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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. 269 dell'anno 2025 vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Viscomi
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gigliotti;
CP_1 C.F._2
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. depositato in data 21.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Catanzaro deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla CP_1 quale erano nati i figli il 20.11.2005, il 29.07.2009 e il 18.12.2010. Persona_1 Per_2 Persona_3
Essendo cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, chiedeva che venisse disposto l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso di sè. Chiedeva, inoltre, che il diritto/dovere di visita dei figli minori da parte del padre venisse regolato secondo le modalità specificatamente indicate in ricorso e chiedeva un contributo al mantenimento dei due figli minori in misura pari ad € 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, rilevando che , già maggiorenne, aveva iniziato sia Persona_1 pur saltuariamente a lavorare.
Si costituiva in giudizio , sostanzialmente condividendo le richieste formulate in ricorso in CP_1 relazione all'affidamento ed al collocamento dei figli minori. Quanto al suo esercizio del diritto/dovere di visita nei confronti dei figli minori eccepiva l'insufficienza degli incontri indicati in ricorso;
rispetto alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori, deduceva di poter corrispondere la sola somma di € 250,00 mensili, considerate le sue condizioni economiche, non avendo, a differenza della controparte, una stabile occupazione, essendo un piastrellista dai lavori saltuari e non rispondendo al vero la circostanza dedotta in ricorso secondo cui egli riceverebbe un compenso per l'assistenza prestata alla madre.
All'udienza del 7.05.2025 si procedeva all'audizione delle parti.
La ricorrente precisava di percepire mensilmente, oltre al proprio stipendio di circa € 1.100,00, Parte_1 anche una pensione di reversibilità di € 470,00, comunque insufficienti per far fronte alle esigenze dei tre figli atteso che, sempre con cadenza mensile, è gravata da una rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa dove abitano, pari ad € 630,00. Aggiungeva che il già da qualche mese stava corrispondendo un CP_1 contributo mensile di € 250,00 per i figli, insistendo affinché lo stesso venisse rideterminato per come richiesto nel ricorso.
Il resistente riferiva di percepire redditi per circa € 500/600,00 mensili dalla sua attività saltuaria di CP_1 piastrellista, negando di avere la disponibilità della pensione della madre e si dichiarava disposto a versare un maggiore contributo mensile pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza il Tribunale sollecitava il deposito da parte del resistente delle indicazioni e della documentazione reddituale-patrimoniale di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. (richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c.).
Così integrati gli atti di causa, è da ritenersi superfluo ogni approfondimento istruttorio richiesto da parte ricorrente, essendo già emersa in maniera sufficiente chiara la situazione economico-reddituale delle parti.
In particolare, con riferimento alla richiesta di indagini ex art. 473 bis.2 c.p.c., si evidenzia che le stesse risulterebbero – nel caso di specie – inutili nel poter meglio determinare i redditi delle parti rispetto a come già dichiarato e documentato dalle stesse, considerato soprattutto il tipo di attività svolta dal resistente, caratterizzata dalla saltuarietà ed essendo i relativi compensi difficilmente calcolabili mese per mese.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti in relazione all'affidamento ed al collocamento dei figli minori, sopra illustrate, fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, al riguardo essere ratificato.
Quanto al diritto/dovere di visita dei figli minori da parte del padre, ritiene il Collegio di dover estendere le previsioni indicate in ricorso, al fine di consentire un rafforzamento del rapporto padre/figli, rispetto al quale non sono state evidenziate, in ogni caso, delle conflittualità.
Appare, pertanto, maggiormente rispondente al preminente interesse dei figli minori disporre, salvo migliore accordo delle parti, che il diritto/dovere di visita dei minori da parte del padre sia così regolato: il padre trascorrerà con i figli minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; ad anni alterni il padre trascorrerà con i figli minori il 25/26 dicembre ovvero il 31 dicembre/1 gennaio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
nonché ad anni alterni la Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto), da concordare preventivamente con la madre. Quanto alla determinazione del contributo da parte del padre al mantenimento dei figli minori, ritiene equo il Tribunale fissarlo nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti. Va considerato, infatti, da una parte che la ricorrente è stabilmente occupata come dipendente presso l'attività commerciale “SCAMAR” con sede in Catanzaro, Viale Europa, con un reddito fisso mensile di circa € 1.100,00 e percepisce una pensione di reversibilità di poco meno di € 500,00 e sostiene una rata mensile di € 630,00 per il mutuo relativo all'acquisto della casa di abitazione. Dall'altro lato il resistente piastrellista dai lavori CP_1 saltuari, pur privo di reddito fisso, ha dichiarato di guadagnare dalla sua attività circa € 500/600,00 e, comunque, di lavorare 10-12 giorni al mese percependo circa € 70/80,00 a giornata, mentre sta già versando spontaneamente un contributo pari ad € 250,00 mensili e si è dichiarato disponibile ad aumentare la somma fino ad € 300,00.
Pertanto, superata qualche trascurabile incongruenza nelle dichiarazioni compiute dallo stesso e CP_1 tenuto conto della disponibilità manifestata da quest'ultimo, appare congruo fissare il contributo mensile per i due figli minori nei termini anzidetti.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3 collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
il diritto/dovere di visita dei minori da parte del padre è così regolato: il padre trascorrerà con i figli minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; ad anni alterni il padre trascorrerà con i figli minori il 25/26 dicembre ovvero il 31 dicembre/1 gennaio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
nonché ad anni alterni la Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto), da concordare preventivamente con la madre;
il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 2.07.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott. Francesco Damico, nominato con D.M. del 4.4.2025.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. 269 dell'anno 2025 vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Viscomi
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gigliotti;
CP_1 C.F._2
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. depositato in data 21.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Catanzaro deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla CP_1 quale erano nati i figli il 20.11.2005, il 29.07.2009 e il 18.12.2010. Persona_1 Per_2 Persona_3
Essendo cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, chiedeva che venisse disposto l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso di sè. Chiedeva, inoltre, che il diritto/dovere di visita dei figli minori da parte del padre venisse regolato secondo le modalità specificatamente indicate in ricorso e chiedeva un contributo al mantenimento dei due figli minori in misura pari ad € 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, rilevando che , già maggiorenne, aveva iniziato sia Persona_1 pur saltuariamente a lavorare.
Si costituiva in giudizio , sostanzialmente condividendo le richieste formulate in ricorso in CP_1 relazione all'affidamento ed al collocamento dei figli minori. Quanto al suo esercizio del diritto/dovere di visita nei confronti dei figli minori eccepiva l'insufficienza degli incontri indicati in ricorso;
rispetto alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori, deduceva di poter corrispondere la sola somma di € 250,00 mensili, considerate le sue condizioni economiche, non avendo, a differenza della controparte, una stabile occupazione, essendo un piastrellista dai lavori saltuari e non rispondendo al vero la circostanza dedotta in ricorso secondo cui egli riceverebbe un compenso per l'assistenza prestata alla madre.
All'udienza del 7.05.2025 si procedeva all'audizione delle parti.
La ricorrente precisava di percepire mensilmente, oltre al proprio stipendio di circa € 1.100,00, Parte_1 anche una pensione di reversibilità di € 470,00, comunque insufficienti per far fronte alle esigenze dei tre figli atteso che, sempre con cadenza mensile, è gravata da una rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa dove abitano, pari ad € 630,00. Aggiungeva che il già da qualche mese stava corrispondendo un CP_1 contributo mensile di € 250,00 per i figli, insistendo affinché lo stesso venisse rideterminato per come richiesto nel ricorso.
Il resistente riferiva di percepire redditi per circa € 500/600,00 mensili dalla sua attività saltuaria di CP_1 piastrellista, negando di avere la disponibilità della pensione della madre e si dichiarava disposto a versare un maggiore contributo mensile pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza il Tribunale sollecitava il deposito da parte del resistente delle indicazioni e della documentazione reddituale-patrimoniale di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. (richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c.).
Così integrati gli atti di causa, è da ritenersi superfluo ogni approfondimento istruttorio richiesto da parte ricorrente, essendo già emersa in maniera sufficiente chiara la situazione economico-reddituale delle parti.
In particolare, con riferimento alla richiesta di indagini ex art. 473 bis.2 c.p.c., si evidenzia che le stesse risulterebbero – nel caso di specie – inutili nel poter meglio determinare i redditi delle parti rispetto a come già dichiarato e documentato dalle stesse, considerato soprattutto il tipo di attività svolta dal resistente, caratterizzata dalla saltuarietà ed essendo i relativi compensi difficilmente calcolabili mese per mese.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti in relazione all'affidamento ed al collocamento dei figli minori, sopra illustrate, fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, al riguardo essere ratificato.
Quanto al diritto/dovere di visita dei figli minori da parte del padre, ritiene il Collegio di dover estendere le previsioni indicate in ricorso, al fine di consentire un rafforzamento del rapporto padre/figli, rispetto al quale non sono state evidenziate, in ogni caso, delle conflittualità.
Appare, pertanto, maggiormente rispondente al preminente interesse dei figli minori disporre, salvo migliore accordo delle parti, che il diritto/dovere di visita dei minori da parte del padre sia così regolato: il padre trascorrerà con i figli minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; ad anni alterni il padre trascorrerà con i figli minori il 25/26 dicembre ovvero il 31 dicembre/1 gennaio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
nonché ad anni alterni la Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto), da concordare preventivamente con la madre. Quanto alla determinazione del contributo da parte del padre al mantenimento dei figli minori, ritiene equo il Tribunale fissarlo nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti. Va considerato, infatti, da una parte che la ricorrente è stabilmente occupata come dipendente presso l'attività commerciale “SCAMAR” con sede in Catanzaro, Viale Europa, con un reddito fisso mensile di circa € 1.100,00 e percepisce una pensione di reversibilità di poco meno di € 500,00 e sostiene una rata mensile di € 630,00 per il mutuo relativo all'acquisto della casa di abitazione. Dall'altro lato il resistente piastrellista dai lavori CP_1 saltuari, pur privo di reddito fisso, ha dichiarato di guadagnare dalla sua attività circa € 500/600,00 e, comunque, di lavorare 10-12 giorni al mese percependo circa € 70/80,00 a giornata, mentre sta già versando spontaneamente un contributo pari ad € 250,00 mensili e si è dichiarato disponibile ad aumentare la somma fino ad € 300,00.
Pertanto, superata qualche trascurabile incongruenza nelle dichiarazioni compiute dallo stesso e CP_1 tenuto conto della disponibilità manifestata da quest'ultimo, appare congruo fissare il contributo mensile per i due figli minori nei termini anzidetti.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3 collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
il diritto/dovere di visita dei minori da parte del padre è così regolato: il padre trascorrerà con i figli minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; ad anni alterni il padre trascorrerà con i figli minori il 25/26 dicembre ovvero il 31 dicembre/1 gennaio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
nonché ad anni alterni la Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto), da concordare preventivamente con la madre;
il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 2.07.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott. Francesco Damico, nominato con D.M. del 4.4.2025.