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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2022
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1767/2022 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 10.20 innanzi a UM NI, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per l'avv. PAPA FILIPPO oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Gea Mostardini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. Mostardini precisa le conclusioni come già rassegnate nelle note del 9.7.2025. Si riporta agli atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 15.10, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. UM NI
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UM NI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PISANO TULLIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASSIGOLI CRISTINA e dell'avv. PAPA FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificato in forza di decreto ingiuntivo n. 815/2020 emesso dal Tribunale di Frosinone in favore di per la somma di € 331.357,11, quale residuo Controparte_1 dovuto per il mutuo fondiario stipulato tra l'istituto bancario e Eleven Finance s.r.l., oltre spese ed interessi. Avverso il predetto titolo monitorio era stata proposta opposizione per contestare la nullità delle fideiussioni nonché, in via subordinata, la nullità parziale della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
pagina 2 di 5 Concessa la provvisoria esecuzione al predetto decreto ingiuntivo, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva deducendo:
- la nullità della clausola della fideiussione di cui all'art. 7 per violazione della normativa antitrust;
- la decadenza della dal diritto di attivare il credito nei riguardi del garante, CP_1 risalendo la scadenza dell'obbligazione al 16.1.2020, coincidente con il deposito del concordato preventivo;
- la mancata presentazione di un'istanza giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale, non essendo sufficiente un'istanza stragiudiziale, con conseguente liberazione dell'opponente. Ha pertanto chiesto, previa sospensione, dichiararsi l'inefficacia del precetto. Si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha contestato preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo che la competenza spetterebbe al Tribunale di Salerno, quale foro del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c.; nel merito, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto basata su questioni non proponibili dinanzi al giudice dell'opposizione a precetto, oltre che l'infondatezza dell'avversa deduzione posto che il termine semestrale asseritamente violato è stato invece osservato. Ha dunque chiesto dichiararsi l'incompetenza del giudice adito e rigettarsi la domanda di sospensione proposta. La causa, ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. L'art. 480, comma 3 c.p.c. prevede che “Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis”. Considerato che, nel caso di specie, il precetto non indica il giudice competente per l'esecuzione, correttamente l'opposizione è stata radicata nel luogo in cui l'atto è stato notificato all'opponente.
3. Nel merito, l'opposizione è inammissibile. Lo strumento processuale dell'opposizione a precetto, nell'ipotesi in cui riguardi un titolo giudiziale, come nel caso di specie, non può essere impiegato per contestare la pagina 3 di 5 formazione del titolo stesso potendo riguardare solamente la sua efficacia per fatti che si sono verificati successivamente e non anche per quelli intervenuti antecedentemente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del medesimo titolo. Invero, costituisce principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che
“In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito” (Cass. Sez. III 2.08.2021, n. 22090; conf. Cass. Sez. III, 18.10.2012, n. 17903; Cass. III 24.07.2012, n. 12911). Parte opponente ha basato il proprio atto sull'eccezione di nullità della fideiussione da costui sottoscritta per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale ed in particolare della clausola di cui all'art. 7 che deroga al termine semestrale di decadenza ex art. 1957 c.c.. Ha infatti precisato che l'istituto bancario non avrebbe osservato il predetto termine che sarebbe cominciato a decorrere dal 16.01.2020, in concomitanza con il deposito della domanda di concordato preventivo. Tuttavia, l'opposizione così come impostata risulta incentrata su questioni attinenti al merito della controversia e, come tali, inammissibili. Come sopra esposto, la presente sede non può costituire un'occasione per mettere nuovamente in discussione il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, peraltro poi confermato non solo dalla sentenza definitiva del relativo giudizio di opposizione, ma anche dalla Corte di Appello – che si è pronunciata sull'impugnazione proposta dal sig. avverso la pronuncia di primo grado (cfr. all. comparsa opposto), potendo Pt_1 solamente consentire alla parte interessata di censurare profili attinenti all'esistenza od alla regolarità formale del titolo stesso in ragione di fatti impeditivi posteriori alla sua formazione (conf. Cass. Cass. III 24.07.2012, n. 12911). Nel caso di specie le contestazioni, oltre ad attenere al merito, concernono aspetti sorti antecedentemente al titolo che, dunque, potevano essere fatti valere soltanto nel relativo giudizio di impugnazione. L'opposizione pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori minimi in considerazione della natura della lite e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per Parte_2 compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15.4.2025 Il Giudice dott. UM NI
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1767/2022 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 10.20 innanzi a UM NI, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per l'avv. PAPA FILIPPO oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Gea Mostardini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. Mostardini precisa le conclusioni come già rassegnate nelle note del 9.7.2025. Si riporta agli atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 15.10, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. UM NI
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UM NI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PISANO TULLIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASSIGOLI CRISTINA e dell'avv. PAPA FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificato in forza di decreto ingiuntivo n. 815/2020 emesso dal Tribunale di Frosinone in favore di per la somma di € 331.357,11, quale residuo Controparte_1 dovuto per il mutuo fondiario stipulato tra l'istituto bancario e Eleven Finance s.r.l., oltre spese ed interessi. Avverso il predetto titolo monitorio era stata proposta opposizione per contestare la nullità delle fideiussioni nonché, in via subordinata, la nullità parziale della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
pagina 2 di 5 Concessa la provvisoria esecuzione al predetto decreto ingiuntivo, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva deducendo:
- la nullità della clausola della fideiussione di cui all'art. 7 per violazione della normativa antitrust;
- la decadenza della dal diritto di attivare il credito nei riguardi del garante, CP_1 risalendo la scadenza dell'obbligazione al 16.1.2020, coincidente con il deposito del concordato preventivo;
- la mancata presentazione di un'istanza giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale, non essendo sufficiente un'istanza stragiudiziale, con conseguente liberazione dell'opponente. Ha pertanto chiesto, previa sospensione, dichiararsi l'inefficacia del precetto. Si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha contestato preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo che la competenza spetterebbe al Tribunale di Salerno, quale foro del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c.; nel merito, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto basata su questioni non proponibili dinanzi al giudice dell'opposizione a precetto, oltre che l'infondatezza dell'avversa deduzione posto che il termine semestrale asseritamente violato è stato invece osservato. Ha dunque chiesto dichiararsi l'incompetenza del giudice adito e rigettarsi la domanda di sospensione proposta. La causa, ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. L'art. 480, comma 3 c.p.c. prevede che “Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis”. Considerato che, nel caso di specie, il precetto non indica il giudice competente per l'esecuzione, correttamente l'opposizione è stata radicata nel luogo in cui l'atto è stato notificato all'opponente.
3. Nel merito, l'opposizione è inammissibile. Lo strumento processuale dell'opposizione a precetto, nell'ipotesi in cui riguardi un titolo giudiziale, come nel caso di specie, non può essere impiegato per contestare la pagina 3 di 5 formazione del titolo stesso potendo riguardare solamente la sua efficacia per fatti che si sono verificati successivamente e non anche per quelli intervenuti antecedentemente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del medesimo titolo. Invero, costituisce principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che
“In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito” (Cass. Sez. III 2.08.2021, n. 22090; conf. Cass. Sez. III, 18.10.2012, n. 17903; Cass. III 24.07.2012, n. 12911). Parte opponente ha basato il proprio atto sull'eccezione di nullità della fideiussione da costui sottoscritta per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale ed in particolare della clausola di cui all'art. 7 che deroga al termine semestrale di decadenza ex art. 1957 c.c.. Ha infatti precisato che l'istituto bancario non avrebbe osservato il predetto termine che sarebbe cominciato a decorrere dal 16.01.2020, in concomitanza con il deposito della domanda di concordato preventivo. Tuttavia, l'opposizione così come impostata risulta incentrata su questioni attinenti al merito della controversia e, come tali, inammissibili. Come sopra esposto, la presente sede non può costituire un'occasione per mettere nuovamente in discussione il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, peraltro poi confermato non solo dalla sentenza definitiva del relativo giudizio di opposizione, ma anche dalla Corte di Appello – che si è pronunciata sull'impugnazione proposta dal sig. avverso la pronuncia di primo grado (cfr. all. comparsa opposto), potendo Pt_1 solamente consentire alla parte interessata di censurare profili attinenti all'esistenza od alla regolarità formale del titolo stesso in ragione di fatti impeditivi posteriori alla sua formazione (conf. Cass. Cass. III 24.07.2012, n. 12911). Nel caso di specie le contestazioni, oltre ad attenere al merito, concernono aspetti sorti antecedentemente al titolo che, dunque, potevano essere fatti valere soltanto nel relativo giudizio di impugnazione. L'opposizione pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori minimi in considerazione della natura della lite e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per Parte_2 compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15.4.2025 Il Giudice dott. UM NI
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