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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3166/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3166/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
SORGENTE MICHELE e , con elezione di domicilio in VIA LUIGI LUZZATTI, 15 BARI presso l'avv. SORGENTE MICHELE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
RUTIGLIANO MICHELANGELO e , con elezione di domicilio in Via S. Cognetti de
Martiis n.15 null 70121 Bari, presso l'avv. RUTIGLIANO MICHELANGELO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/06/2025, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con decreto ingiuntivo n. 81/2018 emesso nel procedimento R.G. n. 20036/2017, il
Tribunale di Bari ingiungeva a il pagamento della somma di € Controparte_1
15.799,85 oltre interessi, spese e accessori, quale saldo delle opere vivaistiche effettuate su preventivo del 15.05.2015, su istanza di Controparte_2
Il decreto veniva notificato in data 12.01.2018.
proponeva opposizione con atto di citazione notificato il Controparte_1
21.02.2018, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge e insussistenza della debitoria in ragione degli accordi intervenuti tra le parti.
si costituiva in data 08/06/02018 chiedendo la conferma del Controparte_2
decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 04.07.2018 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto. provvedeva al pagamento per evitare l'esecuzione forzata. CP_1
In data 20.07.2022 interveniva la rinuncia al mandato dell'Avv. Rutigliano per
[...]
senza che alcun altro difensore lo sostituisse. Controparte_2
La causa veniva istruita con prove orali e documentali e alla udienza del 03.06.2025 era dichiarata matura per la decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla base dei quali l'ingiunzione è stata emessa.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., nel presente giudizio di opposizione spetta al creditore opposto ( , quale attore Controparte_2
pagina 2 di 6 sostanziale, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Come precisato dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Le fatture commerciali prodotte da (nn. 083 bis/2015 e 46/2017), Controparte_2
pur costituendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634
c.p.c., nel giudizio di opposizione, essendo documenti formati unilateralmente dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato.
È jus receptum secondo cui le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
Nel caso che ci impegna deve rilevarsi che le fatture sono state espressamente disconosciute da sia dal punto di vista formale che sostanziale, Controparte_1
contestandone la corrispondenza alle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.
Elemento fondamentale per l'accertamento del credito è la dimostrazione che la fornitura sia stata effettivamente richiesta da Controparte_1
Sul punto i testi escussi in favore di ( e ) Controparte_2 Tes_1 Tes_2
hanno fornito dichiarazioni generiche e non circostanziate, non confermando la posizione chiave secondo cui "Nel maggio del 2015 la richiese ed ottenne CP_1
dalla la redazione del preventivo di spesa per la fornitura e Controparte_2
realizzazione di verde presso la propria sede". In particolare, il teste ha Tes_1
dichiarato: "Nulla posso dire sulla circostanza sub 1" (circostanza riferita alla predisposizione del preventivo per la fornitura e realizzazione di verde presso la propria sede sita in Bari alla via Alfredo Giovine n. 43) sul punto anche il teste ha Tes_2
affermato: "Sulla posizione sub 1 non so dire nulla circa il preventivo dei lavori".
pagina 3 di 6 Il preventivo del 15.05.2015 risulta privo di sottoscrizione o timbro aziendale di
[...]
di indicazioni sulle tempistiche di realizzazione, di modalità di Controparte_1
pagamento e di prova dell'avvenuta trasmissione o consegna del documento. Le fatture contestate presentano inoltre assenza di richiami al preventivo del 15.05.2015, riquadro
"RIFERIMENTO ORDINE" vuoto e mancanza di documenti di trasporto (DDT).
L'analisi comparativa tra preventivo e fatture evidenzia duplicazioni e incongruenze significative. Per la Washington Robusta, il preventivo prevede n. 1 pianta mt 19/20 per
€ 2.700,00, mentre nelle fatture compare duplicata (2 pezzi) con importi difformi (€
1.800,00 vs € 900,00). Per la Phoenix Dactylifera, il preventivo prevede un unico pezzo per € 5.000,00, fatturata con proliferazione degli articoli (n. 2) per valori divergenti (€
3.000,00 + € 2.000,00). Il tappeto erboso assume denominazioni diverse nel preventivo e nella fatturazione.
Dalle risultanze istruttorie emerge una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti, confermata dai testi escussi in favore di I testi , Controparte_1 Testimone_3
e hanno confermato l'esistenza di un accordo di Testimone_4 Testimone_5
partnership tra le società, proposto da (rappresentante di fatto di Testimone_6 [...]
, finalizzato alla reciproca sponsorizzazione e segnalazione clienti. Controparte_2
È emerso che nel 2013 e commissionarono a Testimone_6 Controparte_3 CP_1
una piscina per uso privato, con successivo accordo di compensazione tra il costo della piscina e le opere a verde da realizzare presso la sede di I testi hanno CP_1
confermato l'ordinativo del kit piscina (fattura n. 153/2015), l'avvio dei lavori di scavo e installazione, l'interruzione unilaterale dei lavori da parte di e la giacenza del kit Tes_6
piscina presso CP_1
È stato provato che ha effettivamente sponsorizzato CP_1 Controparte_2
presso propri clienti ( , ), mentre Parte_1 Persona_1 Testimone_4
non risulta alcuna reciproca segnalazione da parte del . CP_2
Il versamento di € 4.000,00 effettuato da con causale "ACCONTO FATTURA CP_1
N.083 bis 2015" non può essere considerato confessorio dell'esistenza del debito. Dalle testimonianze è emerso che tale somma fu versata su richiesta di per una Tes_6
presunta necessità finanziaria urgente, con promessa di restituzione, nell'ambito dei rapporti di collaborazione instauratisi tra le parti. La causale del bonifico fu indicata unilateralmente da senza che ciò corrispondesse alla reale natura del Controparte_2 pagina 4 di 6 versamento.
Da ultimo non ci si può esimere da una valutazione del comportamento tenuto dalla opposta che, dopo la costituzione iniziale, ha sostanzialmente Controparte_2 abbandonato la fase istruttoria. Infatti l'opposta (i) non ha offerto prova documentale sottoscritta da (ii) non ha prodotto documenti di trasporto (DDT); (iii) non ha CP_1 superato le puntuali contestazioni sul quantum; (iv) non ha assolto, di fatto, all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Come precisato dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare compiutamente i fatti costitutivi della propria pretesa attraverso gli ordinari mezzi di prova, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso di specie, non è riuscita a dimostrare la esistenza del Controparte_2
rapporto contrattuale sottostante al credito vantato e quindi la esistenza dello stesso.
Per le ragioni su esposte, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese vengono liquidate in ragione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dal decreto ingiuntivo opposto.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te-nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli ono-rari che pagina 5 di 6 vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2018 emesso da tribunale id Bari Controparte_1
:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2018 emesso nel procedimento R.G. n. 20036/2017;
2. Rigetta ogni domanda di Controparte_2
3. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 18.798,66 versata a seguito della provvisoria esecutorietà,
[...]
oltre interessi legali dalla data del versamento (31.08.2018) al saldo;
4. Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_2
refusione delle spese processuali in favore della liquidate Controparte_1 in € 2.540,00 per compensi, ed €. 254,00 per spese oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Bari, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3166/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
SORGENTE MICHELE e , con elezione di domicilio in VIA LUIGI LUZZATTI, 15 BARI presso l'avv. SORGENTE MICHELE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
RUTIGLIANO MICHELANGELO e , con elezione di domicilio in Via S. Cognetti de
Martiis n.15 null 70121 Bari, presso l'avv. RUTIGLIANO MICHELANGELO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/06/2025, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con decreto ingiuntivo n. 81/2018 emesso nel procedimento R.G. n. 20036/2017, il
Tribunale di Bari ingiungeva a il pagamento della somma di € Controparte_1
15.799,85 oltre interessi, spese e accessori, quale saldo delle opere vivaistiche effettuate su preventivo del 15.05.2015, su istanza di Controparte_2
Il decreto veniva notificato in data 12.01.2018.
proponeva opposizione con atto di citazione notificato il Controparte_1
21.02.2018, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge e insussistenza della debitoria in ragione degli accordi intervenuti tra le parti.
si costituiva in data 08/06/02018 chiedendo la conferma del Controparte_2
decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 04.07.2018 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto. provvedeva al pagamento per evitare l'esecuzione forzata. CP_1
In data 20.07.2022 interveniva la rinuncia al mandato dell'Avv. Rutigliano per
[...]
senza che alcun altro difensore lo sostituisse. Controparte_2
La causa veniva istruita con prove orali e documentali e alla udienza del 03.06.2025 era dichiarata matura per la decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla base dei quali l'ingiunzione è stata emessa.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., nel presente giudizio di opposizione spetta al creditore opposto ( , quale attore Controparte_2
pagina 2 di 6 sostanziale, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Come precisato dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Le fatture commerciali prodotte da (nn. 083 bis/2015 e 46/2017), Controparte_2
pur costituendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634
c.p.c., nel giudizio di opposizione, essendo documenti formati unilateralmente dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato.
È jus receptum secondo cui le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
Nel caso che ci impegna deve rilevarsi che le fatture sono state espressamente disconosciute da sia dal punto di vista formale che sostanziale, Controparte_1
contestandone la corrispondenza alle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.
Elemento fondamentale per l'accertamento del credito è la dimostrazione che la fornitura sia stata effettivamente richiesta da Controparte_1
Sul punto i testi escussi in favore di ( e ) Controparte_2 Tes_1 Tes_2
hanno fornito dichiarazioni generiche e non circostanziate, non confermando la posizione chiave secondo cui "Nel maggio del 2015 la richiese ed ottenne CP_1
dalla la redazione del preventivo di spesa per la fornitura e Controparte_2
realizzazione di verde presso la propria sede". In particolare, il teste ha Tes_1
dichiarato: "Nulla posso dire sulla circostanza sub 1" (circostanza riferita alla predisposizione del preventivo per la fornitura e realizzazione di verde presso la propria sede sita in Bari alla via Alfredo Giovine n. 43) sul punto anche il teste ha Tes_2
affermato: "Sulla posizione sub 1 non so dire nulla circa il preventivo dei lavori".
pagina 3 di 6 Il preventivo del 15.05.2015 risulta privo di sottoscrizione o timbro aziendale di
[...]
di indicazioni sulle tempistiche di realizzazione, di modalità di Controparte_1
pagamento e di prova dell'avvenuta trasmissione o consegna del documento. Le fatture contestate presentano inoltre assenza di richiami al preventivo del 15.05.2015, riquadro
"RIFERIMENTO ORDINE" vuoto e mancanza di documenti di trasporto (DDT).
L'analisi comparativa tra preventivo e fatture evidenzia duplicazioni e incongruenze significative. Per la Washington Robusta, il preventivo prevede n. 1 pianta mt 19/20 per
€ 2.700,00, mentre nelle fatture compare duplicata (2 pezzi) con importi difformi (€
1.800,00 vs € 900,00). Per la Phoenix Dactylifera, il preventivo prevede un unico pezzo per € 5.000,00, fatturata con proliferazione degli articoli (n. 2) per valori divergenti (€
3.000,00 + € 2.000,00). Il tappeto erboso assume denominazioni diverse nel preventivo e nella fatturazione.
Dalle risultanze istruttorie emerge una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti, confermata dai testi escussi in favore di I testi , Controparte_1 Testimone_3
e hanno confermato l'esistenza di un accordo di Testimone_4 Testimone_5
partnership tra le società, proposto da (rappresentante di fatto di Testimone_6 [...]
, finalizzato alla reciproca sponsorizzazione e segnalazione clienti. Controparte_2
È emerso che nel 2013 e commissionarono a Testimone_6 Controparte_3 CP_1
una piscina per uso privato, con successivo accordo di compensazione tra il costo della piscina e le opere a verde da realizzare presso la sede di I testi hanno CP_1
confermato l'ordinativo del kit piscina (fattura n. 153/2015), l'avvio dei lavori di scavo e installazione, l'interruzione unilaterale dei lavori da parte di e la giacenza del kit Tes_6
piscina presso CP_1
È stato provato che ha effettivamente sponsorizzato CP_1 Controparte_2
presso propri clienti ( , ), mentre Parte_1 Persona_1 Testimone_4
non risulta alcuna reciproca segnalazione da parte del . CP_2
Il versamento di € 4.000,00 effettuato da con causale "ACCONTO FATTURA CP_1
N.083 bis 2015" non può essere considerato confessorio dell'esistenza del debito. Dalle testimonianze è emerso che tale somma fu versata su richiesta di per una Tes_6
presunta necessità finanziaria urgente, con promessa di restituzione, nell'ambito dei rapporti di collaborazione instauratisi tra le parti. La causale del bonifico fu indicata unilateralmente da senza che ciò corrispondesse alla reale natura del Controparte_2 pagina 4 di 6 versamento.
Da ultimo non ci si può esimere da una valutazione del comportamento tenuto dalla opposta che, dopo la costituzione iniziale, ha sostanzialmente Controparte_2 abbandonato la fase istruttoria. Infatti l'opposta (i) non ha offerto prova documentale sottoscritta da (ii) non ha prodotto documenti di trasporto (DDT); (iii) non ha CP_1 superato le puntuali contestazioni sul quantum; (iv) non ha assolto, di fatto, all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Come precisato dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare compiutamente i fatti costitutivi della propria pretesa attraverso gli ordinari mezzi di prova, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso di specie, non è riuscita a dimostrare la esistenza del Controparte_2
rapporto contrattuale sottostante al credito vantato e quindi la esistenza dello stesso.
Per le ragioni su esposte, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese vengono liquidate in ragione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dal decreto ingiuntivo opposto.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te-nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli ono-rari che pagina 5 di 6 vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2018 emesso da tribunale id Bari Controparte_1
:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2018 emesso nel procedimento R.G. n. 20036/2017;
2. Rigetta ogni domanda di Controparte_2
3. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 18.798,66 versata a seguito della provvisoria esecutorietà,
[...]
oltre interessi legali dalla data del versamento (31.08.2018) al saldo;
4. Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_2
refusione delle spese processuali in favore della liquidate Controparte_1 in € 2.540,00 per compensi, ed €. 254,00 per spese oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Bari, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6