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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 527/2025 pendente tra
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
Difensori: avv. Concetta Maria Bertuccio e avv. Monica Oliveri
Domicilio eletto: Genova, Via Marcello Staglieno 10/25 presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Enrico Giuseppe Bet
Domicilio eletto: Genova, Via Corsica 2/5 presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI:
LE PARTI: come da accordo raggiunto dalle parti a verbale di udienza dell'8.05.2025
IL PM come da visto del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il padre) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che in data 7 febbraio 2020 il Tribunale di Genova, con sentenza n. 317/2020 nel procedimento RG 11135/2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Genova il 24 luglio 1993 con alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso;
- Che medio tempore il figlio , nato a [...] il [...], CP_2 era divenuto maggiorenne e aveva reperito attività lavorativa a tempo determinato;
- Che dopo aver iniziato a maggio 2024 a svolgere attività CP_2 lavorativa a tempo determinato con contratto part time presso il supermercato IN'S di Genova ad ottobre 2024 aveva dato le dimissioni per proseguire gli studi universitari;
- Che a fronte del suo reddito mensile di euro 1850/1900,00 era onerato mensilmente dalle rate di due finanziamenti e dalle altre spese indicate in ricorso;
- Che svolgeva attività lavorativa ed era proprietaria Controparte_1 esclusiva di un'immobile, oltre ad un altro in comproprietà in provincia di Cuneo.
Su tali presupposti chiedeva:
- La revoca o riduzione del contributo al mantenimento del figlio dovuto dal padre, CP_2
- La revoca o riduzione dell'assegno dovuto alla CP_1
- L'ordine all'ex moglie di provvedere al passaggio di proprietà dell'autovettura indicata in ricorso.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la moglie) si costituiva Controparte_1 mediante memoria con la quale contestava quanto ex adverso e allegava
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che il figlio stava frequentando il primo anno del corso CP_2 universitario della Facoltà di Economia Aziendale con profitto;
- Di svolgere attività lavorativa come segretaria con una retribuzione di circa euro 1500,00 mensili;
- Che non sussistevano fatti nuovi e/o eventi sopravvenuti nella vita personale e/o lavorativa del ricorrente che potessero considerarsi presupposto per la richiesta modifica;
- Che le spese per il mantenimento del figlio erano invece CP_2 aumentate rispetto alla sentenza di divorzio;
- Che nonostante la condizione di cui alla sentenza di divorzio Pt_1 sub 11) era ancora debitore nei confronti della ex moglie della somma di € 1.000,00.
Su tali presupposti chiedeva:
- Respingere le domande, confermando le condizioni del divorzio.
Con vittoria delle spese.
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza dell'8 maggio 2025 e il giudice delegato proponeva loro la conciliazione nei termini indicati a verbale di udienza.
Valutata tale proposta ed esposte le rispettive posizioni al riguardo, le parti raggiungevano l'accordo per la modifica delle condizioni di divorzio nei termini specificati a verbale della citata udienza, sottoscrivendolo per adesione.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Genova n. 317/2020 del 07.02.2020 (N. R.G. 11135/2019).
Tali modifiche concordate dalle parti e formalizzate dalle stesse a verbale dell'udienza dell'8 maggio 2025, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 317/2020 del 07.02.2020 (N. R.G. 11135/2019).
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c.f. ), nato a [...] il 18 aprile Parte_1 C.F._1
1966
e
(c.f. ), nata a [...], il 12 Controparte_1 C.F._2 settembre 1967
- Conferma della misura del contributo posto a carico di Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio . L'assegno come CP_2 ad oggi rivalutato sarà pari dunque ad euro 500, 00 mensili;
prossima rivalutazione maggio 2026
- Revoca dell'assegno divorzile a favore della moglie
- Le spese universitarie fino ad oggi sostenute dalla CP_1 resteranno a suo carico integrale mentre quelle ad oggi successive saranno ripartite tra le parti in misura paritaria
- La sig.ra rinuncia a richiedere il pagamento della somma CP_1 di euro 1000,00 di cui al punto 11 della sentenza di divorzio
- Il sig. rinuncia a chiedere la ripetizione delle somme ad oggi Pt_1 corrisposte a titolo di contributo al mantenimento del figlio anche in relazione al periodo in cui il figlio era occupato.
- Rinuncia da parte ricorrente a tutte le altre domande e accettazione della rinuncia
- Spese compensate Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 9.5.2025 Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 527/2025 pendente tra
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
Difensori: avv. Concetta Maria Bertuccio e avv. Monica Oliveri
Domicilio eletto: Genova, Via Marcello Staglieno 10/25 presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Enrico Giuseppe Bet
Domicilio eletto: Genova, Via Corsica 2/5 presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI:
LE PARTI: come da accordo raggiunto dalle parti a verbale di udienza dell'8.05.2025
IL PM come da visto del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il padre) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che in data 7 febbraio 2020 il Tribunale di Genova, con sentenza n. 317/2020 nel procedimento RG 11135/2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Genova il 24 luglio 1993 con alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso;
- Che medio tempore il figlio , nato a [...] il [...], CP_2 era divenuto maggiorenne e aveva reperito attività lavorativa a tempo determinato;
- Che dopo aver iniziato a maggio 2024 a svolgere attività CP_2 lavorativa a tempo determinato con contratto part time presso il supermercato IN'S di Genova ad ottobre 2024 aveva dato le dimissioni per proseguire gli studi universitari;
- Che a fronte del suo reddito mensile di euro 1850/1900,00 era onerato mensilmente dalle rate di due finanziamenti e dalle altre spese indicate in ricorso;
- Che svolgeva attività lavorativa ed era proprietaria Controparte_1 esclusiva di un'immobile, oltre ad un altro in comproprietà in provincia di Cuneo.
Su tali presupposti chiedeva:
- La revoca o riduzione del contributo al mantenimento del figlio dovuto dal padre, CP_2
- La revoca o riduzione dell'assegno dovuto alla CP_1
- L'ordine all'ex moglie di provvedere al passaggio di proprietà dell'autovettura indicata in ricorso.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la moglie) si costituiva Controparte_1 mediante memoria con la quale contestava quanto ex adverso e allegava
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che il figlio stava frequentando il primo anno del corso CP_2 universitario della Facoltà di Economia Aziendale con profitto;
- Di svolgere attività lavorativa come segretaria con una retribuzione di circa euro 1500,00 mensili;
- Che non sussistevano fatti nuovi e/o eventi sopravvenuti nella vita personale e/o lavorativa del ricorrente che potessero considerarsi presupposto per la richiesta modifica;
- Che le spese per il mantenimento del figlio erano invece CP_2 aumentate rispetto alla sentenza di divorzio;
- Che nonostante la condizione di cui alla sentenza di divorzio Pt_1 sub 11) era ancora debitore nei confronti della ex moglie della somma di € 1.000,00.
Su tali presupposti chiedeva:
- Respingere le domande, confermando le condizioni del divorzio.
Con vittoria delle spese.
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza dell'8 maggio 2025 e il giudice delegato proponeva loro la conciliazione nei termini indicati a verbale di udienza.
Valutata tale proposta ed esposte le rispettive posizioni al riguardo, le parti raggiungevano l'accordo per la modifica delle condizioni di divorzio nei termini specificati a verbale della citata udienza, sottoscrivendolo per adesione.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Genova n. 317/2020 del 07.02.2020 (N. R.G. 11135/2019).
Tali modifiche concordate dalle parti e formalizzate dalle stesse a verbale dell'udienza dell'8 maggio 2025, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 317/2020 del 07.02.2020 (N. R.G. 11135/2019).
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c.f. ), nato a [...] il 18 aprile Parte_1 C.F._1
1966
e
(c.f. ), nata a [...], il 12 Controparte_1 C.F._2 settembre 1967
- Conferma della misura del contributo posto a carico di Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio . L'assegno come CP_2 ad oggi rivalutato sarà pari dunque ad euro 500, 00 mensili;
prossima rivalutazione maggio 2026
- Revoca dell'assegno divorzile a favore della moglie
- Le spese universitarie fino ad oggi sostenute dalla CP_1 resteranno a suo carico integrale mentre quelle ad oggi successive saranno ripartite tra le parti in misura paritaria
- La sig.ra rinuncia a richiedere il pagamento della somma CP_1 di euro 1000,00 di cui al punto 11 della sentenza di divorzio
- Il sig. rinuncia a chiedere la ripetizione delle somme ad oggi Pt_1 corrisposte a titolo di contributo al mantenimento del figlio anche in relazione al periodo in cui il figlio era occupato.
- Rinuncia da parte ricorrente a tutte le altre domande e accettazione della rinuncia
- Spese compensate Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 9.5.2025 Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4