Art. 3.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dal capitale iniziale della Fondazione, rappresentato da lire 750.000 investite in titoli di Stato;
b) dalle attrezzature attualmente esistenti;
c) dagli apporti che per via di donazione, cessioni, acquisti, accantonamenti per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Ente dal suo esercizio o da terzi, in materiali od altri beni mobili ed in beni immobili.
Inoltre per il normale funzionamento l'Ente si avvale:
a) di un contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione;
b) di un contributo annuo in danaro a carico del bilancio del comune di Milano in misura da stabilirsi dal Consiglio comunale;
c) dei redditi della gestione;
d) dei contributi, delle sovvenzioni, nonche' dei lasciti e delle donazioni non espressamente destinati per testamento o per atto di donazione ad aumento del patrimonio o ad erogazione obbligata.
Alla copertura dell'onere di cui alla lettera a) del secondo comma, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte coi normali stanziamenti sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dal capitale iniziale della Fondazione, rappresentato da lire 750.000 investite in titoli di Stato;
b) dalle attrezzature attualmente esistenti;
c) dagli apporti che per via di donazione, cessioni, acquisti, accantonamenti per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Ente dal suo esercizio o da terzi, in materiali od altri beni mobili ed in beni immobili.
Inoltre per il normale funzionamento l'Ente si avvale:
a) di un contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione;
b) di un contributo annuo in danaro a carico del bilancio del comune di Milano in misura da stabilirsi dal Consiglio comunale;
c) dei redditi della gestione;
d) dei contributi, delle sovvenzioni, nonche' dei lasciti e delle donazioni non espressamente destinati per testamento o per atto di donazione ad aumento del patrimonio o ad erogazione obbligata.
Alla copertura dell'onere di cui alla lettera a) del secondo comma, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte coi normali stanziamenti sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.