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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2262/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2262/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via Parte_1 C.F._1
Raffaello n. 219, presso e nello studio dell'Avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Alessandrini n. 25, presso e nello studio dell'Avv. DE VIRGILIIS PIERLUIGI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra a partire dal 2013 ha intrapreso una relazione affettiva con il sig. Parte_1
; gli stessi hanno iniziato una convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia Controparte_1
, nata a [...] il [...]. Persona_1
2. La relazione tra le parti si è conclusa nell'aprile 2016, periodo a partire dal quale il si è CP_1
allontanato dalla casa familiare.
3. Con ricorso depositato in data 21.07.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 sig. al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla di loro figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì un Per_1 contributo al mantenimento, a carico del ed in favore della prole, pari ad € 700,00 oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, con decorrenza retroattiva dalla nascita della bambina.
4. Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.11.2024 nella quale ha contestato preliminarmente la richiesta di retroattività dell'assegno di mantenimento. Tuttavia, si è dichiarato disponibile ad un adeguamento dell'importo, proponendo un incremento della somma attualmente corrisposta, pari a € 200,00, fino a € 300,00. In merito agli incontri tra la minore e il padre, il resistente ha manifestato piena disponibilità a concordali nel rispetto delle esigenze della minore e dei propri impegni lavorativi.
5. All'udienza del 12 dicembre 2024, il Giudice relatore invitava le parti a concordare un piano genitoriale e fissava provvisoriamente l'assegno di mantenimento a € 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
6. All'udienza del 26 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo, alle condizioni di seguito riportate:
Quanto al profilo economico il sig. si obbliga a versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 16 di ogni mese € 400,00 oltre alle spese straordinarie previamente concordate come da
Protocollo Famiglia nella misura del 70%
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponevano quanto segue:
a) L'affido condiviso della minore in capo ad entrambi genitori, secondo la regola Persona_1 dell'affido condiviso e confermata la collocazione presso la madre nella casa della medesima in
Spoltore, alla Via del Mattatoio Vecchio n° 4/a;
pagina 2 di 4 b) I diritti di visita del resistente, Sig. verso la figlia, verranno esercitati nel modo Controparte_1
seguente:
- due giorni a settimana, da concordare, dalle 17,30 alle 21,00 (la bambina cenerà con il padre) e ciò nel periodo scolastico;
nel periodo delle vacanze estive, la minore verrà prelevata alle 17,30 e riaccompagnata a casa della genitrice alle ore 22,00, dopo cena;
- nel fine settimana, la minore starà con il padre dal sabato alle ore 10,00 fino alle ore 21,00 della domenica (dopo cena) e ciò a settimane alterne;
nel periodo delle vacanze l'orario sarà così regolato: dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica con impegno del padre di svolgere con la minore attività ricreative, seguirla nei compiti, passeggiate, gite e giornate al mare o in montagna;
la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno 24 dicembre, dalle 17,00 del pomeriggio e fino al 25 dicembre alle 22,00 (cenata) o il giorno 31 dicembre dalle 17,00 del pomeriggio sino alle ore 22,00 del primo gennaio (cenata); allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni l'Epifania, il 25
Aprile, il 1° Maggio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno e/o con l'altro genitore, ferme diverse pattuizioni tra le parti la minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno, così come con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima; il giorno del compleanno della minore, sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre dieci giorni, anche non Per_1
consecutivi, così come con la madre, giorni che saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e nel rispetto delle ferie delle parti con riguardo alle loro esigenze lavorative.
7. Detto accordo può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
8. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore alle condizioni Persona_1
concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva;
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2262/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via Parte_1 C.F._1
Raffaello n. 219, presso e nello studio dell'Avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Alessandrini n. 25, presso e nello studio dell'Avv. DE VIRGILIIS PIERLUIGI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra a partire dal 2013 ha intrapreso una relazione affettiva con il sig. Parte_1
; gli stessi hanno iniziato una convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia Controparte_1
, nata a [...] il [...]. Persona_1
2. La relazione tra le parti si è conclusa nell'aprile 2016, periodo a partire dal quale il si è CP_1
allontanato dalla casa familiare.
3. Con ricorso depositato in data 21.07.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 sig. al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla di loro figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì un Per_1 contributo al mantenimento, a carico del ed in favore della prole, pari ad € 700,00 oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, con decorrenza retroattiva dalla nascita della bambina.
4. Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.11.2024 nella quale ha contestato preliminarmente la richiesta di retroattività dell'assegno di mantenimento. Tuttavia, si è dichiarato disponibile ad un adeguamento dell'importo, proponendo un incremento della somma attualmente corrisposta, pari a € 200,00, fino a € 300,00. In merito agli incontri tra la minore e il padre, il resistente ha manifestato piena disponibilità a concordali nel rispetto delle esigenze della minore e dei propri impegni lavorativi.
5. All'udienza del 12 dicembre 2024, il Giudice relatore invitava le parti a concordare un piano genitoriale e fissava provvisoriamente l'assegno di mantenimento a € 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
6. All'udienza del 26 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo, alle condizioni di seguito riportate:
Quanto al profilo economico il sig. si obbliga a versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 16 di ogni mese € 400,00 oltre alle spese straordinarie previamente concordate come da
Protocollo Famiglia nella misura del 70%
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponevano quanto segue:
a) L'affido condiviso della minore in capo ad entrambi genitori, secondo la regola Persona_1 dell'affido condiviso e confermata la collocazione presso la madre nella casa della medesima in
Spoltore, alla Via del Mattatoio Vecchio n° 4/a;
pagina 2 di 4 b) I diritti di visita del resistente, Sig. verso la figlia, verranno esercitati nel modo Controparte_1
seguente:
- due giorni a settimana, da concordare, dalle 17,30 alle 21,00 (la bambina cenerà con il padre) e ciò nel periodo scolastico;
nel periodo delle vacanze estive, la minore verrà prelevata alle 17,30 e riaccompagnata a casa della genitrice alle ore 22,00, dopo cena;
- nel fine settimana, la minore starà con il padre dal sabato alle ore 10,00 fino alle ore 21,00 della domenica (dopo cena) e ciò a settimane alterne;
nel periodo delle vacanze l'orario sarà così regolato: dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica con impegno del padre di svolgere con la minore attività ricreative, seguirla nei compiti, passeggiate, gite e giornate al mare o in montagna;
la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno 24 dicembre, dalle 17,00 del pomeriggio e fino al 25 dicembre alle 22,00 (cenata) o il giorno 31 dicembre dalle 17,00 del pomeriggio sino alle ore 22,00 del primo gennaio (cenata); allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni l'Epifania, il 25
Aprile, il 1° Maggio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno e/o con l'altro genitore, ferme diverse pattuizioni tra le parti la minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno, così come con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima; il giorno del compleanno della minore, sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre dieci giorni, anche non Per_1
consecutivi, così come con la madre, giorni che saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e nel rispetto delle ferie delle parti con riguardo alle loro esigenze lavorative.
7. Detto accordo può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
8. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore alle condizioni Persona_1
concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva;
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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