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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2701/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2701/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERLINI Parte_1 C.F._1
MA e dell'avv. CIANCIA SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERLINI MA Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. CIANCIA SILVIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti danno atto che la casa coniugale, sita in Formigine, frazione Tabina di Magreta (Mo)
via Don RA n. 340, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata e nella disponibilità del Sig. , che ne diverrà unico proprietario in virtù delle Parte_1
condizioni di cui ai punti successivi. L'immobile risulta essere costituito da porzione di fabbricato ad uso civile comprendente:
- un appartamento al piano secondo, composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere, un bagno e un balcone;
- un'autorimessa pertinenziale al piano terra.
La consistenza immobiliare è censita al NCEU del Comune di Formigine (MO), al foglio 11
mappale 236, sub. 39, Via Don EP RA, p. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 3,5, superficie catastale totale 70 mq totale escluse aree scoperte 68 mq, rendita euro 343,44 e sub. 21, via
Don EP RA, p. T, cat. C/6, cl. 8, mq 13, superficie catastale totale 14 mq, rendita euro 44,98.
L'immobile è pervenuto ai coniugi in virtù di atto di compravendita Notaio del Per_1
16.10.2024 (Rep. 9594 – Raccolta n. 7395, registrato a Modena il 21.10.2024 n. 26659 serie 1T
e trascritto a Modena il 22.10.2024 al n. 30216 R.G. e nr. 22516 R.P.).
3) La sig.r , anche a tacitazione di ogni e futura questione patrimoniale insorta Controparte_1
nel corso del matrimonio, si impegna a trasferire al marito, sig che accetta, Parte_1
la propria quota pari al 50% dell'immobile coniugale, sopra descritto, sito in Formigine (Mo)
via Don RA n. 340. Tale trasferimento immobiliare, che dovrà formalizzarsi entro 60
giorni dal deposito della sentenza di separazione, rientra nella regolamentazione dei rapporti economici attivi e passivi tra i coniugi ed è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
La proprietà di cui sopra, verrà dunque trasferita dalla moglie al marito Controparte_1
nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, Controparte_2
accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati.
Detto trasferimento, per tutte le ragioni già precisate, sarà pertanto esente da imposte di registro,
ipotecarie e catastali, tassa di archivio e bolli ai sensi all'art. 19 L.6 marzo 1987 n. 74,alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez.
Tributaria Civile, n. 31/2016, come meglio articolato e confermato da diverse pronunce da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E;
Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014). I coniugi a tal fine dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni dell'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per tutti gli atti funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione.
Le spese notarili di tale trasferimento saranno a carico del sig. parte Parte_1
acquirente.
4) Il sig. , a fronte di quanto previsto al punto 3), si accollerà divenendone Parte_1
così unico titolare, il residuo debito per il mutuo ipotecario contratto dai coniugi con l'istituto di credito per l'acquisto dell'immobile, sito in Formigine (Mo) via Don CP_3
RA n. 340 (mutuo contratto con atto Notaio del 16.10.2024, Rep. 9595, Per_1
Raccolta n. 7396 (reg. il 21.10.2024 n. 26660-1T, trascritto il 22.10.2024 al n. gen. 30217 part. 4900). In tal modo, il sig , a partire dal trasferimento immobiliare, divenendo Parte_1
unico proprietario dell'immobile, si farà così carico integralmente di tutte le successive rate del mutuo. Il sig garantisce, altresì, sin d'ora alla sig.r che una Parte_1 Controparte_1 volta raggiunto il pagamento del 20% dell'importo di mutuo erogato (indicativamente nel mese di giugno 2033), si attiverà con la Banc per il perfezionamento della pratica bancaria CP_3
di accollo liberatorio della sig.r . Controparte_1
5) La Sig.ra ha già provveduto a lasciare l'immobile coniugale, con impegno a Controparte_1
trasferire la propria residenza entro 30 giorni dall'atto di trasferimento, con consegna delle chiavi in occasione dell'atto notarile, impegnandosi fino ad allora ad accedere all'immobile solo previo avviso al sig. . Dall'uscita dell'abitazione e fino alla stipula dell'atto Parte_1
definitivo di compravendita, le parti concordano che tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale, le spese relative alle utenze, tari e ogni altra spesa attinente all'immobile saranno sostenute in via esclusiva dal sig. , mentre le spese straordinarie saranno a Parte_1
carico di entrambi i proprietari.
6) A decorrere dalla data di trasferimento dell'immobile, il signor diverrà Parte_1
proprietario unico ed esclusivo dell'intero compendio immobiliare sopra menzionato e rinuncerà, in via definitiva, a richiedere qualsivoglia contributo, quale che ne sia il titolo, alla sig.ra ivi comprese le spese, anche di ristrutturazione dell'immobile e/o qualsiasi CP_1
diverso titolo ad esso collegato. La sig.ra rinuncia, al perfezionarsi dell'atto di CP_1
trasferimento della quota immobiliare a favore del sig. ad ogni pretesa e/o Parte_1
rivendicazione a qualsivoglia titolo nei confronti del signo stesso, ivi compresa ogni Parte_1
richiesta di rimborso di somme dalla stessa versate, in costanza di rapporto di coniugio, per l'acquisto e/o la manutenzione dell'immobile medesimo.
7) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, percependo un proprio reddito adeguato e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
8) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto. Le parti si obbligano dunque a adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente l'immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti precisano altresì che tutte le obbligazioni qui assunte devono considerarsi inscindibili e, pertanto, ciascuna parte potrà ritenersi adempiente solo se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata e si impegnano a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
9) Le spese del presente procedimento saranno sostenute dalle parti in quote uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a DÒ (LE) il Parte_1
26/11/1988 e nata a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GALATONE (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2021, atto n.11, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2701/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERLINI Parte_1 C.F._1
MA e dell'avv. CIANCIA SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERLINI MA Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. CIANCIA SILVIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti danno atto che la casa coniugale, sita in Formigine, frazione Tabina di Magreta (Mo)
via Don RA n. 340, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata e nella disponibilità del Sig. , che ne diverrà unico proprietario in virtù delle Parte_1
condizioni di cui ai punti successivi. L'immobile risulta essere costituito da porzione di fabbricato ad uso civile comprendente:
- un appartamento al piano secondo, composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere, un bagno e un balcone;
- un'autorimessa pertinenziale al piano terra.
La consistenza immobiliare è censita al NCEU del Comune di Formigine (MO), al foglio 11
mappale 236, sub. 39, Via Don EP RA, p. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 3,5, superficie catastale totale 70 mq totale escluse aree scoperte 68 mq, rendita euro 343,44 e sub. 21, via
Don EP RA, p. T, cat. C/6, cl. 8, mq 13, superficie catastale totale 14 mq, rendita euro 44,98.
L'immobile è pervenuto ai coniugi in virtù di atto di compravendita Notaio del Per_1
16.10.2024 (Rep. 9594 – Raccolta n. 7395, registrato a Modena il 21.10.2024 n. 26659 serie 1T
e trascritto a Modena il 22.10.2024 al n. 30216 R.G. e nr. 22516 R.P.).
3) La sig.r , anche a tacitazione di ogni e futura questione patrimoniale insorta Controparte_1
nel corso del matrimonio, si impegna a trasferire al marito, sig che accetta, Parte_1
la propria quota pari al 50% dell'immobile coniugale, sopra descritto, sito in Formigine (Mo)
via Don RA n. 340. Tale trasferimento immobiliare, che dovrà formalizzarsi entro 60
giorni dal deposito della sentenza di separazione, rientra nella regolamentazione dei rapporti economici attivi e passivi tra i coniugi ed è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
La proprietà di cui sopra, verrà dunque trasferita dalla moglie al marito Controparte_1
nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, Controparte_2
accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati.
Detto trasferimento, per tutte le ragioni già precisate, sarà pertanto esente da imposte di registro,
ipotecarie e catastali, tassa di archivio e bolli ai sensi all'art. 19 L.6 marzo 1987 n. 74,alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez.
Tributaria Civile, n. 31/2016, come meglio articolato e confermato da diverse pronunce da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E;
Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014). I coniugi a tal fine dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni dell'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per tutti gli atti funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione.
Le spese notarili di tale trasferimento saranno a carico del sig. parte Parte_1
acquirente.
4) Il sig. , a fronte di quanto previsto al punto 3), si accollerà divenendone Parte_1
così unico titolare, il residuo debito per il mutuo ipotecario contratto dai coniugi con l'istituto di credito per l'acquisto dell'immobile, sito in Formigine (Mo) via Don CP_3
RA n. 340 (mutuo contratto con atto Notaio del 16.10.2024, Rep. 9595, Per_1
Raccolta n. 7396 (reg. il 21.10.2024 n. 26660-1T, trascritto il 22.10.2024 al n. gen. 30217 part. 4900). In tal modo, il sig , a partire dal trasferimento immobiliare, divenendo Parte_1
unico proprietario dell'immobile, si farà così carico integralmente di tutte le successive rate del mutuo. Il sig garantisce, altresì, sin d'ora alla sig.r che una Parte_1 Controparte_1 volta raggiunto il pagamento del 20% dell'importo di mutuo erogato (indicativamente nel mese di giugno 2033), si attiverà con la Banc per il perfezionamento della pratica bancaria CP_3
di accollo liberatorio della sig.r . Controparte_1
5) La Sig.ra ha già provveduto a lasciare l'immobile coniugale, con impegno a Controparte_1
trasferire la propria residenza entro 30 giorni dall'atto di trasferimento, con consegna delle chiavi in occasione dell'atto notarile, impegnandosi fino ad allora ad accedere all'immobile solo previo avviso al sig. . Dall'uscita dell'abitazione e fino alla stipula dell'atto Parte_1
definitivo di compravendita, le parti concordano che tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale, le spese relative alle utenze, tari e ogni altra spesa attinente all'immobile saranno sostenute in via esclusiva dal sig. , mentre le spese straordinarie saranno a Parte_1
carico di entrambi i proprietari.
6) A decorrere dalla data di trasferimento dell'immobile, il signor diverrà Parte_1
proprietario unico ed esclusivo dell'intero compendio immobiliare sopra menzionato e rinuncerà, in via definitiva, a richiedere qualsivoglia contributo, quale che ne sia il titolo, alla sig.ra ivi comprese le spese, anche di ristrutturazione dell'immobile e/o qualsiasi CP_1
diverso titolo ad esso collegato. La sig.ra rinuncia, al perfezionarsi dell'atto di CP_1
trasferimento della quota immobiliare a favore del sig. ad ogni pretesa e/o Parte_1
rivendicazione a qualsivoglia titolo nei confronti del signo stesso, ivi compresa ogni Parte_1
richiesta di rimborso di somme dalla stessa versate, in costanza di rapporto di coniugio, per l'acquisto e/o la manutenzione dell'immobile medesimo.
7) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, percependo un proprio reddito adeguato e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
8) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto. Le parti si obbligano dunque a adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente l'immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti precisano altresì che tutte le obbligazioni qui assunte devono considerarsi inscindibili e, pertanto, ciascuna parte potrà ritenersi adempiente solo se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata e si impegnano a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
9) Le spese del presente procedimento saranno sostenute dalle parti in quote uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a DÒ (LE) il Parte_1
26/11/1988 e nata a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GALATONE (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2021, atto n.11, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale