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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 493/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 493/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine CINERARI (c.f. – PEC C.F._3
- FAX 178/2217964), presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Don Email_1 Minzoni 97/C sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 6 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, contratto in OL (CS) in data 19.05.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 53, parte II serie A anno 1990, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli: Controparte_1 nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]), dei quali i primi due sono economicamente CP_2 autosufficienti, mentre la terza, sebbene maggiorenne, è studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, la sig.ra ed il sig. si sono separati consensualmente, Parte_1 Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale di PAOLA, mediante presentazione di ricorso e memorie integrative, ottenendo l'omologa dell'accordo di separazione del 14.10.2019 nel giudizio n. 946/19 – Tribunale di OL, all'udienza del 8/10/2019;
- che i coniugi non si sono più riconciliati e, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/70, e successive modificazioni, intendono chiedere la cessazione degli effetti civili nascenti dal matrimonio;
- che il sig. attualmente lavora e possiede una piccola abitazione ricevuta Parte_2 in eredità dalla madre, di fianco all'abitazione di proprietà comune dei coniugi;
- che la sig.ra attualmente dimora unitamente alla figlia in una Parte_1 CP_2 camera locata a studenti, che viene pagata con il mantenimento versato dal sig. Pt_2
e con l'aiuto degli altri figli dei coniugi;
[...]
- di non avere immobili in comune e di non possedere conti correnti postali o bancari o strumenti finanziari, ma di avere soltanto una carta PostePay Evolution ciascuno.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 14.10.2019 il Tribunale di OL omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al
[...] Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, come corrette ed integrate con le note scritte, e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento;
2. la figlia , ormai maggiorenne, è però priva di reddito e, pertanto, il padre CP_2 Pt_2
, continuerà a versarle l'assegno di mantenimento di € 250,00 fino al momento in cui
[...] ella sarà autonoma finanziariamente, oltre che a sopportare i costi di bollo e assicurazione, nonché quelli di manutenzione, per l'autovettura di proprietà di che ha in uso Parte_2 esclusivo la figlia . CP_2
3. I coniugi contribuiranno al 50% per le ulteriori spese straordinarie occorrenti alla figlia
. CP_2
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 493/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in regime di comunione dei beni, in OL (CS) in Parte_1 Parte_2 data 19.05.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 53, parte II serie A anno 1990;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto di tutti gli altri accordi, come CP_2 riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di OL (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 493/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine CINERARI (c.f. – PEC C.F._3
- FAX 178/2217964), presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Don Email_1 Minzoni 97/C sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 6 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, contratto in OL (CS) in data 19.05.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 53, parte II serie A anno 1990, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli: Controparte_1 nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]), dei quali i primi due sono economicamente CP_2 autosufficienti, mentre la terza, sebbene maggiorenne, è studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, la sig.ra ed il sig. si sono separati consensualmente, Parte_1 Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale di PAOLA, mediante presentazione di ricorso e memorie integrative, ottenendo l'omologa dell'accordo di separazione del 14.10.2019 nel giudizio n. 946/19 – Tribunale di OL, all'udienza del 8/10/2019;
- che i coniugi non si sono più riconciliati e, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/70, e successive modificazioni, intendono chiedere la cessazione degli effetti civili nascenti dal matrimonio;
- che il sig. attualmente lavora e possiede una piccola abitazione ricevuta Parte_2 in eredità dalla madre, di fianco all'abitazione di proprietà comune dei coniugi;
- che la sig.ra attualmente dimora unitamente alla figlia in una Parte_1 CP_2 camera locata a studenti, che viene pagata con il mantenimento versato dal sig. Pt_2
e con l'aiuto degli altri figli dei coniugi;
[...]
- di non avere immobili in comune e di non possedere conti correnti postali o bancari o strumenti finanziari, ma di avere soltanto una carta PostePay Evolution ciascuno.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 14.10.2019 il Tribunale di OL omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al
[...] Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, come corrette ed integrate con le note scritte, e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento;
2. la figlia , ormai maggiorenne, è però priva di reddito e, pertanto, il padre CP_2 Pt_2
, continuerà a versarle l'assegno di mantenimento di € 250,00 fino al momento in cui
[...] ella sarà autonoma finanziariamente, oltre che a sopportare i costi di bollo e assicurazione, nonché quelli di manutenzione, per l'autovettura di proprietà di che ha in uso Parte_2 esclusivo la figlia . CP_2
3. I coniugi contribuiranno al 50% per le ulteriori spese straordinarie occorrenti alla figlia
. CP_2
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 493/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in regime di comunione dei beni, in OL (CS) in Parte_1 Parte_2 data 19.05.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 53, parte II serie A anno 1990;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto di tutti gli altri accordi, come CP_2 riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di OL (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo