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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
ER NZ, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3030/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P_IVA Ric
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1949/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230013040682000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il Dr. Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha proposto ricorso impugnando, assieme ad altri due atti di contestazione, l'avviso di accertamento TDY03T100305/2022. Gli atti in parola derivano dai rilievi constatati in una verifica posta in essere dalla GdiF al cui esito è stato redatto un PVC). Alla base dei recuperi un esposto fatto da due persone alla GdiF di Bologna secondo cui, detti denuncianti, avrebbero fatto pagamenti in contanti a seguito di lavori edili a cui l'odierna Appellata non ha fatto seguire la regolare certificazione dei ricavi.
L'Agenzia propone appello limitatamente all'annullamento dell''avviso di accertamento
TDY03T100305/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di prime cure hanno ritenuto di accogliere il ricorso sulla scorta della sussistenza di procedimenti monitori, cioè dei decreti ingiuntivi, per le somme asseritamente non fatturate .
In sostanza il Giudice di prime cure deliba l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla scorta del fatto che l'odierna Appellata avrebbe promosso dei procedimenti monitori al fine di ottenere il pagamento di un credito proprio dai denuncianti. Detto credito, secondo quanto si legge in sentenza, sarebbe scaturito dall'effettuazione di lavorazioni artigianali in favore dei coniugi Nominativo_2 e Nominativo_3 presso la loro abitazione sita in Indirizzo_1 ed ancora per recuperare quanto speso per l'acquisto di materiali di vario tipo sempre per la ristrutturazione del medesimo immobile sito a Bologna in Indirizzo_1.: Ne discende pertanto che, i Militari in sede di verifica, hanno chiaramente riscontrato ed accertato che le fatture emesse per € 20.587,04 erano inferiori alle somme percepite dall'Appellata pari ad € 59.131,54. Detti fatti non sono stati minimamente confutati in sentenza, dove il Giudice semplicemente allude ad un contrasto tra la posizione creditoria vantata dall'Appellata nei confronti di coloro i quali hanno, con propria denuncia, dichiarato di aver effettuato delle dazioni di denaro contante e le somme ricondotte a tassazione in virtù di una accertata omessa fatturazione di dette somme. Del resto in uno dei due ricorsi per decreto, in particolare nel ricorso 2483/2018, si evince che a base della richiesta monitoria non ci sono fatture emesse, ma un “verbale di riconoscimento di debito” che evidentemente era stato redatto proprio per supplire alla omessa fatturazione. Risulta evidente che il “riconoscimento di debito” non era affatto una garanzia, ma un sistema volto a creare un titolo idoneo, ma soprattutto non imponibile, da porre a base di un eventuale procedimento monitorio per il recupero di tutto ciò che non si era inteso fatturare.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia e, pertanto in riforma della sentenza appellata, conferma la legittimità dell''avviso di accertamento TDY03T100305/2022 condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 750 per ambedue i gradi di giudizio oltre oneri e accessori con distrazione se richiesta
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
ER NZ, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3030/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P_IVA Ric
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1949/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230013040682000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il Dr. Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha proposto ricorso impugnando, assieme ad altri due atti di contestazione, l'avviso di accertamento TDY03T100305/2022. Gli atti in parola derivano dai rilievi constatati in una verifica posta in essere dalla GdiF al cui esito è stato redatto un PVC). Alla base dei recuperi un esposto fatto da due persone alla GdiF di Bologna secondo cui, detti denuncianti, avrebbero fatto pagamenti in contanti a seguito di lavori edili a cui l'odierna Appellata non ha fatto seguire la regolare certificazione dei ricavi.
L'Agenzia propone appello limitatamente all'annullamento dell''avviso di accertamento
TDY03T100305/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di prime cure hanno ritenuto di accogliere il ricorso sulla scorta della sussistenza di procedimenti monitori, cioè dei decreti ingiuntivi, per le somme asseritamente non fatturate .
In sostanza il Giudice di prime cure deliba l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla scorta del fatto che l'odierna Appellata avrebbe promosso dei procedimenti monitori al fine di ottenere il pagamento di un credito proprio dai denuncianti. Detto credito, secondo quanto si legge in sentenza, sarebbe scaturito dall'effettuazione di lavorazioni artigianali in favore dei coniugi Nominativo_2 e Nominativo_3 presso la loro abitazione sita in Indirizzo_1 ed ancora per recuperare quanto speso per l'acquisto di materiali di vario tipo sempre per la ristrutturazione del medesimo immobile sito a Bologna in Indirizzo_1.: Ne discende pertanto che, i Militari in sede di verifica, hanno chiaramente riscontrato ed accertato che le fatture emesse per € 20.587,04 erano inferiori alle somme percepite dall'Appellata pari ad € 59.131,54. Detti fatti non sono stati minimamente confutati in sentenza, dove il Giudice semplicemente allude ad un contrasto tra la posizione creditoria vantata dall'Appellata nei confronti di coloro i quali hanno, con propria denuncia, dichiarato di aver effettuato delle dazioni di denaro contante e le somme ricondotte a tassazione in virtù di una accertata omessa fatturazione di dette somme. Del resto in uno dei due ricorsi per decreto, in particolare nel ricorso 2483/2018, si evince che a base della richiesta monitoria non ci sono fatture emesse, ma un “verbale di riconoscimento di debito” che evidentemente era stato redatto proprio per supplire alla omessa fatturazione. Risulta evidente che il “riconoscimento di debito” non era affatto una garanzia, ma un sistema volto a creare un titolo idoneo, ma soprattutto non imponibile, da porre a base di un eventuale procedimento monitorio per il recupero di tutto ciò che non si era inteso fatturare.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia e, pertanto in riforma della sentenza appellata, conferma la legittimità dell''avviso di accertamento TDY03T100305/2022 condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 750 per ambedue i gradi di giudizio oltre oneri e accessori con distrazione se richiesta