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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4137/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Prima Sezione CIVILE La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4137 dell'anno 2022 promossa da:
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) entrambi rappresentati e difesi, in via anche disgiunta tra CodiceFiscale_2 loro, dagli Avv.ti Francesco Scotti e Davide Maria Nava ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza, Piazza San Paolo, n.5, giusta procura in atti;
ATTORI Contro (C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv.to CP_1 C.F._3
IC IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Ludovico Pavoni, n.10, giusta procura in atti
CONVENUTO e con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Dott. CP_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli
[...]
Avv.ti Rosa Pantone del Foro di Milano e Andrea Girardi del Foro di Treno ed elettivamente domiciliata c/o Controparte_4
TE MA
OGGETTO: responsabilità professionale. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori (come da foglio separato depositato in data 24.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni avversa domanda, eccezione ed istanza disattese, così giudicare:
pagina 1 di 9 nel merito e in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il grave inadempimento del geom. nell'esecuzione dell'incarico di CP_1 prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Monza via San Gottardo 118 e la sua conseguente responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dagli attori e, per l'effetto, condannare lo stesso geom. al risarcimento a favore degli stessi della CP_1 complessiva somma di 74.419,54 euro, di cui euro 64.845,59 a favore del sig. Parte_1
ed euro 9.573,95 favore della sig.ra , ovvero di quella diversa somma
[...] Parte_2 che verrà accertata e dichiarata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA nei termini assegnati, senza inversione dell'onere della prova, chiedono di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale del convenuto geom (sui cap. da 1 a 5) nonché per testi, sui seguenti capitoli: CP_1
1. Vero che nel mese di settembre 2018 il sig. e la moglie Parte_1 Parte_2 contattavano l'agenzia immobiliare Cerchiara Immobiliare S.r.l.s., sita in Monza via Pavoni 10, in quanto interessati all'acquisto di una abitazione nel comune di Monza.
2. Vero che i coniugi e dopo avere manifestato il proprio interesse per Parte_1 Pt_2
l'acquisto dell'immobile sito in Monza via San Gottardo 118 avente destinazione ad uso laboratorio, incaricavano il geom. di verificare preventivamente la CP_1 fattibilità della variazione di destinazione d'uso dello stesso immobile a civile abitazione.
3. Vero che il geom. riferiva agli attori che il cambio di destinazione CP_1
d'uso da laboratorio a civile abitazione era legalmente fattibile, tanto da averlo già più volte ottenuto in casi analoghi.
4. Vero che il geom. assicurava al sig. di aver provveduto al deposito CP_1 Parte_1 della pratica in deroga ex art. 60 D.P.R. n. 753/80 per il rilascio del nulla osta finalizzato al cambio di destinazione d'uso, così come richiesto dal comune di Monza.
5. Vero che il geom. confermava al sig. che, grazie al suo operato, CP_1 Parte_1 avrebbe concesso la deroga e quindi il nulla osta per le opere e dunque anche la CP_5 nuova destinazione d'uso a civile abitazione.
6. Vero che i coniugi e visto il ritardo nell'ottenimento del nulla osta Parte_1 Pt_2 da parte della revocavano il mandato al geom. affidando incarico CP_5 CP_1 all'arch. al fine di verificare lo stato della pratica di cambio di Persona_1 destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione.
7. Vero che nel mese di novembre 2019 l'arch. accertava presso che il Per_1 CP_5 geom. aveva omesso di presentare regolare istanza di deroga ex art. 60 DPR n. CP_1
753/1980 per nulla osta al cambio di destinazione d'uso.
8. Vero che l'arch. provvedeva a predisporre ed inoltrare a l'istanza di Per_1 CP_5 deroga ex art. 60 DPR n. 753/1980, finalizzata all'ottenimento del predetto nulla osta e quindi alla concessione del cambio di destinazione d'uso. pagina 2 di 9
9. Vero che nella fase di elaborazione dell'istanza, l'arch. veniva verbalmente Per_1 informata dal personale di che tale istanza di deroga per nulla osta al cambio di CP_5 destinazione d'uso sarebbe stata respinta data la mancanza dei requisiti di legge dell'immobile. Si indica come testimone sui capitoli da 6 a 9:
- Arch. , residente in [...]. Persona_1
***** Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria, con i testi sopra indicati, sui capitoli eventualmente dedotti da controparte ed ammessi dal Giudice.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 5 marzo 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
“Nel merito, in via principale:
- respingersi ogni domanda avanzata nei confronti del Geom. perché CP_1 infondata in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
- dichiarare la tenuta a manlevare e tenere indenne il Geom. CP_2 CP_1 dagli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per la terza chiamata (come da comparsa di costituzione e risposta in data 19.01.2023):
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa nei confronti del Geom. e per l'effetto CP_1 rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
- In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa dell'assicurato Geom. e sua CP_1 conseguente condanna, dichiarare la Compagnia tenuta a manlevare e CP_2 garantire il Geom. nei limiti di polizza (con applicazione della franchigia ed CP_1 esclusione del pagamento delle spese di lite), delle condizioni generali e particolari di assicurazione e con ogni conseguente statuizione;
- In via istruttoria: riservata ogni istanza anche in relazione all'atteggiamento processuale delle controparti;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
* * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 18 maggio 2022 e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 9 hanno convenuto in giudizio il Geom. al fine di far accertare il grave CP_1 inadempimento di quest'ultimo nell'esecuzione dell'incarico di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso d'uso dell'immobile sito in Monza, e la conseguente responsabilità dello stesso in ordine ai danni patiti dagli attori, con condanna del medesimo al risarcimento a favore degli stessi della complessiva somma di Euro 74.419, 54, di cui Euro 64.845, 59 a favore di ed Euro 9.573, 95 a favore di Parte_1 Parte_2
In particolare, hanno esposto:
- di essersi rivolti, assistiti dal loro tecnico di fiducia Geom. ad CP_1 un'agenzia immobiliare in quanto interessati all'acquisto di un immobile nel Comune di Monza avente destinazione d'uso laboratorio e che si determinavano ad acquistare a a condizione di ottenere il cambio di destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione, mediante modifiche interne;
- il geom. a cui si sono affidati per l'espletamento della relativa pratica CP_1 edilizia li avrebbe rassicurati sulla fattibilità ed il buon esito della stessa, ragion per cui concludevano positivamente le trattative con il proprietario venditore e, in data 25.10.2018, stipulavano il contratto preliminare di compravendita, convenendo che l'acquisto era condizionato al rilascio da parte del Comune del cambio di destinazione d'uso; versava Euro 5.000 a titolo di caparra confirmatoria ed ulteriori Parte_1
15.000,00 alla firma del contratto preliminare;
- in data 24.01.2019 versava al promittente venditore l'ulteriore somma di Euro 25.000,00 a titolo di acconto prezzo e veniva contestualmente fissata la data per il rogito al 30.03.2019;
- poiché la pratica per il cambio di destinazione d'uso si prolungava l'attore Parte_1 su richiesta del promittente venditore, versava ulteriore acconto prezzo di Euro 15.000,00 in data 06.03.2019 concordando con quest'ultimo il differimento del rogito ad altra data da stabilirsi;
- con mail 05.04 2019 il geom. lo informava della segnalazione di non regolarità CP_1 della pratica pervenuta dal Comune di Monza in data 04.04.2019 e, con nota del 30.07.2019, il Comune provvedeva a richiedere a Controparte_6
(R.F.I.) la necessaria deroga per il rilascio del nulla osta all'intervento di ristrutturazione, in quanto atto indispensabile per l'ottenimento della modifica di destinazione d'uso, data l'ubicazione dell'immobile in prossimità della linea ferroviaria;
- il Geom. informava che si sarebbe occupato lui delle richieste provenienti dal CP_1 Contr garantendo che, grazie al suo operato, avrebbe concesso la Controparte_7 deroga e, quindi, il nulla osta per le opere;
Contr
- poiché tuttavia il Geom. non aveva predisposto la regolare domanda alla CP_1 gli attori gli revocavano l'incarico affidandolo all'Arch. , la quale veniva Persona_1 Contr informata dal personale di che l'istanza di deroga per nulla osta al cambio di destinazione d'uso non sarebbe stata accolta e, pertanto, chiedeva la Parte_1 risoluzione del contratto e la restituzione dei 60.000 euro già corrisposti;
pagina 4 di 9 - in data 4 marzo 2020 comunicava ufficialmente il proprio diniego all'istanza di CP_5 nulla osta dell'attore e con successiva comunicazione pec datata 06.05.2020 anche il formalizzava il proprio diniego all'accoglimento della pratica di Controparte_7 cambio destinazione d'uso;
- non avendo ottenuto risposta alla diffida comunicata al promittente venditore del 09.03.2020 intentava causa civile nei confronti del predetto che si concludeva con esito favorevole, con condanna alla restituzione dell'importo di Euro 60.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la successiva azione esecutiva consentiva al il Parte_1 recupero del solo importo di euro 534,61. Hanno, pertanto, affermato la responsabilità dello stesso per l'evidente negligenza nell'esecuzione dell'incarico da cui sono conseguiti agli attori i danni patrimoniali di cui alla domanda. Con comparsa di costituzione, in data 09 settembre 2022, si è costituito il geom.
[...] il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti effettuata dagli attori, precisando CP_1 di non avere in alcun modo rassicurato i medesimi in merito al buon fine del cambio di destinazione d'uso dell'immobile de quo, in ragione di variabili non preventivabili dovuti al rilascio di nulla osta da parte di Enti, e di avere correttamente adempiuto all'adempimento del proprio mandato, sino alla revoca, svolgendo con la necessaria diligenza la propria prestazione professionale. Ha aggiunto che, a seguito della revoca dell'incarico non ha più potuto svolgere alcuna ulteriore attività e non è dato comprendere quale sia stata l'attività professionale svolta dal successivo professionista. Ha poi evidenziato che la pratica di cambio destinazione d'uso non ha avuto esito positivo esclusivamente in ragione della mancata autorizzazione da parte di e CP_8 non per un errore o inadempimento del convenuto. Ha contestato, inoltre, il quantum debeatur, in considerazione del fatto che gli attori, in seguito alla stipula del preliminare, provvedevano a versare ingenti somme di denaro al promissario venditore, senza avere ancora ottenuto il rilascio da parte del Comune del cambio di destinazione d'uso, a cui era condizionato l'acquisto e senza avere preventivamente avvisato il predetto. Ha concluso chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevato e tenuto indenne nel caso dovesse risultare una sua responsabilità professionale;
nel merito, il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, dichiarare la compagnia tenuta a manlevarlo dagli effetti pregiudizievoli di un eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda. Con decreto in data 13 settembre 2022 è stata autorizzata la chiamata del terzo e la causa è stata differita al 09.02.2023. Con comparsa in data 19 gennaio 2023 si è costituita che ha chiesto il CP_2 rigetto delle domande di parte attrice nei confronti dell'originario convenuto, dichiarando di aderire nel merito alle difese del predetto circa l'assenza di responsabilità e alle contestazioni relative alla quantificazione dei danni prospettata dagli attori. pagina 5 di 9 Alla prima udienza in data 16 dicembre 2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. All' udienza del 20 giugno 2023, mutato nelle more il giudice nella persona fisica, veniva esperito il tentativo di conciliazione all'esito del quale i legali chiedevano un rinvio al fine di verificare l'esito di eventuali trattative e che l'udienza venisse tenuta con le modalità della trattazione scritta con termine per note. In assenza delle note di trattazione scritta della terza chiamata la causa veniva differita al 07.03.204 per i medesimi incombenti all'esito della quale il G.I. si riservava. Con successiva ordinanza, il G.I. rigettate le istanze istruttorie di parte attrice ed in assenza di richieste istruttorie del convenuto e della terza chiamata, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 13 marzo 2025, all'esito della quale precisate le conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emerge che gli attori hanno agito in giudizio nei confronti del Geom. – a cui si erano affidati “in quanto CP_1 confidavano che, quale esperto e conosciuto professionista, sarebbe stato in grado di assisterli al meglio nelle pratiche edilizie che si sarebbero rese necessarie per il buon fine del programmato acquisto immobiliare” e a cui avevano fatto presente che l'immobile non aveva la destinazione d'uso di civile abitazione, bensì di laboratorio, richiedendo di verificare la fattibilità del cambio di destinazione d'uso, in mancanza della quale non avrebbero perfezionato l'acquisto dell'immobile stesso (cfr. pag. 6, bensì di laboratorio atto di citazione) – asserendo che, nonostante le rassicurazione del convenuto, che aveva dato per certo l'ottenimento del cambio d'uso, così inducendo il a stipulare il contatto preliminare, il professionista ha agito in maniera Parte_1 negligente, in quanto la variazione della destinazione del cambio d'uso non si sarebbe mai potuta ottenere, come emerso dal diniego della all'istanza di nulla osta, e CP_5 confermato dal divenendo così responsabile del danno economico Controparte_7 subito dagli attori. Risulta pacifica e non contestata la circostanza che in data 25 ottobre Parte_1
2018, ha stipulato contratto preliminare di compravendita con in CP_9 relazione ad un immobile sito in Monza, con destinazione ad uso laboratorio e che l'attore aveva posto quale condizione per l'acquisto l'ottenimento del cambio destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione, mediante modifiche interne finalizzate anche alla ristrutturazione dello stesso, con oneri a proprio carico;
che quindi in contratto al punto n.8 le parti avevano stabilito quanto segue: “Il presente acquisto è condizionato al rilascio da parte del Comune di Monza del cambio di destinazione d'uso da laboratorio ad abitazione, la parte promittente venditrice si impegna a firmare tutta la documentazione necessaria”. (cfr. doc.4 allegato all'atto di citazione, clausola n.8).
pagina 6 di 9 A tal fine era stato incaricato un tecnico, nella persona del Geom. come CP_1 pacificamente ammesso da entrambe le parti, al fine di dare corso alle pratiche necessarie per la variazione della destinazione d'uso mediante opere di ristrutturazione interna, predisponendo apposita richiesta di permesso di costruire. Dalla documentazione prodotta risulta che, in data 11 gennaio 2019, il Geom. CP_1 ha presentato presso il Comune di Monza richiesta di permesso di costruire e l'esame dell'impatto paesistico dei progetti (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione) e che il in data 4 aprile 2019, trasmetteva al Geom. Controparte_7 richiesta di integrazione della documentazione, riscontrata dal medesimo in data CP_1
3 maggio 2019 con i relativi allegati (cfr. docc.4 e 5 parte convenuta e docc. 9 e 10 parte attrice). In data 11 settembre 2019 il richiedeva al tecnico incaricato, dandone Controparte_7 comunicazione al promittente venditore, la richiesta di integrazione documentale pervenuta da e da inviare alla stessa ai fini dell'ottenimento della deroga richiesta CP_5
(cfr. doc.7 parte convenuta) ed in data 24 ottobre 2019 il Geom. trasmetteva una CP_1 mail a al fine di richiedere alcuni dati necessari per la presentazione della pratica CP_5 integrativa, poi sollecitata con ulteriore mail in data 29 ottobre 2019 (cfr. doc.8 parte convenuta). Come risulta dalla stessa documentazione di parte attrice già in data 5 novembre 2019 l'Arch. comunicava a di essere in fase di verifica dei Persona_1 Parte_1 documenti inviatigli dallo stesso e si rendeva disponibile a recarsi in Comune al fine di esaminare la pratica, a cui faceva seguito in data 7 novembre 2019 pec inviata da
[...] al ove si comunica il subentro, quale professionista Parte_1 Controparte_7 relativamente alla pratica in oggetto dell'Arch. al Geom. Persona_1 [...] cfr. doc.16 allegato all'atto di citazione). CP_1
Risulta parimenti in via documentale che, in data 27 gennaio 2020, veniva presentata istanza di deroga delle distanze e cambio d'uso da artigianale a residenziale dell'immobile in oggetto a R.F.I. (cfr. doc.17 parte attrice) e che in data successiva, 04 marzo 2020, come affermato dagli stessi attori, perveniva comunicazione da parte di R.F.I. di diniego all'istanza di nulla osta presentata dall'attore (cfr. doc.19 parte attrice). Conseguentemente il in data 06.05.2020 formalizzava il proprio Controparte_7 dinego all'accoglimento della pratica di cambio di destinazione d'uso, evidenziando che
“l'intervento ricade in fascia di rispetto ferroviario e ha Controparte_6 espresso diniego in data 04.03.2020 alle opere in progetto” e che “non risulta integralmente prodotta la documentazione richiesta con nota in data 04.04.2020” (cfr. doc.21 allegato fascicolo parte attrice). Alla luce di quanto sopra esposto ritiene questo Giudicante che nessuna responsabilità possa ascriversi in capo al convenuto. Invero, in primo luogo, non risulta provato dalla documentazione in atti che il Geom. si fosse impegnato a garantire il risultato del cambio di destinazione CP_1
d'uso, come sostenuto da parte attrice.
pagina 7 di 9 Non appare idonea di per sé sola a supportare tale argomentazione la comunicazione inviata dal Geom. a in data 24 settembre 2018 nella quale si legge CP_1 Parte_1 testualmente “Ciao , abbiamo verificato la situazione urbanistica del sito, la Pt_1 normativa consente il cambio di destinazione d'uso a destinazione residenziale, però per una verifica più approfondita è necessario un sopralluogo e capire esattamente cosa vuoi realizzare” (cfr. doc. 2 fasc. attori), addirittura antecedente alla stipula del preliminare e non contenente alcuna effettiva rassicurazione circa la possibilità concreta di ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Occorre a questo punto precisare che l'attività richiesta al geom. rientra nel CP_1 novero delle prestazioni intellettuali e, come tale, è una prestazione di mezzi e non di risultato;
in particolare nelle obbligazioni di mezzi il debitore è obbligato a "fare" qualcosa per il creditore – quindi compiere un'azione in suo favore – ma non è obbligato a garantire anche un risultato. Ciò che conta, infatti, è che l'azione venga eseguita. Nella fattispecie, come provato documentalmente, l'esito dell'attività dipendeva non solo dalla prestazione del professionista incaricato, ma soprattutto dalle determinazioni di soggetti terzi ossia gli enti coinvolti nell'iter amministrativo. Invero, il professionista convenuto ha dimostrato di aver adempiuto con adeguata professionalità alle richieste, ponendo in essere una serie di attività necessarie a richiedere e ad ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto che non si è concretamente ottenuto per il diniego di R.F.I. intervenuto, tra l'altro, successivamente alla revoca del mandato all'odierno convenuto. Né è possibile fondare l'asserita responsabilità del Geom. ai sensi dell'art. 2236 CP_1
c.c., nel quale testualmente si legge “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”; dolo e colpa grave che ai sensi dell'art.2697 c.c. devono essere provati da parte attrice. Circostanza non ricorrente nella fattispecie per le considerazioni suesposte. Appare evidente, pertanto, che nessuna responsabilità professionale può essere addebitata all'odierno convenuto, in quanto la pratica, al momento del conferimento dell'incarico, era potenzialmente realizzabile, pur con le relative verifiche, tant'è che un altro professionista, l'Arch. ha – a sua volta – assunto e coltivato l'incarico Per_1 iniziato dal Geom. CP_1
È evidente che, se la pratica di cambio destinazione d'uso non fosse stata assolutamente possibile, come affermato da parte attrice, appare difficile ipotizzare che un nuovo professionista assumesse, a sua volta, l'incarico. Alla luce di quanto appena esposto e stante l'assenza di prova sull'an, viene meno l'esame e la quantificazione del quantum, richiesto da parte attrice. Tali considerazioni rendono superfluo l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto, quanto agli onorari, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di disattesa ogni diversa Parte_1 Parte_2 CP_1 istanza, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna e a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_1 lite liquidate in euro 9.142,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna e a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_2 lite liquidate in euro 6.307,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 30.06.2025
Il giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Prima Sezione CIVILE La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4137 dell'anno 2022 promossa da:
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) entrambi rappresentati e difesi, in via anche disgiunta tra CodiceFiscale_2 loro, dagli Avv.ti Francesco Scotti e Davide Maria Nava ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza, Piazza San Paolo, n.5, giusta procura in atti;
ATTORI Contro (C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv.to CP_1 C.F._3
IC IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Ludovico Pavoni, n.10, giusta procura in atti
CONVENUTO e con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Dott. CP_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli
[...]
Avv.ti Rosa Pantone del Foro di Milano e Andrea Girardi del Foro di Treno ed elettivamente domiciliata c/o Controparte_4
TE MA
OGGETTO: responsabilità professionale. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori (come da foglio separato depositato in data 24.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni avversa domanda, eccezione ed istanza disattese, così giudicare:
pagina 1 di 9 nel merito e in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il grave inadempimento del geom. nell'esecuzione dell'incarico di CP_1 prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Monza via San Gottardo 118 e la sua conseguente responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dagli attori e, per l'effetto, condannare lo stesso geom. al risarcimento a favore degli stessi della CP_1 complessiva somma di 74.419,54 euro, di cui euro 64.845,59 a favore del sig. Parte_1
ed euro 9.573,95 favore della sig.ra , ovvero di quella diversa somma
[...] Parte_2 che verrà accertata e dichiarata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA nei termini assegnati, senza inversione dell'onere della prova, chiedono di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale del convenuto geom (sui cap. da 1 a 5) nonché per testi, sui seguenti capitoli: CP_1
1. Vero che nel mese di settembre 2018 il sig. e la moglie Parte_1 Parte_2 contattavano l'agenzia immobiliare Cerchiara Immobiliare S.r.l.s., sita in Monza via Pavoni 10, in quanto interessati all'acquisto di una abitazione nel comune di Monza.
2. Vero che i coniugi e dopo avere manifestato il proprio interesse per Parte_1 Pt_2
l'acquisto dell'immobile sito in Monza via San Gottardo 118 avente destinazione ad uso laboratorio, incaricavano il geom. di verificare preventivamente la CP_1 fattibilità della variazione di destinazione d'uso dello stesso immobile a civile abitazione.
3. Vero che il geom. riferiva agli attori che il cambio di destinazione CP_1
d'uso da laboratorio a civile abitazione era legalmente fattibile, tanto da averlo già più volte ottenuto in casi analoghi.
4. Vero che il geom. assicurava al sig. di aver provveduto al deposito CP_1 Parte_1 della pratica in deroga ex art. 60 D.P.R. n. 753/80 per il rilascio del nulla osta finalizzato al cambio di destinazione d'uso, così come richiesto dal comune di Monza.
5. Vero che il geom. confermava al sig. che, grazie al suo operato, CP_1 Parte_1 avrebbe concesso la deroga e quindi il nulla osta per le opere e dunque anche la CP_5 nuova destinazione d'uso a civile abitazione.
6. Vero che i coniugi e visto il ritardo nell'ottenimento del nulla osta Parte_1 Pt_2 da parte della revocavano il mandato al geom. affidando incarico CP_5 CP_1 all'arch. al fine di verificare lo stato della pratica di cambio di Persona_1 destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione.
7. Vero che nel mese di novembre 2019 l'arch. accertava presso che il Per_1 CP_5 geom. aveva omesso di presentare regolare istanza di deroga ex art. 60 DPR n. CP_1
753/1980 per nulla osta al cambio di destinazione d'uso.
8. Vero che l'arch. provvedeva a predisporre ed inoltrare a l'istanza di Per_1 CP_5 deroga ex art. 60 DPR n. 753/1980, finalizzata all'ottenimento del predetto nulla osta e quindi alla concessione del cambio di destinazione d'uso. pagina 2 di 9
9. Vero che nella fase di elaborazione dell'istanza, l'arch. veniva verbalmente Per_1 informata dal personale di che tale istanza di deroga per nulla osta al cambio di CP_5 destinazione d'uso sarebbe stata respinta data la mancanza dei requisiti di legge dell'immobile. Si indica come testimone sui capitoli da 6 a 9:
- Arch. , residente in [...]. Persona_1
***** Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria, con i testi sopra indicati, sui capitoli eventualmente dedotti da controparte ed ammessi dal Giudice.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 5 marzo 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
“Nel merito, in via principale:
- respingersi ogni domanda avanzata nei confronti del Geom. perché CP_1 infondata in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
- dichiarare la tenuta a manlevare e tenere indenne il Geom. CP_2 CP_1 dagli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per la terza chiamata (come da comparsa di costituzione e risposta in data 19.01.2023):
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa nei confronti del Geom. e per l'effetto CP_1 rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
- In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa dell'assicurato Geom. e sua CP_1 conseguente condanna, dichiarare la Compagnia tenuta a manlevare e CP_2 garantire il Geom. nei limiti di polizza (con applicazione della franchigia ed CP_1 esclusione del pagamento delle spese di lite), delle condizioni generali e particolari di assicurazione e con ogni conseguente statuizione;
- In via istruttoria: riservata ogni istanza anche in relazione all'atteggiamento processuale delle controparti;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
* * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 18 maggio 2022 e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 9 hanno convenuto in giudizio il Geom. al fine di far accertare il grave CP_1 inadempimento di quest'ultimo nell'esecuzione dell'incarico di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso d'uso dell'immobile sito in Monza, e la conseguente responsabilità dello stesso in ordine ai danni patiti dagli attori, con condanna del medesimo al risarcimento a favore degli stessi della complessiva somma di Euro 74.419, 54, di cui Euro 64.845, 59 a favore di ed Euro 9.573, 95 a favore di Parte_1 Parte_2
In particolare, hanno esposto:
- di essersi rivolti, assistiti dal loro tecnico di fiducia Geom. ad CP_1 un'agenzia immobiliare in quanto interessati all'acquisto di un immobile nel Comune di Monza avente destinazione d'uso laboratorio e che si determinavano ad acquistare a a condizione di ottenere il cambio di destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione, mediante modifiche interne;
- il geom. a cui si sono affidati per l'espletamento della relativa pratica CP_1 edilizia li avrebbe rassicurati sulla fattibilità ed il buon esito della stessa, ragion per cui concludevano positivamente le trattative con il proprietario venditore e, in data 25.10.2018, stipulavano il contratto preliminare di compravendita, convenendo che l'acquisto era condizionato al rilascio da parte del Comune del cambio di destinazione d'uso; versava Euro 5.000 a titolo di caparra confirmatoria ed ulteriori Parte_1
15.000,00 alla firma del contratto preliminare;
- in data 24.01.2019 versava al promittente venditore l'ulteriore somma di Euro 25.000,00 a titolo di acconto prezzo e veniva contestualmente fissata la data per il rogito al 30.03.2019;
- poiché la pratica per il cambio di destinazione d'uso si prolungava l'attore Parte_1 su richiesta del promittente venditore, versava ulteriore acconto prezzo di Euro 15.000,00 in data 06.03.2019 concordando con quest'ultimo il differimento del rogito ad altra data da stabilirsi;
- con mail 05.04 2019 il geom. lo informava della segnalazione di non regolarità CP_1 della pratica pervenuta dal Comune di Monza in data 04.04.2019 e, con nota del 30.07.2019, il Comune provvedeva a richiedere a Controparte_6
(R.F.I.) la necessaria deroga per il rilascio del nulla osta all'intervento di ristrutturazione, in quanto atto indispensabile per l'ottenimento della modifica di destinazione d'uso, data l'ubicazione dell'immobile in prossimità della linea ferroviaria;
- il Geom. informava che si sarebbe occupato lui delle richieste provenienti dal CP_1 Contr garantendo che, grazie al suo operato, avrebbe concesso la Controparte_7 deroga e, quindi, il nulla osta per le opere;
Contr
- poiché tuttavia il Geom. non aveva predisposto la regolare domanda alla CP_1 gli attori gli revocavano l'incarico affidandolo all'Arch. , la quale veniva Persona_1 Contr informata dal personale di che l'istanza di deroga per nulla osta al cambio di destinazione d'uso non sarebbe stata accolta e, pertanto, chiedeva la Parte_1 risoluzione del contratto e la restituzione dei 60.000 euro già corrisposti;
pagina 4 di 9 - in data 4 marzo 2020 comunicava ufficialmente il proprio diniego all'istanza di CP_5 nulla osta dell'attore e con successiva comunicazione pec datata 06.05.2020 anche il formalizzava il proprio diniego all'accoglimento della pratica di Controparte_7 cambio destinazione d'uso;
- non avendo ottenuto risposta alla diffida comunicata al promittente venditore del 09.03.2020 intentava causa civile nei confronti del predetto che si concludeva con esito favorevole, con condanna alla restituzione dell'importo di Euro 60.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la successiva azione esecutiva consentiva al il Parte_1 recupero del solo importo di euro 534,61. Hanno, pertanto, affermato la responsabilità dello stesso per l'evidente negligenza nell'esecuzione dell'incarico da cui sono conseguiti agli attori i danni patrimoniali di cui alla domanda. Con comparsa di costituzione, in data 09 settembre 2022, si è costituito il geom.
[...] il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti effettuata dagli attori, precisando CP_1 di non avere in alcun modo rassicurato i medesimi in merito al buon fine del cambio di destinazione d'uso dell'immobile de quo, in ragione di variabili non preventivabili dovuti al rilascio di nulla osta da parte di Enti, e di avere correttamente adempiuto all'adempimento del proprio mandato, sino alla revoca, svolgendo con la necessaria diligenza la propria prestazione professionale. Ha aggiunto che, a seguito della revoca dell'incarico non ha più potuto svolgere alcuna ulteriore attività e non è dato comprendere quale sia stata l'attività professionale svolta dal successivo professionista. Ha poi evidenziato che la pratica di cambio destinazione d'uso non ha avuto esito positivo esclusivamente in ragione della mancata autorizzazione da parte di e CP_8 non per un errore o inadempimento del convenuto. Ha contestato, inoltre, il quantum debeatur, in considerazione del fatto che gli attori, in seguito alla stipula del preliminare, provvedevano a versare ingenti somme di denaro al promissario venditore, senza avere ancora ottenuto il rilascio da parte del Comune del cambio di destinazione d'uso, a cui era condizionato l'acquisto e senza avere preventivamente avvisato il predetto. Ha concluso chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevato e tenuto indenne nel caso dovesse risultare una sua responsabilità professionale;
nel merito, il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, dichiarare la compagnia tenuta a manlevarlo dagli effetti pregiudizievoli di un eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda. Con decreto in data 13 settembre 2022 è stata autorizzata la chiamata del terzo e la causa è stata differita al 09.02.2023. Con comparsa in data 19 gennaio 2023 si è costituita che ha chiesto il CP_2 rigetto delle domande di parte attrice nei confronti dell'originario convenuto, dichiarando di aderire nel merito alle difese del predetto circa l'assenza di responsabilità e alle contestazioni relative alla quantificazione dei danni prospettata dagli attori. pagina 5 di 9 Alla prima udienza in data 16 dicembre 2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. All' udienza del 20 giugno 2023, mutato nelle more il giudice nella persona fisica, veniva esperito il tentativo di conciliazione all'esito del quale i legali chiedevano un rinvio al fine di verificare l'esito di eventuali trattative e che l'udienza venisse tenuta con le modalità della trattazione scritta con termine per note. In assenza delle note di trattazione scritta della terza chiamata la causa veniva differita al 07.03.204 per i medesimi incombenti all'esito della quale il G.I. si riservava. Con successiva ordinanza, il G.I. rigettate le istanze istruttorie di parte attrice ed in assenza di richieste istruttorie del convenuto e della terza chiamata, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 13 marzo 2025, all'esito della quale precisate le conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emerge che gli attori hanno agito in giudizio nei confronti del Geom. – a cui si erano affidati “in quanto CP_1 confidavano che, quale esperto e conosciuto professionista, sarebbe stato in grado di assisterli al meglio nelle pratiche edilizie che si sarebbero rese necessarie per il buon fine del programmato acquisto immobiliare” e a cui avevano fatto presente che l'immobile non aveva la destinazione d'uso di civile abitazione, bensì di laboratorio, richiedendo di verificare la fattibilità del cambio di destinazione d'uso, in mancanza della quale non avrebbero perfezionato l'acquisto dell'immobile stesso (cfr. pag. 6, bensì di laboratorio atto di citazione) – asserendo che, nonostante le rassicurazione del convenuto, che aveva dato per certo l'ottenimento del cambio d'uso, così inducendo il a stipulare il contatto preliminare, il professionista ha agito in maniera Parte_1 negligente, in quanto la variazione della destinazione del cambio d'uso non si sarebbe mai potuta ottenere, come emerso dal diniego della all'istanza di nulla osta, e CP_5 confermato dal divenendo così responsabile del danno economico Controparte_7 subito dagli attori. Risulta pacifica e non contestata la circostanza che in data 25 ottobre Parte_1
2018, ha stipulato contratto preliminare di compravendita con in CP_9 relazione ad un immobile sito in Monza, con destinazione ad uso laboratorio e che l'attore aveva posto quale condizione per l'acquisto l'ottenimento del cambio destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione, mediante modifiche interne finalizzate anche alla ristrutturazione dello stesso, con oneri a proprio carico;
che quindi in contratto al punto n.8 le parti avevano stabilito quanto segue: “Il presente acquisto è condizionato al rilascio da parte del Comune di Monza del cambio di destinazione d'uso da laboratorio ad abitazione, la parte promittente venditrice si impegna a firmare tutta la documentazione necessaria”. (cfr. doc.4 allegato all'atto di citazione, clausola n.8).
pagina 6 di 9 A tal fine era stato incaricato un tecnico, nella persona del Geom. come CP_1 pacificamente ammesso da entrambe le parti, al fine di dare corso alle pratiche necessarie per la variazione della destinazione d'uso mediante opere di ristrutturazione interna, predisponendo apposita richiesta di permesso di costruire. Dalla documentazione prodotta risulta che, in data 11 gennaio 2019, il Geom. CP_1 ha presentato presso il Comune di Monza richiesta di permesso di costruire e l'esame dell'impatto paesistico dei progetti (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione) e che il in data 4 aprile 2019, trasmetteva al Geom. Controparte_7 richiesta di integrazione della documentazione, riscontrata dal medesimo in data CP_1
3 maggio 2019 con i relativi allegati (cfr. docc.4 e 5 parte convenuta e docc. 9 e 10 parte attrice). In data 11 settembre 2019 il richiedeva al tecnico incaricato, dandone Controparte_7 comunicazione al promittente venditore, la richiesta di integrazione documentale pervenuta da e da inviare alla stessa ai fini dell'ottenimento della deroga richiesta CP_5
(cfr. doc.7 parte convenuta) ed in data 24 ottobre 2019 il Geom. trasmetteva una CP_1 mail a al fine di richiedere alcuni dati necessari per la presentazione della pratica CP_5 integrativa, poi sollecitata con ulteriore mail in data 29 ottobre 2019 (cfr. doc.8 parte convenuta). Come risulta dalla stessa documentazione di parte attrice già in data 5 novembre 2019 l'Arch. comunicava a di essere in fase di verifica dei Persona_1 Parte_1 documenti inviatigli dallo stesso e si rendeva disponibile a recarsi in Comune al fine di esaminare la pratica, a cui faceva seguito in data 7 novembre 2019 pec inviata da
[...] al ove si comunica il subentro, quale professionista Parte_1 Controparte_7 relativamente alla pratica in oggetto dell'Arch. al Geom. Persona_1 [...] cfr. doc.16 allegato all'atto di citazione). CP_1
Risulta parimenti in via documentale che, in data 27 gennaio 2020, veniva presentata istanza di deroga delle distanze e cambio d'uso da artigianale a residenziale dell'immobile in oggetto a R.F.I. (cfr. doc.17 parte attrice) e che in data successiva, 04 marzo 2020, come affermato dagli stessi attori, perveniva comunicazione da parte di R.F.I. di diniego all'istanza di nulla osta presentata dall'attore (cfr. doc.19 parte attrice). Conseguentemente il in data 06.05.2020 formalizzava il proprio Controparte_7 dinego all'accoglimento della pratica di cambio di destinazione d'uso, evidenziando che
“l'intervento ricade in fascia di rispetto ferroviario e ha Controparte_6 espresso diniego in data 04.03.2020 alle opere in progetto” e che “non risulta integralmente prodotta la documentazione richiesta con nota in data 04.04.2020” (cfr. doc.21 allegato fascicolo parte attrice). Alla luce di quanto sopra esposto ritiene questo Giudicante che nessuna responsabilità possa ascriversi in capo al convenuto. Invero, in primo luogo, non risulta provato dalla documentazione in atti che il Geom. si fosse impegnato a garantire il risultato del cambio di destinazione CP_1
d'uso, come sostenuto da parte attrice.
pagina 7 di 9 Non appare idonea di per sé sola a supportare tale argomentazione la comunicazione inviata dal Geom. a in data 24 settembre 2018 nella quale si legge CP_1 Parte_1 testualmente “Ciao , abbiamo verificato la situazione urbanistica del sito, la Pt_1 normativa consente il cambio di destinazione d'uso a destinazione residenziale, però per una verifica più approfondita è necessario un sopralluogo e capire esattamente cosa vuoi realizzare” (cfr. doc. 2 fasc. attori), addirittura antecedente alla stipula del preliminare e non contenente alcuna effettiva rassicurazione circa la possibilità concreta di ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Occorre a questo punto precisare che l'attività richiesta al geom. rientra nel CP_1 novero delle prestazioni intellettuali e, come tale, è una prestazione di mezzi e non di risultato;
in particolare nelle obbligazioni di mezzi il debitore è obbligato a "fare" qualcosa per il creditore – quindi compiere un'azione in suo favore – ma non è obbligato a garantire anche un risultato. Ciò che conta, infatti, è che l'azione venga eseguita. Nella fattispecie, come provato documentalmente, l'esito dell'attività dipendeva non solo dalla prestazione del professionista incaricato, ma soprattutto dalle determinazioni di soggetti terzi ossia gli enti coinvolti nell'iter amministrativo. Invero, il professionista convenuto ha dimostrato di aver adempiuto con adeguata professionalità alle richieste, ponendo in essere una serie di attività necessarie a richiedere e ad ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto che non si è concretamente ottenuto per il diniego di R.F.I. intervenuto, tra l'altro, successivamente alla revoca del mandato all'odierno convenuto. Né è possibile fondare l'asserita responsabilità del Geom. ai sensi dell'art. 2236 CP_1
c.c., nel quale testualmente si legge “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”; dolo e colpa grave che ai sensi dell'art.2697 c.c. devono essere provati da parte attrice. Circostanza non ricorrente nella fattispecie per le considerazioni suesposte. Appare evidente, pertanto, che nessuna responsabilità professionale può essere addebitata all'odierno convenuto, in quanto la pratica, al momento del conferimento dell'incarico, era potenzialmente realizzabile, pur con le relative verifiche, tant'è che un altro professionista, l'Arch. ha – a sua volta – assunto e coltivato l'incarico Per_1 iniziato dal Geom. CP_1
È evidente che, se la pratica di cambio destinazione d'uso non fosse stata assolutamente possibile, come affermato da parte attrice, appare difficile ipotizzare che un nuovo professionista assumesse, a sua volta, l'incarico. Alla luce di quanto appena esposto e stante l'assenza di prova sull'an, viene meno l'esame e la quantificazione del quantum, richiesto da parte attrice. Tali considerazioni rendono superfluo l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto, quanto agli onorari, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di disattesa ogni diversa Parte_1 Parte_2 CP_1 istanza, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna e a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_1 lite liquidate in euro 9.142,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna e a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_2 lite liquidate in euro 6.307,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 30.06.2025
Il giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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