Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 30/06/2022, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 00598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da
Consorzio Stabile Kratos, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Leuci e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 520 del 20.4.2022 della Provincia di Lecce, Settore Welfare e Benessere Sociale, di affidamento del servizio di trasporto assistito degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II° grado della Provincia di Lecce, aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 (CIG 898939181F);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ed in particolare, ove occorra, del verbale di Commissione 4 aprile 2022.
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. in data 15/6/2022:
- del provvedimento di ammissione del Consorzio Stabile Kratos alla procedura di gara per cui è causa;
- di tutti i verbali e gli atti di gara nella parte in cui, con gli stessi, non è stata disposta l'esclusione del Consorzio Stabile Kratos dalla suddetta procedura;
- della graduatoria di merito adottata con il verbale del 22 marzo 2022 e definitivamente approvata con Determina di aggiudicazione n. 520 del 20.4.2022 nella parte in cui non è stata esclusa l'offerta del Consorzio Stabile Kratos;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accolto il ricorso principale, per l'annullamento di tutti i verbali, degli atti di gara, degli atti di valutazione delle offerte, della graduatoria di merito e della Determina n. 520 del 20/4/2022 conclusiva della procedura, nella parte in cui alla società controinteressata è stato assegnato un punteggio pari a 0 per il criterio di valutazione relativo al “Progetto di trasporto”;
- in via di ulteriore subordine, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte dell'art. 18 relativa alla disciplina del criterio di valutazione n. 3 “progetto di trasporto”, con conseguente riedizione della procedura di gara, emendata dai vizi denunciati.
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della società controinteressata;
Visto il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato di cui al ricorso principale;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. R. G. Marra, anche in sostituzione dell'avv. S. Leuci, per la parte ricorrente, avv. ti M. G. Capoccia e S. A. Tondi per la P.A., avv.ti A. Loiodice, M. Pinto, P. Procacci per la società controinteressata.
Rilevato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, che:
- a) il disciplinare di gara faceva riferimento al parametro di 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, perciò la Commissione, nel valutare l’offerta tecnica della ricorrente principale, ha considerato l’orario di inizio lezioni, ivi indicato, delle 8.15, onde valutare il rispetto del predetto parametro temporale;
- b) la ricorrente principale imputa a sé l’indicazione di tale orario, perciò l’operato della P.A. appare legittimo (nell’aver attribuito 0 punti al progetto di trasporto della ricorrente principale).
Ritenuto quindi che:
- a) la domanda cautelare di cui al ricorso principale vada respinta;
- b) vada fissata, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica di cui in dispositivo;
- c) le spese della presente fase possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- a) respinge la domanda cautelare di cui al ricorso principale;
- b) fissa per la trattazione della controversia nel merito l’udienza pubblica del 27 settembre 2022;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO