Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2703/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2703/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ESPOSITO ANTONIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. BAVARELLA ANNA (c.f.: ) dal qua- C.F._3
le è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1
32297/2023, pubblicata il 17.07.2023, non notificata, con la quale il Giudice di
Pace di Sez. 2, dott. F. A. D'Onofrio, a definizione del procedimento CP_1
avente R.G. 14145/2023 instaurato con ricorso della sig.ra (de- Parte_1
positato in data 3 aprile 2023, rigettava l'opposizione proposta nei confronti del ed avverso il verbale di accertamento n. CC/22150151076 Controparte_1
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02.03.23, ore 12.50 e contestato immediatamente alla stessa, con il quale veni- va irrogata la sanzione pecuniaria di euro 866,00 e disposto quale sanzione ac- cessoria il sequestro del veicolo tg. KDAN3818. Parte_2
Con la gravata sentenza veniva affermata l'inammissibilità del ricorso perché tardivo.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, alla luce della data di notifica del verbale (2 marzo 2023) e della data di deposito del ricorso (3 apri- le 2023), tenuto conto del disposto di cui all'art.155 4° comma c.p.c. per l'ipotesi in cui il termine per l'impugnativa scada di sabato.
Ha, per il resto, reiterato i motivi di opposizione non valutati dal Giudice di pri- me cure.
Si è costituito il lamentando l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1
dell'appello.
La causa è stata rinviata alla data del 26 maggio 2025 per la discussione e deci- sione, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di tratta- zione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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Va affermata la fondatezza dell'appello in ordine all'invocata erroneità della statuizione di tardività dell'impugnativa.
Sul punto è sufficiente fare rinvio agli argomenti difensivi svolti dall'appellante; invero il verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada è stato notificato al trasgressore il 02 marzo 2023, sicchè il termine per proporre veniva a scadere in data 03 aprile 2023, in applicazione del disposto di cui all'art.155 4° comma c.p.c..
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 3 aprile 2023; in riforma della gravata statuizione, ne va affermata, quindi, la tempestività.
In conseguenza di ciò al giudice del gravame è affidato il compito di valutare i motivi di opposizione fatti valere innanzi al Giudice di Pace e da quest'ultimo in nessun modo valutati in ragione dell'erronea statuizione di inammissibilità.
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Con un primo motivo di opposizione la signora ha lamentato la nullità Pt_1
del verbale per omessa individuazione del numero di targa del veicolo cui è correlata la violazione amministrativa;
inoltre, a dire dell'appellante, “tale grave omissione ha portato ad altro grave vizio del verbale impugnato e cioè la errata indicazione del soggetto proprietario dello stesso. Ed, infatti, nel verbale impu- gnato viene indicata quale proprietaria del veicolo l'odierna appellante Pt_1
, laddove invece la stessa è solo la conduttrice del predetto veicolo. La gra-
[...]
ve omissione della indicazione del numero di targa non ha consentito la corretta indicazione del proprietario responsabile in solido. Sul punto si precisa, infatti, che la sig.ra in data 13.09.23 prendeva a noleggio il veicolo Parte_1
Daewoo Matiz tg. KDAN3818 di proprietà della società polacca Cars
[...]
contratto con data certa conseguente alla vidimazione tempo- CP_2
rale di conformità e regolarmente trascritto nel Registro dei veicoli esteri (Cd.
REVE) presso l'Aci, come prescritto dall'art. 93 bis Codice della Strada”.
Il nel costituirsi, ha dedotto che il verbale impugnato, esibito Controparte_1
in copia leggibile, “non può non essere letto in stretta combinazione con il verba- le CC/22150101363 nel 02/03/24 emesso congiuntamente al primo e contestato sempre nell'immediatezza alla ricorrente. Ed invero, in luogo del numero di tar- ga, il verbale CC/22150151076 oggetto di impugnazione, riporta in maniera puntuale sia l'indicazione del modello del veicolo che del numero di telaio, ele- mento per eccellenza identificativo dell'autovettura e a cui si fa riferimento quando vi siano dubbi sull'originalità della targa. Ebbene, tale circostanza, nel caso di specie, è tutt'altro che causale. Nello spazio del verbale riservato al do- cumento di circolazione, infatti, gli agenti hanno opportunamente richiamato il verbale CC/22150101363 emesso sempre in data 02/03/2024, per violazione dell'art 100 co. 12 e 15, in quanto il conducente “circolava alla guida del veicolo sopra indicato munito di targhe contraffatte. Nella circostanza, veniva accertato che i segni distintivi riportasti sulle targhe erano alterati e/o contraffatti”. Tanto premesso, attesa l'immatricolazione all'estero del veicolo nonché l'ulteriore con- nessa violazione contestata dagli agenti, è evidente il motivo per il quale
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quest'ultimi, nel verbale oggi oggetto di impugnazione, abbiano indicato esclusi- vamente il numero di telaio e non quello della targa, che si ribadisce essere stata contraffatta e alterata. Sarebbe infatti risultato alquanto singolare se, gli agenti, al contrario, attesa la violazione di cui all'art 100 Cds, avessero comunque indi- cato nel verbale un numero di targa inesistente in quanto contraffatta”.
Il motivo di opposizione va rigettato alla luce delle difese puntualmente svolte dal che ha chiarito come il soddisfacimento dell'onere di Controparte_1
puntuale individuazione dell'autoveicolo coinvolto nell'accertamento sia stato in ogni caso puntualmente realizzato mediante l'indicazione del numero di telaio, stante la non affidabilità e ritenuta alterazione delle targhe apposte sul veicolo.
Di nessun rilievo appare la sentenza n.1870/2024 depositata in data 16 gennaio
2024 con cui veniva disposto l'annullamento del verbale CC/22150101363 emesso sempre in data 02/03/2024, atteso che detta statuizione è correlata all'omesso soddisfacimento dell'onere probatorio, da parte del rimasto CP_1
contumace, in ordine alla realizzazione del diverso illecito contestato con detto verbale.
Nel caso di specie l'individuazione del numero di telaio esclude qualsivoglia in- certezza in ordine all'individuazione dell'autoveicolo coinvolto nell'accertamento.
In merito alla questione afferente al difetto di prova della titolarità dell'autoveicolo in capo all'appellante, ne va affermata l'irrilevanza atteso che l'illecito contestato va a sanzionare l'aver posto in circolazione il veicolo, a pre- scindere dalla circostanza che se ne abbia o meno la titolarità; non appare, in- vece, contestato, nel caso di specie, che l'appellante fosse alla guida del veicolo coinvolto nell'accertamento.
È parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, afferente all'esistenza di una valida copertura assicurativa al momento dell'accertamento.
L'assunto non è stato, infatti, in alcun modo documentato dalla parte, la quale si
è limitata a sostenere che fosse operante la copertura assicurativa presso una compagnia straniera, senza fornire nessun elemento a conforto dell'assunto in
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questione.
L'esistenza di un contratto di noleggio non esonera il soggetto che mette in cir- colazione il veicolo dal verificare l'esistenza di una valida copertura assicurativa del veicolo.
Conclusivamente l'appello va rigettato, confermandosi il rigetto dell'opposizione, seppur sulla base delle argomentazioni sopra indicate.
Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato spese che si liqui- Controparte_1
dano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello;
➢ condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge se dovuti;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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