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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4442 /2019, vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. BELLO TIZIANA ), giusta C.F._2 C.F._3
delega in atti
Appellanti
e
), rappresentata e difesa dall'avv. SANTORELLI GENNARO CP_1 P.IVA_1
), giusta delega in atti C.F._4
Appellata Conclusioni di parte appellante:
“ Accertare e dichiarare l' obbligata al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo, ai sensi e per gli effetti della polizza n. 062659081, in favore degli odierni appellanti in misura pari ad € 200.000,00 o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore degli odierni appellanti, CP_1 dell'indennità in misura pari ad € 200.000,00 o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.
Condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dagli attori a CP_1
seguito di inadempimento contrattuale, ivi compreso il danno da lucro cessante da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali
(15%), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore” .
Conclusioni di parte appellata:
“Si conclude per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Benevento la esponendo: 1) di essere stati entrambi soci della CP_1
RC UD di Claudio società poi cancellata dal Registro delle Imprese;
2) Controparte_2
di aver patito, nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre 2007, un incendio nell'immobile appartenuto a terzi, presso il quale erano custoditi i beni aziendali;
3) di aver chiesto ristoro di tali danni, in via stragiudiziale, alla compagnia convenuta, con la quale avevano in essere un contratto di assicurazione, ma che tale ristoro non era stato concesso;
4) che, a causa di tali eventi, la società non aveva più potuto continuare la sua attività d'impresa, e che con sentenza del 21.10.2009, veniva dichiarata fallita;
5) che la procedura fallimentare si era chiusa in data 24.5.2012, con successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
6) che, pertanto, essi avevano diritto ad ottenere dalla compagnia assicurativa convenuta il ristoro dei danni patiti nella misura di €
200.000,00, oltre al ristoro degli ulteriori danni derivanti dalla mancata corresponsione dell' indennizzo in temi rapidi, circostanza che aveva causato la definitiva cessazione della attività
d'impresa.
Costituitasi, la compagnia convenuta deduceva in primo luogo la propria carenza di legittimazione ed il difetto di interesse ad agire degli attori, nonché la prescrizione del credito ex art. 2952 c.c.; nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
Istruita la causa, con sentenza n. 464 del 12.3.2019, il Tribunale adito rigettava la domanda con compensazione delle spese.
Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava come, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, ai soci si trasferivano le attività e passività sociali, ma non già le mere pretese risarcitorie, neanche azionate, come nel caso di specie, e che, per giurisprudenza costante, la scelta di non coltivare un pretesa creditoria prima di provvedere alla cancellazione dal registro delle imprese concretizzava una condotta abdicativa rispetto a tale pretesa, interpretabile come una univoca manifestazione di volontà di rinunciare al credito, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
gravame avverso la predetta sentenza, denunciando la violazione e la falsa applicazione delle regole processuali da parte del Tribunale, atteso che la decisione adottata si basava su fattispecie giurisprudenziali autonome e differenti da quello oggetto di causa, non essendo la società stata mai posta in liquidazione volontaria prima della dichiarazione di fallimento. Gli appellanti censuravano la pronuncia anche alla luce del disposto di cui agli artt. 2495 c.c. e 118 L. Fallimentare, atteso che gli effetti estintivi della cancellazione riguardavano solo le società di capitali e non anche le società di persone, ragion per cui, in questo caso, dalla cancellazione dal Registro delle imprese della società RC UD s.a.s., non discendeva alcun effetto estintivo, bensì meramente dichiarativo ex art. 2193 c.c.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitasi, la compagnia appellata concludeva per il rigetto dell'appello, richiamando nelle proprie argomentazioni ad esso contrarie, copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, e dunque chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata. Nel merito, riformulava l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo, e denunciava la infondatezza di qualsiasi pretesa e la natura temeraria dell'azione. All'udienza del 6.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, quale conseguenza automatica della cancellazione della Parte_3
dal Registro delle Imprese, vi fosse la impossibilità per gli attori , soci della stessa, di
[...] poter proporre domande volte all'accertamento di un credito risarcitorio asseritamente vantato dalla società, in epoca successiva alla cancellazione medesima, ritenendo che il Tribunale abbia motivato tale decisione adottando una argomentazione inerente ad una fattispecie invero autonoma e differente da quella di causa, e cioè alle ipotesi in cui la predetta cancellazione sia effettuata in pendenza del procedimento di liquidazione ed in assenza del bilancio finale.
Con il secondo motivo di appello, si è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945
c.c. e 118 L.F., atteso che la cancellazione della società di cui essi facevano parte è avvenuta come effetto obbligatorio connesso al fallimento ex art. 118 L.F., e che pertanto, anche alla luce di tale norma, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale sarebbe inconferente. Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano altresì la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure, della circostanza per cui la società, prima del suo fallimento, si era comunque resa attiva con la compagnia assicuratrice, al fine di ottenere l'indennizzo a lei spettante, e ciò attraverso la denuncia di sinistro e la richiesta stragiudiziale di indennizzo.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Deve preliminarmente osservarsi che, con pronuncia n. 13921 del 22.5.5019, la Suprema Corte ha affermato che: “"Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., art. 118, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio.
Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell'attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita".
Ciò posto, appare di tutta evidenza che il principio di diritto per il quale si può ipotizzare il trasferimento all'ex socio dei diritti di cui la società estinta era titolare, è quello per cui tali diritti, anteriormente alla sua estinzione/cancellazione debbano essere resi conosciuti al curatore, ed inseriti nelle voci dell'attivo da realizzare, con la conseguenza che, in assenza di tali adempimenti, il credito (invero mai accertato) dovrà intendersi tacitamente rinunciato dalla società e dunque non potrà essere oggetto di un postumo recupero giudiziale da parte dei singoli soci, per effetto del fenomeno successorio esistente tra loro stessi e la società estinta.
Tale principio, così chiarito dalla giurisprudenza richiamata, deve poi coniugarsi con quanto ancora statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 6070/2013 e con le pronunce successive (Cass. 19302/2018, 23260/2016, 15782/2016), per le quali intanto vi può essere il fenomeno successorio che lega la società estinta ai singoli soci, a patto che a questi ultimi verranno trasmessi solo i crediti certi ed esigibili al momento della estinzione della società, e dunque quelli già accertati nell'an e nel quantum. Nella motivazione della pronuncia a Sezioni Unite è infatti contenuto, in sintesi, il principio secondo cui si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e i diritti di credito ancora incerti ed illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Se tali sono i principi giurisprudenziali a cui conformare il ragionamento in diritto per esaminare la correttezza della pronuncia in primo grado, o al contrario, la fondatezza dei motivi di appello, deve preliminarmente evidenziarsi che, nel caso di specie, mancano tutti i requisiti in fatto per ritenere ipotizzabile un qualsiasi fenomeno successorio dell'asserita pretesa creditoria dei due attori in primo grado, avverso la compagnia convenuta, in epoca successiva alla cancellazione della società.
Ed infatti, alla data di notifica dell'azione giudiziale proposta dinanzi al Tribunale, non risultava mai azionato il presunto diritto di credito della società avverso la compagnia assicurativa, sulla base della polizza n. 062659081 (a tale fine, la mera denuncia di sinistro, e la richiesta di indennizzo, non accolta, non sono elementi sufficienti per ritenere azionata la pretesa creditoria volta all'accertamento del credito), non risultava notiziato il curatore fallimentare dell'esistenza della polizza e della possibile pretesa indennitaria da azionare, né tantomeno questo presunto credito risultava certo e liquido. La prima e l'ultima delle circostanza indicate sono confermate dalle deduzioni delle parti stesse, la seconda è invece documentata in atti dalla relazione conclusiva del curatore fallimentare ex art. 33 L.F., nella quale non vi è traccia di alcun credito vantato nei confronti della Compagnia assicurativa: il curatore infatti, nella parte conclusiva della relazione, attesta che oltre alla giacenza minima su un conto corrente pari ad € 944,38, non risulta rinvenibile in favore della procedura alcun ulteriore attivo, e quindi, risulta impossibile prevedere in alcun modo il soddisfacimento dei creditori.
Ciò posto, è evidente, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, che la mancata attivazione dei soci, degli organi di amministrazione e della curatela fallimentare per la liquidazione di tale indennizzo in epoca anteriore alla cancellazione della società, impone di ritenere che la società RC UD s.a.s. abbia implicitamente rinunciato al credito in parola, illiquido ed incerto al momento della estinzione della società stessa, ragion per cui è impossibile individuare alcun fenomeno successorio in capo ai soci per l'azione postuma volta al suo accertamento ed al suo recupero, con la conseguenza che essi non avevano, al momento della proposizione del giudizio in primo grado, alcuna legittimazione attiva rispetto all'azione proposta.
L'appello è dunque nel complesso infondato, e la pronuncia di primo grado è conforme ai principi giurisprudenziali in materia, ragion per cui va integralmente confermata.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.52.000,00 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4442/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 464/2021 emessa dal Tribunale di Benevento e pubblicata il 12.3.2019.
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.052,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 5.2.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4442 /2019, vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. BELLO TIZIANA ), giusta C.F._2 C.F._3
delega in atti
Appellanti
e
), rappresentata e difesa dall'avv. SANTORELLI GENNARO CP_1 P.IVA_1
), giusta delega in atti C.F._4
Appellata Conclusioni di parte appellante:
“ Accertare e dichiarare l' obbligata al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo, ai sensi e per gli effetti della polizza n. 062659081, in favore degli odierni appellanti in misura pari ad € 200.000,00 o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore degli odierni appellanti, CP_1 dell'indennità in misura pari ad € 200.000,00 o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.
Condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dagli attori a CP_1
seguito di inadempimento contrattuale, ivi compreso il danno da lucro cessante da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali
(15%), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore” .
Conclusioni di parte appellata:
“Si conclude per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Benevento la esponendo: 1) di essere stati entrambi soci della CP_1
RC UD di Claudio società poi cancellata dal Registro delle Imprese;
2) Controparte_2
di aver patito, nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre 2007, un incendio nell'immobile appartenuto a terzi, presso il quale erano custoditi i beni aziendali;
3) di aver chiesto ristoro di tali danni, in via stragiudiziale, alla compagnia convenuta, con la quale avevano in essere un contratto di assicurazione, ma che tale ristoro non era stato concesso;
4) che, a causa di tali eventi, la società non aveva più potuto continuare la sua attività d'impresa, e che con sentenza del 21.10.2009, veniva dichiarata fallita;
5) che la procedura fallimentare si era chiusa in data 24.5.2012, con successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
6) che, pertanto, essi avevano diritto ad ottenere dalla compagnia assicurativa convenuta il ristoro dei danni patiti nella misura di €
200.000,00, oltre al ristoro degli ulteriori danni derivanti dalla mancata corresponsione dell' indennizzo in temi rapidi, circostanza che aveva causato la definitiva cessazione della attività
d'impresa.
Costituitasi, la compagnia convenuta deduceva in primo luogo la propria carenza di legittimazione ed il difetto di interesse ad agire degli attori, nonché la prescrizione del credito ex art. 2952 c.c.; nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
Istruita la causa, con sentenza n. 464 del 12.3.2019, il Tribunale adito rigettava la domanda con compensazione delle spese.
Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava come, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, ai soci si trasferivano le attività e passività sociali, ma non già le mere pretese risarcitorie, neanche azionate, come nel caso di specie, e che, per giurisprudenza costante, la scelta di non coltivare un pretesa creditoria prima di provvedere alla cancellazione dal registro delle imprese concretizzava una condotta abdicativa rispetto a tale pretesa, interpretabile come una univoca manifestazione di volontà di rinunciare al credito, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
gravame avverso la predetta sentenza, denunciando la violazione e la falsa applicazione delle regole processuali da parte del Tribunale, atteso che la decisione adottata si basava su fattispecie giurisprudenziali autonome e differenti da quello oggetto di causa, non essendo la società stata mai posta in liquidazione volontaria prima della dichiarazione di fallimento. Gli appellanti censuravano la pronuncia anche alla luce del disposto di cui agli artt. 2495 c.c. e 118 L. Fallimentare, atteso che gli effetti estintivi della cancellazione riguardavano solo le società di capitali e non anche le società di persone, ragion per cui, in questo caso, dalla cancellazione dal Registro delle imprese della società RC UD s.a.s., non discendeva alcun effetto estintivo, bensì meramente dichiarativo ex art. 2193 c.c.
Gli appellanti chiedevano pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitasi, la compagnia appellata concludeva per il rigetto dell'appello, richiamando nelle proprie argomentazioni ad esso contrarie, copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, e dunque chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata. Nel merito, riformulava l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo, e denunciava la infondatezza di qualsiasi pretesa e la natura temeraria dell'azione. All'udienza del 6.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, quale conseguenza automatica della cancellazione della Parte_3
dal Registro delle Imprese, vi fosse la impossibilità per gli attori , soci della stessa, di
[...] poter proporre domande volte all'accertamento di un credito risarcitorio asseritamente vantato dalla società, in epoca successiva alla cancellazione medesima, ritenendo che il Tribunale abbia motivato tale decisione adottando una argomentazione inerente ad una fattispecie invero autonoma e differente da quella di causa, e cioè alle ipotesi in cui la predetta cancellazione sia effettuata in pendenza del procedimento di liquidazione ed in assenza del bilancio finale.
Con il secondo motivo di appello, si è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945
c.c. e 118 L.F., atteso che la cancellazione della società di cui essi facevano parte è avvenuta come effetto obbligatorio connesso al fallimento ex art. 118 L.F., e che pertanto, anche alla luce di tale norma, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale sarebbe inconferente. Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano altresì la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure, della circostanza per cui la società, prima del suo fallimento, si era comunque resa attiva con la compagnia assicuratrice, al fine di ottenere l'indennizzo a lei spettante, e ciò attraverso la denuncia di sinistro e la richiesta stragiudiziale di indennizzo.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Deve preliminarmente osservarsi che, con pronuncia n. 13921 del 22.5.5019, la Suprema Corte ha affermato che: “"Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., art. 118, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio.
Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell'attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita".
Ciò posto, appare di tutta evidenza che il principio di diritto per il quale si può ipotizzare il trasferimento all'ex socio dei diritti di cui la società estinta era titolare, è quello per cui tali diritti, anteriormente alla sua estinzione/cancellazione debbano essere resi conosciuti al curatore, ed inseriti nelle voci dell'attivo da realizzare, con la conseguenza che, in assenza di tali adempimenti, il credito (invero mai accertato) dovrà intendersi tacitamente rinunciato dalla società e dunque non potrà essere oggetto di un postumo recupero giudiziale da parte dei singoli soci, per effetto del fenomeno successorio esistente tra loro stessi e la società estinta.
Tale principio, così chiarito dalla giurisprudenza richiamata, deve poi coniugarsi con quanto ancora statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 6070/2013 e con le pronunce successive (Cass. 19302/2018, 23260/2016, 15782/2016), per le quali intanto vi può essere il fenomeno successorio che lega la società estinta ai singoli soci, a patto che a questi ultimi verranno trasmessi solo i crediti certi ed esigibili al momento della estinzione della società, e dunque quelli già accertati nell'an e nel quantum. Nella motivazione della pronuncia a Sezioni Unite è infatti contenuto, in sintesi, il principio secondo cui si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e i diritti di credito ancora incerti ed illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Se tali sono i principi giurisprudenziali a cui conformare il ragionamento in diritto per esaminare la correttezza della pronuncia in primo grado, o al contrario, la fondatezza dei motivi di appello, deve preliminarmente evidenziarsi che, nel caso di specie, mancano tutti i requisiti in fatto per ritenere ipotizzabile un qualsiasi fenomeno successorio dell'asserita pretesa creditoria dei due attori in primo grado, avverso la compagnia convenuta, in epoca successiva alla cancellazione della società.
Ed infatti, alla data di notifica dell'azione giudiziale proposta dinanzi al Tribunale, non risultava mai azionato il presunto diritto di credito della società avverso la compagnia assicurativa, sulla base della polizza n. 062659081 (a tale fine, la mera denuncia di sinistro, e la richiesta di indennizzo, non accolta, non sono elementi sufficienti per ritenere azionata la pretesa creditoria volta all'accertamento del credito), non risultava notiziato il curatore fallimentare dell'esistenza della polizza e della possibile pretesa indennitaria da azionare, né tantomeno questo presunto credito risultava certo e liquido. La prima e l'ultima delle circostanza indicate sono confermate dalle deduzioni delle parti stesse, la seconda è invece documentata in atti dalla relazione conclusiva del curatore fallimentare ex art. 33 L.F., nella quale non vi è traccia di alcun credito vantato nei confronti della Compagnia assicurativa: il curatore infatti, nella parte conclusiva della relazione, attesta che oltre alla giacenza minima su un conto corrente pari ad € 944,38, non risulta rinvenibile in favore della procedura alcun ulteriore attivo, e quindi, risulta impossibile prevedere in alcun modo il soddisfacimento dei creditori.
Ciò posto, è evidente, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, che la mancata attivazione dei soci, degli organi di amministrazione e della curatela fallimentare per la liquidazione di tale indennizzo in epoca anteriore alla cancellazione della società, impone di ritenere che la società RC UD s.a.s. abbia implicitamente rinunciato al credito in parola, illiquido ed incerto al momento della estinzione della società stessa, ragion per cui è impossibile individuare alcun fenomeno successorio in capo ai soci per l'azione postuma volta al suo accertamento ed al suo recupero, con la conseguenza che essi non avevano, al momento della proposizione del giudizio in primo grado, alcuna legittimazione attiva rispetto all'azione proposta.
L'appello è dunque nel complesso infondato, e la pronuncia di primo grado è conforme ai principi giurisprudenziali in materia, ragion per cui va integralmente confermata.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.52.000,00 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4442/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 464/2021 emessa dal Tribunale di Benevento e pubblicata il 12.3.2019.
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.052,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 5.2.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano