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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2513/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2513/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in SASSARI, al V.le Dante N. 1, presso e nello studio dell'Avv. Rossella
Masala (C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Porto Torres (SS), via Ponte Romano n° 71, presso e nello studio dell'Avv.
Sara Dettori (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._4
ricorso introduttivo
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 “ I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso il domicilio della madre in Porto Torres alla Via Bramante n° 5, di proprietà della stessa e la
si occuperà della ordinaria amministrazione mentre il padre potrà esercitare il diritto di CP_1 visita, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, secondo le modalità regolate nel piano genitoriale allegato alla presente;
- Il verserà a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di € 400,00 (euro Pt_1 quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese straordinarie previamente concordate con la madre, tra le quali vi rientrano anche le spese per la baby sitter, restano escluse quelle per la scuola di musica a carico totale della madre.
- L'assegno unico universale, a favore della minore, continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra , la quale farà autonoma richiesta direttamente all'INPS, previa rinuncia da parte CP_1 del signor;
Pt_1
- La casa coniugale, sita in Porto Torres alla via Angioy n° 60, di proprietà del sig. , resterà Pt_1 assegnata con tutti gli arredi a quest'ultimo; la , in caso di eventuale trasferimento fuori dal CP_1 comune di Porto Torres, si impegna a spostare la residenza propria e della minore figlia, individuando un comune vicino, contemperando tale scelta con l'esigenza di consentire alla minore una assidua frequentazione anche col padre, previo accordo con quest'ultimo;
- I coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di contributo al proprio mantenimento;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
- Il concede, altresì, il proprio assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio anche per Pt_1 la minore figlia, al fine di consentire alla stessa di visitare la nonna materna e gli altri parenti della
; CP_1
- Le spese del presente procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi in pari misura.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto e ad integrazione dello stesso hanno meglio specificato le modalità relative all'esercizio del diritto di visita del come di Pt_1
seguito riportato:
“La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
pagina 2 di 5 Il padre vedrà e terrà con se la minore, tenendo nel debito conto delle esigenze scolastiche della stessa, quando vorrà, previo accordo con la madre, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo, nel rispetto delle reciproche esigenze di lavoro, in considerazione degli orari particolari della . CP_1
Il padre terrà con se la minore per due pomeriggi a settimana che si indicano nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle 22.00 nel periodo estivo.
Quando la madre avrà il turno lavorativo pomeridiano, il padre avrà cura di prelevare la minore da scuola alle ore 16.00 e di tenerla con sé fino alle ore 22.00 quando avrà cura di riaccompagnarla presso il domicilio materno.
In caso di reciproca impossibilità, la minore verrà accompagnata dalla baby sitter incaricata. Così pure riguardo al pernottamento settimanale di presso il padre che verrà fatto coincidere con il Per_1
turno lavorativo notturno della madre.
Sempre secondo il principio di alternanza, sulla base delle reciproche esigenze lavorative, il e Pt_1
la accompagneranno la figlia minore allo svolgimento delle attività extrascolastiche, ossia CP_1
danza e musica, rispettivamente nelle giornate di mercoledì e venerdì la danza, nelle giornate di lunedì
e giovedì la musica.
Il potrà inoltre, tenere con sè per due weekends al mese dal sabato mattina alle 10.00 Pt_1 Per_1
alla domenica sera dopo cena e tutti i fine settimana in cui la madre fosse occupata nei propri turni di lavoro.
Il padre accompagnerà a scuola la figlia nei giorni in cui la madre svolgerà il proprio turno al lavoro non compatibile con gli orari degli ingressi a scuola, recandosi a prenderla all'uscita, alle ore 16.00 e riaccompagnandola al domicilio della madre oppure presso la propria abitazione.
Previo accordo fra le parti, potrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore secondo il Per_1 principio dell'alternanza, alcune fra le festività che prevedano giornate di “ponte”.
Ugualmente, secondo il principio di alternanza, la minore trascorrerà con uno o l'altro genitore le principali festività e sempre secondo il medesimo principio, in coincidenza con i periodi di ferie di entrambe le parti e/o per ogni mese di vacanza di;
in particolare, quindici giorni alternati con Per_1
l'altro genitore, durante i mesi di giugno, luglio e agosto.”.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
PORTO TORRES (SS) in data 13/03/2014 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato pagina 3 di 5 civile del Comune di PORTO TORRES (SS) per l'anno 2014, N. 12, Parte ,1 dalla cui unione coniugale è nata la figlia , in Sassari il 07/08/2018, minore di età. Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Sassari del 18/10/2023, pubblicato il
19/10/2023, RG 2011/2023, n. 1033/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi nel procedimento di separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PORTO TORRES in data 13/03/2014 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) , Parte_1 C.F._1
residente in [...], e CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._3
residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di PORTO
TORRES (SS) Anno 2014, N. 12, P. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PORTO TORRES (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 4 di 5 2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2513/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in SASSARI, al V.le Dante N. 1, presso e nello studio dell'Avv. Rossella
Masala (C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Porto Torres (SS), via Ponte Romano n° 71, presso e nello studio dell'Avv.
Sara Dettori (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._4
ricorso introduttivo
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 “ I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso il domicilio della madre in Porto Torres alla Via Bramante n° 5, di proprietà della stessa e la
si occuperà della ordinaria amministrazione mentre il padre potrà esercitare il diritto di CP_1 visita, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, secondo le modalità regolate nel piano genitoriale allegato alla presente;
- Il verserà a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di € 400,00 (euro Pt_1 quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese straordinarie previamente concordate con la madre, tra le quali vi rientrano anche le spese per la baby sitter, restano escluse quelle per la scuola di musica a carico totale della madre.
- L'assegno unico universale, a favore della minore, continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra , la quale farà autonoma richiesta direttamente all'INPS, previa rinuncia da parte CP_1 del signor;
Pt_1
- La casa coniugale, sita in Porto Torres alla via Angioy n° 60, di proprietà del sig. , resterà Pt_1 assegnata con tutti gli arredi a quest'ultimo; la , in caso di eventuale trasferimento fuori dal CP_1 comune di Porto Torres, si impegna a spostare la residenza propria e della minore figlia, individuando un comune vicino, contemperando tale scelta con l'esigenza di consentire alla minore una assidua frequentazione anche col padre, previo accordo con quest'ultimo;
- I coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di contributo al proprio mantenimento;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
- Il concede, altresì, il proprio assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio anche per Pt_1 la minore figlia, al fine di consentire alla stessa di visitare la nonna materna e gli altri parenti della
; CP_1
- Le spese del presente procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi in pari misura.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto e ad integrazione dello stesso hanno meglio specificato le modalità relative all'esercizio del diritto di visita del come di Pt_1
seguito riportato:
“La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
pagina 2 di 5 Il padre vedrà e terrà con se la minore, tenendo nel debito conto delle esigenze scolastiche della stessa, quando vorrà, previo accordo con la madre, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo, nel rispetto delle reciproche esigenze di lavoro, in considerazione degli orari particolari della . CP_1
Il padre terrà con se la minore per due pomeriggi a settimana che si indicano nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle 22.00 nel periodo estivo.
Quando la madre avrà il turno lavorativo pomeridiano, il padre avrà cura di prelevare la minore da scuola alle ore 16.00 e di tenerla con sé fino alle ore 22.00 quando avrà cura di riaccompagnarla presso il domicilio materno.
In caso di reciproca impossibilità, la minore verrà accompagnata dalla baby sitter incaricata. Così pure riguardo al pernottamento settimanale di presso il padre che verrà fatto coincidere con il Per_1
turno lavorativo notturno della madre.
Sempre secondo il principio di alternanza, sulla base delle reciproche esigenze lavorative, il e Pt_1
la accompagneranno la figlia minore allo svolgimento delle attività extrascolastiche, ossia CP_1
danza e musica, rispettivamente nelle giornate di mercoledì e venerdì la danza, nelle giornate di lunedì
e giovedì la musica.
Il potrà inoltre, tenere con sè per due weekends al mese dal sabato mattina alle 10.00 Pt_1 Per_1
alla domenica sera dopo cena e tutti i fine settimana in cui la madre fosse occupata nei propri turni di lavoro.
Il padre accompagnerà a scuola la figlia nei giorni in cui la madre svolgerà il proprio turno al lavoro non compatibile con gli orari degli ingressi a scuola, recandosi a prenderla all'uscita, alle ore 16.00 e riaccompagnandola al domicilio della madre oppure presso la propria abitazione.
Previo accordo fra le parti, potrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore secondo il Per_1 principio dell'alternanza, alcune fra le festività che prevedano giornate di “ponte”.
Ugualmente, secondo il principio di alternanza, la minore trascorrerà con uno o l'altro genitore le principali festività e sempre secondo il medesimo principio, in coincidenza con i periodi di ferie di entrambe le parti e/o per ogni mese di vacanza di;
in particolare, quindici giorni alternati con Per_1
l'altro genitore, durante i mesi di giugno, luglio e agosto.”.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
PORTO TORRES (SS) in data 13/03/2014 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato pagina 3 di 5 civile del Comune di PORTO TORRES (SS) per l'anno 2014, N. 12, Parte ,1 dalla cui unione coniugale è nata la figlia , in Sassari il 07/08/2018, minore di età. Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Sassari del 18/10/2023, pubblicato il
19/10/2023, RG 2011/2023, n. 1033/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi nel procedimento di separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PORTO TORRES in data 13/03/2014 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) , Parte_1 C.F._1
residente in [...], e CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._3
residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di PORTO
TORRES (SS) Anno 2014, N. 12, P. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PORTO TORRES (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 4 di 5 2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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