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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1779/2024 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Luca Roda e Massimo Lazzari, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso i difensori in Bologna Via Zamboni n°9
RICORRENTE contro
(p. iva ), contumace CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/05/2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato via pec la società nella sua qualità Parte_1
di titolare e concedente, in forza di separati contratti di affitto e sub affitto 18/04/2019 (rep. 16947 notaio ) e 11/05/2021 (rep. 15400 notaio , dei rami d'azienda dediti rispettivamente Per_1 Per_2 all'attività di stabilimenti balneari denominati “Bagno bar Soleluna” e “Bagno Soleluna” (ora Sunset
Beach), entrambi correnti in Cervia (RA) Arenile Demaniale 166, agiva in giudizio nei confronti del proprio affittuario in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1
fine di ottenere declaratoria di risoluzione di diritto dei contratti ex art. 1456 c.c., per effetto delle clausole risolutive espresse ivi contenute, con condanna altresì dell'affittuario al pagamento dei corrispettivi contrattuali non corrisposti in ragione di € 222.500,00 alla data del ricorso oltre alla
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 4 previsione, ex art. 614 bis cpc, della somma di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dei beni aziendali.
Il tentativo di mediazione esperito preventivamente sortiva esito negativo.
Alla prima udienza nessuno si costituiva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva quindi istruita mediante il solo interrogatorio formale del resistente e discussa all'udienza del 26/05/2025 con successiva lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
Il “thema decidendum” della presente controversia è costituito dall'inadempimento dell'affittuario all'obbligazione di pagamento dei canoni, per € 222.500,00 (€ 200.000,00 + € 22.500,00 oltre IVA) alla data del ricorso, ed al conseguente verificarsi della risoluzione di diritto del contratto in forza delle clausole risolutive ivi contenute (cfr. art. 10 contratto 18/04/2019 e art. 3 contratto 11/05/2021) debitamente e legittimamente attivate da parte concedente con le pec 22/04/2024 (cfr. docc. 6 e 6 bis)
Le fonti contrattuali delle obbligazioni a carico dell'affittuario sono documentate (cfr. docc. 3 e 4) e costituisce giurisprudenza consolidata che” Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte è unicamente tenuto, in quanto attore/creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.”
(Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533 – Trib. Milano 25/03/2015 – Trib.
Genova 20/01/2016).
Verificata l'esistenza e l'operatività delle clausole, dovendosi comunque prescindere da qualsiasi indagine sulla gravità dell'inadempimento in quanto “La clausola risolutiva ha la funzione di accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinati inadempimento, e quindi eliminato la necessità di una indagine ad hoc, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte” (Cass. Civ. 20/12/2012 n°23624), rimane solo d'accertare se sussista colpevole inadempimento imputabile al resistente “La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, ex art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa” (Cass. Civ. 27/08/2013 n°19602).
La documentazione prodotta (cfr. docc. 3 – 4 – 6 – 6 bis) attesta in modo inequivocabile la gravità dell'inadempimento (€ 222.500,00 oltre IVA alla data del ricorso) e la sua riferibilità all'affittuario, la mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente deferito costituisce ulteriore conferma dell'effettiva sussistenza del colpevole inadempimento.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 4 Parte resistente, intervenuta la risoluzione di diritto del contratto in data 22/04/2024, non ha provveduto alla restituzione dei rami aziendali mantenendone illegittimamente il possesso e quindi sarà tenuta all'indennizzo ex art. 1591 c.c., previsto per le locazioni ma applicabile per via analogica anche all'affitto d'azienda, negli importi di € 43.334,42 (Bagno Bar Soleluna € 40.000,00 : 12 = 3.333,34 x
13 mensilità) e di € 8.125,00 (Sunset Beach € 7.000,00 : 12 = 625,00 x13 mensilità) dal mese di maggio 2024 all'attualità per un ammontare complessivo di € 51.459,42 senza IVA trattandosi d'indennizzo.
La resistente dovrà pertanto essere condannata alla restituzione dei beni aziendali ed al pagamento della somma di € 222.500,00 oltre IVA nonché di quella di € 51.459,42 oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo ex D.lgs. n°231/2002 trattandosi di transazione commerciale.
A seguito del recente del recente orientamento della Suprema Corte (cfr. ord. 24819 del 18/08/2023), finalizzato alla prospettazione anche in fase di cognizione piena della condanna in futuro già prevista dall'art. 664 cpc, i convenuti dovranno rispondere anche degli indennizzi mensili ulteriori da giugno
2025 fino all'effettivo escomio in ragione rispettivamente di € 3.333,34 (Bagno Bar Soleluna) e di €
625,00 (Sunset Beach).
La condanna di cui sopra esclude qualsiasi provvedimento ex art. 614 bis cpc del quale non appaiono sussistere particolari esigenze applicative.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta, in ragione di € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 786,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 CP_1 proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di affitto d'azienda inter-partes del 18/04/2019 (rep. 16947 notaio ) e Per_1
11/05/2021 (rep. 15400 notaio , alla data del 22/04/2024 e conseguentemente condanna il Per_2 resistente all'immediata restituzione a favore della ricorrente dei rami d'azienda costituiti dagli stabilimenti balneari denominati “Bagno bar Soleluna” e “Sunset Beach” (già Bagno Soleluna), entrambi correnti in Cervia (RA) Arenile Demaniale 166;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 4 - condanna altresì il resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
222.500,00 oltre IVA, nonché di quella ulteriore di € 51.459,42 in entrambi i casi oltre interessi di mora ex D.lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna, inoltre, l'affittuario resistente al pagamento delle ulteriori somme mensili di € 3.333,34
(per Bagno Bar Soleluna) e di € 625,00 (per Sunset Beach), o frazioni di esse, a decorrere dal mese di giugno 2025 e fino all'effettiva riconsegna dei beni aziendali;
- condanna, infine, il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida nel complessivo importo di € 9.000,00 per compenso e di € 786,00 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1779/2024 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Luca Roda e Massimo Lazzari, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso i difensori in Bologna Via Zamboni n°9
RICORRENTE contro
(p. iva ), contumace CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/05/2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato via pec la società nella sua qualità Parte_1
di titolare e concedente, in forza di separati contratti di affitto e sub affitto 18/04/2019 (rep. 16947 notaio ) e 11/05/2021 (rep. 15400 notaio , dei rami d'azienda dediti rispettivamente Per_1 Per_2 all'attività di stabilimenti balneari denominati “Bagno bar Soleluna” e “Bagno Soleluna” (ora Sunset
Beach), entrambi correnti in Cervia (RA) Arenile Demaniale 166, agiva in giudizio nei confronti del proprio affittuario in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1
fine di ottenere declaratoria di risoluzione di diritto dei contratti ex art. 1456 c.c., per effetto delle clausole risolutive espresse ivi contenute, con condanna altresì dell'affittuario al pagamento dei corrispettivi contrattuali non corrisposti in ragione di € 222.500,00 alla data del ricorso oltre alla
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 4 previsione, ex art. 614 bis cpc, della somma di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dei beni aziendali.
Il tentativo di mediazione esperito preventivamente sortiva esito negativo.
Alla prima udienza nessuno si costituiva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva quindi istruita mediante il solo interrogatorio formale del resistente e discussa all'udienza del 26/05/2025 con successiva lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
Il “thema decidendum” della presente controversia è costituito dall'inadempimento dell'affittuario all'obbligazione di pagamento dei canoni, per € 222.500,00 (€ 200.000,00 + € 22.500,00 oltre IVA) alla data del ricorso, ed al conseguente verificarsi della risoluzione di diritto del contratto in forza delle clausole risolutive ivi contenute (cfr. art. 10 contratto 18/04/2019 e art. 3 contratto 11/05/2021) debitamente e legittimamente attivate da parte concedente con le pec 22/04/2024 (cfr. docc. 6 e 6 bis)
Le fonti contrattuali delle obbligazioni a carico dell'affittuario sono documentate (cfr. docc. 3 e 4) e costituisce giurisprudenza consolidata che” Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte è unicamente tenuto, in quanto attore/creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.”
(Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533 – Trib. Milano 25/03/2015 – Trib.
Genova 20/01/2016).
Verificata l'esistenza e l'operatività delle clausole, dovendosi comunque prescindere da qualsiasi indagine sulla gravità dell'inadempimento in quanto “La clausola risolutiva ha la funzione di accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinati inadempimento, e quindi eliminato la necessità di una indagine ad hoc, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte” (Cass. Civ. 20/12/2012 n°23624), rimane solo d'accertare se sussista colpevole inadempimento imputabile al resistente “La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, ex art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa” (Cass. Civ. 27/08/2013 n°19602).
La documentazione prodotta (cfr. docc. 3 – 4 – 6 – 6 bis) attesta in modo inequivocabile la gravità dell'inadempimento (€ 222.500,00 oltre IVA alla data del ricorso) e la sua riferibilità all'affittuario, la mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente deferito costituisce ulteriore conferma dell'effettiva sussistenza del colpevole inadempimento.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 4 Parte resistente, intervenuta la risoluzione di diritto del contratto in data 22/04/2024, non ha provveduto alla restituzione dei rami aziendali mantenendone illegittimamente il possesso e quindi sarà tenuta all'indennizzo ex art. 1591 c.c., previsto per le locazioni ma applicabile per via analogica anche all'affitto d'azienda, negli importi di € 43.334,42 (Bagno Bar Soleluna € 40.000,00 : 12 = 3.333,34 x
13 mensilità) e di € 8.125,00 (Sunset Beach € 7.000,00 : 12 = 625,00 x13 mensilità) dal mese di maggio 2024 all'attualità per un ammontare complessivo di € 51.459,42 senza IVA trattandosi d'indennizzo.
La resistente dovrà pertanto essere condannata alla restituzione dei beni aziendali ed al pagamento della somma di € 222.500,00 oltre IVA nonché di quella di € 51.459,42 oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo ex D.lgs. n°231/2002 trattandosi di transazione commerciale.
A seguito del recente del recente orientamento della Suprema Corte (cfr. ord. 24819 del 18/08/2023), finalizzato alla prospettazione anche in fase di cognizione piena della condanna in futuro già prevista dall'art. 664 cpc, i convenuti dovranno rispondere anche degli indennizzi mensili ulteriori da giugno
2025 fino all'effettivo escomio in ragione rispettivamente di € 3.333,34 (Bagno Bar Soleluna) e di €
625,00 (Sunset Beach).
La condanna di cui sopra esclude qualsiasi provvedimento ex art. 614 bis cpc del quale non appaiono sussistere particolari esigenze applicative.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta, in ragione di € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 786,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 CP_1 proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di affitto d'azienda inter-partes del 18/04/2019 (rep. 16947 notaio ) e Per_1
11/05/2021 (rep. 15400 notaio , alla data del 22/04/2024 e conseguentemente condanna il Per_2 resistente all'immediata restituzione a favore della ricorrente dei rami d'azienda costituiti dagli stabilimenti balneari denominati “Bagno bar Soleluna” e “Sunset Beach” (già Bagno Soleluna), entrambi correnti in Cervia (RA) Arenile Demaniale 166;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 4 - condanna altresì il resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
222.500,00 oltre IVA, nonché di quella ulteriore di € 51.459,42 in entrambi i casi oltre interessi di mora ex D.lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna, inoltre, l'affittuario resistente al pagamento delle ulteriori somme mensili di € 3.333,34
(per Bagno Bar Soleluna) e di € 625,00 (per Sunset Beach), o frazioni di esse, a decorrere dal mese di giugno 2025 e fino all'effettiva riconsegna dei beni aziendali;
- condanna, infine, il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida nel complessivo importo di € 9.000,00 per compenso e di € 786,00 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 4 di 4