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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1045/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1045/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata il [...] in [...]; Parte_1
, nata il [...] negli USA;
Parte_2
, nata il [...] negli USA;
Parte_3
pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. DROMI Eduardo ed elettivamente domiciliate in Roma, via Antonio
Gramsci n. 7
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.06.2024, le ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda le ricorrenti deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo ON
, cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Isernia (CB); costui, dopo essersi
[...] traferito in Brasile, si univa con e l'11.08.1905 diventava Per_2 Controparte_2
padre di;
il 30.11.1929, contraeva Persona_3 Parte_4
matrimonio con e dalla loro unione, il 4.03.1932, nasceva CP_3 Per_4
; il 22.01.1953, sposava e, il
[...] Persona_4 Persona_5
23.05.1958, generava;
il 2.10.1992, sposava Parte_1 Parte_1 Persona_6
e dalla loro unione nascevano due figlie: il 7.07.1998 e
[...] Parte_2 [...]
il 28.3.2000; Parte_3
- l'avo non si era mai naturalizzato ON ON
in Argentina, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- trattandosi di un caso di trasmissione di cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante
1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema corte con le sentenze n. 4466 e 4467 del 2009, il pagina 2 di 8 riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale e non amministrativa.
Le ricorrenti chiedevano dunque all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. Le ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno individuato - quale avo da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente ON
, cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Isernia (CB).
[...]
Costui, dopo essersi traferito in Brasile, si era unito con e Persona_7
l'11.08.1905 era diventato padre di , dando inizio alla linea di Persona_3
discendenza in esame.
4. In primo luogo, riguardo alla questione della naturalizzazione di ON
, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può
[...] ON
essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n.
555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della pagina 3 di 8 Suprema corte a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, deve rilevarsi che l'ascendente
, poiché non ha mai presentato ON
istanza per la naturalizzazione argentina (come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione presente in atti), né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, ha legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
5. In conseguenza del mantenimento della sua cittadinanza italiana,
[...]
l'ha potuta comunicare iure sanguinis alla sua linea ON
di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dalle odierne ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
ON Persona_3
- da a;
Parte_4 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1
- da alle sue due figlie: e Parte_1 Parte_2 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 4 di 8 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status” di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza dall'avo a , ON Persona_3
pagina 5 di 8 essendosi trattato di un passaggio per parte di padre, né in relazione alla trasmissione da a , registratasi prima dell'1.01.1948, ma Parte_4 Persona_4
sulla quale trovano applicazione le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n. 87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione data dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo a per il solo fatto di essersi sposata nel 1929, ovvero Persona_3 antecedentemente all'entrata in vigore della Carta costituzionale, quindi ancora nella vigenza dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1921, con un cittadino straniero, CP_3
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi non operante, poiché
- secondo quanto attestato in atti - non è stato supportato in alcun modo da una volontà espressa della diretta interessata.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da Persona_3 alla figlia la circostanza che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, la cittadinanza potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, trova sul punto applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009 che - come prima esplicato - ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur si sono tutte avute per parte di madre, si sono verificate dopo il
1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui ogni dichiarazione di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fa naturalmente retroagire i propri effetti.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 6 di 8 6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dalle ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, circostanza questa che avrebbe verosimilmente comportato l'irricevibilità della richiesta di riconoscimento qualora avanzata in sede amministrativa.
Ciò in ragione del fatto che, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità amministrativa, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento può quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975.
Invero, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
pagina 7 di 8 trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, le ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo ad ogni modo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti indicate in epigrafe con conseguente obbligo del e, per Controparte_1
esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1045/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara che le ricorrenti indicate in epigrafe sono cittadine italiane;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 17 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1045/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata il [...] in [...]; Parte_1
, nata il [...] negli USA;
Parte_2
, nata il [...] negli USA;
Parte_3
pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. DROMI Eduardo ed elettivamente domiciliate in Roma, via Antonio
Gramsci n. 7
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.06.2024, le ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda le ricorrenti deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo ON
, cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Isernia (CB); costui, dopo essersi
[...] traferito in Brasile, si univa con e l'11.08.1905 diventava Per_2 Controparte_2
padre di;
il 30.11.1929, contraeva Persona_3 Parte_4
matrimonio con e dalla loro unione, il 4.03.1932, nasceva CP_3 Per_4
; il 22.01.1953, sposava e, il
[...] Persona_4 Persona_5
23.05.1958, generava;
il 2.10.1992, sposava Parte_1 Parte_1 Persona_6
e dalla loro unione nascevano due figlie: il 7.07.1998 e
[...] Parte_2 [...]
il 28.3.2000; Parte_3
- l'avo non si era mai naturalizzato ON ON
in Argentina, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- trattandosi di un caso di trasmissione di cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante
1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema corte con le sentenze n. 4466 e 4467 del 2009, il pagina 2 di 8 riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale e non amministrativa.
Le ricorrenti chiedevano dunque all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. Le ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno individuato - quale avo da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente ON
, cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Isernia (CB).
[...]
Costui, dopo essersi traferito in Brasile, si era unito con e Persona_7
l'11.08.1905 era diventato padre di , dando inizio alla linea di Persona_3
discendenza in esame.
4. In primo luogo, riguardo alla questione della naturalizzazione di ON
, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può
[...] ON
essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n.
555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della pagina 3 di 8 Suprema corte a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, deve rilevarsi che l'ascendente
, poiché non ha mai presentato ON
istanza per la naturalizzazione argentina (come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione presente in atti), né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, ha legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
5. In conseguenza del mantenimento della sua cittadinanza italiana,
[...]
l'ha potuta comunicare iure sanguinis alla sua linea ON
di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dalle odierne ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
ON Persona_3
- da a;
Parte_4 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1
- da alle sue due figlie: e Parte_1 Parte_2 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 4 di 8 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status” di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza dall'avo a , ON Persona_3
pagina 5 di 8 essendosi trattato di un passaggio per parte di padre, né in relazione alla trasmissione da a , registratasi prima dell'1.01.1948, ma Parte_4 Persona_4
sulla quale trovano applicazione le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n. 87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione data dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo a per il solo fatto di essersi sposata nel 1929, ovvero Persona_3 antecedentemente all'entrata in vigore della Carta costituzionale, quindi ancora nella vigenza dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1921, con un cittadino straniero, CP_3
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi non operante, poiché
- secondo quanto attestato in atti - non è stato supportato in alcun modo da una volontà espressa della diretta interessata.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da Persona_3 alla figlia la circostanza che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, la cittadinanza potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, trova sul punto applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009 che - come prima esplicato - ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur si sono tutte avute per parte di madre, si sono verificate dopo il
1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui ogni dichiarazione di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fa naturalmente retroagire i propri effetti.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 6 di 8 6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dalle ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, circostanza questa che avrebbe verosimilmente comportato l'irricevibilità della richiesta di riconoscimento qualora avanzata in sede amministrativa.
Ciò in ragione del fatto che, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità amministrativa, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento può quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975.
Invero, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
pagina 7 di 8 trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, le ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo ad ogni modo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti indicate in epigrafe con conseguente obbligo del e, per Controparte_1
esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1045/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara che le ricorrenti indicate in epigrafe sono cittadine italiane;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 17 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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