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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 121/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Di Carlo del Foro di Parte_1
Lanciano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano (CH) alla Via Isonzo n. 25, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Lanciano (CH) alla Via Garibaldi n. 25 giusta procura da intendersi unita alla comparsa di risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
02.01.2024 all'esito del giudizio n. 192/2021R.G., notificata il 03.01.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Voglia - accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2/2024, resa inter partes dal Tribunale
1 di Lanciano, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara D'Alfonso– R.G. n. 192/2021 – Repert.
3/2024, pubblicata il 02.01.2024, notificata dalla controparte il 03.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado:
“- ritenere e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento dell'odierna parte convenuta alle obbligazioni assunte nel contratto di opera intellettuale, in relazione al mandato conferito all'Avv. per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede di Controparte_1 cui agli artt. 1375 c.c. e 1175 c.c.; ritenere e dichiarare l'odierno convenuto responsabile contrattualmente dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice per colpa professionale
e/o per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1375 c.c. e 1175
c.c.; e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della
Sig.ra , nella misura che, sin d'ora, si quantifica in complessivi € 37.000,00 oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria sino alla domanda, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta alla parte attrice, anche per perdita di chances, se del caso con valutazione equitativa, oltre, ancora, al pagamento in favore dell'odierna attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla stessa a causa dall'illegittimo comportamento del convenuto nella somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.”>>.
Appellato
<Voglia L'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2/2024 del 31/12/2023 Parte_1 pubblicata il 02/01/2024 - Repert. n. 3/2024 del 02/01/2024 – et notificata a mezzo PEC alla sig.ra
in data 3/01/2024) – resa dal Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice Parte_1
Dott.ssa Chiara D'Alfonso, nel proc. civ. allibrato al n. 192/2021 R.G. Tribunale di Lanciano e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di I grado impugnata;
- condannare la sig.ra
alle spese e competenze professionali difensive del II grado di giudizio, oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Lanciano ha rigettato, con condanna alle spese di lite, la domanda avanzata da nei confronti dell'avv. volta a Parte_1 Controparte_1 sentir dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati dall'omesso compimento di atti processuali.
2 1.1 A sostegno delle proprie richieste, l'originaria attrice premetteva in punto di fatto che:
- nel 2013 aveva svolto, nell'interesse della TT “HI VE” di Torremaggiore (FG), attività di intermediazione immobiliare e/o procacciatrice d'affari per la vendita di alcune unità immobiliari, per la quale non aveva ricevuto alcun tipo di compenso;
- al fine di veder tutelati i propri interessi, si rivolgeva all'avv. il quale provvedeva a CP_1 predisporre lettera di diffida e messa in mora indirizzata alla citata ditta, successivo invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita e, nel dicembre 2016, ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di adire il Giudice del Lavoro, consegnandone copia alla propria assistita;
- in tale ultima occasione, la stessa provvedeva a firmare la procura alle liti, posta a margine del citato ricorso, nonché un foglio in bianco necessario a predisporre la richiesta di gratuito patrocinio;
- nel richiedere informazioni circa lo stato della causa, veniva rassicurata dal proprio difensore il quale, dopo circa un anno, le comunicava che la TT HI VE aveva avanzato un'offerta
(€ 30.000,00 da corrispondersi mediante ratei mensili di € 5.000,00, dal giugno 2017 al novembre
2017), che veniva condivisa dalla;
Pt_1
- in mancanza di ulteriori notizie, si recava presso lo studio del legale per chiedere di sottoscrivere la scrittura privata, e l'avv. la informava di aver provveduto a firmare lui CP_1
l'accordo, in virtù del potere conferitogli con il mandato difensivo;
a quel punto la chiedeva Pt_1 di visionare l'accordo, ed il difensore sosteneva di non averlo presso il suo studio, bensì presso la propria abitazione;
- trascorso ulteriore tempo, chiedeva spiegazioni al difensore, il quale le comunicava che c'erano stati dei ritardi dovuti a degli interventi della Guardia di Finanza e, in tale occasione, l'assistita gli comunicava il proprio Iban per il versamento delle rate concordate;
- successivamente, recatasi presso il Tribunale di Lanciano, scopriva che nessun ricorso a suo nome era stato presentato dall'avv. mentre continuava a non ricevere alcun riscontro in ordine CP_1 al versamento delle rate così come prospettate dal legale;
- ritenendo sussistere violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt.
1375 e 1175 c.c. da parte del proprio difensore, e lamentando, in sostanza, l'assenza di comunicazione scritta circa l'assenza di prospettive di esito favorevole del giudizio, la intraprendeva Pt_1
l'odierno giudizio, volto ad accertare la responsabilità professionale dell'avv. e la condanna CP_1 dello stesso al risarcimento dei danni, richiesti in € 37.000,00 a titolo di danni patrimoniali, ed in via equitativa per quelli non patrimoniali.
1.2 Resisteva l'avv. il quale, costituitosi personalmente in giudizio, declinava ogni CP_1 responsabilità, insistendo per il rigetto delle avverse domande. In particolare, precisava che la
3 gli aveva riferito che tutte le compravendite degli immobili realizzate dalla TT Pt_1 costruttrice erano state gestite o direttamente dal VE o per il tramite dell'agenzia immobiliare
EC di Vasto, con la quale l'attrice aveva preso accordi informali;
evidenziava, poi, di aver redatto solo una bozza del ricorso ex art. 414 c.p.c., che necessitava di essere integrata da ulteriori deduzioni fattuali e documentali idonee a sostenere la domanda giudiziale, tuttavia mai specificate o fornite dalla;
aggiungeva, quindi, di aver informato la propria cliente in ordine alla Pt_1 inopportunità di ogni azione nei confronti della TT HI che, in difetto di adeguate prove,
l'avrebbe vista certamente soccombente.
1.3 Concessi i termini ex art. 183, VI° c. c.p.c., la causa veniva istruita sulla scorta delle produzioni documentali e delle prove orali ammesse (interpello dell'attrice ed escussione di un teste di parte convenuta, mentre la prova richiesta dall'attrice in sede di terza memoria veniva giudicata inammissibile, non qualificandosi contraria rispetto all'articolazione di parte convenuta) e, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., il Tribunale respingeva la domanda attorea.
1.4. La motivazione principale ed assorbente del rigetto da parte del primo giudice consiste, in sintesi, nel fatto che la non aveva mai fornito – né nel presente giudizio, né in occasione Pt_1 del rapporto professionale con il precedente difensore – la documentazione necessaria alla presentazione del ricorso ed idonea a sostenere le proprie pretese, non essendone peraltro neppure in possesso, come dalla stessa riconosciuto in sede di interrogatorio formale;
il ricorso, dunque, non avrebbe potuto trovare accoglimento, “configurandosi la mediazione svolta come “atipica” e vigendo per essa la disciplina del mandato con prova del conferimento dell'incarico da parte del mandante”.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attrice sulla scorta di due motivi, che in gran parte ricalcano le medesime argomentazioni già illustrate nella precedente fase giudiziale.
2.1 Con il primo motivo, la lamenta “Errata motivazione in ordine alla sussistenza Pt_1 del nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato e il danno patito al cliente”, sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui la stessa ha stabilito che, se la causa fosse stata coltivata, secondo un ragionamento prognostico, non avrebbe avuto esito favorevole, attesa la mancanza di documentazione atta a comprovare il conferimento dell'incarico da parte del mandante.
L'appellante ritiene, invece, che se l'avv. avesse impostato correttamente la domanda CP_1 giudiziale, vi sarebbero state concrete possibilità di veder riconosciuto il proprio diritto ai compensi per l'attività di procacciamento d'affari prestata in favore della TT HI VE, in considerazione del fatto che la giurisprudenza dell'epoca non richiedeva il preventivo conferimento dell'incarico, trattandosi di figura atipica;
che non sussisteva l'obbligo di iscrizione all'albo dei mediatori per richiedere la provvigione, la quale poteva essere determinata, in mancanza di lettera di
4 incarico, sulla base degli usi o dal giudice secondo equità; che il diritto alla provvigione sorge a prescindere dalla effettiva conclusione dell'affare, essendo connesso alla semplice comunicazione alla proponente dell'accettazione della proposta di acquisto e non anche alla effettiva conclusione dell'affare. Aggiunge che nell'eventuale giudizio contro la TT, il nesso eziologico tra la conclusione dell'affare e il diritto della a vedersi riconosciuta la provvigione avrebbe potuto essere Pt_1 provato per testimoni, in effetti indicati nel ricorso predisposto dal difensore ed individuati nella persona di , unitamente al legale rappresentate della TT proponente, nei cui Controparte_2 confronti era stata avanzata richiesta di interrogatorio formale.
2.2 Con il secondo motivo lamenta “Carente ed erronea valutazione delle prove”, impugnando la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che l'attrice era stata edotta del fatto che la bozza di ricorso ex art. 414 c.p.c. non aveva trovato seguito e che lo stesso non veniva depositato presso la competente Autorità Giudiziaria.
A parere della D'Ovidio, la documentazione prodotta comprova che l'avv. aveva CP_1 accettato il mandato difensivo, predisponendo lettera di messa in mora, invito alla mediazione e un atto giudiziario formalmente idoneo al deposito, ma mai iscritto a ruolo;
di contro, il convenuto non
è riuscito a dare prova delle proprie asserzioni, non avendo dimostrato, neppure attraverso la prova orale, di aver dissuaso la propria cliente ad intraprendere l'azione giudiziaria, di averle richiesto la documentazione necessaria e di averla informata circa l'impossibilità di espletare il mandato ricevuto.
Aggiunge, infine, che la sentenza impugnata sarebbe apparentemente motivata, non avendo fatto corretta applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2230 c.c., non ravvisando la violazione del dovere di diligenza e dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'avvocato, il cui comportamento le avrebbe precluso di far valere i propri diritti, ormai prescritti.
3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituito l'avv. , resistendo agli Controparte_1 avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 22.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto, per le ragioni che seguono.
5.1 In punto di diritto, occorre rammentare che, con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176,
5 comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 3370/2025).
Più precisamente, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone" (Cass. n. 15032/2021).
Alla luce di tali osservazioni, secondo i principi regolatori della responsabilità contrattuale – già correttamente richiamati dal giudice di prima istanza e condivisi da questa Corte – spetta al cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato provare il conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato, nonché il danno (conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso.
Sotto il profilo strettamente probatorio, costituisce poi orientamento granitico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, premesso che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, è necessario che l'attore fornisca la dimostrazione, non solo del comportamento negligente del professionista e del nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, “ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio
6 che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass. n. 24007/2024).
5.2 Posto quanto sopra, e passando alla disamina dei motivi di appello – che ben possono essere delibati congiuntamente – va rilevato che gli argomenti addotti dall'appellante a sostegno della sua impugnazione non sono persuasivi né consentono, ad avviso di questa Corte, di superare le motivazioni su cui si fonda la decisione gravata.
Deve difatti essere ribadito anche in questa sede – al pari di quanto già fatto dal Tribunale – che l'appellante non ha fornito alcuna valida prova dei plurimi elementi richiesti al fine di ritenere operante la responsabilità professionale secondo lo stringente standard sopra delineato.
5.3 In particolare, a prescindere dall'effettiva prova dell'avvenuto conferimento del mandato difensivo per il deposito del ricorso (che, a differenza della procura alle liti che richiede la forma scritta, può essere dimostrato tramite prova testimoniale, cfr. Cass. 8863/2021) nulla è stato provato circa il probabilistico accertamento richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Dal ricorso ex art. 414 c.p.c. prodotto dall'appellante (che ricalca il contenuto della lettera di messa in mora e dell'invito alla mediazione assistita) emerge che “La ha svolto Parte_1 nell'interesse della TT HI VE attività di intermediazione immobiliare e/o di procacciatrice di affari per la vendita delle unità immobiliari site in Vasto, complesso “Le Colombe”, promuovendone la vendita con inserzioni su giornalini diffusione locale. In particolare, la sig.ra con il proprio telefono personale avrebbe fatto visionare gli appartamenti a un imprecisato Pt_1 numero di persone sin dal 2010 fino a quando la sig.ra è stata contattata da un funzionario Pt_1 dell'agenzia EC di Vasto;
grazie all'intervento della ricorrente, la ditta VE HI ha conferito l'incarico all'agenzia immobiliare citata e da ciò è conseguita la vendita di 10 unità immobiliari e ciò a partire dal maggio-giugno 2011 e poi nel corso dello stesso anno. Nonostante il grande lavoro profuso (promozione pubblicitaria, contatti telefonici, visite agli immobili da vendersi, contatti continui con il mandante committenza) e la conclusione delle vendite, anche per il suo tramite, la sig.ra non ha percepito alcunché sino ad oggi, neanche a titolo di rimborso spese. Pt_1
Lo stesso VE HI, alla presenza di persone in particolare della titolare del giornalino pubblicitario su cui venivano pubblicate le immagini e le offerte di vendita dell'immobile in parola, sig.ra , ha confermato più volte che in caso di vendita degli immobili avrebbe Controparte_2 riconosciuto alla sig.ra una percentuale da definirsi secondo gli usi e le prassi locali. Pt_1
Nonostante la vendita il sig. HI nulla ha versato alla sig.ra per l'attività di Pt_1 mediazione immobiliare svolta anche con la Immobiliare EC. Pertanto ad oggi, la somma dovuta alla sig.ra per le 10 unità immobiliari affidate al EC per il tramite è pari ad Pt_1
7 Euro 36.000,00 ovvero al 3% del valore di vendita dell'immobile e/o diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa”. In via istruttoria, veniva richiesto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della TT HI VE e l'escussione della teste
[...]
. CP_2
In questa sede l'appellante continua a sostenere che la sua domanda avrebbe avuto esito favorevole, poiché il procacciamento d'affari, anche secondo la giurisprudenza dell'epoca, non necessitava di essere provato documentalmente, potendosi provare per via testimoniale (attraverso l'escussione di tale ) il proprio diritto alla provvigione. La stessa, tuttavia, omette Controparte_2 completamente di considerare che le proprie ragioni andavano provate (sia nel giudizio presupposto che in quello odierno) sotto ogni profilo, non solo giuridico, ma prima ancora fattuale, occorrendo dare prova dell'attività in concreto svolta, delle tempistiche in cui la stessa sarebbe stata effettuata, del nesso tra l'attività di intermediatrice e la conclusione dell'affare (configurante l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare, come afferma la stessa giurisprudenza citata dall'appellante, cfr. anche Cass.11443/2022) e, non da ultimo, anche il valore degli immobili venduti, al fine di poter calcolare il compenso asseritamente maturato e richiesto nella misura del 3% .
Nei fatti, la , nonostante le puntuali contestazioni avanzate sul punto dall'avv. Pt_1 CP_1 non ha mai neppure dedotto tali circostanze, ed invero:
- non ha mai chiarito quando avrebbe svolto l'attività di mediazione atipica, che nell'atto introduttivo del presente giudizio è indicata come avvenuta nel 2013, mentre nel ricorso al giudice del lavoro sembrerebbe essere stata svolta nel 2010 o nel 2011;
- non ha mai specificato l'attività effettivamente svolta, chiarendo ad esempio su quali giornali sarebbe avvenuta la promozione delle vendite, o in che modo avrebbe fatto visionare gli appartamenti
“a mezzo del proprio telefono” agli interessati;
- non hai mai indicato in che modo la propria opera si sia rivelata decisiva per la conclusione dell'affare, prova questa che deve necessariamente essere fornita dal mediatore (Cass. 6004/2007);
- non ha mai indicato neppure chi fosse il funzionario dell'agenzia immobiliare dal quale sarebbe stata contattata, né tantomeno chiarito gli accordi asseritamente presi con quest'ultima.
Detti chiarimenti, peraltro, non sono mai stati forniti neppure in sede di interpello, ove la si è limitata a far riferimento a non meglio precisati “accordi informali” intercorsi con la Pt_1 ditta HI, nulla aggiungendo circa il proprio ruolo da mediatrice (“Sono stati venduti alcuni appartamenti alla cui transazione ho partecipato anche io”) e negando, ad ogni modo, di avere la documentazione (qualunque essa fosse) per presentare domanda giudiziale.
8 Infine, non ci si può esimere dall'evidenziare che la stessa, pur avendone la facoltà, non ha mai formulato alcuna tempestiva istanza di prova diretta, così decadendone definitivamente, limitandosi ad avanzare richiesta di “prova contraria” (anche con propri testimoni, tra i quali non figura tuttavia la teste “chiave” ) soltanto con la terza memoria ex art. 183, VI° c. c.p.c., Controparte_2 correttamente giudicata inammissibile con ordinanza del 10.01.2022 poiché, di fatto, non costituiva prova contraria di quelle articolate dalla controparte.
Dinanzi a simile carenza probatoria – e, prima ancora, argomentativa – la circostanza che la giurisprudenza dell'epoca (2013) non richiedeva l'esistenza di un preventivo conferimento dell'incarico, né l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, appare del tutto inconsistente ed ultronea, sia perché esisteva sull'argomento un rilevante contrasto giurisprudenziale (su cui è poi intervenuta Cass.
SU 19161/2017), sia perché, quand'anche fosse stata condivisa dal giudice del lavoro, non vi sarebbe stato alcun elemento idoneo ad individuare il concreto atteggiarsi del rapporto, la natura dell'attività svolta e gli accordi concretamente intercorsi con la parte, sì da conferire concretezza alle apodittiche asserzioni della . Pt_1
Come dunque chiaro, nel caso di specie non è ravvisabile alcun elemento idoneo a fondare quel probabilistico accertamento richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata (viepiù se si considera che gli immobili oggetto di compravendita sarebbero stati affidati all'agenzia immobiliare EC la quale, quindi, sola avrebbe maturato i compensi provvigionali), a nulla valendo la corretta o meno impostazione della domanda giudiziale da parte dell'avv. atteso che, per quanto innanzi detto, CP_1 il presente giudizio non è volto ad accertare la negligenza del legale, bensì a dimostrare la ragionevole probabilità per il cliente di aver potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni, qualora il difensore avesse depositato il relativo ricorso.
In conclusione, attesa la mancanza del necessario nesso causale tra la pretesa negligenza e i generici pregiudizi dedotti, vanno certamente condivise le motivazioni addotte dal Tribunale, pienamente conformi ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, con la conseguenza che “la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle
9 proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis, Cass. 13873/2020; 4655/2021; 33466/2022; 2460/2024).
5.4 Infine, le considerazioni che precedono valgono anche ad escludere la configurabilità di un danno da perdita di chance sia sotto il profilo della sussistenza della occasione perduta (da apprezzarsi in base ai noti parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza e, quindi, in termini di plausibilità) che sotto il profilo del correlato nesso causale (da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che non”). Peraltro, atteso che il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, comma 1, n. 5,
c.c. è stato presumibilmente (non essendo tale circostanza mai stata negata dall'avv. interrotto CP_1 con la notifica dell'invito alla mediazione assistita (29.07.2016), al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (23.02.2021) persisteva ancora la possibilità per la di Pt_1 adire le sedi giudiziarie competenti, non essendo ancora maturata alcuna prescrizione.
6. Concludendo, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla stregua del DM 55/2014, come aggiornate con DM 147/2022, scaglione tariffario conforme al valore della domanda, compensi minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, della questione giuridica trattata).
8. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del Parte_1 Controparte_1 grado, che liquida in € 4.996,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso.
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott. Francesco S. Filocamo)
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