Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui all'articolo precedente.
Piena ed intera esecuzione e' data al regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui all'articolo precedente.