Art. 57. ((LA LEGGE 17 GIUGNO 1926, N. 1187 HA DISPOSTO (CON L'ART. 6) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 56 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972))
Articolo 57 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 56Articolo 56
Articolo 57 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
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6 agosto 1890
6 agosto 1890
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16 luglio 1926
16 luglio 1926
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