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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2939/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo e avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Baio Cosma;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Forsellino;
resistente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_2
Bevilacqua; resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202400000820000 notificato in data 16.4.2024 in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020160007802158000
– 40020170000078891000 - 40020170006093668000 - 40020170006857480000
40020180000110721000 - 40020180000110822000 -40020180000110923000 –
40020190010232942000 aventi ad oggetto contributi IVS anni 2015-2018 di competenza dell' CP_2
L'opponente deduceva la illegittimità del preavviso di fermo per abusività dello strumento e per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito anche eventualmente sopravvenuta alla notifica degli stessi.
Concludeva pertanto per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e per la declaratoria della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito con conseguente annullamento degli atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli Enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 14.11.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso, si premette che il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i CP_1 CP_1
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvede a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' disponeva, Controparte_1
inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo”.
L'articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 prevede poi che: “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla Direzione regionale delle
Entrate e alla regione di residenza”. Il comma 2 della predetta disposizione è stato modificato dall'art. 52 D.L. 96/2013 prevedendo che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari”.
Pertanto, il preavviso è sostanzialmente l'atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.
Si evidenzia altresì che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo (cui il preavviso è preordinato) hanno affermato che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015).
È stato così superato il consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al pari del fermo amministrativo di bene mobile registrato disciplinato dall'art 86 del citato D.P.R., si configura come un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, trattandosi di un rimedio – regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte – che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tale atto si realizza con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. nn. 7034/2009, 6584/2009, 2022/2008, 875/2007,
14701/2006 e 2053/2006).
Con recente pronuncia la Cassazione, in coerenza con quanto già affermato dalle sezioni unite, ha affermato che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (v. anche Cass. 10261/2018, Cass. 7756/2020).
Nel caso di specie il ricorrente per un verso ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo per la dedotta insussistenza del diritto a procedere all'iscrizione del fermo per le irregolarità formali dell'atto e per altro verso ha chiesto l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo.
Ciò posto non si riscontrano nella specie i vizi formali del preavviso di fermo amministrativo evidenziati in ricorso.
Innanzitutto, tenuto conto della astratta legittimità del ricorso al preavviso di fermo amministrativo per come sopra riportatane la regolamentazione, non si comprende la ragione per cui nel caso di specie il ricorrente ne deduce la abusività avendo solo genericamente dedotto, senza provare, una “aggressione plurima per lo stesso debito” e il frazionamento del credito in “plurime richieste giudiziali di adempimento”. Posti i titoli esecutivi (avvisi di addebito) e in mancanza di più specifiche deduzioni, appare del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di settore che l'Ente concessionario della riscossione “coltivi” i crediti con i mezzi a tal uopo offerti dall'Ordinamento prima di procedere, in mancanza di spontaneo pagamento, alla esecuzione coattiva. Venendo poi all'esame dell'ulteriore motivo di censura si osserva che, come già affermato nella sentenza n. 1512/2024 del Tribunale di Salerno (prodotta dall' e comunque CP_2
emergente dalla documentazione in atti, l' ha fornito la prova della notifica al Citro CP_2
dei predetti avvisi di addebito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, risultando quindi infondata la doglianza relativa alla irregolarità della sequenza procedimentale (v. doc. . CP_2
Procedendo oltre all'esame del merito della eccezione di prescrizione dei crediti contributivi formulata dal ricorrente, si osserva più specificamente che gli avvisi di addebito sopra elencati risultano rispettivamente notificati al ricorrente il 20.12.2016, il
27.2.2017, il 30.11.2017, il 29.12.2017, il 20.2.2018, il 20.2.2018, il 20.2.2018 e 10.1.2020.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente -peraltro non specificamente da quest'ultimo contestata-, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data della notifica della cartella.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione del credito.
Avuto invero riguardo alla data di notifica dei predetti avvisi di addebito, deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) risulta utilmente interrotto dall' con la notifica in data 27.8.2018 della intimazione di pagamento n. CP_3
10020189004931659000 (riferita agli avvisi di addebito nn. 40020160007802158000 –
40020170000078891000), con la successiva notifica in data 11.11.2019 della intimazione di pagamento n. 10020199016414617000 (riferita agli avvisi di addebito nn.
40020180000110721000, 40020180000110822000, 40020180000110923000), con la notifica in data 20.9.2023 del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001634000
(riferito a tutti gli avvisi di addebito e impugnato dal ricorrente nell'ambito del giudizio definito con la citata sentenza n. 1512/2024 del Tribunale di Salerno) e infine con il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa notificato in data 16.4.2024 (v. doc.
. CP_3 Le censure di parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti interruttivi sono infondate (v. note del 21.11.2024). Per quanto invero concerne la intimazione di pagamento n. 10020189004931659000 deve ritenersi che la notifica di tale atto risulta regolarmente effettuata, avendo l' provato (mediante “prospetto riepilogativo delle CP_3
accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” di
[...]
) la spedizione di raccomandata informativa dell'avvenuta notifica a persona CP_4
(moglie, ) diversa dal destinatario presso l'indirizzo di quest'ultimo. Con Persona_1
riguardo invece alla intimazione di pagamento n. 10020199016414617000, si rileva che essa risulta consegnata e sottoscritta dal destinatario , sicchè alcun Parte_1
adempimento ulteriore doveva essere effettuato ai fini della regolarità della notifica.
Nel predetto computo della prescrizione occorre tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito e dovendosi applicare interamente i due periodi di sospensione per un totale di 311 giorni, può concludersi che, avuto altresì riguardo ai predetti atti interruttivi, alla data di notifica del preavviso di fermo oggetto di causa (16.4.2024) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato con conseguente idoneo effetto interruttivo.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_2
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_5
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
Per quanto infine concerne la dedotta inammissibilità della documentazione prodotta dall' stante la costituzione tardiva in giudizio dell'Ente (v. note parte ricorrente del CP_3
21.11.2024), si richiama la conferente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui
“L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” -Cass. 14755/2018 conf. Cass.
23518/2019-.
Nella specie, anche a mezzo dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 comma 2 c.p.c.,
a fronte della eccezione (in senso lato) di interruzione della prescrizione formulata dall' si è quindi proceduto alla acquisizione degli atti interruttivi prodotti dall'Ente CP_3
a fondamento della eccezione.
In base alle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (27.241,54).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
e dell' delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei convenuti, in €
[...] CP_2
2.224,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2939/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo e avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Baio Cosma;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Forsellino;
resistente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_2
Bevilacqua; resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202400000820000 notificato in data 16.4.2024 in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020160007802158000
– 40020170000078891000 - 40020170006093668000 - 40020170006857480000
40020180000110721000 - 40020180000110822000 -40020180000110923000 –
40020190010232942000 aventi ad oggetto contributi IVS anni 2015-2018 di competenza dell' CP_2
L'opponente deduceva la illegittimità del preavviso di fermo per abusività dello strumento e per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito anche eventualmente sopravvenuta alla notifica degli stessi.
Concludeva pertanto per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e per la declaratoria della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito con conseguente annullamento degli atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli Enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 14.11.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso, si premette che il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i CP_1 CP_1
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvede a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' disponeva, Controparte_1
inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo”.
L'articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 prevede poi che: “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla Direzione regionale delle
Entrate e alla regione di residenza”. Il comma 2 della predetta disposizione è stato modificato dall'art. 52 D.L. 96/2013 prevedendo che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari”.
Pertanto, il preavviso è sostanzialmente l'atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.
Si evidenzia altresì che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo (cui il preavviso è preordinato) hanno affermato che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015).
È stato così superato il consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al pari del fermo amministrativo di bene mobile registrato disciplinato dall'art 86 del citato D.P.R., si configura come un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, trattandosi di un rimedio – regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte – che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tale atto si realizza con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. nn. 7034/2009, 6584/2009, 2022/2008, 875/2007,
14701/2006 e 2053/2006).
Con recente pronuncia la Cassazione, in coerenza con quanto già affermato dalle sezioni unite, ha affermato che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (v. anche Cass. 10261/2018, Cass. 7756/2020).
Nel caso di specie il ricorrente per un verso ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo per la dedotta insussistenza del diritto a procedere all'iscrizione del fermo per le irregolarità formali dell'atto e per altro verso ha chiesto l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto dei predetti avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo.
Ciò posto non si riscontrano nella specie i vizi formali del preavviso di fermo amministrativo evidenziati in ricorso.
Innanzitutto, tenuto conto della astratta legittimità del ricorso al preavviso di fermo amministrativo per come sopra riportatane la regolamentazione, non si comprende la ragione per cui nel caso di specie il ricorrente ne deduce la abusività avendo solo genericamente dedotto, senza provare, una “aggressione plurima per lo stesso debito” e il frazionamento del credito in “plurime richieste giudiziali di adempimento”. Posti i titoli esecutivi (avvisi di addebito) e in mancanza di più specifiche deduzioni, appare del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di settore che l'Ente concessionario della riscossione “coltivi” i crediti con i mezzi a tal uopo offerti dall'Ordinamento prima di procedere, in mancanza di spontaneo pagamento, alla esecuzione coattiva. Venendo poi all'esame dell'ulteriore motivo di censura si osserva che, come già affermato nella sentenza n. 1512/2024 del Tribunale di Salerno (prodotta dall' e comunque CP_2
emergente dalla documentazione in atti, l' ha fornito la prova della notifica al Citro CP_2
dei predetti avvisi di addebito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, risultando quindi infondata la doglianza relativa alla irregolarità della sequenza procedimentale (v. doc. . CP_2
Procedendo oltre all'esame del merito della eccezione di prescrizione dei crediti contributivi formulata dal ricorrente, si osserva più specificamente che gli avvisi di addebito sopra elencati risultano rispettivamente notificati al ricorrente il 20.12.2016, il
27.2.2017, il 30.11.2017, il 29.12.2017, il 20.2.2018, il 20.2.2018, il 20.2.2018 e 10.1.2020.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente -peraltro non specificamente da quest'ultimo contestata-, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data della notifica della cartella.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione del credito.
Avuto invero riguardo alla data di notifica dei predetti avvisi di addebito, deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) risulta utilmente interrotto dall' con la notifica in data 27.8.2018 della intimazione di pagamento n. CP_3
10020189004931659000 (riferita agli avvisi di addebito nn. 40020160007802158000 –
40020170000078891000), con la successiva notifica in data 11.11.2019 della intimazione di pagamento n. 10020199016414617000 (riferita agli avvisi di addebito nn.
40020180000110721000, 40020180000110822000, 40020180000110923000), con la notifica in data 20.9.2023 del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001634000
(riferito a tutti gli avvisi di addebito e impugnato dal ricorrente nell'ambito del giudizio definito con la citata sentenza n. 1512/2024 del Tribunale di Salerno) e infine con il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa notificato in data 16.4.2024 (v. doc.
. CP_3 Le censure di parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti interruttivi sono infondate (v. note del 21.11.2024). Per quanto invero concerne la intimazione di pagamento n. 10020189004931659000 deve ritenersi che la notifica di tale atto risulta regolarmente effettuata, avendo l' provato (mediante “prospetto riepilogativo delle CP_3
accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” di
[...]
) la spedizione di raccomandata informativa dell'avvenuta notifica a persona CP_4
(moglie, ) diversa dal destinatario presso l'indirizzo di quest'ultimo. Con Persona_1
riguardo invece alla intimazione di pagamento n. 10020199016414617000, si rileva che essa risulta consegnata e sottoscritta dal destinatario , sicchè alcun Parte_1
adempimento ulteriore doveva essere effettuato ai fini della regolarità della notifica.
Nel predetto computo della prescrizione occorre tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito e dovendosi applicare interamente i due periodi di sospensione per un totale di 311 giorni, può concludersi che, avuto altresì riguardo ai predetti atti interruttivi, alla data di notifica del preavviso di fermo oggetto di causa (16.4.2024) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato con conseguente idoneo effetto interruttivo.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_2
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_5
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
Per quanto infine concerne la dedotta inammissibilità della documentazione prodotta dall' stante la costituzione tardiva in giudizio dell'Ente (v. note parte ricorrente del CP_3
21.11.2024), si richiama la conferente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui
“L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” -Cass. 14755/2018 conf. Cass.
23518/2019-.
Nella specie, anche a mezzo dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 comma 2 c.p.c.,
a fronte della eccezione (in senso lato) di interruzione della prescrizione formulata dall' si è quindi proceduto alla acquisizione degli atti interruttivi prodotti dall'Ente CP_3
a fondamento della eccezione.
In base alle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (27.241,54).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
e dell' delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei convenuti, in €
[...] CP_2
2.224,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio