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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.105/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 04/06/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.ti VERDECCHIA Cadia e LOLLI Roberta Serena del Foro di Teramo
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Contumace
OGGETTO: INFORTUNI SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 04/06/2025
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l chiedendo il riconoscimento dell'inabilità permanente al lavoro derivata CP_1 da un infortunio lavorativo del 17/09/2020 e maggiori postumi derivanti da un altro infortunio lavorativo avvenuto in data 11/08/2022, per il quale l'Istituto aveva riconosciuto, in sede amministrativa, una inabilità lavorativa nella misura del 5%, il tutto da unificarsi a preesistenze e con condanna dell a corrispondere la CP_1 prestazione economica prevista per legge. L'ente convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, avuta luogo la discussione della causa, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato Dott. sulla scorta della documentazione in atti Persona_1 nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito quanto segue: “ In conseguenza dell'infortunio “in itinere” del 20/09/2020 il sig. ha riportato lesioni Parte_1 consistenti in lieve trauma cranico commotivo, distorsione del rachide cervicale, contusione del polso e mano destra. Dalle medesime lesioni residuano, quali conseguenze permanenti, esiti algo-disfunzionali di grado lieve in persona con incipienti segni di spondilodisco-artrosi. Ne deriva un danno Biologico permanente nella misura del 2% (due percento)” Il Consulente, avuto riguardo all'infortunio dell'11/08/2022, ha altresì stabilito quanto segue: “In conseguenza dell'infortunio lavorativo dell'11 agosto 2022 il periziato riportò lesività consistente di trauma toracico chiuso con frattura X costa dx e trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con distrazione LCP. Dalle medesime lesioni sono residuati esiti permanenti, che sono stati congruamente valutati in sede nella misura del 5% , tenendo conto delle preesistenze CP_1 menomative della stessa articolazione derivanti da pregresso infortunio del 2012; tali esiti consistono di lieve instabilità del legamento crociato posteriore e di toracalgia dx post-fratturativa. La valutazione del danno complessivo, derivante dagli esiti dei due infortuni del 2012 e 2022 è stata stabilita, in termini del tutto appropriati, nell'ordine del 10%”. Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal Consulente, in quanto adeguatamente motivato. La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ed in considerazione dell'esito del giudizio vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che in esito all'infortunio sul lavoro del 17/09/2020, ha Parte_1 riportato un danno biologico con conseguente inabilità lavorativa nella misura del
2 2% (due percento), da unificarsi alla preesistente inabilità come previsto ai sensi di legge;
pertanto condanna l' a corrispondere l'indennizzo di legge, per differenza con CP_1 quello già corrisposto, oltre al pagamento degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 800,00 oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate come da CP_1 separato decreto Così deciso in Ascoli Piceno in data 04/06/2025 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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