TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con sede in v.le Diaz n. 7/9 c.f. e p.i Parte_1 Pt_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura allegata in atti dall'Avv. Giuseppe Moceri (C.F.: ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata in via Messina n. 1 presso la sede del Pt_1 Controparte_1 Pt_2
- OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Dott. CP_2 CP_3
, con sede legale in Milano, via San Prospero, 4, P.I. e per essa la mandataria
[...] P.IVA_2
in persona del legale rapp.te , con sede in Roma via Controparte_4 Controparte_5
Eufemiano 8 (P.Iva , giusta procura del 26.05.2020 a rogito del Notaio P.IVA_3 Persona_1
(Rep. n. 44635 Racc. n. 14145) rappresentata e difesa dalla Controparte_6
(già (P.Iva e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino (C.F. Controparte_7 P.IVA_4
giusta procura in calce all'atto di precetto ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4.
-OPPOSTA-
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno così concluso:
l'Avv. Giuseppe Moceri, per l'opponente : “Con Parte_1 le presenti note di trattazione scritta, l'Avv. Moceri, per l' contesta tutto quanto ex CP_8
adverso sostenuto in quanto infondato in fatto e diritto, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto nell'atto di citazione in opposizione a precetto e nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge”;
l'Avv. Concetta Sorrentino, per l'opposta e per essa la mandataria CP_2 [...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: CP_4
- in via preliminare, revocare il provvedimento, emesso inaudita altera parte il 23.2.2021, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, autorizzando, per l'effetto, la prosecuzione di eventuali azioni esecutive, limitatamente all'importo di Euro 1.448,75 a titolo di sorte, oltre interessi e spese come da d.i. 4/20 e compenso precetto;
- nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in corso di causa e accertare e dichiarare che l' Pt_2
in forza del titolo è tenuta al pagamento della residua somma di Euro 1.448,75 a titolo di sorte,
[...]
oltre interessi e spese come da d.i. 4/20 e compenso precetto;
- in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione telematicamente notificato il 11.12.2020, l' Parte_1 ha convenuto in giudizio la società proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., CP_2 avverso l'atto di precetto notificato da quest'ultima - quale cessionaria di un pacchetto di crediti della
(atto di cessione del 08/05/2020 pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 56 del Controparte_9
12/05/2020)- in data 25.11.2020, con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma pari a € 2.459,34, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 4/2020, emesso in data 17/01/2020 dal
Giudice di Pace di all'esito del procedimento identificato al RG. n. 21/20, notificato in data Pt_1
07/02/2020 e munito di formula esecutiva in data 11/11/2020.
pagina 2 di 7 L' ha fondato la propria opposizione rilevando: i) la nullità Parte_1
dell'atto di precetto per mancata indicazione del provvedimento di esecutorietà; ii) l'inesistenza del diritto del procedente per inosservanza del termine di 120 giorni previsto dal D.L. 669/1996; iii)
l'improcedibilità per inosservanza dell'art. 117 c. 4 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che vieta azioni esecutive contro enti del fino al 31 dicembre 2020; iv) l'erroneità Controparte_10
delle somme intimate, che risultano superiori a quelle stabilite nel decreto ingiuntivo.
Alla luce delle predette eccezioni, parte opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la revoca del precetto notificato, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 23.02.2021, resa all'esito dell'udienza celebratasi in pari data, il Giudice istruttore rilevato che “appaiono sussistere i gravi motivi richiesti dall'art. 615 c.p.c. al fine della sospensione della efficacia esecutiva del titolo opposto;
invero, le doglianze dell'opponente in riferimento ai vizi formali del precetto, relativi alla mancata indicazione del provvedimento del giudice con cui è stata disposta l'esecutorietà, appaiono allo stato degli atti condivisibili e fanno apparire fondata la relativa opposizione;
così anche è a dirsi con riferimento al quantum delle somme portate dal precetto (sorte capitale Euro 1634,25) che appaiono non corrispondere a quelle ingiunte in seno al decreto ingiuntivo
(sorte capitale Euro 1448,75) del quale si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva” ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 4/2020 del Giudice di Pace di del 17/01/2020, Pt_1
rinviando per il prosieguo all'udienza del 4.05.2021.
In data 19 aprile 2021, parte opposta ha depositato comparsa di costituzione e risposta in seno alla quale nel contestare e respingere quanto ex adverso dedotto, ha chiesto in via preliminare, di revocare il provvedimento, emesso il 23.2.2021, inaudita altera parte, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, autorizzando, per l'effetto, la prosecuzione di eventuali azioni esecutive, limitatamente all'importo di € 1.448,75.
All'esito dell'udienza del 4 maggio 2021, il Giudice Istruttore, nel concedere alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 7.12.2021, in seguito differita al 14 giugno 2022.
Celebratasi la predetta udienza, il Giudice Istruttore, ritenuta la natura documentale della causa, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2023.
pagina 3 di 7 Sono seguiti una serie di rinvii d'ufficio, giungendo all'udienza del 15/10/2024, all'esito della quale il
Giudice, con ordinanza del 2.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in seguito depositate da entrambi i procuratori delle parti.
***
Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c, non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Sul punto si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'opposizione viene decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Invero, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se pagina 4 di 7 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n.
11458).
Orbene, ai fini della decisione, è necessario sviluppare alcune considerazioni in merito alla natura
Part giuridica delle atteso che parte opponente ha dedotto tra i motivi di opposizione, la violazione del disposto dell'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), come successivamente modificato, che prevede che "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei Controparte_11
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto", rilevando a tal fine che nella fattispecie in esame la formula esecutiva nel decreto ingiuntivo - ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - è stata apposta in data 11/11/2020 mentre l'atto di precetto è stato notificato in data 25/11/2020, con conseguente inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, che rende quindi nullo il precetto notificato.
Parte Parte opposta ha, invece, contestato l'applicabilità della predetta disciplina alle invocandone la natura di ente pubblico economico e richiamando a sostegno della propria tesi pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ad avviso dell'odierno giudicante la contestazione della parte opposta non appare condivisibile, dovendosi al riguardo richiamare quanto espresso dalla Suprema Corte in fattispecie affine a quella in esame, ossia concernente proprio il profilo del decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa più volte richiamata, in merito alla applicabilità del termine in questione alle
[...]
in ragione del loro inquadramento nell'ambito degli enti pubblici non economici Controparte_12
(Cass., n. 4537/2010, in motivazione: "E non v'è dubbio che le rientrino fra Controparte_12
gli enti pubblici non economici", che richiama in motivazione, ai fini della espressa inclusione delle negli enti pubblici non economici: Cass., Sez. Un., n. 916/1996 e Cass., n. Controparte_12
8451/1998; v. anche per tale inquadramento, Cass., Sez. Un., n. 9232/2002).
pagina 5 di 7 Tale posizione è stata, da ultimo confermata, dalla Suprema Corte, la quale, nel ribadire che le
[...]
sono disciplinate da un regime giuridico diverso da quello ordinario di un imprenditore CP_12
privato, ha affermato che l "ha natura giuridica di ente pubblico non economico, con Parte_1
la conseguenza che ad essa è applicabile il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 30 del 1997, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. dalla L.
n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo" (Cass., n. 34048 del 18/11/2022, in motivazione, che richiama, quali precedenti conformi ed in termini: Cass., n. 36856/2021 e Cass., n. 26113/2021, esprimendosi in termini di orientamento maggioritario e da confermare).
Alla luce del suesposto orientamento segue l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'
[...]
con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto, considerato Parte_1
che nella fattispecie a mani la formula esecutiva nel decreto ingiuntivo è stata apposta in data
11/11/2020 mentre l'atto di precetto è stato notificato in data 25/11/2020, con conseguente inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, questo giudice ritiene che la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità (quanto a questi ultimi, v. Cass., n. 24640/2016
e Cass., n. 4593/2019), difformi da quello posto a fondamento della presente decisione giustifichi la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1504/2020,
- ACCOGLIE l'opposizione proposta dall e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la nullità del precetto notificato in data in data in data 25.11.2020;
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Enna, 11 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con sede in v.le Diaz n. 7/9 c.f. e p.i Parte_1 Pt_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura allegata in atti dall'Avv. Giuseppe Moceri (C.F.: ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata in via Messina n. 1 presso la sede del Pt_1 Controparte_1 Pt_2
- OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Dott. CP_2 CP_3
, con sede legale in Milano, via San Prospero, 4, P.I. e per essa la mandataria
[...] P.IVA_2
in persona del legale rapp.te , con sede in Roma via Controparte_4 Controparte_5
Eufemiano 8 (P.Iva , giusta procura del 26.05.2020 a rogito del Notaio P.IVA_3 Persona_1
(Rep. n. 44635 Racc. n. 14145) rappresentata e difesa dalla Controparte_6
(già (P.Iva e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino (C.F. Controparte_7 P.IVA_4
giusta procura in calce all'atto di precetto ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4.
-OPPOSTA-
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno così concluso:
l'Avv. Giuseppe Moceri, per l'opponente : “Con Parte_1 le presenti note di trattazione scritta, l'Avv. Moceri, per l' contesta tutto quanto ex CP_8
adverso sostenuto in quanto infondato in fatto e diritto, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto nell'atto di citazione in opposizione a precetto e nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge”;
l'Avv. Concetta Sorrentino, per l'opposta e per essa la mandataria CP_2 [...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: CP_4
- in via preliminare, revocare il provvedimento, emesso inaudita altera parte il 23.2.2021, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, autorizzando, per l'effetto, la prosecuzione di eventuali azioni esecutive, limitatamente all'importo di Euro 1.448,75 a titolo di sorte, oltre interessi e spese come da d.i. 4/20 e compenso precetto;
- nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in corso di causa e accertare e dichiarare che l' Pt_2
in forza del titolo è tenuta al pagamento della residua somma di Euro 1.448,75 a titolo di sorte,
[...]
oltre interessi e spese come da d.i. 4/20 e compenso precetto;
- in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione telematicamente notificato il 11.12.2020, l' Parte_1 ha convenuto in giudizio la società proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., CP_2 avverso l'atto di precetto notificato da quest'ultima - quale cessionaria di un pacchetto di crediti della
(atto di cessione del 08/05/2020 pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 56 del Controparte_9
12/05/2020)- in data 25.11.2020, con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma pari a € 2.459,34, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 4/2020, emesso in data 17/01/2020 dal
Giudice di Pace di all'esito del procedimento identificato al RG. n. 21/20, notificato in data Pt_1
07/02/2020 e munito di formula esecutiva in data 11/11/2020.
pagina 2 di 7 L' ha fondato la propria opposizione rilevando: i) la nullità Parte_1
dell'atto di precetto per mancata indicazione del provvedimento di esecutorietà; ii) l'inesistenza del diritto del procedente per inosservanza del termine di 120 giorni previsto dal D.L. 669/1996; iii)
l'improcedibilità per inosservanza dell'art. 117 c. 4 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che vieta azioni esecutive contro enti del fino al 31 dicembre 2020; iv) l'erroneità Controparte_10
delle somme intimate, che risultano superiori a quelle stabilite nel decreto ingiuntivo.
Alla luce delle predette eccezioni, parte opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la revoca del precetto notificato, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 23.02.2021, resa all'esito dell'udienza celebratasi in pari data, il Giudice istruttore rilevato che “appaiono sussistere i gravi motivi richiesti dall'art. 615 c.p.c. al fine della sospensione della efficacia esecutiva del titolo opposto;
invero, le doglianze dell'opponente in riferimento ai vizi formali del precetto, relativi alla mancata indicazione del provvedimento del giudice con cui è stata disposta l'esecutorietà, appaiono allo stato degli atti condivisibili e fanno apparire fondata la relativa opposizione;
così anche è a dirsi con riferimento al quantum delle somme portate dal precetto (sorte capitale Euro 1634,25) che appaiono non corrispondere a quelle ingiunte in seno al decreto ingiuntivo
(sorte capitale Euro 1448,75) del quale si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva” ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 4/2020 del Giudice di Pace di del 17/01/2020, Pt_1
rinviando per il prosieguo all'udienza del 4.05.2021.
In data 19 aprile 2021, parte opposta ha depositato comparsa di costituzione e risposta in seno alla quale nel contestare e respingere quanto ex adverso dedotto, ha chiesto in via preliminare, di revocare il provvedimento, emesso il 23.2.2021, inaudita altera parte, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, autorizzando, per l'effetto, la prosecuzione di eventuali azioni esecutive, limitatamente all'importo di € 1.448,75.
All'esito dell'udienza del 4 maggio 2021, il Giudice Istruttore, nel concedere alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 7.12.2021, in seguito differita al 14 giugno 2022.
Celebratasi la predetta udienza, il Giudice Istruttore, ritenuta la natura documentale della causa, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2023.
pagina 3 di 7 Sono seguiti una serie di rinvii d'ufficio, giungendo all'udienza del 15/10/2024, all'esito della quale il
Giudice, con ordinanza del 2.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in seguito depositate da entrambi i procuratori delle parti.
***
Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c, non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Sul punto si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'opposizione viene decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Invero, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se pagina 4 di 7 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n.
11458).
Orbene, ai fini della decisione, è necessario sviluppare alcune considerazioni in merito alla natura
Part giuridica delle atteso che parte opponente ha dedotto tra i motivi di opposizione, la violazione del disposto dell'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), come successivamente modificato, che prevede che "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei Controparte_11
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto", rilevando a tal fine che nella fattispecie in esame la formula esecutiva nel decreto ingiuntivo - ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - è stata apposta in data 11/11/2020 mentre l'atto di precetto è stato notificato in data 25/11/2020, con conseguente inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, che rende quindi nullo il precetto notificato.
Parte Parte opposta ha, invece, contestato l'applicabilità della predetta disciplina alle invocandone la natura di ente pubblico economico e richiamando a sostegno della propria tesi pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ad avviso dell'odierno giudicante la contestazione della parte opposta non appare condivisibile, dovendosi al riguardo richiamare quanto espresso dalla Suprema Corte in fattispecie affine a quella in esame, ossia concernente proprio il profilo del decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa più volte richiamata, in merito alla applicabilità del termine in questione alle
[...]
in ragione del loro inquadramento nell'ambito degli enti pubblici non economici Controparte_12
(Cass., n. 4537/2010, in motivazione: "E non v'è dubbio che le rientrino fra Controparte_12
gli enti pubblici non economici", che richiama in motivazione, ai fini della espressa inclusione delle negli enti pubblici non economici: Cass., Sez. Un., n. 916/1996 e Cass., n. Controparte_12
8451/1998; v. anche per tale inquadramento, Cass., Sez. Un., n. 9232/2002).
pagina 5 di 7 Tale posizione è stata, da ultimo confermata, dalla Suprema Corte, la quale, nel ribadire che le
[...]
sono disciplinate da un regime giuridico diverso da quello ordinario di un imprenditore CP_12
privato, ha affermato che l "ha natura giuridica di ente pubblico non economico, con Parte_1
la conseguenza che ad essa è applicabile il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 30 del 1997, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. dalla L.
n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo" (Cass., n. 34048 del 18/11/2022, in motivazione, che richiama, quali precedenti conformi ed in termini: Cass., n. 36856/2021 e Cass., n. 26113/2021, esprimendosi in termini di orientamento maggioritario e da confermare).
Alla luce del suesposto orientamento segue l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'
[...]
con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto, considerato Parte_1
che nella fattispecie a mani la formula esecutiva nel decreto ingiuntivo è stata apposta in data
11/11/2020 mentre l'atto di precetto è stato notificato in data 25/11/2020, con conseguente inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, questo giudice ritiene che la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità (quanto a questi ultimi, v. Cass., n. 24640/2016
e Cass., n. 4593/2019), difformi da quello posto a fondamento della presente decisione giustifichi la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1504/2020,
- ACCOGLIE l'opposizione proposta dall e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la nullità del precetto notificato in data in data in data 25.11.2020;
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Enna, 11 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 7 di 7