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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11652 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 13/11/2025, nella causa R.G. n. 47058/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
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TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Ridolfi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 691, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pancari, per
[...] procura in atti;
RESISTENTI
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FATTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, il sig. ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 097 2024 0020136226 000 dell'importo di euro 4.761,48, notificata il 15 novembre 2024, avente ad oggetto contributi IVS dovuti per i periodi ottobre 2022 – dicembre 2022 e gennaio 2023 – settembre 2023, comprensivi di sanzioni e spese. Il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento della suddetta intimazione, deducendo di non essere tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti, non avendo mai svolto attività di natura imprenditoriale o commerciale nell'ambito della società Portus Romae S.r.l., della quale risulta socio, senza percepire redditi di impresa e avendo, per contro, svolto attività di lavoro dipendente sino al 31 maggio 2024. Si è costituito l contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato sia in fatto che in diritto. L'Istituto ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione del sig. alla Gestione Parte_1
Commercianti, evidenziando che lo stesso risulta socio unico della società Portus Romae S.r.l., titolare del 100% delle quote sociali, nonché effettivamente impegnato nello svolgimento dell'attività di consulenza aziendale, in assenza di personale dipendente. L' ha altresì rilevato che l'attività di lavoro dipendente del ricorrente è risultata sporadica o assente CP_1 nel periodo oggetto di contestazione, essendo stata ripresa soltanto dal settembre 2023. La è rimasta estranea al giudizio, non avendo titolo sul credito contributivo successivo al Controparte_2
2005. All'odierno udienza, il Giudice, letti gli atti, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza contestuale. DIRITTO
Il ricorso è infondato. In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della non Controparte_2 essendo il credito in questione oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998 e successive modifiche. Nel merito, occorre richiamare la normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei familiari;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente risulta socio unico della società Portus Romae S.r.l., esercente attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, iscritta al Registro delle Imprese, senza personale dipendente. L' ha contestato integralmente le deduzioni formulate dal ricorrente, il quale ha sostenuto che CP_1
l'Istituto non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, né che tale iscrizione fosse riconducibile a una sua domanda, ritenendo la stessa priva di sottoscrizione. L' ha precisato che il procedimento di iscrizione si è svolto nella fattispecie integralmente in CP_1 modalità telematica attraverso il sistema “ComUnica”, come previsto dall'art. 44 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, il quale ha attribuito efficacia automatica ai fini previdenziali alle domande presentate alle Camere di commercio. La delibera prodotta dall' non ha costituito una mera CP_1 schermata informatica, bensì il provvedimento ufficiale di accoglimento della domanda di iscrizione alla Gestione Commercianti, contenente i dati inseriti dall'interessato e la data di presentazione, risultante dal registro telematico delle delibere. L'eccezione relativa alla mancanza di sottoscrizione della ricevuta è risultata infondata, poiché il documento depositato (doc. 15) ha riportato la firma per esteso del soggetto ricevente. Quanto all'onere probatorio, l' ha evidenziato che l'iscrizione deriva dai seguenti elementi: CP_1
(i) il ricorrente ha presentato domanda di iscrizione quale socio unico della Portus Romae S.r.l.; (ii) ha detenuto il 100% del capitale sociale;
(iii) non ha svolto altra attività prevalente;
(iv) la società è risultata attiva e produttiva di reddito, senza personale dipendente o soggetti delegati allo svolgimento dell'attività. In tale contesto, il ricorrente è rimasto l'unico soggetto in grado di assicurare lo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa, posto che la società non si è avvalsa di alcun preposto o collaboratore e l'amministratore formale non ha percepito compensi né risulta iscritto alla Gestione Separata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il socio unico o comunque prevalente di S.r.l. è soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti qualora svolga in concreto attività abituale e prevalente in assenza di personale dipendente o di figure che possano sostituirlo nello svolgimento dell'attività d'impresa (ex multis, Cass. nn. 21540/2019, 24672/2020, 8620/2022). È stato altresì chiarito che l'attività di amministratore, se svolta senza compenso, non esclude l'obbligo di iscrizione ove il socio assuma anche la gestione operativa dell'impresa (Cass. nn. 12108/2017, 3145/2021). Alla luce della documentazione prodotta, l' ha fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento CP_1 da parte del ricorrente di un'attività personale, abituale e continuativa, rilevante ai fini dell'obbligo contributivo, mentre il ricorrente non ha prodotto alcuna prova contraria idonea a superare tali risultanze. Nel caso in esame, dalle risultanze documentali prodotte dall emerge che il sig. , CP_1 Parte_1 quale unico socio della società e in assenza di altri soggetti preposti o dipendenti, abbia effettivamente svolto attività di direzione, controllo e organizzazione dell'impresa, assumendo i relativi oneri e rischi, circostanza che integra pienamente i presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. Non può condividersi la tesi difensiva del ricorrente secondo cui lo svolgimento di rapporti di lavoro dipendente renderebbe incompatibile l'iscrizione alla predetta gestione, poiché, secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2001, n. 14660), l'attività subordinata, se saltuaria o marginale [effettivamente risultata sporadica o assente nel periodo oggetto di contestazione], non esclude l'obbligo contributivo derivante dall'attività autonoma prevalente. Pertanto, correttamente l ha proceduto all'iscrizione e alla conseguente emissione dell'avviso di CP_1 addebito impugnato. Non sussistono, infine, i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, non essendo stati allegati né provati gravi motivi idonei a giustificare la sospensione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2) rigetta il ricorso proposto da , confermando la legittimità dell'avviso di addebito n. Parte_1
097 2024 0020136226 000 impugnato;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Così deciso in Roma, il 13/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile