Art. 1.
Le norme di cui all' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.
Le norme di cui all' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.