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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1541/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1541/2024 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA e domiciliato presso lo studio professionale del primo difensore in Biella ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliato presso l'
[...]
Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 06/05/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 20/09/2024, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
pagina 1 di 6 Rappresenta il ricorrente di aver lavorato:
- 257 giorni durante l'anno scolastico 2017/18, maturando 21,42 giorni di ferie e 2 di festività soppresse;
- 272 giorni durante l'anno scolastico 2018/19, maturando 22,67 giorni di ferie e 3 di festività soppresse;
- 261 giorni durante l'anno scolastico 2020/21, maturando 21,75 giorni di ferie e 2 di festività soppresse;
- 301 giorni durante l'anno scolastico 2021/22, maturando 25,08 giorni di ferie e 3 di festività soppresse;
- 303 giorni durante l'anno scolastico 2022/23, maturando 25,25 giorni di ferie e 3 di festività soppresse;
corrispondenti ad un importo complessivo, secondo conteggi allegati, di euro 9.203,25, al pagamento del quale chiede sia condannato il CP_1 convenuto.
- Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo il ricorrente fruito delle ferie secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
pagina 2 di 6 - Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande CP_1 del ricorrente, allegando che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili ad eccezione di 9,66 giorni per l'a.s. 2020/21, sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.”, cosicché, per gli aa.ss. 2017/18 (in cui il ricorrente aveva altresì goduto di 4 giorni di ferie su sua richiesta), 2018/19 e 2021/22, alcun giorno di ferie residuava quale differenza tra quelli maturati e quelli fruibili nei periodi di sospensione, e che, per l'a.s. 2022/23, “in data 10.05.2023 la Dirigente scolastica p.t. con circolare interna n. 510 – prot. n. 3520 del 10.05.2023 (all. n. 11) invitava espressamente tutto il personale a tempo determinato con supplenza al 30.06- 31.08 e supplenza breve, a usufruire dei giorni di ferie residue, citando la normativa e comunicando che le ferie residue non usufruite non potevano essere monetizzate”.
- Il eccepiva inoltre l'erroneità della quantificazione dell'importo CP_1 dovuto per ciascun giorno di ferie sostenendo l'indebita inclusione, nel calcolo effettuato dal ricorrente, della retribuzione professionale docenti.
- Con note autorizzate, parte ricorrente ha riconosciuto che per l'a.s. 2022/23 vanno scomputati dalla domanda 11 giorni di giugno successivi alla citata circolare, corrispondenti al periodo di sospensione delle attività didattiche successivo alla circolare stessa e al netto dei giorni in cui il ricorrente aveva svolto attività lavorativa. Ha pertanto ridotto la pretesa per l'a.s. 2022/23 a gg 17,25, pari a euro 1.234,58, e il petitum complessivo ad euro 7.968,67.
- In sede di discussione il ricorrente ha insistito sulle proprie domande richiamandosi al ricorso introduttivo ed alle note autorizzate. Parte resistente ha insistito per il rigetto richiamandosi alla memoria e alle note autorizzate.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente, nei limiti della riduzione di 11 giorni per l'a.s. 2022/23 formulata nel corso del giudizio, e detratti ulteriori 4 giorni per ferie effettivamente godute nell'a.s. 2017/2018, sono fondate ed il ricorso pagina 3 di 6 deve pertanto essere accolto.
- Deve innanzi tutto rilevarsi che l'eccezione del in ordine al fatto CP_1 che non risultano giorni di ferie da fruire per gli aa.ss. indicati rispetto a quelli già usufruiti nei giorni di sospensione di attività didattiche, si fonda unicamente su quanto attestato/documentato dagli istituti presso cui il ricorrente ha prestato servizio, che tuttavia si sono limitati ad affermare la fruizione di giorni di ferie su richiesta specifica in n. di 4 per l'a.s. 2017/18, e a computare quali ferie godute i giorni di sospensione delle lezioni risultanti dal calendario regionale.
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , non può tuttavia essere CP_1 accolta per le ragioni espresse dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, a cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
- Discende da tali premesse, non avendo il né provato né allegato CP_1 di aver inutilmente invitato il docente - se non in data 10/05/2023, quando residuavano, sino al 30 giugno, solo 11 giorni di effettiva sospensione delle attività didattiche come allegato dal ricorrente nelle note autorizzate e non contestato dal - a godere delle ferie nei CP_1 periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in pagina 4 di 6 caso contrario, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, la conseguenza che dal numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico dovranno essere scomputati solo quelli specificamente richiesti.
- Tra questi ultimi devono essere inclusi i 4 giorni che il dirigente dell'istituto Masotto ha dichiarato essere stati goduti dal ricorrente nelle date 19/04/2018, 20/04/2018, 04/06/2018 e 05/06/2018, che non risultano compresi in periodo di sospensione delle attività didattiche, posto che la circostanza era stata allegata in memoria (pag. 4) e non era stata contestata in prima udienza dalla parte ricorrente, cosicché la contestazione di cui alle note conclusive risulta tardiva.
- Risulta pertanto dovuto il pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute per gg. 19,42 per l'a.s. 2017/18 (pari ad euro 1.355,71), gg. 25,67 per l'a.s. 2018/19 (pari ad € 1.836,96), gg. 23,75 per l'a.s. 2020/21 (pari ad € 1.699,79), gg. 28,08 per l'a.s. 2021/22 (pari ad € 2.009,92), gg. 17,25 per l'a.s. 2022/23 (pari ad € 1.234,58).
- Corretto appare infatti il calcolo operato dal ricorrente per determinare l'importo dovuto per singola giornata, includendo in esso la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine (si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20).
- Il deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 8.136,96 risultante dalla somma di quelli sopra indicati pagina 5 di 6 per ciascun anno scolastico, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. L'importo complessivo indicato in note conclusive dal ricorrente appare invero frutto di errore di calcolo, avendo detratto dalla somma complessiva richiesta in ricorso non l'equivalente degli 11 giorni rinunciati per l'a.s. 2022/23, ma l'importo effettivamente dovuto per i residui 17,25 gg. Tuttavia la domanda risulta chiaramente diretta ad ottenere il pagamento di tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, come risulta evidente dalle medesime note ove si richiede di riconoscere totalmente i giorni da liquidare eventualmente rimettendone la quantificazione alla . Controparte_3
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'importo lordo di euro 8.136,96 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 3.618,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 06/05/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1541/2024 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA e domiciliato presso lo studio professionale del primo difensore in Biella ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliato presso l'
[...]
Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 06/05/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 20/09/2024, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
pagina 1 di 6 Rappresenta il ricorrente di aver lavorato:
- 257 giorni durante l'anno scolastico 2017/18, maturando 21,42 giorni di ferie e 2 di festività soppresse;
- 272 giorni durante l'anno scolastico 2018/19, maturando 22,67 giorni di ferie e 3 di festività soppresse;
- 261 giorni durante l'anno scolastico 2020/21, maturando 21,75 giorni di ferie e 2 di festività soppresse;
- 301 giorni durante l'anno scolastico 2021/22, maturando 25,08 giorni di ferie e 3 di festività soppresse;
- 303 giorni durante l'anno scolastico 2022/23, maturando 25,25 giorni di ferie e 3 di festività soppresse;
corrispondenti ad un importo complessivo, secondo conteggi allegati, di euro 9.203,25, al pagamento del quale chiede sia condannato il CP_1 convenuto.
- Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo il ricorrente fruito delle ferie secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
pagina 2 di 6 - Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande CP_1 del ricorrente, allegando che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili ad eccezione di 9,66 giorni per l'a.s. 2020/21, sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.”, cosicché, per gli aa.ss. 2017/18 (in cui il ricorrente aveva altresì goduto di 4 giorni di ferie su sua richiesta), 2018/19 e 2021/22, alcun giorno di ferie residuava quale differenza tra quelli maturati e quelli fruibili nei periodi di sospensione, e che, per l'a.s. 2022/23, “in data 10.05.2023 la Dirigente scolastica p.t. con circolare interna n. 510 – prot. n. 3520 del 10.05.2023 (all. n. 11) invitava espressamente tutto il personale a tempo determinato con supplenza al 30.06- 31.08 e supplenza breve, a usufruire dei giorni di ferie residue, citando la normativa e comunicando che le ferie residue non usufruite non potevano essere monetizzate”.
- Il eccepiva inoltre l'erroneità della quantificazione dell'importo CP_1 dovuto per ciascun giorno di ferie sostenendo l'indebita inclusione, nel calcolo effettuato dal ricorrente, della retribuzione professionale docenti.
- Con note autorizzate, parte ricorrente ha riconosciuto che per l'a.s. 2022/23 vanno scomputati dalla domanda 11 giorni di giugno successivi alla citata circolare, corrispondenti al periodo di sospensione delle attività didattiche successivo alla circolare stessa e al netto dei giorni in cui il ricorrente aveva svolto attività lavorativa. Ha pertanto ridotto la pretesa per l'a.s. 2022/23 a gg 17,25, pari a euro 1.234,58, e il petitum complessivo ad euro 7.968,67.
- In sede di discussione il ricorrente ha insistito sulle proprie domande richiamandosi al ricorso introduttivo ed alle note autorizzate. Parte resistente ha insistito per il rigetto richiamandosi alla memoria e alle note autorizzate.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente, nei limiti della riduzione di 11 giorni per l'a.s. 2022/23 formulata nel corso del giudizio, e detratti ulteriori 4 giorni per ferie effettivamente godute nell'a.s. 2017/2018, sono fondate ed il ricorso pagina 3 di 6 deve pertanto essere accolto.
- Deve innanzi tutto rilevarsi che l'eccezione del in ordine al fatto CP_1 che non risultano giorni di ferie da fruire per gli aa.ss. indicati rispetto a quelli già usufruiti nei giorni di sospensione di attività didattiche, si fonda unicamente su quanto attestato/documentato dagli istituti presso cui il ricorrente ha prestato servizio, che tuttavia si sono limitati ad affermare la fruizione di giorni di ferie su richiesta specifica in n. di 4 per l'a.s. 2017/18, e a computare quali ferie godute i giorni di sospensione delle lezioni risultanti dal calendario regionale.
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , non può tuttavia essere CP_1 accolta per le ragioni espresse dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, a cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
- Discende da tali premesse, non avendo il né provato né allegato CP_1 di aver inutilmente invitato il docente - se non in data 10/05/2023, quando residuavano, sino al 30 giugno, solo 11 giorni di effettiva sospensione delle attività didattiche come allegato dal ricorrente nelle note autorizzate e non contestato dal - a godere delle ferie nei CP_1 periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in pagina 4 di 6 caso contrario, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, la conseguenza che dal numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico dovranno essere scomputati solo quelli specificamente richiesti.
- Tra questi ultimi devono essere inclusi i 4 giorni che il dirigente dell'istituto Masotto ha dichiarato essere stati goduti dal ricorrente nelle date 19/04/2018, 20/04/2018, 04/06/2018 e 05/06/2018, che non risultano compresi in periodo di sospensione delle attività didattiche, posto che la circostanza era stata allegata in memoria (pag. 4) e non era stata contestata in prima udienza dalla parte ricorrente, cosicché la contestazione di cui alle note conclusive risulta tardiva.
- Risulta pertanto dovuto il pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute per gg. 19,42 per l'a.s. 2017/18 (pari ad euro 1.355,71), gg. 25,67 per l'a.s. 2018/19 (pari ad € 1.836,96), gg. 23,75 per l'a.s. 2020/21 (pari ad € 1.699,79), gg. 28,08 per l'a.s. 2021/22 (pari ad € 2.009,92), gg. 17,25 per l'a.s. 2022/23 (pari ad € 1.234,58).
- Corretto appare infatti il calcolo operato dal ricorrente per determinare l'importo dovuto per singola giornata, includendo in esso la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine (si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20).
- Il deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 8.136,96 risultante dalla somma di quelli sopra indicati pagina 5 di 6 per ciascun anno scolastico, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. L'importo complessivo indicato in note conclusive dal ricorrente appare invero frutto di errore di calcolo, avendo detratto dalla somma complessiva richiesta in ricorso non l'equivalente degli 11 giorni rinunciati per l'a.s. 2022/23, ma l'importo effettivamente dovuto per i residui 17,25 gg. Tuttavia la domanda risulta chiaramente diretta ad ottenere il pagamento di tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, come risulta evidente dalle medesime note ove si richiede di riconoscere totalmente i giorni da liquidare eventualmente rimettendone la quantificazione alla . Controparte_3
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'importo lordo di euro 8.136,96 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 3.618,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 06/05/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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