Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 515/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 13/7/2021 da
- CF Parte_1 P.IVA_2 errighi, l con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D Parte appellante contro c.f. ) CP_1 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Furlan di Treviso e dal Prof. Avv. Andrea Bollani del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesco Furlan in Treviso, Via Roma n. 31 Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 13.01.2021 e non notificata,
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro,
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: NEL MERITO: rigettarsi l 'avverso ricorso di primo grado;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo ai contributi al Fondo di tesoreria, per effetto dell'integrale pagamento del TFR ai lavoratori, e respingere per il resto l 'avverso ricorso di primo grado, e condannare parte appellata al pagamento delle agevolazioni contributive perse (dal datore di lavoro). Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
1
, attesa la uta proced
[...] Controparte_2 sottoposto il Nel merito: rigettarsi l'appello principale, per le Controparte_2 ragioni in fa nfermarsi la impugnata sentenza;
Nel merito, in via subordinata, e per quanto occorra previo accoglimento della eccezione di decadenza biennale da ogni diritto, domma e pretesa dell' riproposta mediante appello incidentale: nel denegato caso di Pt_1 accoglimento dei motivi di appello, previo esame ed accoglimento di tutte le ulteriori difese di e CP_1 dell'appello incidentale;
previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentali, del caso e;
accertata e dichiarata la decadenza biennale dell' in relazione a tutti i diritti ex art. 29 D. Lgs Pt_1
276/2003 fatti valere in verbale e/o a tutte le so i titoli pretesi in verbale nei confronti di;
CP_1 accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale estintiva in relazione al diritto dell ai versamenti Pt_1 da parte di al fondo di tesoreria e di conseguenza e comunque la prescrizion va di tutte le Pt_2 somme, i titoli ed i diritti fatti valere dall' – sia nei confronti di che nei confronti di Pt_1 CP_1 Pt_2
- col verbale di accertamento impugn ertato e dichiarato , successivame CP_1 proposizione del ricorso in primo grado, ha provveduto a versare a tutti i dipendenti di impiegati Pt_2 nell'appalto il TFR da essi maturato nel corso del rapporto con e che nessun credi a in capo Pt_2 ai lavoratori di verso la ridetta datrice di lavoro per TFR;
per i motivi tutti di cui sopra, ed anche Pt_2 in accoglimento ifese non esaminate in primo grado e quivi riproposte;
accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di tutte le obbligazioni pecuniarie di vantate dall' con il Verbale CP_1 Pt_1 unico di accertamento e notificazione - Sede di 6219/S02 .12.2017, per i Pt_1 motivi tutti indicati in atti e anche per intervenuta decadenza e prescrizione estintiva, come pure per infondatezza nel merito della pretesa dell' nei confronti di e/o dell'obbligato principale Pt_1 CP_1
accertarsi e dichiararsi comunque in ogni caso che nulla deve ll' per i titoli Pt_2 CP_1 Pt_1
in esso verbale portati, sia per insussistenza dell'obbliga e ussistenza dell'obbligazione solidale, accertandosi di conseguenza l'insussistenza dell'obbligo contributivo di Pt_2 portato nel Verbale impugnato e/o comunque ed in ogni caso dell'obbligo solidale di , in r CP_1
a tutti i titoli, le somme ed i diritti portati nel predetto Verbale. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e condizionata: ridursi a quanto risulterà di giustizia l'importo azionato con il Verbale opposto, anche in relazione a quanto effettivamente provato dall e/o non oggetto di decadenza e/o Pt_1 effettivamente dovuto, dichiarandosi illegittimo, e quindi revoc il Verbale opposto in relazione all'importo superiore a quello che risulterà di giustizia;
detrarsi in ogni caso dall'importo richiesto e/o denegatamente accertato come dovuto a carico di e/o di le quote di TFR e/o di versamenti Pt_2 CP_1 al Fondo direttamente ed in ogni tempo erogati da ai propri soci/dipendenti per TFR o per anticipo Pt_2 TFR, come pure gli importi per i quali sia in decadenza;
in ogni e denegato caso di ritenuta sussistenza di un qualche debito di derivante dal Verbale impugnato o dal rapporto di appalto di CP_1 cui è causa nei confronti dell' alità di responsabile solidale di Pt_1 Controparte_3
(C.F. , con sede in Milano (MI), Via Privata Grosio n. 20/20,
[...] P.IVA_4 itoli di - (i) accertarsi e dichiararsi il diritto di in CP_1 virtù e per effetto degli obblighi legali e altresì degli obblighi contrattuali nascenti e/o derivanti dal
“contratto di appalto di servizi” d.d. 22.10.2015, di essere tenuta indenne e/o risarcita e/o manlevata dal Controparte_4
[...] P.IVA_5 somma che essa dovesse pagare all' in relazione al verbale di cui è causa e/o CP_1 Pt_1 comunque in rela da VE impie l'appalto intercorso tra e CP_1 CP_2
- (ii) per l'effetto di quanto sopra, ossia in virtù e per effetto degli obblighi legali e contrattuali
[...] e/o derivanti dal “contratto di appalto di servizi” d.d. 22.10.2015, condannarsi il
[...]
(CF Controparte_4 ere a P.IVA_5
2 ogni somma che la stessa dovesse essere condannata/tenuta a versare CP_1 CP_1 all' o comunque dovesse versare all' quale responsabile solidale di ed in particolare Pt_1 Pt_1 Pt_2 per e/o le somme di cui al verbale munque in relazione ai lavora impiegati Pt_2 nell'appalto intercorso tra e - (iii) in aggiunta alle condanne di cui sopra e CP_1 Controparte_2 senza limitazione delle stes cer capo al
[...]
(CF ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5 omme ed i titoli Controparte_5 di cui al verbale di accertamento impugnato (b) accertarsi e dichiararsi, per l'effetto, il diritto di regresso di nei confronti del CP_1 Controparte_4
(CF , in persona del Commissario Liquidatore per
[...] P.IVA_5 essere nuta a versare, e comunque dovesse versare, CP_1 all' quale obbligata solidale di ed in particolare per i titoli e/o le somme di cui al verbale e/o Pt_1 Pt_2 co in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto intercorso tra e Pt_2 CP_1 CP_2
(c) anche in ragione del diritto di regresso così come accertato e dichiarato, condannarsi il
[...] [...]
Controparte_4
), in persona del Commissario Liquidatore , a pagare e/o corrispondere a P.IVA_5 CP_1
essa dovesse essere condannata/tenuta a versare all' CP_1 Pt_1 dovesse versare all' quale responsabile solidale di ed in particolare per i titoli e/o le somme di Pt_1 Pt_2 cui al verbale ogg nato e/o comunque in relazi avoratori da impiegati nell'appalto Pt_2 intercorso tra e ogni altra e diversa eccezione e domanda, sia CP_1 Controparte_6 contrattuale c e
[...]
(CF ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5
compe o dal contratto di appalto di cui è causa. In ogni caso: quanto al beneficio della preventiva escussione: accertarsi e dichiararsi in favore di l beneficio della preventiva escussione e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che CP_1
– in ogni caso di accertamento della responsabilità solidale di comunque in ogni caso di CP_1 condanna di al pagamento di somme qual e di – CP_1 Controparte_5 on potrà essere assoggettata ad atti di riscossione e/o esecutivi dell se non dopo CP_1 Pt_1 sione del patrimonio di (C.F. aso: quanto Controparte_5 P.IVA_4 alle spese legali: Con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria (...)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso presentato dalla società e dichiarava l'insussistenza CP_1 della pretesa creditoria avanzata dall' nei suoi confronti, ai sensi dell'art. Pt_1
29, DLgs. 276/20031, mediante verbale di accertamento n. 2017016219/S02.
3 Pretesa creditoria – che vedeva quale obbligato principale l'appaltatrice
[...]
(fallita delle more del giudizio di primo grado) - così Controparte_7 composta:
➢ € 664.125,58 per l'asserita violazione dell'art. 1 co. 755 ss della Legge 296/2006 (norma che disciplina i parametri in presenza dei quali sorge in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento del contributo al Fondo Tesoreria denominato <fondo per l ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto cui all codice civile>>); trattasi di pretesa alla quale risulta in ogni caso avere Pt_1 rinunciato (cfr. pag. 26 dell'atto di appello) avendo CP_1 direttamente corrisposto il TFR a tutti i dipendenti di Controparte_7
[...]
➢ € 819.780,35, a titolo di recupero di esonero contributivo beneficiato dalla ricorrente in forza di quanto previsto dall'art. 1, commi da 118 a 124, della Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 -; esonero contributivo che l' ha ritenuto indebito – visto l'art. 1, commi 1175 e 1176, L. Pt_1
296/2006 - a seguito dell'accertata violazione della predetta norma (così maturando il c.d. DURC interno negativo);
➢ nulla per sanzioni (imputate, come per Legge, alla sola Controparte_7
in misura pari ad € 528.091,02).
[...]
1.1. Preliminarmente, il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalla società alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, “in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione” (Cass. 18004/2019 e 29618/2019).
1.2. Nel merito, per quanto qui di interesse, il giudice di prime cure riconosceva il mancato versamento, da parte di (appaltatrice dei servizi Controparte_5 di logistica commissionati da delle quote di TFR maturate dai CP_1 propri dipendenti al fondo di tesoreria gestito dall'Istituto ed escludeva la loro natura di contributi previdenziali (trattandosi invero di retribuzione seppur differita).
In particolare il Tribunale di Treviso, dato atto della normativa sulla quale fondava la propria pretesa e dei meccanismi di funzionamento del Pt_1
4 Fondo di Tesoreria2, evidenziava come si dovesse tuttavia <<escludere che le somme da versare al fondo di tesoreria abbiano natura contributi previdenziali>> ciò determinando l'impossibilità per di invocare la responsabilità solidale, ai Pt_1 sensi dell'art 29, DLgs. 276/2003, del committente appalto per il mancato versamento dei contributi da parte della ditta appaltatrice. 2
1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007. 2. le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. In base al co. 4 dell'art. 2 del DM cit. comunque “L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”. Le predette disposizioni delineano, quindi, un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare le quote di TFR, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è materialmente affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, con previsione di conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali>>.
5 In particolare il Tribunale metteva in luce come l'articolo 29, d.lgs. 276/2003, attribuisse all' il diritto di agire nei confronti del committente Pt_1 solidalmente responsabile in relazione al solo versamento dei contributi previdenziali, mentre soltanto il lavoratore sarebbe stato legittimato ad invocare la responsabilità solidale del committente in relazione alle quote di TFR;
conseguentemente, il committente rimaneva tenuto al pagamento del TFR e poteva eccepire l'intervenuto versamento delle quote al Fondo quale fatto estintivo della pretesa del lavoratore3.
Inoltre, ad integrativa motivazione del rigetto della pretesa creditoria di Pt_1 il giudice di prime cure richiamava l'articolo 1, D.M. 30 gennaio 2007, e rilevava 3 <si deve tuttavia escludere che le somme da versare al fondo di tesoreria abbiano natura contributi previdenziali. si tratta in realt delle quote tfr maturate verranno poi erogate ai lavoratori momento cessazione del rapporto. per la parte coperta dai versamenti il datore lavoro provveder materiale versamento lavoratore potendo compensare l tramite conguaglio con ulteriori dovute all previdenziale tale quota gi era stata versata caso incapienza laddove non sia possibile tutto o stesso provvede direttamente coperto effettuati dal lavoro. obbligato nei confronti rimane aggiunge committente solidalmente responsabile operante garanzia cui d.lgs. n. dunque eroga citato meccanismo limiti quanto versato venendo rilievo una gestione tipo assoggettata principio automaticit prestazioni. versate conseguentemente sono tecnicamente previdenziali ma rappresentano via maturano nel corso rapporto e anche a maggior dei vengono accantonate presso tesoreria. trarre inganno riferimento norme sull riscossione obbligatori contenuto nell co. l. atteso che: disciplina alle rende tali b necessit normativa estendere conferma s contrario norma sarebbe inutile. escluso presenza contribuzione rilevare attribuisce diritto agire pt_1 relazione mentre solo legittimato ad invocare responsabilit solidale tfr. sua volta sar tenuto pagamento ragione se potr eccepire dimostrare stesse quale fatto estintivo della pretesa lavoratore. giurisprudenza legittimit ha infatti affermato vero costituisce lavoro-appaltatore conseguenza obbligata ex lege quest allegazione prova dell ove lo opponga eccezione. art. prevede comma liquidazione trattamento fine viene effettuata precedente alla corrispondente medesimo rimanente resta carico tra pi recenti cass. sez. lav. n.1655>>.
6 l'erroneità della valutazione con la quale l aveva stimato il requisito Pt_1 dimensionale minimo per la sussistenza dell'obbligo di versamento al fondo di tesoreria: l'attività della cooperativa infatti, risultava aver avuto inizio Pt_2 il 9.11.2010 e, pertanto, l' avrebbe dovuto calcolare la media dei Pt_3 dipendenti da tale data al 31.12.2010 – non limitandosi al solo mese di dicembre 2010 allorquando aveva proceduto ad effettuare le prime Pt_2 assunzioni –, che risultava essere inferiore alla soglia dei 50 dipendenti4.
In conclusione, il primo giudice considerava infondata la pretesa dell' in Pt_1 merito alle somme non versate al fondo di tesoreria e statuiva l'infondatezza della pretesa di recupero delle medesime somme in danno della committente appalto CP_1 4
Tesoreria (e relative sanzioni). Dall'infondatezza dell'inadempimento di per errato calcolo Controparte_5 della soglia numerica da cui deriva l'obbligo di versamento delle quote ndo di Tesoreria, deriva inoltre l'infondatezza della pretesa di recupero degli sgravi contributivi goduti da quest'ultima svolta nei confronti della committente . CP_1
7 1.3. Le spese venivano compensate nella misura del 50%, mentre la rimanenza veniva posta a carico dell' Pt_1
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi di appello l' con atto Pt_1 depositato in data 13/7/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, l' contestava la sentenza nella Pt_1 parte in cui il giudice di prime cure statuiva che le somme dovute al fondo di tesoreria non avessero natura di contributi previdenziali e richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. 12007/2018 e Cass. 11536/2019) al fine di sostenere la natura contributiva dell'obbligo in questione;
ciò posto, la conseguenza diretta sarebbe stata l'estensione della responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs.276/2003.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, l'Ente sosteneva la correttezza del proprio calcolo del requisito dimensionale della che Controparte_7 andrebbe determinato, secondo tesi dal momento in cui la società Pt_1 procede all'assunzione di lavoratori dipendenti (nel caso di specie, a detta di dall'1/12/2010) ciò alla luce del testo dell'art. 1, co. 756, Legge Pt_1
296/2006 (<non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno addetti>>) e del DM 30/1/2007 (G.U. dell'1 febbraio 2007, n. 26) secondo cui (art. 1, co. 6)
Tesi di è, in buona sostanza, che il limite dimensionale si determina Pt_1 tenuto conto dei mesi intercorrenti tra la prima assunzione di personale/dipendenti e la fine dell'anno di inizio attività e, quindi, nel caso di specie, limitatamente al solo mese di Dicembre 2010 al cui inizio (1/12/2010) avrebbe fatto le prime assunzioni5. Controparte_7
8 Inoltre, a sostegno delle tesi esposte, richiamava la parte appellante il messaggio n. 3025/2019 ed evidenziava come il requisito in questione Pt_1 sarebbe stato comunque integrato dalla data dell'1.1.2013.
2.3. In aggiunta a ciò, l' richiamava le difese di primo grado. Pt_1
Nello specifico, l' chiedeva l'ammissione a testimoni degli ispettori Pt_1 verbalizzanti e , evidenziava l'inapplicabilità Persona_1 Persona_2 della decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 relativamente ai contributi previdenziali e metteva in luce come il verbale interruttivo della prescrizione fosse stato ricevuto dalla in data 19.01.2018, risultando quindi CP_1 interruttivo per i contributi successivi al dicembre 2012.
L' , inoltre, riteneva irrilevante – ed in ogni caso lo segnalava come Pt_1 avvenuto - l'intervenuto pagamento del TFR ai lavoratori nel frattempo cessati, ai fini della sussistenza della perdita dei benefici contributivi, in quanto il debito contributivo era stato calcolato alla luce dei lavoratori in forza al momento di redazione del verbale e detraendo gli anticipi già pagati;
pertanto, al momento dell'accertamento sussisteva l'inadempimento e, conseguentemente, la società perdeva il diritto alle agevolazioni contributive già godute.
Oltre a ciò, l' ribadiva la sussistenza dell'obbligo di solidarietà visti i Pt_1 contratti di appalto allegati - non qualificati come appalti dalle parti, ma di cui l'Ente sostiene l'irrilevanza del nomen iuris, avendo rilievo il frazionamento dell'attività produttiva, ai sensi della sentenza 254/2017 della Corte Costituzionale - e vista la partecipazione della al Controparte_7
richiamava, a sostegno dell'equiparazione del Controparte_4
alle società in caso di appalto, la sentenza 27499/2019 della Corte di CP_4
Cassazione.
Infine, l' precisava come gli esoneri contributivi spettassero Pt_1 esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e non fossero generalizzati a un'area territoriale o a un tipo d'attività, in quanto finalizzati all'incremento dell'occupazione.
In conclusione, l' evidenziava come il sopravvenuto pagamento del TFR Pt_1 da parte di avesse fatto venir meno l'interesse ad agire per il CP_1
pieno, e le giornate denunciate 1.371, superiori al limite minimo mensile di 1.300 ottenuto moltiplicando il numero di giornate mensili convenzionali 26 per 50 dipendenti>>.
9 recupero di quanto dovuto al fondo di tesoreria;
rimaneva, invece, l'obbligo di restituire gli sgravi contributivi, in quanto indebitamente dovuti.
3. Si costituiva ritualmente contestando le difese avverse e CP_1 proponendo appello incidentale.
3.1 Preliminarmente la società rendeva nota l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa del avvenuta dopo la pubblicazione della CP_4 sentenza;
ciò posto, evidenziava la correttezza della propria notifica dell'atto d'appello, elencando le PEC a cui era pervenuto [dovendosi qui precisare come il fosse , Controparte_10 CP_4 al quale apparteneva, al quale aveva affidato Controparte_5 CP_1
l'appalto dei servizi di logistica e controllo qualità; quindi, per maggiore chiarezza, appalta il servizio a il quale lo assegna in CP_1 esecuzione a che è società consorziata]. Controparte_5
Pertanto, l'appellata riproponeva le domande di manleva/regresso, azionate nei confronti del in primo grado, pur consapevole CP_4 dell'improcedibilità che avrebbe potuto essere dichiarata nel corso del presente giudizio e, peraltro, chiedeva l'interruzione del processo ai sensi dell'articolo 300 c.p.c., al fine di poter procedere alla sua riassunzione ex art. 305 c.p.c.
3.2. Nel merito, la società appellata allegava il pagamento del TFR residuo spettante ai dipendenti della cooperativa completato il 12.01.2021 e Pt_2 avvalorato ulteriormente dalla dichiarazione del curatore fallimentare di ciò determinava il venir meno della pretesa avanzata dall che, Pt_2 Pt_1 secondo l'appellata, avrebbe riconosciuto il sopravvenuto pagamento, rinunciando all'azione esercitata.
3.3. Quanto al secondo motivo d'impugnazione, inerente al requisito dimensionale della per il versamento al fondo di tesoreria, Controparte_7 ichiamava la disciplina contenuta all'articolo 1, legge 296/2006, CP_1 al fine di evidenziare l'illogicità dell'interpretazione avversa. Secondo la norma, infatti, “(…) Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.”; ciò posto, la società riteneva di considerare, ai fini del calcolo della media, l'intero anno di inizio attività (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e avvalorava la propria interpretazione alla luce della circolare 70/2007 dell' stesso e della circolare 18993/2008 di Pt_1
10 affiancando ad essi il calcolo matematico da cui emergerebbe CP_12 che la media dei lavoratori impiegati dalla cooperativa nel 2010 Pt_2 sarebbe stato inferiore a cinquanta unità.
La società vagliava, altresì, un'ulteriore interpretazione della norma, secondo la quale la media dei lavoratori avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento al periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività – nel caso di specie il 9.11.2010, peraltro eventualità non contestata dall'ente, secondo l'appellata – e il 31.12.2010; anche a fronte di tale esegesi, la media di lavoratori impiegati sarebbe stata inferiore alle cinquanta unità.
Pertanto, l'interpretazione fornita dall' invero una terza via tra le uniche Pt_1 due possibili, sarebbe stata volutamente manipolatoria e a beneficio dell'Ente.
3.4. In relazione alla natura di “contributi previdenziali” dei versamenti presso il fondo di tesoreria, ottolineava il superamento della questione CP_1 in virtù della rinuncia avversa alle quote di TFR da destinare al fondo;
ciononostante, riproponeva le contestazioni alla ricostruzione dell . Pt_1
Nello specifico, la società richiamava la disciplina istitutiva del fondo di tesoreria - art. 1, commi 755 – 756, legge 296/2006 – ed evidenziava come l'oggetto del versamento fossero delle quote di TFR, quindi delle porzioni di retribuzione, nonostante l'impropria definizione legislativa di “contributo”; a sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità e di merito e dottrina. Pertanto, stante la natura retributiva delle quote oggetto di versamento, ne derivava che esse non beneficiavano della tutela ex art. 29, d.lgs. 276/2003.
Oltre a ciò, l'appellata avvalorava la natura retributiva del TFR sottolineando come, in caso di omesso versamento al Fondo, la legittimazione attiva a richiedere il quantum non versato sarebbe rimasta esclusivamente in capo al lavoratore, mentre la legittimazione passiva al pagamento restava in capo al solo datore di lavoro e al responsabile solidale, venendo escluso l' a Pt_1 supporto, richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità, evidenziando come le pronunce citate da controparte suffragassero la propria tesi.
3.5. A questo punto, riproponeva le difese svolte in primo CP_1 grado, inerenti ai contributi non versati da all' per effetto Pt_2 Pt_1 dell'esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014, pari a € 819.780,35.
3.6. riproponeva, altresì, le proprie difese subordinate già CP_1 avanzate in primo grado.
11 In particolare, la società insisteva nel sostenere l'assenza di obbligazione solidale nei confronti della in quanto l'unico soggetto con Controparte_7 cui sussisteva un rapporto giuridico sarebbe stato il , non le società CP_4 che lo componevano;
a sostegno, richiamava giurisprudenza di merito.
In aggiunta a ciò, l'appellata ribadiva il decorso del termine di prescrizione inerente alla pretesa avanzata dall' visto che i versamenti al fondo di Pt_1 tesoreria risalivano al 2010, mentre la notifica del verbale di accertamento era avvenuta nel 2018, tre anni oltre i cinque previsti dalla normativa. inoltre, eccepiva nuovamente il beneficium excussionis e CP_1 contestava il computo e l'identità dei lavoratori indicati nel verbale, la loro adibizione all'appalto e gli importi richiesti, evidenziando l'assenza di prova per tutti i profili indicati.
3.7. Infine, proponeva appello incidentale in relazione al CP_1 rigetto dell'eccezione di decadenza e ripresentava le domande subordinate di manleva e regresso verso il Controparte_4
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 15/2/2024, al 27/3/2025 e al 22/5/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa previa interruzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra l'appellata ed il CP_1
Controparte_4
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato, restando assorbite, vista anche l'interruzione del giudizio con riferimento alla posizione del ed alle domande in danno di questo formulate, le Controparte_4 questioni proposte da on l'appello incidentale. CP_1
6. A prescindere da ogni considerazione in merito alla fondatezza del primo motivo di appello – indirizzato a riproporre le tesi esposte in primo grado in merito alla natura dei versamenti dovuti dai datori di lavoro al Fondo di cui all'art. 1 co. 755 ss della Legge 296/2006 -, reputa il Collegio assorbente il fatto – sul quale verte il secondo motivo di appello – per cui nel caso di specie non può dirsi superato il requisito dimensionale che avrebbe imposto alla di effettuare i versamenti al suddetto Fondo. Controparte_7
La quindi, non era tenuta ad effettuare alcun versamento Controparte_7 al detto e, pertanto, non poteva, in relazione ai ritenuti mancati CP_8 Pt_1
12 versamenti, revocare i benefici contributivi concessi e, conseguentemente, non poteva né può oggi pretendere alcunché, ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003, dall'odierna parte appellata CP_13
. Ed infatti, deve innanzitutto essere rilevato come il comma 756 dell'art. 1
[...] della Legge 296/2006 prevede che <non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno addetti>>.
Cosa debba intendersi per datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 addetti la Legge ha conferito delega definitoria al Governo/Ministero che, con il DM 30/1/2007 (con l'art. 1, co. 6, in particolare), ha stabilito che
La norma, come sopra riportata, ha l'evidente funzione di fornire un criterio in base al quale determinare, una volta per tutte, evidentemente a prescindere dagli eventuali mutamenti del numero di dipendenti impiegati nel corso della vita dell'impresa [di ciò meglio in appresso], quali sono le aziende tenute a versare il contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
6.2. Ora, premesso che le parti concordano, assieme al giudice di prime cure - e questo è certamente un dato rilevante ed insuperabile, poiché non fatto oggetto di motivo di doglianza, nell'ambito del presente giudizio di appello - nell'affermare che non si deve prendere in considerazione un periodo di durata pari a 365 giorni decorrenti dalla data di inizio attività bensì un periodo (non superiore all'anno) nell'ambito dell'annualità di inizio attività [nel caso di specie, l'anno 2010], reputa il Collegio come l'evidente senso letterale della norma non consenta in alcun modo di affermare, come ritiene parte appellante, che debbano essere prese in considerazione le sole mensilità, i periodi, nei quali l'azienda ha operato per il tramite di lavoratori dipendenti. infatti sostiene che, nel caso di specie, sia necessario valutare solamente Pt_1 il mese di dicembre 2010 che è il mese durante il quale CP_7
13 cooperativa ha iniziato ad assumere dipendenti e, tramite questi, a fattivamente operare. quindi, alla luce della suddetta preliminare considerazione (necessità di Pt_1 tenere conto solamente di una o più mensilità circoscritte all'anno 2010), pur a fronte dell'attivazione di in data 9/11/2010 (come Controparte_7 da visura camerale), ha effettuato il proprio conteggi distribuendo le giornate (pari a n. 1371, dato incontroverso tra le parti) complessivamente lavorate dai dipendenti della nel corso dell'anno 2010, sui 26 giorni Controparte_7 lavorabili del solo mese di dicembre 2010 e non sui 43 giorni lavorabili nei mesi di novembre e di dicembre 2010.
Tale conteggio, per come sviluppato dall' ha condotto, è evidente, al Pt_1 superamento della soglia dei 50 lavoratori medi. È parimenti ovvio, e su ciò le parti concordano (così come concordano sul fatto che il calcolo operato da determina il superamento della soglia di cui all'art. 1, co. 756, Legge Pt_1
296/2006 così come integrato dall'art. 1, co. 6, DM 30/1/2007), che se si fosse preso in considerazione il dato dei 43 giorni lavorabili e, quindi, si fosse tenuto conto del fatto (risultante dalla visura camerale) che VE è attiva dal 9/11/2010, non sarebbe stato possibile superare la soglia dei 50 dipendenti.
6.3. Ciò detto reputa il Collegio come la norma in esame – se ne condividano o meno gli effetti prodotti - imponga di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione del limite numerico di cui all'art. 1, co. 756, della Legge 296/2006, il periodo di attività aziendale;
ciò a prescindere dal fatto che tale attività sia stata svolta, da subito, anche con dipendenti, ciò tenuto conto del fatto, come ben chiarito dalla pronuncia appellata, su tale specifico punto non avversata, come ogni azienda, per poter operare, necessiti comunque di effettuare attività preliminari e, tuttavia, che già sono di esercizio dell'azienda ancorché prescindano dal compimento di attività produttiva vera e propria.
La pronuncia di primo grado, a ben vedere sul punto non aggredita dall'atto di appello, ha infatti ben messo in evidenza come le giornate di novembre 2010
– nella quali la non ha avuto dipendenti – siano Controparte_7 certamente state giornate operative in quanto, seppur in assenza di manovalanza, la ha evidentemente posto in essere quelle CP_7 necessarie ed indispensabili attività funzioni ad assumere commesse e, quindi, a svolgere in pieno l'attività coerente con il proprio oggetto sociale.
14 Reputa pertanto il Collegio condivisibili le considerazioni sul punto svolte della sentenza gravata al pari delle concordanti valutazioni della difesa di parte appellata (si vedano le pagine da 15 a 20 della memoria di costituzione in appello) che ha evidenziato come tra le possibili opzioni interpretative della norma qui in commento, abbia optato (invero solo nel giudizio che ci Pt_1 riguarda) per soluzione eccentrica e tale da introdurre un requisito – seppur non privo di logica, ad opinione di chi scrive - certamente esterno alla previsione normativa e dalla stessa in alcun modo ricavabile come peraltro affermato dalla stessa con propria Circolare n. 70/2007 (cfr. pag. 16 Pt_1 memoria) con la quale, con riferimento alle aziende che iniziano l'attività successivamente all'anno 2006, ha ritenuto che il periodo da prendere in considerazione fosse, a prescindere dalla data di inizio dell'attività, quello intercorrente tra primo gennaio ed il 31 dicembre del medesimo anno.
6.4. Ritiene quindi il Collegio potersi optare per la suddetta soluzione interpretativa dovendosi inoltre qui rilevare come, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale di cui al Codice Civile, il criterio dell'interpretazione letterale sia quello da prediligere tenuto conto anche del fatto che le parti, in particolare, non hanno segnalato altri dati e Pt_1 circostanze idonee a ricostruire una più puntuale, e soprattutto differente rispetto a quella adottata dalla pronuncia appellata, intima intenzione del Legislatore.
6.5. Parimenti non vi è spazio, come tenta di fare (quantomeno in Pt_1 appello), per affermare che quantomeno ad inizio 2013 VE
[...] ha superato il limite numerico dei 50 dipendenti e che ciò rilevi al CP_7 fine dell'insorgenza dell'obbligo di versamento del contributo (così qualificato dal comma 756 dell'art. 1 della Legge 296/2006) di cui si discute.
Ed infatti l'art. 1, co. 6 del DM 30/1/2007, chiarisce in modo molto preciso che si deve aver riguardo al numero di lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività e non con riferimento ad altro differente e successivo periodo. Cò che rileva, quindi, è il solo anno di inizio attività non prevedendo infatti la norma alcun meccanismo, per così dire a singhiozzo, di attivazione ovvero disattivazione, nel corso della vita dell'azienda, dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
6.6. Pertanto, e con ciò venendo a conclusione di ogni ragionamento, posto che non era tenuta al versamento di alcunché al Controparte_7
15 Fondo gestito dall' ne viene che alla stessa non potevano essere revocati Pt_1
i benefici contributivi che vengono oggi richiesti, ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003, a CP_1
7. Venendo infine alle spese di lite, reputa il Collegio come le stesse ben possano essere integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità della questione trattata, della sussistenza, soprattutto con riferimento al tema di cui al seppur assorbito primo motivo di appello, di orientamenti giurisprudenziali (anche di legittimità) contrastanti e, in ogni caso, tenuto conto dell'assenza di procedenti giurisprudenziali inerenti alla tematica della determinazione della soglia numerica al superamento della quale scatta l'obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro di somme (lessicalmente, contributi) al fondo di cui all'art. 1, co. 755, Legge 296/2006.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe limitatamente alle parti suddette, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <le pretese svolte dall nei confronti di i fondano sul regime solidariet pt_1 cp_1 cui all d.lgs. n. l testo nella va cos dispone: caso appalto opere o servizi il committente imprenditore datore lavoro obbligato in solido con nonch ciascuno degli eventuali subappaltatori entro limite due anni dalla cessazione dell a corrispondere ai lavoratori trattamenti retributivi comprese le quote trattamento fine rapporto contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relazione al periodo esecuzione del contratto restando escluso qualsiasi obbligo per sanzioni civili risponde solo responsabile>>. 5 Così a pag. 20 dell'atto di appello : < Il limite numerico dei cinquanta si calcola nell'ambito di ciascun anno solare. Pertanto, per le imprese iniziate in corso d'anno, il limite dimensionale si calcola in proporzione ai mesi dell'anno di operatività. In tal senso il messaggio 07.08.2019, n. 3025 di in cui testualmente si legge: “Ai fini della determinazione del requisito Pt_1 dimensionale, che fa sorgere l'obbligo di versamento, il successivo comma 6 del citato articolo 1 specifica che, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza al 21 31 dicembre 2006, mentre, per le aziende che abbiano iniziato l'attività dopo tale data, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno ovvero il minor periodo per coloro che iniziano l'attività nel corso dell'anno.” Non si vede in realtà come possa sostenersi una diversa interpretazione>>. Ed inoltre, per maggior chiarezza, a pag. 6 dell'atto di appello :