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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 618/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. TURCO FRANCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in PEVERAGNO il 03/10/1998, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1998; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 7.6.2003; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in decisione per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 11/07/1970 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 17/02/1971 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte,
PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 618/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. TURCO FRANCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in PEVERAGNO il 03/10/1998, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1998; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 7.6.2003; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in decisione per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 11/07/1970 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 17/02/1971 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte,
PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi