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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/12/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3319/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANZON DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MANZON DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cordenons (PN),
in data 18/04/2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
16/10/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
nato a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22/11/2024 e cioè “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla madre che vi vivrà con i figli;
maggiorenne deciderà in autonomia in Per_1
base ai propri impegni, permarrà con il padre due giorni alla Per_2
settimana compatibilmente con i suoi impegni;
nel corso delle ferie estive una settimana con ciascuno dei genitori;
per le vacanze estive i genitori si accorderanno di volta in volta.
3) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli €. 300,00 per figlio con rivalutazione ISTAT, in via anticipata entro il
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico per i figli alla sig.ra , eventuali detrazioni al sig. ”. Pt_1 CP_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 22/11/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Sarà specificato in dispositivo l'affido condiviso del figlio minore sopra generalizzato, ad entrambi i genitori, quale Per_2
presupposto logico necessario agli accordi sopra riportati e non sussistendo ragioni ostative, visto il tenore dell'accordo.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Cordenons (PN), in data
[...]
18/04/2004;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CORDENONS (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004, atto n. 3, parte II, serie A);
dispone che il figlio minore sopra generalizzato, a entrambi i Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo
3 tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
per le restanti questioni, dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 11/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3319/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANZON DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MANZON DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cordenons (PN),
in data 18/04/2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
16/10/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
nato a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22/11/2024 e cioè “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla madre che vi vivrà con i figli;
maggiorenne deciderà in autonomia in Per_1
base ai propri impegni, permarrà con il padre due giorni alla Per_2
settimana compatibilmente con i suoi impegni;
nel corso delle ferie estive una settimana con ciascuno dei genitori;
per le vacanze estive i genitori si accorderanno di volta in volta.
3) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli €. 300,00 per figlio con rivalutazione ISTAT, in via anticipata entro il
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico per i figli alla sig.ra , eventuali detrazioni al sig. ”. Pt_1 CP_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 22/11/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Sarà specificato in dispositivo l'affido condiviso del figlio minore sopra generalizzato, ad entrambi i genitori, quale Per_2
presupposto logico necessario agli accordi sopra riportati e non sussistendo ragioni ostative, visto il tenore dell'accordo.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Cordenons (PN), in data
[...]
18/04/2004;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CORDENONS (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004, atto n. 3, parte II, serie A);
dispone che il figlio minore sopra generalizzato, a entrambi i Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo
3 tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
per le restanti questioni, dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 11/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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