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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 992/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rione Umberto I vico I int.23; , nato a [...] il Controparte_1
12.10.1979 e residente in [...]; , nato a Controparte_2
Ischia il 21.11.1960 e residente in [...]; CP_3
, nata in [...] il [...] residente in [...];
[...] CP_4
, nato a [...] il [...] e residente in [...];
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fundera n°1; , nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_6
Via Spadara n°73; , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prov.le AC 149/a; , nata a [...] il [...] e residente ivi alla Controparte_8
Via Casa Migliaccio 57; , nata a [...] il [...] e residente a[...]
A.De Luca n°46; , nato in [...] il [...] e residente in [...]; , nato a [...] il [...] e residente Controparte_9 in AC AM alla Via Fundera n°1; , nato a [...] il Controparte_10
06.06.1968 e residente in [...]; , nato a Parte_4
Barano d'Ischia il 23.11.1968 e residente in [...];
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_5
Terme alla via Santa Barbara n°12, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Domenico Puca, che in uno all'avv. Maria De Angelis li rappresentano e difendono, ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Ischia alla Via Fasolara n°4; Appellante E
, in persona del suo Controparte_11
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone, elettivamente dom.to presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55; Appellato
E
CP_1
, in persona del Presidente p.t. della rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_12
Pasquale D'Onofrio, Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale, elett. dom. presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia 81; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.5.2022 presso questa Corte territoriale, gli appellanti in epigrafe hanno proposto appello per la riforma della sentenza n. 6444/2021 pubblicata in data 16.11.2021 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 e di cui all'art 84 D.L. n. 34 del 2020 ed CP_ all'integrazione regionale, con condanna dell' al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma complessiva di euro 2.200,00 (600,00 per bonus marzo 2020, 400,00 per differenza maggio 2020 + 1.200,00 per integrazione regionale), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria._
Nel precedente grado i ricorrenti, premesso di essere dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali quali lavoratori somministrati assunti tramite imprese fornitrici di manodopera e di aver presentato domanda per la percezione dei bonus di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 e successivamente domanda per i bonus di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 2020, CP_ avevano dedotto che l' aveva respinto la domanda di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020, mentre aveva accolto quella di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 2020, ricevendo l'indennità cd. Covid per i mesi di aprile e maggio 2020 (poi anche per ulteriori mensilità in virtù di altri provvedimenti legislativi) e che tuttavia nulla era stato erogato per il mese di marzo del 2020.
Avevano lamentato che tale mancata erogazione non trovava giustificazione alcuna dal momento che erano tutti lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali sicché, godendo ex lege di parità di trattamento retributivo e normativo, anche in loro favore la domanda di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 doveva essere accolta. Avevano altresì esposto che l'accoglimento della domanda ex art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 comportava altresì la corresponsione dell'integrazione prevista dalla per tale tipologia di lavoratori e chiedevano Controparte_12 quindi anche tale integrazione.
CP_ Radicatosi il contraddittorio si erano costituti l' e la che avevano chiesto Controparte_12 il rigetto del ricorso atteso che ai lavoratori in somministrazione – diversi dai lavoratori stagionali
– non spettava alcuna indennità per il mese di marzo 2020.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha respinto la domanda osservando che l'art. 29 citato individua quali destinatari della misura indennitaria ivi prevista i soli lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, cioè i lavoratori stagionali a termine in tali aree, cui non sono equiparabili i lavoratori somministrati. Ha evidenziato la diversa formulazione dell'art. 84 del D.L. n. 34 del 2020 rispetto all'art. 29 a suffragio della voluntas legis nel senso di operare la distinzione tra i lavoratori stagionali e i somministrati, con esclusione di questi ultimi dal beneficio per il mese di marzo. Con il primo motivo di appello, i ricorrenti hanno censurato detta statuizione lamentando la violazione dell'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 per avere il primo giudice ritenuto che tale norma trovasse applicazione solo nei confronti dei “lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, intendendosi per tali i lavoratori a termine stagionali in tale aree”. Invero tale affermazione contrastava in maniera evidente con il disposto degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 81 del 2015 prevedente espressamente parità di trattamento retributivo e normativo dei dipendenti somministrati rispetto a quelli assunti direttamente dall'utilizzatore e non vi era dubbio che essi appellanti fossero lavoratori dipendenti stagionali e che possedessero anche tutti gli ulteriori requisiti per aver diritto al bonus richiesto.
Hanno sostenuto che con l'art. 84 del D.L. n. 34/2020 il legislatore non aveva voluto escludere i lavoratori somministrati dalla percezione del bonus relativo al mese di marzo 2020, quanto CP_ piuttosto agevolare l' nella concessione di tale bonus precisando che occorreva far riferimento all'azienda utilizzatrice.
Con il secondo motivo di appello hanno evidenziato che l'esclusione dal beneficio per il mese di marzo 2020 concretava una evidente disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della Costituzione dal momento che situazioni simili venivano trattate in maniera diversa. Come affermato dalla Corte Costituzionale, pur essendo libero il legislatore di stabilire tempi e modi di erogazioni delle prestazioni assistenziali, tuttavia va comunque rispettato il criterio della ragionevolezza che nel caso di specie non aveva improntato l'operato del legislatore.
Hanno richiamato a supporto l'art, 35 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015 che prevede: “I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”. Sulla base di tale norma l'esclusione di detti lavoratori dalla percezione del bonus per il mese di marzo ha costituito una violazione del criterio della ragionevolezza perché senza alcuna valida ragione gli appellanti si sono visti privare di detto sussidio.
Hanno quindi concluso chiedendo di “1) annullare la sentenza impugnata ed accogliere lo spiegato atto di appello, per tutti i sopra esposti motivi e quindi accogliere la domanda proposta CP_ con il ricorso di primo grado con condanna dell' al pagamento del bonus per il mese di marzo 2020 nella misura di euro 600,00 per ogni appellante, oltre ad interessi e rivalutazione e CP_ con l'ulteriore condanna dell' al pagamento dell'integrazione regionale, o se del caso della
nella misura di euro 1.200,00 per ogni appellante. 2) condannare gli Controparte_12 appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al Controparte_14 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Si è costituita la eccependo la carenza di legittimazione passiva ed Controparte_12 infondatezza della domanda.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata riservata in decisione L'appello è infondato.
La vicenda in fatto e in diritto è stata già esaminata da questa Corte in diversa composizione come da sentenza in atti, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (cfr. sentenza CP_ del 15.4.2024, resa nel procedimento rg. n. 1933/2021, rel , cfr. fasc. . Per_1
La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il giudice di prime cure ha escluso che l'indennità Covid prevista dall'art. 29 D.L. n. 18/2020 per il mese di marzo 2020, e la conseguente l'integrazione regionale di cui al D.G.R. n. 170 del 2020, spettino agli CP_12 odierni appellanti, che non sono stati dipendenti con contratto a termine di imprese del settore turismo e stabilimenti balneari ma hanno svolto attività lavorativa in virtù di contratti di somministrazione a termine.
L'art 29 del D.L. n.18 del 2020 ha previsto che: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”.
Nel contesto della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, la norma ha quindi introdotto una misura di sostegno al reddito per i lavoratori che si vedevano privati dei mezzi di sostentamento in conseguenza dell'epidemia, purché gli stessi non fossero titolari di trattamenti pensionistici ovvero di altri contratti di lavoro.
Il legislatore ha volutamente limitato l'applicazione della misura “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali” e quindi a coloro che fossero stati assunti con contratto a termine direttamente da imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Solo successivamente la suindicata misura è stata estesa ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Invero l'art 84 del D.L. n. 34/2020 ai commi 5 e 6 ha previsto che: “5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Proprio l'estensione della platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito contenuta nella successiva disposizione normativa dimostra che l'art. 29 D.L. n.18/2020 non ricomprendesse tra i lavoratori stagionali anche quelli assunti con contratti di somministrazione ed impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Tale lettura deriva sia dalla interpretazione letterale della norma che sistematica. Come sostenuto dal primo giudice, tanto emerge dalla considerazione che l'unico riferimento ai lavoratori stagionali è presente nella disciplina dei contratti a termine al fine di sottrarli ai limiti posti dalla normativa di riferimento. I contratti a tempo determinato per attività stagionali hanno da sempre, rappresentato un “corpus” a sé rispetto all'intero della disciplina sui contatti a termine: ne sono palese testimonianza tutte le normative che si sono succedute negli ultimi 60 anni, a partire dalla legge n. 230/1962 ed al conseguente D.P.R. n. 1525/1963 ed in ultimo nel D.Lgs. 81 del 2015.
Diversamente il contratto di somministrazione è il rapporto di lavoro che si instaura tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione che può essere tanto a tempo determinato che indeterminato e il riferimento alla stagionalità viene in rilievo soltanto quale ragione causale del rapporto a termine e che determina l'impiego dei lavoratori presso aziende di quel settore.
D'altronde la terminologia adottata dal legislatore “dipendenti” ed “impiegati” presso imprese utilizzatrici nel settore suddetto è indice della volontà di operare la distinzione tra i lavoratori stagionali e somministrati escludendo per questi il beneficio della indennità nel mese di marzo del 2020.
Il perdurare della crisi economica legata alla situazione emergenziale ha portato il legislatore ad estendere la suddetta indennità ad una serie di lavoratori precedentemente esclusi. Circostanza questa che ha determinato il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori somministrati per i mesi successivi al marzo del 2020.
Ulteriore conforto alla tesi qui sostenuta si rinviene nelle disposizioni successive, artt. 9, co. 1, del D.L. 104/2020, 15, co. 1, del D.L. 137/2020, 15-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 e 10, co. 1, D.L.41/2021 che nel riconoscere l'indennità hanno mantenuto la distinzione tra le due categorie di lavoratori.
Ritiene, inoltre, la Corte che la suindicata interpretazione non contrasti con l'art. 3 Cost, considerato che tale diversità di trattamento trova la sua giustificazione nel differente datore di lavoro che, per i ricorrenti, è costituito dall'agenzia interinale, che solo di riflesso subisce gli effetti della crisi in atto, diversamente dalle aziende nel settore turistico e termale che non hanno potuto svolgere la propria attività per effetto delle chiusure disposte per le esigenze sanitarie.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti). Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 992/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rione Umberto I vico I int.23; , nato a [...] il Controparte_1
12.10.1979 e residente in [...]; , nato a Controparte_2
Ischia il 21.11.1960 e residente in [...]; CP_3
, nata in [...] il [...] residente in [...];
[...] CP_4
, nato a [...] il [...] e residente in [...];
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fundera n°1; , nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_6
Via Spadara n°73; , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prov.le AC 149/a; , nata a [...] il [...] e residente ivi alla Controparte_8
Via Casa Migliaccio 57; , nata a [...] il [...] e residente a[...]
A.De Luca n°46; , nato in [...] il [...] e residente in [...]; , nato a [...] il [...] e residente Controparte_9 in AC AM alla Via Fundera n°1; , nato a [...] il Controparte_10
06.06.1968 e residente in [...]; , nato a Parte_4
Barano d'Ischia il 23.11.1968 e residente in [...];
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_5
Terme alla via Santa Barbara n°12, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Domenico Puca, che in uno all'avv. Maria De Angelis li rappresentano e difendono, ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Ischia alla Via Fasolara n°4; Appellante E
, in persona del suo Controparte_11
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone, elettivamente dom.to presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55; Appellato
E
CP_1
, in persona del Presidente p.t. della rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_12
Pasquale D'Onofrio, Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale, elett. dom. presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia 81; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.5.2022 presso questa Corte territoriale, gli appellanti in epigrafe hanno proposto appello per la riforma della sentenza n. 6444/2021 pubblicata in data 16.11.2021 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 e di cui all'art 84 D.L. n. 34 del 2020 ed CP_ all'integrazione regionale, con condanna dell' al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma complessiva di euro 2.200,00 (600,00 per bonus marzo 2020, 400,00 per differenza maggio 2020 + 1.200,00 per integrazione regionale), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria._
Nel precedente grado i ricorrenti, premesso di essere dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali quali lavoratori somministrati assunti tramite imprese fornitrici di manodopera e di aver presentato domanda per la percezione dei bonus di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 e successivamente domanda per i bonus di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 2020, CP_ avevano dedotto che l' aveva respinto la domanda di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020, mentre aveva accolto quella di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 2020, ricevendo l'indennità cd. Covid per i mesi di aprile e maggio 2020 (poi anche per ulteriori mensilità in virtù di altri provvedimenti legislativi) e che tuttavia nulla era stato erogato per il mese di marzo del 2020.
Avevano lamentato che tale mancata erogazione non trovava giustificazione alcuna dal momento che erano tutti lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali sicché, godendo ex lege di parità di trattamento retributivo e normativo, anche in loro favore la domanda di cui all'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 doveva essere accolta. Avevano altresì esposto che l'accoglimento della domanda ex art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 comportava altresì la corresponsione dell'integrazione prevista dalla per tale tipologia di lavoratori e chiedevano Controparte_12 quindi anche tale integrazione.
CP_ Radicatosi il contraddittorio si erano costituti l' e la che avevano chiesto Controparte_12 il rigetto del ricorso atteso che ai lavoratori in somministrazione – diversi dai lavoratori stagionali
– non spettava alcuna indennità per il mese di marzo 2020.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha respinto la domanda osservando che l'art. 29 citato individua quali destinatari della misura indennitaria ivi prevista i soli lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, cioè i lavoratori stagionali a termine in tali aree, cui non sono equiparabili i lavoratori somministrati. Ha evidenziato la diversa formulazione dell'art. 84 del D.L. n. 34 del 2020 rispetto all'art. 29 a suffragio della voluntas legis nel senso di operare la distinzione tra i lavoratori stagionali e i somministrati, con esclusione di questi ultimi dal beneficio per il mese di marzo. Con il primo motivo di appello, i ricorrenti hanno censurato detta statuizione lamentando la violazione dell'art. 29 del D.L. n. 18 del 2020 per avere il primo giudice ritenuto che tale norma trovasse applicazione solo nei confronti dei “lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, intendendosi per tali i lavoratori a termine stagionali in tale aree”. Invero tale affermazione contrastava in maniera evidente con il disposto degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 81 del 2015 prevedente espressamente parità di trattamento retributivo e normativo dei dipendenti somministrati rispetto a quelli assunti direttamente dall'utilizzatore e non vi era dubbio che essi appellanti fossero lavoratori dipendenti stagionali e che possedessero anche tutti gli ulteriori requisiti per aver diritto al bonus richiesto.
Hanno sostenuto che con l'art. 84 del D.L. n. 34/2020 il legislatore non aveva voluto escludere i lavoratori somministrati dalla percezione del bonus relativo al mese di marzo 2020, quanto CP_ piuttosto agevolare l' nella concessione di tale bonus precisando che occorreva far riferimento all'azienda utilizzatrice.
Con il secondo motivo di appello hanno evidenziato che l'esclusione dal beneficio per il mese di marzo 2020 concretava una evidente disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della Costituzione dal momento che situazioni simili venivano trattate in maniera diversa. Come affermato dalla Corte Costituzionale, pur essendo libero il legislatore di stabilire tempi e modi di erogazioni delle prestazioni assistenziali, tuttavia va comunque rispettato il criterio della ragionevolezza che nel caso di specie non aveva improntato l'operato del legislatore.
Hanno richiamato a supporto l'art, 35 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015 che prevede: “I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”. Sulla base di tale norma l'esclusione di detti lavoratori dalla percezione del bonus per il mese di marzo ha costituito una violazione del criterio della ragionevolezza perché senza alcuna valida ragione gli appellanti si sono visti privare di detto sussidio.
Hanno quindi concluso chiedendo di “1) annullare la sentenza impugnata ed accogliere lo spiegato atto di appello, per tutti i sopra esposti motivi e quindi accogliere la domanda proposta CP_ con il ricorso di primo grado con condanna dell' al pagamento del bonus per il mese di marzo 2020 nella misura di euro 600,00 per ogni appellante, oltre ad interessi e rivalutazione e CP_ con l'ulteriore condanna dell' al pagamento dell'integrazione regionale, o se del caso della
nella misura di euro 1.200,00 per ogni appellante. 2) condannare gli Controparte_12 appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al Controparte_14 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Si è costituita la eccependo la carenza di legittimazione passiva ed Controparte_12 infondatezza della domanda.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata riservata in decisione L'appello è infondato.
La vicenda in fatto e in diritto è stata già esaminata da questa Corte in diversa composizione come da sentenza in atti, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (cfr. sentenza CP_ del 15.4.2024, resa nel procedimento rg. n. 1933/2021, rel , cfr. fasc. . Per_1
La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il giudice di prime cure ha escluso che l'indennità Covid prevista dall'art. 29 D.L. n. 18/2020 per il mese di marzo 2020, e la conseguente l'integrazione regionale di cui al D.G.R. n. 170 del 2020, spettino agli CP_12 odierni appellanti, che non sono stati dipendenti con contratto a termine di imprese del settore turismo e stabilimenti balneari ma hanno svolto attività lavorativa in virtù di contratti di somministrazione a termine.
L'art 29 del D.L. n.18 del 2020 ha previsto che: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”.
Nel contesto della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, la norma ha quindi introdotto una misura di sostegno al reddito per i lavoratori che si vedevano privati dei mezzi di sostentamento in conseguenza dell'epidemia, purché gli stessi non fossero titolari di trattamenti pensionistici ovvero di altri contratti di lavoro.
Il legislatore ha volutamente limitato l'applicazione della misura “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali” e quindi a coloro che fossero stati assunti con contratto a termine direttamente da imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Solo successivamente la suindicata misura è stata estesa ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Invero l'art 84 del D.L. n. 34/2020 ai commi 5 e 6 ha previsto che: “5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Proprio l'estensione della platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito contenuta nella successiva disposizione normativa dimostra che l'art. 29 D.L. n.18/2020 non ricomprendesse tra i lavoratori stagionali anche quelli assunti con contratti di somministrazione ed impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Tale lettura deriva sia dalla interpretazione letterale della norma che sistematica. Come sostenuto dal primo giudice, tanto emerge dalla considerazione che l'unico riferimento ai lavoratori stagionali è presente nella disciplina dei contratti a termine al fine di sottrarli ai limiti posti dalla normativa di riferimento. I contratti a tempo determinato per attività stagionali hanno da sempre, rappresentato un “corpus” a sé rispetto all'intero della disciplina sui contatti a termine: ne sono palese testimonianza tutte le normative che si sono succedute negli ultimi 60 anni, a partire dalla legge n. 230/1962 ed al conseguente D.P.R. n. 1525/1963 ed in ultimo nel D.Lgs. 81 del 2015.
Diversamente il contratto di somministrazione è il rapporto di lavoro che si instaura tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione che può essere tanto a tempo determinato che indeterminato e il riferimento alla stagionalità viene in rilievo soltanto quale ragione causale del rapporto a termine e che determina l'impiego dei lavoratori presso aziende di quel settore.
D'altronde la terminologia adottata dal legislatore “dipendenti” ed “impiegati” presso imprese utilizzatrici nel settore suddetto è indice della volontà di operare la distinzione tra i lavoratori stagionali e somministrati escludendo per questi il beneficio della indennità nel mese di marzo del 2020.
Il perdurare della crisi economica legata alla situazione emergenziale ha portato il legislatore ad estendere la suddetta indennità ad una serie di lavoratori precedentemente esclusi. Circostanza questa che ha determinato il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori somministrati per i mesi successivi al marzo del 2020.
Ulteriore conforto alla tesi qui sostenuta si rinviene nelle disposizioni successive, artt. 9, co. 1, del D.L. 104/2020, 15, co. 1, del D.L. 137/2020, 15-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 e 10, co. 1, D.L.41/2021 che nel riconoscere l'indennità hanno mantenuto la distinzione tra le due categorie di lavoratori.
Ritiene, inoltre, la Corte che la suindicata interpretazione non contrasti con l'art. 3 Cost, considerato che tale diversità di trattamento trova la sua giustificazione nel differente datore di lavoro che, per i ricorrenti, è costituito dall'agenzia interinale, che solo di riflesso subisce gli effetti della crisi in atto, diversamente dalle aziende nel settore turistico e termale che non hanno potuto svolgere la propria attività per effetto delle chiusure disposte per le esigenze sanitarie.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti). Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano