Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Panificio Pasticceria SS 1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Abbene e Mattia Menotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Savignone, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. n. 52365 del 28.8.2024, recante la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di AUA per emissioni in atmosfera;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
del provvedimento n. 833 del 31.3.2025, recante l’autorizzazione unica ambientale per i comparti emissioni in atmosfera e acustica, nella parte in cui impone prescrizioni per le acque reflue della linea produttiva di gastronomia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, la dott.ssa LI TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 25 novembre 2024 Panificio Pasticceria SS 1 s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, SS) ha impugnato la nota in data 28 agosto 2024 con cui la Città Metropolitana di Genova ha dichiarato irricevibile l’istanza di AUA per emissioni in atmosfera riguardante lo stabilimento sito in Savignone, per mancato pagamento degli oneri istruttori e per carenza di alcune informazioni, ed ha contestualmente chiesto alla società di presentare domanda di autorizzazione anche per lo scarico di acque reflue industriali.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’allegato “A” della L.R. n. 29/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di presupposti e di motivazione. Travisamento . L’Amministrazione metropolitana avrebbe illegittimamente imposto all’impresa di munirsi del titolo autorizzativo per lo scarico di reflui industriali, trascurando che sussisterebbero i presupposti per l’assimilazione agli scarichi domestici in base alla normativa regionale. Segnatamente, la scheda 1 dell’allegato “A” alla L.R. n. 29/2007 equiparerebbe le acque reflue delle attività di panetteria e di gastronomia a quelle domestiche senza alcun limite quantitativo e/o dimensionale, con conseguente irrilevanza di entrambe le tipologie di produzioni anche se svolte nel medesimo opificio (per il principio 0 + 0 = 0). Inoltre, risulterebbe insignificante il fatto che i prodotti preparati nello stabilimento non siano destinati esclusivamente alla vendita diretta. Parimenti, sarebbe ininfluente il numero complessivo di lavoratori impiegati nell’insediamento produttivo, trattandosi di elemento rilevante per le sole attività indicate nella scheda 2 dell’allegato “A” alla L.R. n. 29/2007.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’allegato “A” della L.R. n. 29/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposti. Difetto di motivazione. Travisamento. Ulteriore profilo . L’ente locale si sarebbe pronunciato ultra petitum ed in difetto istruttorio, asserendo apoditticamente la necessità dell’autorizzazione per lo scarico industriale sulla scorta della relazione tecnica prodotta da SS per il rilascio dell’AUA ai fini delle emissioni in atmosfera.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’allegato “A” della L.R. n. 29/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di presupposti e di motivazione. Omessa comunicazione dei motivi ostativi . L’Amministrazione non avrebbe inviato all’operatore economico la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990, impedendogli così di presentare osservazioni e documenti.
La Città Metropolitana di Genova si è costituita in giudizio con atto di stile, instando per la reiezione dell’impugnativa. Con successiva memoria l’ente ha eccepito il difetto di lesività dell’atto gravato e, in ogni caso, ne ha difeso la piena legittimità.
Con ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato e depositato il 20 maggio 2025, SS ha impugnato il provvedimento in data 31 marzo 2025, recante l’autorizzazione unica ambientale con prescrizioni. In particolare, l’esponente ha contestato l’AUA nella parte in cui le ha imposto l’adozione di misure per le acque reflue della linea di gastronomia, articolando i seguenti motivi aggiunti:
I) Illegittimità in via propria e/o derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo . L’autorizzazione risulterebbe affetta dai medesimi vizi inficianti la nota oppugnata con il gravame introduttivo.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’allegato “A” della L.R. n. 29/2007 e in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di presupposti e di motivazione. Travisamento . La Città Metropolitana avrebbe misconosciuto che, come l’attività di panificazione, anche quella di gastronomia non sarebbe soggetta ad alcun regime autorizzativo in tema di scarichi idrici in base alla scheda 1, rigo 8, dell’allegato “A” alla L.R. n. 29/2007, applicando erroneamente criteri eterogenei tratti dalle diverse schede del predetto allegato “A”. In particolare, per l’assimilazione dello scarico industriale a quello domestico, l’Amministrazione avrebbe richiesto il requisito della esclusiva vendita e/o somministrazione diretta, non previsto dalla normativa; avrebbe fatto riferimento alla soglia dimensionale di quattro addetti, posta nella scheda 2 per la produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei, non preparati da SS; avrebbe richiamato il numero degli addetti della fabbrica, nella specie inconferente, in quanto attinente esclusivamente alle differenti attività ricadenti nella scheda 2; avrebbe incomprensibilmente citato il regolamento CE n. 852/2004; avrebbe impropriamente valorizzato la generazione di flussi da due attività industriali, peraltro condotte in immobili distinti, dato che le acque effluenti da ambedue le linee produttive risulterebbero equiparate ex lege ai reflui domestici.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’allegato “A” della L.R. n. 29/2007 e in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. del d.p.r. n. 59/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di presupposti e di motivazione. Travisamento. Ulteriore profilo . L’Amministrazione avrebbe impartito prescrizioni per gli scarichi idrici in assenza di domanda dell’impresa e senza disporre di documentazione relativa al comparto in questione.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. La Città metropolitana ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, si rileva che la nota di archiviazione dell’istanza di AUA inizialmente impugnata dalla ricorrente è stata superata dal provvedimento di autorizzazione unica ambientale per i comparti emissioni in atmosfera e acustica, con prescrizioni anche per le acque reflue della linea produttiva di gastronomia. Pertanto, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Il primo motivo del ricorso ex art. 43 c.p.a., nella parte in cui recepisce il primo mezzo del gravame introduttivo, ed il secondo motivo aggiunto, scrutinabili congiuntamente per la loro sostanziale identità contenutistica, non meritano condivisione.
La ricorrente sostiene che l’attività svolta nello stabilimento di Savignone non sarebbe sottoposta alla disciplina autorizzativa in tema di scarichi idrici, lamentando l’imposizione di misure cautelative per le acque reflue della produzione gastronomica, consistenti nella gestione quali rifiuti liquidi e, quindi, nello smaltimento attraverso un operatore autorizzato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, costituiscono acque reflue industriali, necessitanti di autorizzazione ex artt. 124 e ss. del d.lgs. n. 152 per l’immissione in fognatura (previo trattamento depurativo), quelle “ scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ”. Tuttavia, l’art. 101, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che le acque reflue non provenienti da un insediamento residenziale, aventi qualità equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale, sono assimilate a queste ultime, con la conseguenza che i relativi scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, in deroga alla regola generale (in argomento cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 25 luglio 2023, n. 774).
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 29/2007, le acque reflue industriali che possiedono le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all’allegato “A” alla stessa legge si considerano equiparate a quelle domestiche, sicché l’impresa non necessita di titolo autorizzativo dello scarico idrico. Il suddetto allegato “A” è composto da tre schede contenenti i criteri di assimilabilità delle acque: la scheda 1 elenca tassativamente le attività i cui scarichi sono parificati tout court a quelli casalinghi, a prescindere da qualunque soglia dimensionale; la scheda 2 individua alcune categorie di produzioni e di servizi, per i quali l’assimilazione opera al di sotto di parametri di grandezza prestabiliti; infine, la scheda 3 prevede la classificabilità in termini simil-domestici, indipendentemente dalla tipologia di attività economica, qualora siano rispettati numerosi valori limite e non siano utilizzate sostanze pericolose.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, lo stabilimento savignonese di SS è adibito alla lavorazione industriale sia di prodotti di panetteria, sia di prodotti di gastronomia (principalmente torte salate). Le due linee di produzione sono indipendenti, essendo allocate in reparti diversi e condividendo esclusivamente i forni di cottura e le utenze (v. relazione tecnica sugli scarichi idrici del 25.10.2024, sub doc. 1 delle produzioni della resistente in data 19.12.2024).
Orbene, l’attività di “ produzione dei prodotti di panetteria ” è annoverata al rigo 1 della scheda 1 dell’allegato “A”: sicché, come riconosciuto anche dalla Città Metropolitana, lo scarico industriale della linea produttiva di panificazione è assimilato a quello domestico.
Contrariamente alla tesi attorea, invece, la produzione industriale di cibi pronti di gastronomia non è contemplata nella lista della scheda 1.
In particolare, alla stregua del canone ermeneutico letterale, la linea produttiva in questione non è riconducibile alle attività indicate al rigo 8, ossia “ Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, gastronomie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine ”. Infatti, la norma fa chiaramente riferimento alle “ rosticcerie ” e agli altri esercizi pubblici in cui si preparano e si vendono al minuto vivande calde o fredde, per la consumazione in loco e/o per l’asporto.
Nel caso in esame, invece, la preparazione gastronomica viene effettuata in una struttura adibita alla produzione su larga scala, con destinazione dei prodotti ai canali della media e grande distribuzione. Dunque, non si tratta di un esercizio artigianale di “ gastronomia ”, né la fabbrica potrebbe essere accomunata ad un locale gastronomico per il mero fatto che SS svolge in situ anche vendita diretta agli utenti mediante distributori automatici.
Sempre sotto il profilo della littera legis , tale interpretazione si ricava, altresì, dalle altre fattispecie enumerate nella scheda 1. Segnatamente, per includere fra gli scarichi domestico-assimilati quelli dell’attività di panificazione svolta (anche) con processi produttivi industriali, il legislatore regionale ha adoperato la locuzione “ produzione dei prodotti di panetteria ” e non la semplice indicazione di panificio. Per le restanti attività di preparazione di alimenti (pasticceria, fette biscottate, paste, prodotti farinacei, gelati, etc.), gli scarichi idrici sono equiparati a quelli di casa soltanto nelle ipotesi di “ esclusiva vendita diretta ” al consumatore finale (v. righi 2, 3, 4, 10 e 15), sicché, a contrario , ricadono nel regime autorizzativo ordinario se la produzione avviene per la vendita all’ingrosso a negozi e supermercati.
La riferita opzione esegetica trova, poi, conferma sul piano logico-sistematico e della ratio normativa. Invero, tranne che per la panificazione, la quale è caratterizzata dall’impiego di pochi semplici ingredienti, le acque reflue provenienti dalla lavorazione industriale degli altri cibi non possiedono il minimo carico inquinante degli scarichi domestici, ma hanno un impatto ambientale ben più significativo, occorrendo pertanto un apposito trattamento di rimozione dei contaminanti (per lo stabilimento dell’esponente si pensi, ad esempio, ai reflui della salamoia derivanti dal lavaggio delle olive, oppure alle acque utilizzate per sgrassare i contenitori nei quali vengono amalgamati i componenti delle torte salate: v. pag. 5 della relazione tecnica sugli scarichi idrici del 25.10.2024). Per tale ragione, le acque reflue impiegate nelle lavorazioni dell’industria alimentare sono assimilate a quelle domestiche – e, conseguentemente, esentate dal titolo abilitativo – soltanto negli stringenti limiti fissati dalle schede 2 e 3, che riguardano insediamenti produttivi di dimensioni ridottissime (con massimo quattro addetti), oppure ipotesi in cui i liquidi reflui presentano parametri (di temperatura, pH, solidi sospesi, grassi, tensioattivi, etc.) inferiori a determinate soglie di valore.
Pertanto, l’oppugnato provvedimento impositivo di prescrizioni per le acque reflue industriali della linea di gastronomia si rivela immune dai vizi denunciati, poiché la produzione di cibi pronti nell’opificio di SS non costituisce una “ gastronomia ” in base alla scheda 1 dell’allegato “A” alla L.R. n. 29/2007; né rientra nelle fattispecie di cui alla scheda 2, essendovi un numero di addetti superiore a quattro (complessivamente trenta lavoratori), oppure di cui alla scheda 3, non risultando rispettati i valori ivi stabiliti.
Del resto, come evidenziato dalla difesa metropolitana, la significatività del carico inquinante dei liquidi effluenti dallo stabilimento si evince dal trattamento di “disoleazione” spontaneamente attuato dall’impresa prima di immettere i reflui nella rete fognaria, onde evitare che formazioni solide originate dai grassi in emulsione ostruiscano le condutture idrauliche (v. pag. 7 della relazione tecnica sugli scarichi idrici del 25.10.2024).
3. Sia il primo mezzo del ricorso ex art. 43 c.p.a., nella parte in cui richiama i motivi secondo e terzo del gravame introduttivo, sia il terzo mezzo aggiunto, esaminabili unitariamente per affinità tematica, sono inaccoglibili.
Successivamente alla nota del 28 agosto 2024 l’Amministrazione metropolitana, ricevuto da SS il pagamento degli oneri dovuti (doc. 3 delle produzioni della resistente in data 5.12.2024), ha dato corso all’istruttoria sull’istanza di autorizzazione unica ambientale. Segnatamente, i funzionari dell’ente hanno incontrato i rappresentanti aziendali ed acquisito dalla ricorrente le relazioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera, all’impatto acustico ed agli scarichi idrici (v. doc. 4 ricorrente). Indi, in data 19 dicembre 2024 la Città Metropolitana ha convocato la conferenza di servizi, all’esito della quale ha rilasciato l’oppugnata AUA con prescrizioni.
Dunque, contrariamente all’assunto ricorsuale, le garanzie partecipative della società sono state rispettate, perché l’Amministrazione le ha assicurato il contraddittorio anche sulla questione dell’obbligo di titolo abilitativo per le acque reflue dell’insediamento.
Inoltre, la Città Metropolitana ha raccolto tutti gli elementi istruttori occorrenti per definire, tra l’altro, la pratica relativa al comparto scarichi idrici, in quanto l’operatore economico ha sanato le carenze del sintetico rapporto inizialmente allegato all’istanza di AUA del 6 agosto 2024 (doc. 2 ricorrente), trasmettendo approfondite relazioni per i tre settori oggetto di indagine, tra cui quella sulle acque reflue datata 25 ottobre 2024 (v. doc. 1 delle produzioni della resistente in data 19.12.2024).
Infine, non coglie nel segno la tesi attorea secondo cui la Città Metropolitana, non avendo SS esplicitamente domandato il titolo per gli scarichi idrici, si sarebbe dovuta limitare ad assentire l’AUA per il comparto emissioni, senza impartire prescrizioni per le acque reflue industriali. Invero, poiché dalla linea di gastronomia dello stabilimento provengono reflui non assimilabili a quelli domestici e, quindi, non riversabili direttamente nella pubblica fognatura ( supra , § 2), l’Autorità procedente ha legittimamente disposto le necessarie modalità gestionali di tali acque, in modo da permettere all’impresa l’esercizio dell’attività produttiva e, al contempo, garantire la tutela dell’ambiente.
4. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo dev’essere dichiarato improcedibile, mentre il gravame in aggiunzione si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
5. In considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’impugnativa, come in epigrafe proposta, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI TI | LU RB |
IL SEGRETARIO