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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/08/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 198/2025 R.G.L. promossa da
e , in persona dei soci e Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti pro tempore e , Parte_1 Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Fuso e Valentina Repice ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, per procura in atti
Ricorrente
Contro
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale in carica, come da procura in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.
ND OS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti
Resistente
E contro
1 , in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, in proprio e quale mandatario della Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in data 22 Persona_1
marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti
Resistente
Oggetto: causa previdenziale - opposizione al provvedimento di rigetto e revoca della rateizzazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La società ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data
04.02.2025, ha convenuto in giudizio l' (in Controparte_1
seguito, per brevità, ), l' , la nonché l' al fine di CP_4 CP_2 Controparte_3 CP_5
ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca della rateizzazione al pagamento di una serie di titoli esecutivi (tra i quali alcuni dell e dell ), nonché il rigetto della nuova istanza di rateizzazione, CP_2 CP_5 notificato in data 13.01.2025 (doc. n. 2), preceduto dal preavviso di rigetto (doc. n.
3), relativamente a somme iscritte al ruolo n. 235780, già oggetto di precedenti rateizzazioni decadute per inadempienza.
La società opponente ha eccepito l'illegittimità di tale diniego rilevando la mancata comunicazione dell'intervenuta decadenza dai precedenti piani di pagamento, nonché la carenza dei motivi posti a base della stessa, tale da non aver consentito l'attivazione da parte del contribuente al fine di provvedere ed evitare le relative conseguenze. La società ricorrente ha eccepito, inoltre, la mancata esatta quantificazione degli importi da versare, che non hanno permesso l'esatto adempimento, nonché la lievità dell'inadempimento stesso tale da non pregiudicare una successiva rateizzazione delle somme dovute.
2 Per tali ragioni, la società ricorrente, previa richiesta di sospensione del provvedimento di rigetto impugnato, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della rateizzazione e la conseguente riammissione alla procedura di dilazione avanzata.
L si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
infondatezza delle avverse richieste e l'irricevibilità dell'istanza di rateizzazione decaduta da un precedente piano di rateizzazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 19, comma 3, lett. c) e d) del D.P.R. n. 602/1973, chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
L si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_2
giurisdizione del G.O., trattandosi di impugnazione di provvedimento caratterizzato da discrezionalità amministrativa, nonché, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e di quello della vertendo CP_3
l'opposizione su provvedimenti relativi all'azione esecutiva di che, pertanto, CP_4 non riguardano la titolarità del credito presupposto, rimettendo ogni questioni alla difesa dell' . Ha chiesto, pertanto, di dichiarare Controparte_1 il difetto di legittimazione nei propri confronti, nonché nei confronti di il CP_3
rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
Con decreto del 20.02.2025, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione emesso dall'
[...]
di Varese del 13.1.2025 e rilevata la sussistenza di gravi Controparte_1 motivi, è stata sospesa l'esecutorietà dello stesso ed è stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 17.06.2025 che si è svolta con collegamento da remoto ed all'esito della quale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso a parte ricorrente termine per integrazione della documentale al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso all' . CP_5
3 Alla successiva udienza del 3.07.2025, che si è svolta anch'essa con collegamento da remoto, in mancanza di deposito della notifica del ricorso all , all'esito della discussione, la causa è stata decisa, tra le parti in epigrafe CP_5
indicate, con separato dispositivo.
Eccezione di difetto di giurisdizione del G.O.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto la materia del contendere, come delimitata dalla parte ricorrente, ha ad oggetto il rigetto dell'istanza di rateizzazione del pagamento di cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, sicché è competente a conoscere della relativa causa il giudice ordinario.
Eccezione di difetto di legittimazione
Con riferimento all' e alla va dichiarato il difetto di legittimazione CP_2 CP_3
passiva, considerato che non è in contestazione il merito del credito previdenziale e che l' e la sono estranei alla procedura di riscossione di esso, CP_2 CP_3 nell'ambito della quale si iscrive la revoca della rateazione, di cui esclusivamente si duole la parte ricorrente.
Ciò comporta che solo la stessa sia legittimata attiva nella presente causa e CP_4
non l' , seppur titolare dei crediti sottesi ai medesimi titoli, non sussistendo la CP_2
legittimazione passiva dello stesso, tanto meno della (alla quale sono CP_3
stati ceduti i crediti contributivi maturati sino al 31.12.2008, come previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005), trattandosi di contributi successivi all'anno 2008.
La legittimazione passiva dell' trova, invece, giustificazione Controparte_6
laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad essa direttamente riferibili o in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Nel merito
4 Il ricorso è infondato.
La società chiede che sia riconosciuto il proprio diritto a conservare la rateizzazione del debito, per il fatto che l'inadempimento sarebbe lieve e che la revoca della dilazione di pagamento non sia stata preceduta da un avviso contenente le ragioni della revoca stessa.
Sennonché, la gravità dell'inadempimento è determinata dalla legge e va, peraltro, valutata alla luce del complessivo piano di rateizzazione, rispetto al quale la società non contesta nemmeno quanto dedotto da . CP_4
È quindi pacifico che tale piano di rateizzazione sia stato disatteso per importi ben superiori alle 8 rate sufficienti per determinare la decadenza dalla rateizzazione stessa.
È la stessa disciplina di legge ratione temporis applicabile (cfr. art 15 bis del d.l. n.
50/2022 e art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) a prevedere, come effetto automatico del mancato pagamento di 8 rate e senza necessità di preventivo avviso, la decadenza dal beneficio della rateazione, alla quale il debitore non potrà più essere ammesso rispetto ai carichi per i quali è già stato dichiarato decaduto.
Dall'istruttoria documentale è emerso, ed è incontestato, che la società ricorrente ha ricevuto, in data 13.01.2025, il rigetto dell'istanza di rateizzazione presentata in data 30.12.2024, relativa alle somme iscritte al ruolo n. 235780, in quanto comprensiva di cartelle ed avvisi di addebito già contenuti in precedenti piani di rateazione (rif. protocollo 14190 del 20/04/2022 e 196872 del 06/02/202), decaduti per inadempienza (doc. n. 2 fasc. ricorrente e doc. n. 1 fasc. ). CP_4
L'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, relativo alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, prevede la possibilità, per il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, di richiedere all' RI di concedere la ripartizione del Controparte_1 pagamento delle somme iscritte a ruolo, stabilendone le condizioni, tra le quali, al
5 3° comma è previsto che “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.
Disposizione così modificata dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n.
50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e relativa esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16/7/2022. Precedentemente, la normativa prevedeva la decadenza a seguito del mancato pagamento di n. 5 rate, anche non consecutive, con possibilità di rientro della rateizzazione previo pagamento in unica soluzione delle rate scadute.
È, dunque, una disposizione normativa a stabilire i casi di decadenza dal beneficio della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, precisando che questa avviene in modo automatico, a seguito del mancato pagamento di n. 8 rate (o precedentemente di 5), e che il carico non può essere nuovamente rateizzabile.
L' ha operato in conformità alla legge. Controparte_1
Ciò sottolinea anche il carattere vincolato del provvedimento, obbligatorio a fronte della sussistenza di determinati requisiti prestabiliti dalla norma.
Deve evidenziarsi come sia pacifico, in quanto riconosciuto anche dalla società ricorrente, il mancato pagamento delle rate relative ai piani di rateizzazione pregressi (rif. ruolo 184190 e 196872) con superamento del numero di rate previste ai fini della decadenza del beneficio.
Infondate, a tal proposito, risultano le eccezioni sollevate in merito alla lievità dell'inadempimento che, come detto, non è valutabile dall' ; come sopra CP_4
6 evidenziato, il limite della rilevanza del mancato pagamento è stabilito dal legislatore con una valutazione a monte: n. 8 rate (o 5 fino al 15/7/2022).
Risultano, infine, infondate anche le eccezioni relative alla carenza di motivazione dell'intervenuta decadenza e l'omessa comunicazione della stessa;
obblighi non previsti in capo all'ente riscossore, sempre in considerazione dell'automaticità della decadenza a fronte dell'inadempimento.
La società ricorrente, a fronte della concessione di rateizzazione per varie posizioni debitorie, si è resa consapevolmente inadempiente. A tale inadempimento non può che seguire la decadenza dal beneficio concesso, così come stabilito per legge. A ciò si aggiunga che la richiesta di rateizzazione segue la comunicazione delle relative cartelle ed avvisi di addebito con l'indicazione delle somme richieste a pagamento. Il contribuente è pertanto nella piena consapevolezza e conoscenza del quantum oggetto di debito, tanto più se, come nel caso di specie, inizia a versare alcune rate, salvo poi rendersi inadempiente.
Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite sono poste a carico della società ricorrente e in favore di e dell , liquidate come da CP_4 CP_2
dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e della CP_2 CP_3
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00 per compensi, in favore di ciascuna resistente, oltre spese generali, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 198/2025 R.G.L. promossa da
e , in persona dei soci e Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti pro tempore e , Parte_1 Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Fuso e Valentina Repice ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, per procura in atti
Ricorrente
Contro
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale in carica, come da procura in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.
ND OS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti
Resistente
E contro
1 , in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, in proprio e quale mandatario della Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in data 22 Persona_1
marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti
Resistente
Oggetto: causa previdenziale - opposizione al provvedimento di rigetto e revoca della rateizzazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La società ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data
04.02.2025, ha convenuto in giudizio l' (in Controparte_1
seguito, per brevità, ), l' , la nonché l' al fine di CP_4 CP_2 Controparte_3 CP_5
ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca della rateizzazione al pagamento di una serie di titoli esecutivi (tra i quali alcuni dell e dell ), nonché il rigetto della nuova istanza di rateizzazione, CP_2 CP_5 notificato in data 13.01.2025 (doc. n. 2), preceduto dal preavviso di rigetto (doc. n.
3), relativamente a somme iscritte al ruolo n. 235780, già oggetto di precedenti rateizzazioni decadute per inadempienza.
La società opponente ha eccepito l'illegittimità di tale diniego rilevando la mancata comunicazione dell'intervenuta decadenza dai precedenti piani di pagamento, nonché la carenza dei motivi posti a base della stessa, tale da non aver consentito l'attivazione da parte del contribuente al fine di provvedere ed evitare le relative conseguenze. La società ricorrente ha eccepito, inoltre, la mancata esatta quantificazione degli importi da versare, che non hanno permesso l'esatto adempimento, nonché la lievità dell'inadempimento stesso tale da non pregiudicare una successiva rateizzazione delle somme dovute.
2 Per tali ragioni, la società ricorrente, previa richiesta di sospensione del provvedimento di rigetto impugnato, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della rateizzazione e la conseguente riammissione alla procedura di dilazione avanzata.
L si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
infondatezza delle avverse richieste e l'irricevibilità dell'istanza di rateizzazione decaduta da un precedente piano di rateizzazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 19, comma 3, lett. c) e d) del D.P.R. n. 602/1973, chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
L si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_2
giurisdizione del G.O., trattandosi di impugnazione di provvedimento caratterizzato da discrezionalità amministrativa, nonché, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e di quello della vertendo CP_3
l'opposizione su provvedimenti relativi all'azione esecutiva di che, pertanto, CP_4 non riguardano la titolarità del credito presupposto, rimettendo ogni questioni alla difesa dell' . Ha chiesto, pertanto, di dichiarare Controparte_1 il difetto di legittimazione nei propri confronti, nonché nei confronti di il CP_3
rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
Con decreto del 20.02.2025, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione emesso dall'
[...]
di Varese del 13.1.2025 e rilevata la sussistenza di gravi Controparte_1 motivi, è stata sospesa l'esecutorietà dello stesso ed è stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 17.06.2025 che si è svolta con collegamento da remoto ed all'esito della quale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso a parte ricorrente termine per integrazione della documentale al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso all' . CP_5
3 Alla successiva udienza del 3.07.2025, che si è svolta anch'essa con collegamento da remoto, in mancanza di deposito della notifica del ricorso all , all'esito della discussione, la causa è stata decisa, tra le parti in epigrafe CP_5
indicate, con separato dispositivo.
Eccezione di difetto di giurisdizione del G.O.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto la materia del contendere, come delimitata dalla parte ricorrente, ha ad oggetto il rigetto dell'istanza di rateizzazione del pagamento di cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, sicché è competente a conoscere della relativa causa il giudice ordinario.
Eccezione di difetto di legittimazione
Con riferimento all' e alla va dichiarato il difetto di legittimazione CP_2 CP_3
passiva, considerato che non è in contestazione il merito del credito previdenziale e che l' e la sono estranei alla procedura di riscossione di esso, CP_2 CP_3 nell'ambito della quale si iscrive la revoca della rateazione, di cui esclusivamente si duole la parte ricorrente.
Ciò comporta che solo la stessa sia legittimata attiva nella presente causa e CP_4
non l' , seppur titolare dei crediti sottesi ai medesimi titoli, non sussistendo la CP_2
legittimazione passiva dello stesso, tanto meno della (alla quale sono CP_3
stati ceduti i crediti contributivi maturati sino al 31.12.2008, come previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005), trattandosi di contributi successivi all'anno 2008.
La legittimazione passiva dell' trova, invece, giustificazione Controparte_6
laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad essa direttamente riferibili o in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Nel merito
4 Il ricorso è infondato.
La società chiede che sia riconosciuto il proprio diritto a conservare la rateizzazione del debito, per il fatto che l'inadempimento sarebbe lieve e che la revoca della dilazione di pagamento non sia stata preceduta da un avviso contenente le ragioni della revoca stessa.
Sennonché, la gravità dell'inadempimento è determinata dalla legge e va, peraltro, valutata alla luce del complessivo piano di rateizzazione, rispetto al quale la società non contesta nemmeno quanto dedotto da . CP_4
È quindi pacifico che tale piano di rateizzazione sia stato disatteso per importi ben superiori alle 8 rate sufficienti per determinare la decadenza dalla rateizzazione stessa.
È la stessa disciplina di legge ratione temporis applicabile (cfr. art 15 bis del d.l. n.
50/2022 e art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) a prevedere, come effetto automatico del mancato pagamento di 8 rate e senza necessità di preventivo avviso, la decadenza dal beneficio della rateazione, alla quale il debitore non potrà più essere ammesso rispetto ai carichi per i quali è già stato dichiarato decaduto.
Dall'istruttoria documentale è emerso, ed è incontestato, che la società ricorrente ha ricevuto, in data 13.01.2025, il rigetto dell'istanza di rateizzazione presentata in data 30.12.2024, relativa alle somme iscritte al ruolo n. 235780, in quanto comprensiva di cartelle ed avvisi di addebito già contenuti in precedenti piani di rateazione (rif. protocollo 14190 del 20/04/2022 e 196872 del 06/02/202), decaduti per inadempienza (doc. n. 2 fasc. ricorrente e doc. n. 1 fasc. ). CP_4
L'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, relativo alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, prevede la possibilità, per il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, di richiedere all' RI di concedere la ripartizione del Controparte_1 pagamento delle somme iscritte a ruolo, stabilendone le condizioni, tra le quali, al
5 3° comma è previsto che “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.
Disposizione così modificata dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n.
50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e relativa esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16/7/2022. Precedentemente, la normativa prevedeva la decadenza a seguito del mancato pagamento di n. 5 rate, anche non consecutive, con possibilità di rientro della rateizzazione previo pagamento in unica soluzione delle rate scadute.
È, dunque, una disposizione normativa a stabilire i casi di decadenza dal beneficio della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, precisando che questa avviene in modo automatico, a seguito del mancato pagamento di n. 8 rate (o precedentemente di 5), e che il carico non può essere nuovamente rateizzabile.
L' ha operato in conformità alla legge. Controparte_1
Ciò sottolinea anche il carattere vincolato del provvedimento, obbligatorio a fronte della sussistenza di determinati requisiti prestabiliti dalla norma.
Deve evidenziarsi come sia pacifico, in quanto riconosciuto anche dalla società ricorrente, il mancato pagamento delle rate relative ai piani di rateizzazione pregressi (rif. ruolo 184190 e 196872) con superamento del numero di rate previste ai fini della decadenza del beneficio.
Infondate, a tal proposito, risultano le eccezioni sollevate in merito alla lievità dell'inadempimento che, come detto, non è valutabile dall' ; come sopra CP_4
6 evidenziato, il limite della rilevanza del mancato pagamento è stabilito dal legislatore con una valutazione a monte: n. 8 rate (o 5 fino al 15/7/2022).
Risultano, infine, infondate anche le eccezioni relative alla carenza di motivazione dell'intervenuta decadenza e l'omessa comunicazione della stessa;
obblighi non previsti in capo all'ente riscossore, sempre in considerazione dell'automaticità della decadenza a fronte dell'inadempimento.
La società ricorrente, a fronte della concessione di rateizzazione per varie posizioni debitorie, si è resa consapevolmente inadempiente. A tale inadempimento non può che seguire la decadenza dal beneficio concesso, così come stabilito per legge. A ciò si aggiunga che la richiesta di rateizzazione segue la comunicazione delle relative cartelle ed avvisi di addebito con l'indicazione delle somme richieste a pagamento. Il contribuente è pertanto nella piena consapevolezza e conoscenza del quantum oggetto di debito, tanto più se, come nel caso di specie, inizia a versare alcune rate, salvo poi rendersi inadempiente.
Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite sono poste a carico della società ricorrente e in favore di e dell , liquidate come da CP_4 CP_2
dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e della CP_2 CP_3
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00 per compensi, in favore di ciascuna resistente, oltre spese generali, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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