Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
ET ET LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RGAC 871 anno 2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Costa che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Antonio Tavella, Antonio Donato, David Lorenzoni e Giulia Conforto per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Graziamaria Schiraldi che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATO
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese N. 18528 /2024 nel procedimento r.g. 10136/2021 – opposizione a decreto ingiuntivo – compenso amministratore società di capitali -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 871/2025 ) Parte_1 impugnava la sentenza 18528/2024 con cui il Tribunale di Roma sezione specializzata imprese aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo
1475/2020 emesso nei confronti dell'opponente in favore di per Controparte_1
l'importo di € 390.000,00 per emolumenti relativi all'attività di amministratore.
Era chiesta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Nel corso dell'udienza fissata ex art. 351 c.p.c. del sette aprile 2025 le parti chiedevano rinvio pendendo trattative;
era disposto rinvio al sedici giugno 2025 in trattazione scritta.
Era medio tempore fissata udienza di prima comparizione delle parti per il giudizio di merito per il giorno sedici giugno 2025 da trattare in forma scritta.
Parte appellante non depositava note sostitutive sia con riferimento al subprocedimento
(che era quindi archiviato con ordinanza del sedici giugno 2025 ), sia per il giudizio di merito che era quindi rinviato ex art. 348 c.p.c. all'udienza del ventitré giugno 2025.
All'udienza di rinvio del ventitré giugno 2025 ex art. 348 c.p.c. parte appellante non compariva e la Corte tratteneva la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di appello.
Parte appellante non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del sedici giugno
2025 come stabilito con decreto depositato il ventidue aprile 2025 ritualmente comunicato;
la medesima parte non è comparsa per la successiva udienza del ventitré giugno 2025, da tenersi in presenza, nonostante ne fosse a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Atteso quanto detto sussistono i presupposti di cui all'art. 348 c.p.c..
Spese del grado compensate attesa la richiesta di trattative e l'assenza di note scritte anche dell'appellato per la prima udienza e la mancata comparizione di quest'ultimo per la presente udienza di rinvio, ritualmente comunicata.
2 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di improcedibilità; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Compensa interamente le spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, ventitre' giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET ET LL de Courtelary
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