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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 540/2017 vertente
TRA
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Panuccio
APPELLANTE
CONTRO
n.q. di eredi di a sua CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
volta erede di appresentati e difesi dagli Avv.ti Canale e Messorio Persona_2
APPELLATE
E contro
(CF ) rappresentata e difesa gli Avv.ti Canale e Messorio CP_4 CodiceFiscale_2
APPELLATA
E CONTRO
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi Controparte_5 CodiceFiscale_3
residente Largo Zinzi, n. 12 e nata a [...] il [...] (CF Controparte_6
), ed ivi residente, Località Sant'Elia, Via IV Novembre, n° 36/B, nella loro CodiceFiscale_4
qualità di legittimi eredi della SI.ra , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_3
1 12.09.2016 nonché quali coeredi di a sua volta coerede di CP_7 Persona_3
rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Mandalari, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Melito Porto Salvo, Via Virgo Fidelis, n.7/A ;
APPELLATE
E CONTRO
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi residente, Via CP_8 CodiceFiscale_5
Peripoli, n° 210, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mandalari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melito Porto Salvo, Via Virgo Fidelis, n.7/A
APPELLATA
E CONTRO
n.q. di erede di e di;
Controparte_9 Persona_4 Controparte_10
n.q. di erede di a sua volta erede di e del Parte_2 Persona_5 Persona_4
SI. ; Per_4 Controparte_10
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1186/17, pubblicata il
28/7/17.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Persona_1 Persona_2 CP_4 convenivano in giudizio per chiedere che fosse confermata l'ordinanza interdittale Parte_1 del 12/5/06 a seguito di ricorso ex art. 1171 c.c., con la quale veniva accolta la domanda ed ordinato alla l'immediata sospensione della nuova opera intrapresa. Pt_1
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Venivano chiamate in causa su istanza della convenuta , e . CP_8 Persona_3 CP_11
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, il Tribunale di Reggio
Calabria, con sentenza n.1186/17, accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, 2 chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 02/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente appare opportuno soffermarsi sulla chiesta pronunzia di cessazione della materia del contendere avanzata dalle parti a seguito di accordo transattivo, per come risulta dalla documentazione versata in atti.
1.2) Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile
(privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed
è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n.
17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell'intervenuta transazione, dell'intervenuta regolazione delle spese di primo grado e chiesto la compensazione di quelle relative al presente grado.
2.) Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, però, stante l'espressa richiesta avanzata in tal senso, le spese stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
3 Reggio Calabria n. 1186/17 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma,
c.p.c. .
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 540/2017 vertente
TRA
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Panuccio
APPELLANTE
CONTRO
n.q. di eredi di a sua CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
volta erede di appresentati e difesi dagli Avv.ti Canale e Messorio Persona_2
APPELLATE
E contro
(CF ) rappresentata e difesa gli Avv.ti Canale e Messorio CP_4 CodiceFiscale_2
APPELLATA
E CONTRO
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi Controparte_5 CodiceFiscale_3
residente Largo Zinzi, n. 12 e nata a [...] il [...] (CF Controparte_6
), ed ivi residente, Località Sant'Elia, Via IV Novembre, n° 36/B, nella loro CodiceFiscale_4
qualità di legittimi eredi della SI.ra , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_3
1 12.09.2016 nonché quali coeredi di a sua volta coerede di CP_7 Persona_3
rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Mandalari, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Melito Porto Salvo, Via Virgo Fidelis, n.7/A ;
APPELLATE
E CONTRO
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi residente, Via CP_8 CodiceFiscale_5
Peripoli, n° 210, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mandalari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melito Porto Salvo, Via Virgo Fidelis, n.7/A
APPELLATA
E CONTRO
n.q. di erede di e di;
Controparte_9 Persona_4 Controparte_10
n.q. di erede di a sua volta erede di e del Parte_2 Persona_5 Persona_4
SI. ; Per_4 Controparte_10
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1186/17, pubblicata il
28/7/17.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Persona_1 Persona_2 CP_4 convenivano in giudizio per chiedere che fosse confermata l'ordinanza interdittale Parte_1 del 12/5/06 a seguito di ricorso ex art. 1171 c.c., con la quale veniva accolta la domanda ed ordinato alla l'immediata sospensione della nuova opera intrapresa. Pt_1
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Venivano chiamate in causa su istanza della convenuta , e . CP_8 Persona_3 CP_11
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, il Tribunale di Reggio
Calabria, con sentenza n.1186/17, accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, 2 chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 02/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente appare opportuno soffermarsi sulla chiesta pronunzia di cessazione della materia del contendere avanzata dalle parti a seguito di accordo transattivo, per come risulta dalla documentazione versata in atti.
1.2) Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile
(privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed
è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n.
17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell'intervenuta transazione, dell'intervenuta regolazione delle spese di primo grado e chiesto la compensazione di quelle relative al presente grado.
2.) Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, però, stante l'espressa richiesta avanzata in tal senso, le spese stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
3 Reggio Calabria n. 1186/17 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma,
c.p.c. .
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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