Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5685/2023, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del Consigliere istruttore emessa il 29.03.2025 e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. (P.I. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura allegata al ricorso in appello, dall'Avv. Biagio Fedele (C.F.
) presso il cui studio in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 8, è C.F._1
elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2
RGn°5685/2023-Sentenza
- 1 -
) presso il cui studio in Cassino, al Corso della Repubblica n. C.F._3
232, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
, in p.l.r.p.t., P.I. rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_2 virtù di apposita delega, dall'Avv. Massimiliano Martini (C.F.
), presso il cui studio in Frosinone, alla via Marittima n° C.F._4
246, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni occorsi all'autocarro di sua proprietà modello Fiat Iveco targato FH194HL.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che nel marzo 2017 si era rivolta alla Parte_1
poiché l'autocarro Fiat Iveco targato FH194HL, di sua proprietà, aveva necessità di lavori di riparazione e che a causa di un incendio, divampato nei locali della convenuta, il suddetto autocarro andava distrutto. Aggiungeva che erano intervenuti sia gli agenti della Polizia di Stato che i Vigili del Fuoco, i quali avevano provveduto a redigere apposito verbale in cui veniva esclusa la matrice dolosa dell'incendio.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità della ex artt. Parte_1
1177 e 2051 c.c., nella causazione dei danni con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
RGn°5685/2023-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'infondatezza della domanda Parte_1
attorea considerata l'assenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione del danno in quanto l'incendio si era propagato dall'autocarro targato FG260LN di proprietà della società In virtù di ciò Controparte_3 chiedeva, ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società
[...]
la quale rimaneva, comunque, contumace. Controparte_3
Alla prima udienza di trattazione l'attore, alla luce della memoria difensiva della chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Parte_1 [...]
la quale veniva autorizzata. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice per la Controparte_2
RCA dell'autoveicolo della che eccepiva, preliminarmente, CP_3
l'inammissibilità della domanda introduttiva e, nel merito, l'inoperatività della polizza con riferimento ai danni lamentati poiché non era stata sottoscritta la relativa garanzia opzionale c.d. “ricorso terzi da incendio”. Deduceva, altresì, la mancata prova dell'effettivo propagarsi dell'incendio dall'autocarro di proprietà della insistendo per l'infondatezza della domanda risarcitoria. CP_3
La causa veniva istruita mediante il deposito di consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza del 28 ottobre 2023, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli Nord, dichiarata la contumacia della Controparte_3
accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando la
[...]
, al pagamento della somma di € 34.983,00 a titolo di risarcimento per il Parte_1
danno patrimoniale, oltre interessi legali e spese di giudizio sia nei confronti dell'attore che nei confronti della . Segnatamente, il giudice di Controparte_2
prime cure, dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva e passiva ed aver riconosciuto la validità dell'atto introduttivo, passava a scrutinare la domanda attorea riconducendola nell'alveo degli artt. 2222 c.c. e 1177 c.c. relativi al contratto di prestazione d'opera e all'obbligo di custodia. In applicazione della suddetta disciplina, il Tribunale evidenziava come il prestatore d'opera, in qualità di custode, risponda dell'inadempimento della propria obbligazione laddove non offra la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni secondo l'ordinaria diligenza, da valutarsi ex art.1176 c.c. Con riferimento all'onere probatorio, inoltre, il Tribunale
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evidenziava che il custode deve provare che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili, ovvero a caso fortuito o a forza maggiore, oppure che esso si sia verificato, nonostante abbia usato la diligenza professionale. Sulla scorta di tali considerazioni, e sulla base degli elementi raccolti, il giudice di prime cure riteneva provato il verificarsi del fatto storico, risultando dimostrato che l'autocarro Fiat Iveco
Tg. FH194HL affidato alla veniva distrutto in occasione dell'incendio Parte_1
avvenuto in data 21.03.2017 come si evinceva, in particolare, dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti immediatamente sui luoghi di causa.
Evidenziava, altresì, il Tribunale che la non aveva provato quanto Parte_1 affermato, ossia che le cause dell'evento non fossero ad essa riconducibili o di aver, comunque, avuto la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, co. 2 c.c.
Alla luce di tali rilievi, il primo Giudice condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa dell'inadempimento dell'obbligo di custodia assunto ai sensi dell'art. 1177 c.c.; rigettava la richiesta la richiesta di risarcimento danni da fermo tecnico in quanto non provata;
condannava la al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio sia in favore dell'attore che del terzo Controparte_2
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 21.12.2023, la Parte_1
in p.l.r.p.t., ha spiegato appello, affidato ad un unico motivo.
[...]
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
01.10.2024, si è costituito in giudizio il quale ha resistito al Controparte_1
gravame chiedendo la reiezione dello stesso in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
08.10.2024 si è costituita in giudizio la compagnia chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 21.12.2023, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data
31.10.2023.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1 Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha condannato la convenuta soccombente
[...]
alla refusione delle spese di lite anche in favore della terza chiamata in CP_4
causa, osservando che, in base al principio di causalità, una volta rigettata la domanda principale, l'onere delle spese giudiziali vada posto a carico della parte soccombente, che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. A dire dell'impugnante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la medesima appellante non solo non aveva formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, ma non avrebbe potuto farlo: infatti, mentre per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, il danneggiato ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante, poiché vi è un litisconsorzio necessario tra il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione, nell'ipotesi, dedotta in lite, della clausola “furto e incendio”, il danneggiato non avrebbe azione diretta nei confronti della compagnia del danneggiante, anche perché la clausola potrebbe non coprire i danni arrecati ai terzi, per cui nei confronti del danneggiato risponderebbe solo ed esclusivamente il danneggiante.
Pertanto, correttamente in primo grado, alla luce del suddetto principio, la convenuta aveva chiesto di chiamare in garanzia solo la il Controparte_4 Controparte_5
Tribunale, invero, aveva errato ad autorizzare anche l'attore a chiamare in garanzia l' in quanto l'unica che avrebbe potuto farlo era la Controparte_2 CP_3
sua assicurata.
[...]
Le censure che precedono non colgono nel segno, non apparendo idonee, anche alla luce di una rinnovata valutazione del contegno processuale assunto dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, ad inficiare la ratio decidendi su cui si fonda la decisione impugnata.
La statuizione di condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata trova infatti giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui le spese sostenute dal terzo
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda chiamato in giudizio vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia. Tale principio, se è stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità per il caso in cui la parte soccombente sia l'attore, è senz'altro applicabile anche al caso di specie. (Cass. n.
6514 del 2004; Cass. n. 6757 del 2001; Cass. sez. II n. 23552 del 2011; Cass. Sez. 6
- 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).
La Corte di Cassazione, invero, come pure segnalato, nel presente grado, dalla difesa delle parti appellate costituite, non ha mancato di precisare, in tempi piuttosto recenti
(cfr. Cass. n. 511/2021), che, nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta, seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, si deve fare applicazione del principio per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.
Tale principio deve considerarsi operante pure nella fattispecie in esame, atteso che, sebbene la chiamata in causa della compagnia assicuratrice sia stata richiesta dall'attore, vittorioso nel merito nei confronti della l'odierna Controparte_4
appellante – difformemente da quanto dedotto nell'atto di gravame - ha di fatto aderito a tale prospettazione, come agevolmente evincibile dal tenore della sentenza impugnata, in cui sono testualmente riportate le conclusioni rese dalle parti, domandando: “in via pregiudiziale ed assolutamente preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della perché assolutamente estranea CP_6
da responsabilità per i fatti per cui è causa e semmai da considerarsi parte lesa dall'incendio che ha distrutto il capannone di sua proprietà unitamente ai veicolo ivi posti il tutto con esclusiva colpa della chiamata in causa società
[...]
con sede in Orta di Atella (Ce) alla Via Orazio n. 2 in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di proprietaria
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
dell'autocarro che ha provocato l'incendio per cui è causa così come evidenziato nella CTU depositata unitamente agli allegati ed in particolare rapporto Vigili del
Fuoco e Polizia di Stato intervenuti;
Condannare altresì la società il p.l.r.p.t. per i motivi su esposti anche CP_7
in considerazione del fatto che prive di fondamento in fatto ed in diritto sono le osservazioni e difese formulate in particolare relativamente alla loro carenza di legittimazione al pagamento dei danni in favore di parte attrice atteso che in CASO
DI INCENDIO QUANDO LE FIAMME SI PROPAGHINO DA VEICOLO ATTIGUO
COME NEL CASO SPECIFICO COSTANTE GIURISPRUDENZA RICONOSCE
TALE DANNO COME UN DANNO DA CIRCOLAZIONE E DUNQUE DA DIRITTO
ALLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO NON SOLO AL
PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE HA PRESO FUOCO PER PRIMO MA
ANCHE ALL'ASSICURAZIONE DELLO STESSO SALVO LA DOLOSITA'
DELL'INCENDIO CHE ESONERA DA TALE ADEMPIMENTO LA COMPAGNIA.
L'INCENDIO CHE CI OCCUPA NEL PRESENTE PROCEDIMENTO CP_8
NON HA NATURA DOLOSA MA LO SI RIBADISCE PARTE DAL VEICOLO
DELLA E PERTANTO TALE Controparte_9
CONDIZIONE PREVEDE LA ASSOLUTA E CERTA OPERATIVITA' DELLA
POLIZZA E DUNQUE LA SUA GARANZIA AL RISARCIMENTO;
- nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso
e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia;
- in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate tutte le domande proposte contro la ditta Parte_1
in p.l.r.p.t.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, ritenere e dichiarare i terzi chiamati in causa effettivi responsabili per
l'accaduto ed e tenuti in solido ognuno per Controparte_5 CP_7
la sua parte a manlevare la a qualsiasi responsabilità ad esso CP_4
attribuita tenendolo indenne e pertanto condannare gli stessi terzi chiamati in causa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere alla ed tutte Controparte_5 CP_7
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le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla Parte_1
attrice per capitale, interessi e spese legali.”
In virtù di tali conclusioni (cfr. comparsa conclusionale depositata il 4 agosto 2023),
e dell'espressa domanda di condanna della formulata dalla CP_7 Controparte_4
- sia nella memoria ex art. 183, 6° comma, 2° termine, c.p.c., depositata in data 7 luglio 2020, che nelle note di trattazione scritta successivamente depositate, da ultimo precisando le conclusioni in data 6 giugno 2023 - deve pertanto escludersi la fondatezza dell'impugnazione, basata sull'assunto, che trova evidente smentita nelle risultanze processuali, secondo cui l'odierna appellante non avrebbe formulato alcuna domanda nei confronti della chiamata CP_7
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore di ciascuna delle parti appellate, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dell'entità della somma in contestazione nella presente fase di gravame (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), e dimezzati i compensi medi in considerazione dell'entità delle questioni affrontate nel presente grado, con attribuzione all'avv. Ettore Ranaldi dichiaratosi anticipatario.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4352 del 2023:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
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2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata che liquida nell'importo di € 1.983,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e CPA come per legge;
3) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato che liquida nell'importo di € 1.983,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ettore Ranaldi dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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