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Articolo 57 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
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Articolo 56
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Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 57 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Versione
6 agosto 1890
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Versione
16 luglio 1926
Confronta le versioni
Art. 57. ((LA LEGGE 17 GIUGNO 1926, N. 1187 HA DISPOSTO (CON L'ART. 6) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 56 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972))
Entrata in vigore il 16 luglio 1926
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