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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 2130/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CASINI ANGELA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CIOTOLI MARIANGELA;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento dei figli.
Conclusioni: la parte ricorrente come da nota del 15.11.2024 e la parte resistente come da nota del 14.11.2024.
La parte ricorrente, dando atto dell'esistenza di accordo omologato dal
Tribunale il 07.04.2022 con cui è stata regolata la crisi familiare intercorsa con il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni nel merito CP_1
come precisate in data 15.11.2024: “in ogni caso riformare l'accordo tra le parti omologato in data 7 Aprile 2022 dal medesimo Tribunale adìto nonché in riforma del proprio provvedimento temporaneo ed urgente emesso in data 22 Luglio 2024, cronol.
8395/24 e disporre, per l'effetto, quanto segue: - la minore trasferirà la Persona_1
propria residenza in Torino, Via Veglia n.10 presso l'abitazione della madre Parte_1
dove resterà collocata in regime di affido condiviso tra i genitori, con espressa
[...]
autorizzazione alla madre per iscrivere la figlia presso la Scuola Primaria dell'Istituto
Sociale Gesuiti in Torino, Corso Siracusa n.10. - Il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento della figlia minore con corresponsione di € 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché concorrerà alle spese straordinarie della minore nella misura del 50%, per come indicate e previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Grosseto. Gli assegni familiari nella misura dovuta saranno percepiti integralmente dalla sig.ra genitore convivente con la minore;
- Il padre Pt_1
potrà frequentare la figlia un fine settimana ogni quindici giorni, recandosi a Torino oppure presso di lui in Scansano, in un'alternanza da concordare nel rispetto delle esigenze e impegni di padre e figlia. Nel periodo natalizio la bambina trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori in maniera alternata nel senso che se trascorrerà la settimana comprensiva del Natale e del 31 Dicembre con la madre starà con il padre la settimana comprensiva del 1° gennaio e dell'Epifania, ad anni alterni. In occasione delle vacanze pasquali la bambina potrà stare con il padre a Scansano, compatibilmente con gli impegni scolastici e comunque con possibilità di incrementare durante l'anno i periodi di permanenza a Scansano presso il padre secondo le disponibilità di quest'ultimo e gli impegni della minore. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con il padre 1 mese intero, anche in periodi non consecutivi. Il padre comunicherà alla madre il periodo o i periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno e resta inteso che la sig.ra conferma la propria Pt_1
disponibilità a consentire incontri a Torino tra padre e figlia quando il lo richieda, CP_1
anche offrendo ospitalità allo stesso presso l'appartamento di Via Veglia 10”.
Il resistente, opponendosi alle domande di parte ricorrente, ha rassegnato le seguenti conclusioni, come precisate il 14.11.2024, “rigettare la richiesta di modifica dell'accordo omologato dal Tribunale di Grosseto in data 7/04/2022 per le ragioni esposte in atti, non acconsentendo al trasferimento della madre a Torino con la figlia minore;
In via riconvenzionale: -modificare le condizioni dell'accordo omologato dal Per_1
Tribunale di Grosseto in data 7/04/2022 nei seguenti termini: “1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la residenza del padre in
Scansano (GR) Podere Sasseta n° 22 (58054) confermando i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con ordinanza del 18/07/2024 (comunicata in data 23/07/2024), 2) Il
Sig. percepirà l'assegno unico riconosciuto per la figlia minore e la Sig.ra CP_1 Per_1
contribuirà alle spese straordinarie della minore nella misura del 50% per come Pt_1
indicate e previste nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Grosseto allegata alla comparsa sì da farne parte integrante. 3) La madre potrà frequentare la figlia un fine settimana ogni 15 giorni recandosi da lei presso la residenza del padre e reperendo un alloggio per il weekend oppure andando a prendere la bimba per portarla a Torino e riportandola presso la residenza del padre. Nel periodo natalizio la bambina trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori in maniera alternata, nel senso che se trascorrerà la settimana comprensiva del Natale fino al 31 Dicembre con la madre, starà con il padre la settimana comprensiva del 1° Gennaio e dell'Epifania, ad anni alterni. Anche in occasione delle vacanze pasquali la bambina potrà stare con la madre a Torino, compatibilmente con gli impegni scolastici. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con la madre un intero mese anche in giorni non consecutivi. La madre comunicherà il periodo o i periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno”.
Ciò chiarito, in via preliminare, va osservato che la parte ricorrente con le note depositate nel sub procedimento n. 2130-1/2023 in data 17.07.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la nomina di un curatore speciale per la minore per la piena tutela nel processo. Persona_1
Su tale richiesta questo Tribunale ha già provveduto con ordinanza del
18.07.2024, fornendo le seguenti motivazioni:
“Ai sensi dell'art. 473bis.8 c.p.c., la nomina del curatore speciale è possibile nei seguenti casi: a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n.
184; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni e, in ogni caso, quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Premesso che i casi suddetti a), b) e d) non ricorrono nel caso di specie, deve escludersi che nel presente giudizio sussista una situazione di incapacità, anche solo temporanea, dei genitori a rappresentare adeguatamente gli interessi della minore Invero, non solo le parti negli scritti difensivi non Persona_1
hanno messo in discussione l'idoneità genitoriale dei genitori a curare gli interessi della minore, ma la stessa CTU ha dato atto dei buoni rapporti della minore con i genitori. Ciò che viene in rilievo in questo giudizio è una mera contrapposizione tra le parti sull'opportunità dello spostamento a Torino della minore, che non appare sufficiente a integrare una inidoneità di entrambi i genitori a rappresentare adeguatamente gli interessi della minore in questo giudizio, tenuto conto che dalle posizioni e argomentazioni offerte dalle parti in questo giudizio non sono emersi profili di immotivata contrapposizione, avendo ciascuna parte fornito ragionevoli motivazioni a sostegno delle proprie posizioni, il che vale a escludere una situazione di pregiudizio per la minore che determina Persona_1
l'incapacità dei genitori di rappresentarne adeguatamente gli interessi in questo giudizio”. I motivi addotti nell'ordinanza richiamata devono confermarsi in questa sede con rigetto dell'istanza di parte ricorrente.
Venendo all'analisi delle domande poste dalle parti, va osservato che tra le stesse è intervenuto un accordo omologato dal Tribunale di Grosseto il
07.04.2022, in base al quale è stato disposto l'affidamento condiviso della minore in favore di entrambi i genitori, la collocazione della Persona_1
stessa presso il domicilio materno in Poggioferro (GR), è stato posto a carico del padre un assegno mensile di mantenimento pari a 200,00 euro, oltre rivalutazione monetaria come per legge, e il 50% delle spese straordinarie di mantenimento, da regolarsi secondo il protocollo vigente presso questo
Tribunale, ed è stata regolata la frequentazione tra il padre e la minore (cfr. all.
1 fasc. ricorrente).
La ricorrente, nel presente giudizio, ha allegato che ha ottenuto un vantaggioso contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una società a
Torino, che pertanto deve trasferirsi in tale città per motivi di lavoro, con conseguente esigenza di modificare la residenza della figlia presso il Per_1
nuovo domicilio di Torino, con nuova regolazione delle visite del padre, chiedendo, dunque, modificarsi le condizioni di affidamento vigenti nel senso che la minore vivrà con la madre presso il nuovo domicilio della stessa in
Torino, con rimodulazione delle visite del padre e conferma, per il resto, delle condizioni concordate nel 07.04.2022.
Il resistente si è opposto al trasferimento della figlia a Torino, evidenziando come lo stesso sia di pregiudizio alla minore che sarebbe collocata in una nuova città con alterazione radicale delle proprie abitudini di vita e dei luoghi familiari.
Ciò posto, va osservato che non è oggetto di questo giudizio il regime di affidamento della minore non avendo le parti formulato Persona_1
richieste di affidamento esclusivo. L'oggetto del presente giudizio verte esclusivamente sul mutamento della collocazione prevalente della minore e sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario, nonché sulle richieste economiche proposte dalle parti.
Ciò chiarito, in punto di diritto va osservato che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. Civ. n. 28244/2019; Cass.
Civ. n. 27348/2022).
Con specifico riferimento al caso del genitore collocatario che modifica la propria residenza, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come una siffatta scelta non può costituire un indice negativo circa la capacità genitoriale del collocatario, ponendosi comunque l'esigenza di valutare se il cambiamento di residenza per il minore possa costituire fonte di pregiudizio per il sereno e d equilibrato sviluppo psicofisico dello stesso.
In particolare, è stato osservato che “Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario” (Cass.
Civ. n. 18087/2016; Cass. Civ. n. 21054/2022 che ha affermato: “Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Per modo che, ferma restando la libera scelta del genitore collocatario di trasferire la propria residenza in altro luogo unitamente ai minori, il giudice, ove non sia in discussione l'idoneità del medesimo genitore ad essere affidatario o collocatario dei figli, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario”).
Il trasferimento della residenza del genitore collocatario, alterando il rapporto esistente tra il minore e l'altro genitore non collocatario, impone una valutazione del regime di collocazione e frequentazione del minore in modo da garantirne, da un lato, il diritto ad avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori e, dall'altro lato, uno sviluppo psico-fisico equilibrato e privo di pregiudizi.
E' stato evidenziato, infatti, che “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8
Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino (Cass. Civ. n.
4796/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della contrapposizione che è venuta ad emergere in corso di causa tra i genitori in relazione all'opportunità del trasferimento della figlia minore a Torino, presso la nuova residenza materna,
e avendo le parti allegato l'esistenza di disagi in capo alla minore derivanti dalla situazione dedotta nel presente giudizio, è stata espletata una CTU in corso di causa, volta a valutare lo stato psicologico della minore Persona_1
e gli effettivi desideri e aspirazioni della stessa in relazione alla scelta della madre di trasferirsi nella città di Torino.
Ebbene, la CTU, all'esito dell'audizione della minore, dei genitori e dei nonni paterni e materni, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha accertato che il rapporto della minore
[...]
attualmente avente l'età di dieci anni, con entrambi i genitori non Per_1
presenta criticità e la bambina ha un buon rapporto con entrambe le famiglie di ciascun genitore, che i litigi tra i genitori in passato sono stati fonti di disagio per la minore, che ha individuato nella separazione tra i genitori una occasione di cessazione dei litigi;
la CTU, all'esito di un'apposita analisi delle parti e della condizione psicologica della minore e dell'interazione tra questi, ha accertato che in , sebbene la stessa abbia sviluppato buone relazioni Per_1
primarie con le figure di accudimento con basi sicure di attaccamento con le figure adulte, rappresentate non solo dai genitori ma anche dai nonni e dagli zii, “è presente un disagio, definito da significativi stati d'ansia, disagio che sicuramente è reattivo alla attuale situazione di disaccordo e disputa tra i genitori relativamente al trasferimento a Torino. Dal colloquio con la minore emerge chiaramente come si sente Per_1
chiamata in causa a farsi portavoce delle motivazioni materne e a rassicurare il padre delle sue paure. Dal colloquio clinico si evince che è stata coinvolta nella crisi coniugale Per_1
assistendo ai continui litigi e prendendosi il carico della richiesta esplicita ai genitori di smetterla, ma invano dato che i litigi poi continuavano. Della separazione riferisce che Per_1
essa è stata necessaria per evitare i litigi e che per lei è stato meglio. Questa considerazione probabilmente frutto di una comunicazione dei genitori, è probabile che abbia trovato una sua validità fin tanto che la separazione procedeva senza conflitti ma anzi raggiungendo un accordo omologato dal Tribunale. Addirittura si evidenzia dai racconti la disponibilità reciproca di collaborare tanto da permettere a di frequentare il padre e la famiglia Per_1
paterna oltre quanto stabilito. Se dunque lo stato di ansia e agitazione che ha Per_1
probabilmente vissuto durante i litigi dei genitori, trovava una risoluzione in una separazione pacifica, viene di nuovo coinvolta nelle questione degli adulti allorchè la Per_1
madre la informa di un loro trasferimento a Torino. L'attuale situazione di disputa tra i genitori sulla scelta della madre di trasferire la residenza della minore a Torino provoca di nuovo ansia per : successivamente alla comunicazione della madre a di tali Per_1 Per_1
intenzioni, che la madre afferma di aver fatto poco dopo la separazione, evidenzia Per_1
crisi di pianto, segni psicosomatici di nausea, quando è dal padre, ma anche difficoltà a recarsi a scuola e abbiamo constatato interruzioni di attività sportive da circa due anni.
L'episodio descritto da come un momento in cui lei non si è sentita protetta dal babbo Per_1
né dalla nonna perchè non avevano capito che lei aveva la febbre, sembra “drammatizzato”
e preso a pretesto per giustificare uno stato d'ansia che invece riguarda la condizione di sentirsi in mezzo alle istanze materne di realizzarsi e stare con la propria famiglia e le istanze paterne di paura di perderla se si trasferirà a Torino. In maniera del tutto superficiale è stata investita della scelta e sappiamo che cio non compete ad una Per_1
minore ancor di piu se lei ha appena 9 anni”.
La CTU ha altresì evidenziato che “ durante il colloquio mostra un pensiero Per_1
totalmente aderente a quello materno: riporta esattamente le stesse motivazioni precisando in primis che il trasferimento permette alla madre di stare con la sua famiglia. Di nuovo emerge la sensibilità di di mettersi nei panni dell'altro, in questo caso la madre, accettandone Per_1 i bisogni e le esigenze. Pensando a se stessa, aggiunge che per lei Torino è una città Per_1
che le darà piu possibilità di lavoro, quasi dimenticandosi che ad oggi lei è una studentessa di quarta elementare. Attualmente il rapporto con la madre appare invischiato e dipendente e sceglie di porsi dalla sua parte ma paga un grosso prezzo: l'ansia che l'assale Per_1
quando è dal padre per non poter stare vicino alla madre. Ansia tale che è calmierata soltanto se chiama la madre o se riesce a distrarsi giocando con i nonni. Sappiamo che un disturbo d'ansia è tipico di una situazione in cui il soggetto non riesce a risolvere un vissuto di istanze conflittuali: a volte è tale l'ansia che potrebbe tradursi in attacchi di panico e di blocco. Il fatto che stia generalizzando i contesti ansiogeni anche al tempo scolastico ci Per_1
fa preoccupare di quanto lei si senta in difficoltà in questa questione che la riguarda: il suo coinvolgimento crea sensi di colpa e paure abbandoniche”.
La CTU ha individuato nella lontananza dai genitori il fattore scatenante lo stato di ansia nella minore, ansia che è stata aggravata dall'emergere della questione inerente al trasferimento a Torino presso la nuova residenza materna, e ciò in ragione della mancata elaborazione del trauma connesso alla separazione tra i genitori.
Infatti, la CTU ha chiarito che “il pensiero di avere i genitori tra loro lontani la mette in uno stato di agitazione: la sua ansia sembra una anticipazione di cio che potrebbe vivere andando a Torino e lascinado il babbo a Scansano o rimanendo a Scansano avendo la mamma a Torino. Cio che sul piano razionale sembra piu compatibile per (stare a Per_1
Torino e tornare ogni settimana a Scansano), su un piano strettamente emotivo è chiaro che non è pronta ad elaborare una situazione di lontananza della coppia genitoriale. Per_1
Probabilmente la stessa separazione è una situazione ancora tutta da digerire per e Per_1
diventa intollerabile pensare che essa si trasformi in una distanza plurichilometrica (480 km 5 ore in macchina e 7 ore in treno)”.
La CTU ha aggiunto inoltre che la “modalità con cui la madre abbia gestito la questione del trasferimento sul piano comunicativo ma anche elaborativo dei sentimenti e vissuti della minore, sia stato disfunzionale per perchè è stata messa in prima fila per Per_1 farsi portavoce delle istanze materne, e di conseguenza di adoperarsi per rassicurare i nonni e il padre. È parere del CTU che la questione contesa avrebbe dovuto essere trattata senza il coinvolgimento di , lasciando che i genitori trovassero una soluzione anche con Per_1
l'intervento di un CTU, e solo dopo sarebbe stato possibile prendere in considerazione la comunicazione alla minore”.
La CTU, in coerenza con le suddette valutazioni, ha dunque evidenziato che
“Premettendo che la bigenitorialità non sono solo e soltanto i tempi di visita, che pure andrebbero a ridursi o quantomeno a complicarsi (per le ore di viaggio), ma essa riguarda la possibilità di vivere il contesto in cui un minore vive: conoscere i suoi compagni, i maestri e la scuola che frequenta, i suoi allenatori, il suo pediatra. E tutto questo è ancora piu importante se ci troviamo di fronte un minore ancora in una fase di crescita critica: ha Per_1
solo 9 anni. É parere della scrivente che un cambiamento radicale in un'altra regione a quasi 500 km di distanza impedirebbe un completo adempimento alla bigenitorialità per sia che rimanga a Scansano senza la presenza in loco della madre sia andando a Per_1
Torino senza la presenza in loco del padre”, concludendo nel senso che, a fronte della situazione di disagio della minore, è opportuno che rimanga a Per_1
Scansano perché c'è il vantaggio per lei di rimanere nel suo luogo in cui è cresciuta dove possa concludere quantomeno il ciclo delle scuole primarie e le scuole medie inferiori. Sicuramente i desideri e aspirazioni di hanno a che fare con scelte che riguardano gli studi Per_1
superiori”.
La CTU, all'esito delle valutazioni e delle analisi svolte, individuando la soluzione del conflitto genitoriale che sia maggiormente idonea a proteggere gli interessi della stessa, ha concluso nel senso che “la minore non Persona_1
sia trasferita a Torino insieme alla madre;
che sia collocata presso il padre, se la Per_1
madre prenderà la decisione di trasferirsi a Torino (a), mentre possa rimanere invariata l'attuale collocazione alla madre nel caso la madre rinunciasse al proprio trasferimento (b)
Per quanto riguarda il regime di frequentazione del genitore non collocatario si procede con il seguente distinguo: nel caso la madre non si trasferisse a Torino (b), il padre osservi i tempi di visita così come stati concordati nell'omologa dal Collegio del Tribunale;
invece nel caso la madre intendesse trasferirsi a Torino (a), la madre possa vedere la bambina due we lunghi dal venerdì alla domenica a Torino e un we lungo dal venerdì alla domenica a Scansano.
Siano assegnate alla madre gli eventuali ponti con le festività presnti duranti l'anno. Sia le vacanze Natalizie che quelle pasquali siano suddivise a metà tra i due genitori e alternate ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze estive la madre possa tenere con Sé due Per_1
periodi non consecutivi di tre settimane ciascuno”.
Il collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la CTU, tenuto conto dell'adeguatezza e della coerenza delle motivazioni addotte a sostegno delle stesse.
Invero, deve osservarsi che la minore ha sempre vissuto a Scansano e attualmente sta completando, presso una scuola di Scansano, il ciclo delle scuole primarie;
inoltre, è a Scansano che la minore ha i propri principali luoghi di affetto e le proprie amicizie, essendo cresciuta nel contesto di tale città.
Indubbiamente, Scansano costituisce un luogo simbolo di sicurezza psicologica e affettiva per la piccola come evidenziato anche dalla CTU, Per_1
circostanza che inevitabilmente assume decisiva rilevanza nell'ambito del contemperamento tra l'interesse della minore e quello dei genitori, incisi dalla decisione della madre di cambiare la propria residenza.
Infatti, la CTU ha accertato uno stato di profondo disagio in capo alla piccola che affonda le sue radici nella separazione dei genitori, che ha prodotto Per_1
un conflitto irrisolto nella bambina che si alimenta per la lontananza dei genitori, cui ella è molto legata.
La decisione della madre di ritornare a Torino ha acuito il suddetto stato di disagio, in quanto la distanza dalle figure genitoriali è destinata inevitabilmente ad accentuarsi per effetto del trasferimento della madre a Torino. Inoltre, la CTU ha evidenziato come la gestione ad opera della madre della questione del trasferimento della residenza rispetto alla minore “sul piano Per_1
comunicativo ma anche elaborativo dei sentimenti e vissuti della minore, sia stato disfunzionale per perchè è stata messa in prima fila per farsi portavoce delle istanze Per_1
materne, e di conseguenza di adoperarsi per rassicurare i nonni e il padre”, sicché la piccola si è trovata coinvolta nelle dinamiche intercorrenti tra i genitori, Per_1
entrando in una situazione di ansia e disagio.
I rilievi svolti appaiono confermati anche dall'ulteriore considerazione della
CTU secondo cui “Attualmente il rapporto con la madre appare invischiato e dipendente e sceglie di porsi dalla sua parte ma paga un grosso prezzo: l'ansia che l'assale Per_1
quando è dal padre per non poter stare vicino alla madre. Ansia tale che è calmierata soltanto se chiama la madre o se riesce a distrarsi giocando con i nonni”, valutazione quella offerta dalla CTU che conferma il forte coinvolgimento emotivo che la minore sta scontando per effetto della separazione tra i genitori e della decisione materna di mutare la propria residenza.
La fragilità psicologica in cui versa la minore giustifica la Persona_1
valutazione della CTU di non produrre, per il momento, alcuno sconvolgimento radicale nella vita della bambina, in quanto ciò potrebbe incidere ancora di più sul precario stato psicologico di Per_1
Tale valutazione appare ragionevole, considerato che il trasferimento a Torino può condurre a un totale sconvolgimento delle abitudini di vita della minore.
Peraltro, va osservato che tale soluzione consente non tanto di evitare lo stato di disagio psichico della minore, che risente comunque della crisi familiare come evidenziato dalla CTU, quanto l'aggravarsi di tale disagio, esigenza che al collegio appare assolutamente primaria, data la tenera età della bambina che ha solo dieci anni di età.
Le considerazioni svolte rendono irrilevante la manifestazione della volontà della minore di recarsi a Torino dalla madre, volontà registrata anche dalla stessa CTU, stante il grave stato di coinvolgimento emotivo della minore nelle dinamiche intercorse tra i genitori sulla questione della collocazione di Per_1
alla luce del trasferimento della madre a Torino.
Né le conclusioni in esame sono infirmate dalla documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria di replica e riproducenti comunicazioni a mezzo dell'applicativo Whatsapp intercorse tra le parti ovvero con terzi ovvero attribuite alla minore nonché video della minore in situazioni Persona_1
della quotidianità, di cui la parte resistente ha contestato peraltro la data di realizzazione, evincendo il collegio dalle comunicazioni tra le parti la mera conferma della crescente contrapposizione che si è venuta a costituire tra i genitori in ragione dell'odierna controversia e che non incide dunque sulle condivisibili valutazioni della CTU, e ritenendosi irrilevanti le registrazioni prodotte e le comunicazioni inerenti alla gestione quotidiana della minore, atteso che le parti in questo giudizio non hanno mai posto in discussione la loro reciproca capacità genitoriale, la quale pertanto non è in discussione in questo giudizio, nulla avendo rilevato anche la CTU in merito.
Peraltro, la contrapposizione trai genitori appare confermata altresì dalla comunicazione prodotta dal resistente con la comparsa conclusionale, da cui si evince l'elevata conflittualità tra le parti scaturita dall'odierna controversia.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi che, fermo restando l'affidamento condiviso della minore, la stessa va collocata in via prevalente presso la residenza paterna, con conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 18.07.2024.
Ciò importa la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, in quanto nuovo genitore collocatario della minore, in coerenza con il provvedimento di sospensione del suddetto obbligo assunto in sede di provvedimenti provvisori che lo stesso resistente ha chiesto di confermare in sede decisoria. Le spese straordinarie di mantenimento della minore restano a carico di ciascun genitore in ragione del 50% e regolate secondo il protocollo vigente in questo Tribunale.
Circa il regime di frequentazione della madre con la figlia, occorre rilevare che la CTU ha suggerito di prevedere che “la madre possa vedere la bambina due we lunghi dal venerdì alla domenica a Torino e un we lungo dal venerdì alla domenica a
Scansano. Siano assegnate alla madre gli eventuali ponti con le festività presnti duranti l'anno. Sia le vacanze Natalizie che quelle pasquali siano suddivise a metà tra i due genitori e alternate ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze estive la madre possa tenere con Sé due periodi non consecutivi di tre settimane ciascuno”. Per_1
Va osservato altresì che le parti hanno richiesto l'applicazione di un regime di frequentazione per il genitore non collocatario simile, che prevede che questo possa vedere la figlia un fine settimana ogni quindici giorni recandosi a casa del genitore collocatario o presso il proprio domicilio;
analogamente, per le festività le parti hanno rassegnato conclusioni simili, chiedendo che nel periodo natalizio la bambina trascorra una settimana con ciascuno dei genitori in maniera alternata, nel senso trascorrerà con uno la settimana comprensiva del Natale fino al 31 Dicembre e con l'altro genitore la settimana comprensiva del 1° Gennaio e dell'Epifania, ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali la bambina potrà stare con il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici;
durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con il genitore non collocatario un intero mese anche in giorni non consecutivi e il genitore non collocatario comunicherà il periodo o i periodi prescelti entro il
31 maggio di ogni anno.
Pertanto, è possibile regolare il regime della frequentazione tra la madre e la figlia in conformità ai suddetti criteri, sicché la madre starà con la figlia Per_1
un fine settimana (ossia dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore
21.00) ogni quindici giorni recandosi da lei presso la residenza del padre, reperendo eventualmente un alloggio per il fine settimana oppure andando a prendere la bambina per portarla a Torino e riportandola presso la residenza del padre entro la domenica alle ore 21.00.
Nel periodo natalizio la minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori in maniera alternata, nel senso che se trascorrerà la settimana comprensiva del Natale fino al 31 Dicembre con la madre, starà con il padre la settimana comprensiva del 1° Gennaio e dell'Epifania, ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali la minore potrà stare con la madre a Torino, compatibilmente con gli impegni scolastici. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con la madre un intero mese anche in giorni non consecutivi e la madre comunicherà al padre il periodo o i periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno.
Circa la domanda del resistente di percepire interamente l'assegno unico, questo collegio osserva che la domanda è inaccoglibile, posto che i presupposti e i limiti per la percezione dell'assegno unico sono regolati dalla normativa di settore, sicché non può accogliersi in questa sede la richiesta del resistente.
L'accoglimento delle domande del resistente importa il rigetto delle domande della ricorrente, in quanto incompatibili con le prime.
A questo punto, va rilevato che la parte ricorrente ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'audizione della minore Persona_1
Il collegio, nel confermare le statuizioni già assunte con ordinanza del
15.02.2024, del 05.07.2024 e del 18.07.2024, ritiene di pregiudizio alla minore l'audizione.
Ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c. deve disporsi l'audizione del minore che abbia raggiunto i dodici anni di età o, anche di età inferiore, se capace di discernimento, ove si debbano adottare provvedimenti che lo riguardano, salvo che l'audizione sia in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, nonché in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Ebbene, come evidenziato in precedenza, la minore sta Persona_1
subendo una situazione di grave disagio, che a volte sfocia in veri e propri stati di ansia a causa del coinvolgimento emotivo che ha avuto nella separazione dei genitori e che sta subendo attualmente a causa della decisione della madre di andare a vivere a Torino, accentuando la distanza dal padre.
Come evidenziato dalla CTU, “Se dunque lo stato di ansia e agitazione che ha Per_1
probabilmente vissuto durante i litigi dei genitori, trovava una risoluzione in una separazione pacifica, viene di nuovo coinvolta nelle questione degli adulti allorchè la Per_1
madre la informa di un loro trasferimento a Torino. L'attuale situazione di disputa tra i genitori sulla scelta della madre di trasferire la residenza della minore a Torino, provoca di nuovo ansia per : successivamente alla comunicazione della madre a di tali Per_1 Per_1
intenzioni, che la madre afferma di aver fatto poco dopo la separazione, evidenzia Per_1
crisi di pianto, segni psicosomatici di nausea, quando è dal padre, ma anche difficoltà a recarsi a scuola e abbiamo constatato interruzioni di attività sportive da circa due anni”; il disagio emotivo della minore e la sua incapacità di orientarsi autonomamente nella questione del trasferimento di residenza della madre sono stati ben sottolineati dalla CTU allorché ha evidenziato che “ durante il colloquio Per_1
mostra un pensiero totalmente aderente a quello materno: riporta esattamente le stesse motivazioni precisando in primis che il trasferimento permette alla madre di stare con la sua famiglia. Di nuovo emerge la sensibilità di di mettersi nei panni dell'altro, in questo Per_1
caso la madre, accettandone i bisogni e le esigenze. Pensando a se stessa, aggiunge che Per_1
per lei Torino è una città che le darà piu possibilità di lavoro, quasi dimenticandosi che ad oggi lei è una studentessa di quarta elementare”, aggiungendo altresì che “Attualmente il rapporto con la madre appare invischiato e dipendente e sceglie di porsi dalla sua Per_1
parte ma paga un grosso prezzo: l'ansia che l'assale quando è dal padre per non poter stare vicino alla madre. Ansia tale che è calmierata soltanto se chiama la madre o se riesce a distrarsi giocando con i nonni. Sappiamo che un disturbo d'ansia è tipico di una situazione in cui il soggetto non riesce a risolvere un vissuto di istanze conflittuali: a volte è tale l'ansia che potrebbe tradursi in attacchi di panico e di blocco”.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente l'audizione della minore può acuire lo stato di disagio psichico della bambina, costringendola a prendere posizione sulla questione del trasferimento della madre a Torino, con evidenti ripercussioni negative sull'equilibrio psichico della stessa, che ha solamente dieci anni.
Del resto, la stessa CTU ha evidenziato come sarebbe stato nell'interesse della minore che la questione del trasferimento della madre a Torino fosse trattata
“senza il coinvolgimento di , lasciando che i genitori trovassero una soluzione anche Per_1
con l'intervento di un CTU, e solo dopo sarebbe stato possibile prendere in considerazione la comunicazione alla minore”, a conferma di come il coinvolgere emotivamente la bambina nella valutazione dell'opportunità o meno del suo trasferimento a
Torino con la madre possa essere di grave pregiudizio all'equilibrio psichico della stessa.
Per tutte queste ragioni, il collegio ritiene che la tenera età della bambina e il precario stato psicologico della stessa giustifichino l'esclusione dell'audizione della minore, in quanto potenziale fonte di pregiudizio per la stessa.
La natura della controversia, effettuata nel superiore interesse della figlia minore delle parti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2130/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) a modificazione delle condizioni contenute nell'accordo omologato il
07.04.2022, confermato l'affidamento condiviso della minore in Persona_1
favore di entrambi i genitori, dispone che la minore sia collocata in modo prevalente presso la residenza del padre in Scansano (GR) Podere Sasseta n.
22;
2) revoca l'assegno mensile di mantenimento per la minore a Persona_1
carico del padre;
3) la madre starà con la figlia un fine settimana (ossia dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 21.00) ogni quindici giorni recandosi da lei presso la residenza del padre, reperendo eventualmente un alloggio per il fine settimana oppure andando a prendere la bambina per portarla a Torino e riportandola presso la residenza del padre entro la domenica alle ore 21.00.
Nel periodo natalizio la minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori in maniera alternata, nel senso che se trascorrerà la settimana comprensiva del Natale fino al 31 Dicembre con la madre, starà con il padre la settimana comprensiva del 1° Gennaio e dell'Epifania, ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali la minore potrà stare con la madre a Torino, compatibilmente con gli impegni scolastici. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con la madre un intero mese anche in giorni non consecutivi e la madre comunicherà al padre il periodo o i periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno.
4) le spese straordinarie di mantenimento della minore sono Persona_1
poste a carico dei genitori, ciascuno per il 50% e sono regolate secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
5) respinge le domande, istanze ed eccezioni proposte da parte ricorrente;
6) respinge le altre domande proposte dal resistente;
7) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna;
8) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 16.01.2025. IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia