha chiarito che l'accertamento del danno morale può avvenire
18 anche facendo ricorso al fatto notorio alle presunzioni semplici e che esso deve essere allegato e provato da chi lo invoca).
Con particolare riguardo alla c.d. personalizzazione del danno, va rammentato che essa attiene all'incidenza negativa della lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Laddove tali pregiudizi alla sfera dinamico- relazionale siano documentati e obiettivamente accertati in giudizio, il giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, può applicare un incremento percentualistico del danno, che interessa – si badi bene – solo il danno biologico (cfr. Cass. 15924 del 2022). Potrà riconoscersi, pertanto, una somma aggiuntiva a titolo di personalizzazione laddove dall'illecito siano derivate conseguenze del tutto anomale e peculiari, che riguardino aspetti eccezionali della vita della persona danneggiata e non rientrino nell'ambito della quotidianità, le quali devono essere dedotte e rigorosamente provate dalla vittima.
Dunque, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve: accertare l'esistenza, nel singolo caso, del danno biologico e del danno morale;
procedere alla monetizzazione del quantum risarcitorio che deve avvenire applicando le c.d. tabelle di Milano, le quali prevedono la liquidazione di entrambe le suddette voci di danno (in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione, cfr. Cass. n. 20292 del 2022); in caso di negativo accertamento della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali, liquidando, conseguentemente il solo danno (biologico); accertare se sussistano i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico) e procedere, in caso positivo, all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico.
19 Per quanto riguardo specificatamente il danno biologico, appare opportuno precisare che la sua liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente.
La nozione di danno biologico temporaneo è contenuta negli artt. 138 e 139
d.lgs. n. 209/2005, alla stregua dei quali: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Invero, la malattia può terminare con la morte del soggetto oppure, una volta decorso il periodo di malattia, con il “consolidamento” delle lesioni patite dalla vittima, senza il recupero integrale dello stato di salute quo ante;
in tale ultima ipotesi si parla - appunto – di postumi permanenti. Il danno biologico temporaneo si colloca, dunque, nell'intervallo di tempo fra l'evento dannoso e la guarigione o la morte ovvero ancora la stabilizzazione dei postumi permanenti e solo a partire da quest'ultima verrà ad esistenza il danno biologico permanente. Il danno biologico di natura permanente può essere determinato quindi soltanto a partire dalla cessazione di quello temporaneo, poiché diversamente la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti determinerebbe la duplicazione del medesimo danno. Sempre sotto il profilo del danno biologico, occorre sottolineare, da ultimo, che l'eventuale sussistenza di un danno esistenziale rientra nella liquidazione unitaria del danno biologico.
5.3 Applicando i principi di diritto appena esposti alla fattispecie concreta in esame, deve notarsi che dalle risultanze processuali è possibile affermare che il ha subito, in conseguenza delle vicende lavorative sopra analizzate, i Pt_1 seguenti pregiudizi:
- 1) danno biologico permanente: il ricorrente ha riportato postumi permanenti che, come visto, sono stati quantificati dal Ctu nominato nella misura
7%. In particolare, il Ctu è giunto a tale quantificazione facendo applicazione delle
20 “Linee Guida SIMLA” aggiornate;
tale valutazione medico - legale coincide con quella effettuata alla stregua – invece – delle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008.
Procedendo alla monetizzazione del danno biologico permanente, occorre avere riferimento, quindi, alla percentuale del 7% e all'età del di 53 anni Pt_1 allorquando i postumi permanenti si sono stabilizzati (aprile 2017). Dunque, applicando le tabelle di Milano aggiornate, il danno biologico permanente va quantificato nella misura di euro 10.826,00.
- 2) danno morale: le risultanze processuali consentono di affermare la sussistenza anche del danno morale allegato dal Invero, i testimoni hanno Pt_1 riferito che il ricorrente era fortemente stressato per le condizioni di lavoro, anche perché egli rivestiva l'incarico di coordinatore del servizio di vigilanza ed improvvisamente è stato invece escluso dalle attività del servizio. Si può ragionevolmente ritenere che ciò abbia comportato una perdita di stima del lavoratore che determina una notevole sofferenza interiore che prescinde da una base organica. Viene in rilievo pertanto un pregiudizio che non è obiettivabile sotto il profilo medico-legale ma che ha interessato (e interessa) la sfera interiore ed emotiva del lavoratore, fortemente scossa a seguito dei postumi invalidanti riportati. Sulla base delle predette tabelle tale danno va determinato in euro
2.706,00.
Va esclusa invece la personalizzazione del danno, poiché parte ricorrente non ha allegato specifici e concreti elementi atti a configurare pregiudizi alla sfera dinamico-relazionale e comunque nulla di concreto è emerso dall'espletata istruttoria.
Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, deve rilevarsi che il
Ctu ha accertato che la patologia in esame ha determinato periodi di incapacità temporanea al 50%, per un totale di 52 giorni, per diagnosi di “Stati d'ansia”.
Non risulta concretizzatosi, pertanto, alcun danno biologico temporaneo nella fattispecie in esame, ma solo un'incapacità lavorativa temporanea, come tale interamente ristorabile dell'Ente previdenziale (sul punto, nella relazione si afferma che “ Atti dei quali lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce solo una componente, laddove nella fattispecie non è provato che in aggiunta al danno
21 lavorativo l'affezione in parola abbia esercitato un ulteriore pregiudizio alla validità”).
Come detto, le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità sul punto.
5.4. Occorre adesso procedere alla determinazione del danno differenziale spettante alla ricorrente.
A tal fine, si deve premettere che le menomazioni psico-fisiche accertate avrebbero comportato il riconoscimento del di un indennizzo del 7% che Pt_1 corrisponde, secondo il d.lgs. n. 88 del 2000 e le tabelle di cui al d.m. 12 luglio
2000, ad un capitale di euro 4.643,95 (come da aggiornamento delle tabelle recato dal d.m. 45/2019 ratione temporis applicabile).
Dal danno civilistico sopra accertato si deve quindi scomputare quanto indennizzabile dall per il pregiudizio costituito dal danno biologico CP_3 permanente, unica posta risarcitoria ristorata dalla tutela assicurativa pubblica.
Tale somma va pertanto detratta dall'accertato valore di monetizzazione del danno biologico permanente secondo i criteri civilistici (euro 10.826,00), così giungendo ad una quantificazione del danno biologico (differenziale) pari ad euro
6.182,05.
Per determinare il danno non patrimoniale spettante al danneggiato, a tale ultimo importo vanno poi sommata la posta risarcitoria costituita dal danno morale
(euro 2.706,00), che non rientra nella tutela assicurativa , così pervenendo CP_3
alla quantificazione complessiva del danno non patrimoniale (differenziale) nella misura di euro 8.888,05, cui il convenuto è tenuto a corrispondere al CP_1
a titolo di risarcimento danno. Pt_1
In punto di accessori, occorre precisare che gli interessi compensativi decorrono, per la somma liquidata a titolo di danno biologico permanente, dalla fine della malattia e quindi dal consolidamento dei postumi (cfr. Cass. civ., sent.
n. 21396/2014).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), tale computo deve avvenire nel modo
22 seguente: - a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
- su tale importo vanno applicati, anche in via equitativa, gli interessi al tasso legale;
- tali interessi vanno computati sull'intero importo del danno, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso alla corresponsione dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto ad oggi.
Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.
6. In merito all'invocato danno patrimoniale, non può non rilevarsi la genericità delle allegazioni di parte ricorrente sul punto.
Invero, il ricorrente si è limitato ad asserire che “Durante il periodo di assenza di circa nove mesi (15.07.2016 –primi aprile 2017), gran parte imputata alla “malattia”, ha subito decurtazioni stipendiali in ragione delle assenze per malattia ed ha altresì perso la possibilità di integrare il salario contrattuale con le competenze accessorie quali indennità turni, progetti straordinari, buoni pasto.
Pertanto il ricorrente ha subito una perdita economica/patrimoniale pari ad almeno ad euro 5.688 o alla somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria”.
In questo modo, non è stato esattamente identificato il concreto pregiudizio economico subito dal lavoratore, poiché non è stata indicato specificatamente il valore economico delle varie voci retributive che sarebbe stato dovuto al ricorrente in assenza dell'evento lesivo per poi decurtare l'esatto valore di quelle voci effettivamente percepito.
Né una simile operazione può essere compiuta mediante un semplice raffronto delle CU.
III. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale
(differenziale) in favore di nell'accertata misura di € 8.888,05, Parte_1
oltre accessori di legge come sopra determinati.
Per il resto, il ricorso proposto va rigettato.
23 In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va CP_1
condannato alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del c.d. criterio del decisum.
Le spese di Ctu medico-legale vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
condanna il al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale (differenziale) in favore di Parte_1 quantificato in euro 8.888,05, oltre accessori di legge come indicati
[...]
in motivazione;
rigetta, per il resto, il ricorso proposto da Parte_1
condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro
5.388,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
pone a definitivo del le spese di Ctu medico-legale, Controparte_1 già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25.11.2025
Il giudice
SS Di PI
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