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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VENZA GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_1
GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “da valere quale comparizione figurata Parte_1 all'udienza fissata per giorno 23.10.2024, ci si riporta al Ricorso introduttivo, alle Note conclusionali ed alle Note di trattazione scritta, alle cui argomentazioni ci si riporta e nei quali si insiste.
Premessa la notificazione del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, effettuata all' di CP_1
Trapani, già depositata telematicamente, in ottemperanza al Provvedimento del 15.05.2024.
Si contestano tutte le argomentazioni formulate dall' , costituitasi Controparte_2
con Memoria datata 27.02.2024, per le ragioni già formulate in atti.
Si discute la causa insistendo nei motivi di opposizione e conclusioni ed alle quali ci si riporta.
Per quanto sopra, si chiede che,
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito (azionato a titolo di contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, spese) nella misura complessiva di €
6.265,07 di cui all'Intimazione di pagamento n°299 2022 90029068 69/000, nei limiti dei seguenti atti: Avviso di addebito n.599 2013 0000761260 000 (contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, oltre spese) – 2012; per un totale di € 1.242,22; Avviso di addebito n.599 2013 0001616557 000 (contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, oltre spese) –
2012; per un totale di € 2.462,99; Avviso di addebito n.599 2014 0000359929 000 (contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, oltre spese) – 2013; per un totale di € 2.559,86
Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da controparte a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito portato dagli Avvisi di addebito di cui sopra, quali atti presupposti della citata Intimazione di pagamento, qui opposta.
- Con vittoria di spese vista la nota depositata dal procuratore dell' ” si Controparte_3
insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito in memoria, che qui deve intendersi interamente ripetuto
e trascritto e segnatamente, per il rigetto del ricorso.
Pertanto, tutto quanto sopra premesso e ritenuto VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI SCIACCA-
SEZIONE LAVORO Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
per tutte le doglianze che non attengono all'attività di riscossione.
[...]
Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perchè inammissibili e comunque, infondate per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n°299 2022 90029068 69/000, notificata il 16.03.2023, nei limiti degli
Avvisi di addebito, con i quali è stato intimato il pagamento di somme a titolo di Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, per gli anni 2012 e 2013.
Ha eccepito la prescrizione sia del credito che del diritto, con specifico rifermento agli avvisi di addebito, quali atti presupposti e precisamente
1. Avviso di addebito n.599 2013 0000761260 000 notificata il 10.06.2013 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS fissi o entro minimali, oltre spese – anno di riferimento 2012; per un totale di € 1.242,22
2. Avviso di addebito n.599 2013 0001616557 000 notificata il 19.12.2013 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS fissi o entro minimali, oltre spese – anno di riferimento 2012; per un totale di € 2.462,99 3. Avviso di addebito n.599 2014 0000359929 000 notificata il 20.06.2014 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS fissi o entro minimali, oltre spese – anno di riferimento 2013; per un totale di € 2.559,86.
Ha formulato anche istanza di sospensione.
Si è costituita l' eccependo: CP_1
1. Preliminarmente Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
2 Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
3 Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 2 e in ulteriore subordine, la loro infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte e infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
4 Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, Lgs. N. 46/1999.
5 Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui la responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
6 Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi.
7 Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito. Conseguente limitazione del thema decidendum ed incontestabilità di tutti i crediti nel presente giudizio. Conseguente manifesta infondatezza del ricorso.
Si è costituita l' (già ), Controparte_3 Controparte_4
(successivamente indicata come . CP_5
Ha contestato l'asserita prescrizione con la notifica in data 29.1.2018 dell'intimazione di pagamento n. 29920179007511068000 a mani della moglie;
la proroga di tutti i termini di prescrizione e di decadenza che sono scaduti nel periodo 8/03/2020 - 31/08/2021 (periodo di sospensione) previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia).
I titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023. Nel merito, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente inammissibilità dell'opposizione de quo.
Un'eventuale decadenza, pertanto, qualora realmente maturata sarebbe da imputare unicamente al ritardo con il quale l'ente impositore ha provveduto alla consegna del ruolo, ovvero nella notifica degli avvisi di addebito.
Si è opposta alla concessione della chiesta sospensione.
Coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del 23 ottobre 2024 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**************
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n°299 2022 90029068 69/000, notificata in data 16.03.2023, relativamente agli avvisi di addebito, n.599 2013 0000761260 000 asseritamente notificata il 10.06.2013, n.599 2013
0001616557 000 asseritamente notificata il 19.12.2013 e n.599 2014 0000359929 000 asseritamente notificato il 20.06.2014.
Il ricorso è stato depositato il 14.12.2023 ben oltre i trenta giorni dalla notifica.
CP_ Parte ricorrente chiede pronunciarsi la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli
è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Dalla documentazione versata dalla resistente risultano le regolari notifiche degli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata, la tra gli atti interruttivi della prescrizione CP_5 riferisce dell'intimazione di pagamento n.29920179007511068000, producendo la relata di notifica
(29.1.2018) ma non la stessa intimazione di pagamento di cui, pertanto, si sconosce il contenuto, non richiamata in alcun atto prodotto per cui non può essere considerata ai fini dell'effetto interruttivo.
Trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni ex art. 3 L. n. 355/1995, successivi rispettivamente alle notifiche avvenute in data 10.06.2013, 19.12.2013 e
20.06.2014, non risultano esserci atti utili ai fini dell'interruzione della prescrizione;
va, dunque, accolta la domanda e dichiarato prescritto il credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata l'intimazione di pagamento °299 2022 90029068 69/000, relativamente agli avvisi di addebito, n.599 2013
0000761260 000, n.599 2013 0001616557 000 e n.599 2014 0000359929 000;
- condanna l' e l in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre CP_1 CP_5
rimborso IVA e CPA, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Sciacca, 28 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini