Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5204/2024 R.G. promossa da:
con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. DI MARCO ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA CAMPI FLEGREI 68, POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, con il patrocinio
[...] dell'avv. HARALD BONURA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opp DI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-3-2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126 del 22-1-2024 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 116.848,47 oltre accessori, a titolo di contributi omessi in favore della
[...]
eccepiva la mancanza dei Parte_2 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la prescrizione dei crediti.
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la
[...] che ribadiva la fondatezza della domanda monitoria che si CP_1
****** L'opposizione non risulta fondata. Il decreto ingiuntivo è relativo alla contribuzione per gli anni dal 2000 al 2017 dovuta dall'opponente in quanto iscritto alla Cassa . CP_1
Fa, fin da subito, sgombrato il campo di indagine dall'eccezione che concerne l'idoneità dell'attestazione del credito rilasciata dal Responsabile della Direzione, a costituire prova scritta della pretesa.
Va premesso che è ente previdenziale generale i cui CP_1 contributi debbono essere “obbligatoriamente” versati da tutti gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli AR (art. 1, c. 3, D. Lgs. 509/1994). L'obbligo della contribuzione, sia per quel che riguarda il contributo soggettivo che quello integrativo, è infatti previsto dalla legge, e segnatamente dagli artt. 9 e 10 della legge n. 6/1981, così come modificata dalla Legge 11/10/1990 n. 290, nonchè dagli artt. 2, 3, 5 e 10 Regolamento
Generale Previdenza 2012.
ha documentato il credito rivendicato a mezzo CP_1
l'attestazione del Responsabile della direzione di e attraverso CP_1
l'estratto contributivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso
Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 15208 del 03/07/2014). L'orientamento espresso, lungi dal negare valenza probatoria all'attestazione del credito, al contrario ne riconosce la idoneità anche nel giudizio a cognizione ordinaria, in termini di “elementi di valutazione” utili ai fini del convincimento giudiziale.
2 L'opponente non ha contestato l'obbligo di iscrizione né ha svolto alcuna reale contestazione circa la sussistenza della pretesa;
neppure, infine, ha contestato, come sostenuto da , che il calcolo delle CP_1 contributi, fosse stato effettuato sulla base dei redditi professionale IRPEF e volumi d'affari I.V.A., dichiarati dallo stesso iscritto od accertati presso il Fisco per gli anni in contestazione, come risultante dall'estratto contributivo).
E', poi, appena il caso di osservare che ciò che è attestato dal responsabile della direzione non è frutto di valutazioni di circostanze apprese da terzi, quanto, piuttosto, conseguente ad attività di mera verifica contabile.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce di tale costante orientamento di legittimità, a fronte della assolutamente generica contestazione di parte convenuta che, a ben vedere, investe solo l'aspetto probatorio, deve ritenersi che la documentazione depositata da CP_1 sia assolutamente idonea a costituite il fondamento della pretesa. Residua l'esame dell'eccezione di prescrizione. Anche tale eccezione risulta infondata.
In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione si rileva che, vertendosi, come nella fattispecie, in tema di contributi cd. “fissi” e "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione - con cui l'Agenzia delle
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (Cass. n. 13463 del 29/05/2017).
Nella specie, la data di scadenza del versamento dei contributi è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (v. art. 36, comma 1 e art. 37 comma II dello Statuto e nuovo regolamento CP_1 generale).
Il medesimo dies a quo vale, altresì, per le sanzioni (art. 11, c. 1, lett., regolamento generale).
3 La prescrizione risulta, quindi, tempestivamente interrotta con la notifica delle richieste di pagamento, notificate a mezzo raccomandata, del 9-1-2006, 11-5-2006, 27-12-2006, 12-1-2007, 17-10-2007, 27-7-2009,
5-11-2010, 26-10-2011, 30-6-2014, 27-6-2016, 7-6-2017, 13-7-2018, 27-
3-2019, 26-7-2021, documentate in atti.
Dalla piana lettura delle comunicazioni in atti, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, risulta l'esplicitazione di una pretesa nonché l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Non può, quindi, ipotizzarsi che siano qualificabili in termini di semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore, come erroneamente sostenuto dalla difesa di parte ricorrente (cfr. Cass., ordinanza n. 4205 del 9.2.2022).
La difesa dell'opponete ha, unicamente eccepito l'irritualità della notifica della raccomandata del 9-7-2018, perché ricevuta da persona diversa dal destinatario.
In merito è appena il caso di rammentare che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", la consegna deve ritenersi validamente fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. (v. Cass. .
4556 del 21/02/2020).
Nella specie, poi, è appena il caso di aggiungere che la forma apposta per ricezione risulta assolutamente leggibile.
Dalle considerazioni espresse discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma
4 il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € CP_1
3.300,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Cpa ed IVA secondo legge.
Così deciso in data 27/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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