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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2268/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Amedeo Nigra e Fabio Patarnello, il secondo procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Medina, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in data 27.02.2019, allorquando la convenuta, nel corso dell'esecuzione delle opere in Maglie all'altezza di Via Madonna di Leuca, tranciava i cavi telefonici ed internet di proprietà dell'attrice.
Con comparsa depositata in data 12.10.2022 si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della domanda di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita ed il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestando nel merito in fatto e in diritto la pretesa attorea. Sanata l'improcedibilità e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 22.11.2023 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il danno accusato dall'attrice, nominando all'uopo l'ing. al quale ha Persona_1
conferito l'incarico.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza del 03.07.2024 ha ritenuto la causa matura per la decisione ed all'esito della discussione all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
Premesso che nel procedimento civile “…l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534), non sussiste il lamentato difetto di legittimazione passiva, essendo indubbio che, sebbene la convenuta non possa qualificarsi custode del suolo in territorio comunale di Maglie ai fini di cui all'art. 2051 c.c., né esercente un'attività di consistenza tale da ritenersi pericolosa ex art. 2050 c.c. (“Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).”, Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21603), di certo essa possa essere ritenuta l'autrice della condotta materiale, incontestata, con cui il 27.02.2019 furono tranciati i cavi di sottostanti la via Madonna Parte_1
di Leuca in Maglie.
Pertanto, qualificata l'azione ex art. 2043 c.c., deve ritenersi l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine al danno in detto frangente cagionato, che essa non ha contestato di Controparte_1
avere materialmente procurato, non potendo in alcun modo valutarsi la rilevanza della circostanza che le tubazioni potessero essere collocate a profondità inferiore a quella prescritta dalla norma CEI-11-17 od in posizione diversa da quella risultante dalla planimetria generale depositata dall'attrice presso il
Comune di Maglie all'esito del completamento dell'opera di interramento. Pure infatti a volere ipotizzare che trattasi di mera difesa e non di eccezione in senso proprio (Cassazione civile sez. III, 25/02/2014, n.4446), è pur sempre necessario che l'allegazione del fatto su cui si fonda avvenga nel rispetto delle decadenze perlomeno relative al thema probandum, onde favorire l'avversa difesa: “In caso di sinistro stradale, l'eccezione circa il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è da considerare eccezione in senso lato, giacché configura proprio una cooperazione nel fatto colposo, incidendo sul decorso causale.
Viene, dunque, al riguardo, in rilievo l'articolo 1227, comma 1, del Cc (l'allegazione della cooperazione colposa della vittima nell'evento dannoso, pertanto, non costituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa). Da tanto discende, dunque, che una volta che il dato fattuale inerente alla cooperazione colposa del creditore abbia legittimamente fatto ingresso nel thema decidendum (e nel thema probandum) nel giudizio di primo grado, esso ben può essere valutato dal giudice anche d'ufficio.”, Cassazione civile sez. III, 20/05/2024, n.13921.
Poichè tuttavia nel caso di specie l'ipotesi che il tranciamento sia avvenuto a causa dell'inesatta collocazione delle canaline è stata sollevata soltanto nelle more dell'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio, e quindi del tutto tardivamente nell'ottica del rispetto del diritto di difesa altrui, nessun rilievo può ad essa essere attribuito.
Venendo quindi alla quantificazione dei danni, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, puntuale, esaustiva e del tutto condivisa, rimasta immune da censure in parte qua, il Consulente, rivalutando le opere risultanti dal preventivo in atti predisposto dall'impresa che di fatto aveva proceduto alla definitiva riparazione, ha accertato che: “Per i costi totali, comprensivi dei costi lavori e costi sicurezza, del ripristino provvisori si conferma l'importo riportato nel preventivo di spesa pari a € 1116,53. I costi totali, comprensivi dei costi lavori e costi sicurezza, del ripristino definitivo analizzati e determinati dallo scrivente ammontano ad € 17.564,18. I costi totali di collaudo analizzati e determinati dallo scrivente ammontano ad €
2.370,62. Il danno totale patito da ammonta ad € 21.051,33”. Parte_1
Ne consegue che in detta misura il risarcimento deve essere limitato, non risultando allegata la benchè minima prova dell'esistenza e dell'entità del lucro cessante lamentato, in assenza di allegazione dell'effettivo numero e natura delle utenze disservite durante il tempo delle riparazioni.
In conclusione nei suindicati limiti la domanda va accolta, con conseguente condanna della convenuta in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), nonché delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di in Controparte_1 ordine al danno accusato da il 27.02.2019, condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 21.051,33, da maggiorare Parte_1
di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 759,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 18/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2268/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Amedeo Nigra e Fabio Patarnello, il secondo procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Medina, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in data 27.02.2019, allorquando la convenuta, nel corso dell'esecuzione delle opere in Maglie all'altezza di Via Madonna di Leuca, tranciava i cavi telefonici ed internet di proprietà dell'attrice.
Con comparsa depositata in data 12.10.2022 si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della domanda di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita ed il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestando nel merito in fatto e in diritto la pretesa attorea. Sanata l'improcedibilità e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 22.11.2023 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il danno accusato dall'attrice, nominando all'uopo l'ing. al quale ha Persona_1
conferito l'incarico.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza del 03.07.2024 ha ritenuto la causa matura per la decisione ed all'esito della discussione all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
Premesso che nel procedimento civile “…l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534), non sussiste il lamentato difetto di legittimazione passiva, essendo indubbio che, sebbene la convenuta non possa qualificarsi custode del suolo in territorio comunale di Maglie ai fini di cui all'art. 2051 c.c., né esercente un'attività di consistenza tale da ritenersi pericolosa ex art. 2050 c.c. (“Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).”, Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21603), di certo essa possa essere ritenuta l'autrice della condotta materiale, incontestata, con cui il 27.02.2019 furono tranciati i cavi di sottostanti la via Madonna Parte_1
di Leuca in Maglie.
Pertanto, qualificata l'azione ex art. 2043 c.c., deve ritenersi l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine al danno in detto frangente cagionato, che essa non ha contestato di Controparte_1
avere materialmente procurato, non potendo in alcun modo valutarsi la rilevanza della circostanza che le tubazioni potessero essere collocate a profondità inferiore a quella prescritta dalla norma CEI-11-17 od in posizione diversa da quella risultante dalla planimetria generale depositata dall'attrice presso il
Comune di Maglie all'esito del completamento dell'opera di interramento. Pure infatti a volere ipotizzare che trattasi di mera difesa e non di eccezione in senso proprio (Cassazione civile sez. III, 25/02/2014, n.4446), è pur sempre necessario che l'allegazione del fatto su cui si fonda avvenga nel rispetto delle decadenze perlomeno relative al thema probandum, onde favorire l'avversa difesa: “In caso di sinistro stradale, l'eccezione circa il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è da considerare eccezione in senso lato, giacché configura proprio una cooperazione nel fatto colposo, incidendo sul decorso causale.
Viene, dunque, al riguardo, in rilievo l'articolo 1227, comma 1, del Cc (l'allegazione della cooperazione colposa della vittima nell'evento dannoso, pertanto, non costituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa). Da tanto discende, dunque, che una volta che il dato fattuale inerente alla cooperazione colposa del creditore abbia legittimamente fatto ingresso nel thema decidendum (e nel thema probandum) nel giudizio di primo grado, esso ben può essere valutato dal giudice anche d'ufficio.”, Cassazione civile sez. III, 20/05/2024, n.13921.
Poichè tuttavia nel caso di specie l'ipotesi che il tranciamento sia avvenuto a causa dell'inesatta collocazione delle canaline è stata sollevata soltanto nelle more dell'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio, e quindi del tutto tardivamente nell'ottica del rispetto del diritto di difesa altrui, nessun rilievo può ad essa essere attribuito.
Venendo quindi alla quantificazione dei danni, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, puntuale, esaustiva e del tutto condivisa, rimasta immune da censure in parte qua, il Consulente, rivalutando le opere risultanti dal preventivo in atti predisposto dall'impresa che di fatto aveva proceduto alla definitiva riparazione, ha accertato che: “Per i costi totali, comprensivi dei costi lavori e costi sicurezza, del ripristino provvisori si conferma l'importo riportato nel preventivo di spesa pari a € 1116,53. I costi totali, comprensivi dei costi lavori e costi sicurezza, del ripristino definitivo analizzati e determinati dallo scrivente ammontano ad € 17.564,18. I costi totali di collaudo analizzati e determinati dallo scrivente ammontano ad €
2.370,62. Il danno totale patito da ammonta ad € 21.051,33”. Parte_1
Ne consegue che in detta misura il risarcimento deve essere limitato, non risultando allegata la benchè minima prova dell'esistenza e dell'entità del lucro cessante lamentato, in assenza di allegazione dell'effettivo numero e natura delle utenze disservite durante il tempo delle riparazioni.
In conclusione nei suindicati limiti la domanda va accolta, con conseguente condanna della convenuta in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), nonché delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di in Controparte_1 ordine al danno accusato da il 27.02.2019, condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 21.051,33, da maggiorare Parte_1
di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 759,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 18/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore