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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 342/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito Presidente
Dott. Natalino Sapone Consigliere
Dott. Alessandro Liprino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 342/2019 R.G.,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in Palmi alla via Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parisi, c.f.
e domiciliato presso il difensore, con studio in Palmi, via Rocco C.F._2
Pugliese trav. 111° n. 1, fax 0966.21693, pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
residente a Cinquefrondi alla via Pepe snc, rappresentata e CodiceFiscale_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente. dall'Avv. Carmen Maria Rosace del Foro di
Reggio Calabria e dall'avv. Domenico Sellaro ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, con studio in Polistena, Corso Mazzini, pec Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
1194/2018, pronunciata il 6.12.2018 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n.785/2012 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 785/2012 R.G.: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n° 129/2012, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Palmi nel proc. n. n. 403/2012 R.G.; 2) condannava alla Parte_1
rifusione delle spese di lite di parte opponente che liquidava nella complessiva somma di € 2.224,34 (di cui € 126,84 per anticipazioni e la differenza per compensi di difesa, come in parte motiva dettagliati), oltre rimborso forfetario del 15 % sui soli compensi,
C.P.A. e I.V.A. nelle misure di legge ed alle spese successive occorrende.
impugnava la sentenza di primo grado con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato l'8/4/2019 e iscritto a ruolo il 18/4/2019.
Con decreto depositato il 29.4.2019, veniva designato il Consigliere relatore e disposta la comparizione delle parti all'udienza del 17.2.2020.
L'appellata si costituiva in appello con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 20.1.2020.
Con decreto depositato l'11.2.2020, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 19.10.2020, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come disposto da decreto depositato il 1°/09/2020.
In data 12.10.2020, i difensori dell'appellata, Avv. Domenico Sellaro e Avv. Carmen
Maria Rosace, depositavano note di trattazione con le quali si riportavano ai propri scritti difensivi, impugnavano e contestavano quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto e chiedevano che la causa venisse decisa secondo le conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza depositata il 9.11.2020 sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza del 19.10.2020; viste le note di trattazione scritta depositate nell'interesse della sola parte appellata, come da prescrizioni di cui al decreto del 1°.9.2020, disattesa ogni diversa istanza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2021.
Con decreto depositato il 28.4.2021, detta udienza veniva rinviata d'ufficio al
31.5.2021, poi differita d'ufficio al 17.1.2022 e quindi al 20.1.2022.
pag. 2/5 Con note di trattazione depositate il 18.1.2022, i difensori di parte appellata, si riportavano ai propri scritti difensivi, che in tal sede si abbiano integralmente per riprodotti e trascritti, impugnavano e contestavano le deduzioni avversarie, perché infondate in fatto e diritto e chiedevano che la causa venisse decisa secondo le conclusioni ivi rassegnate
Con ordinanza depositata il 21.1.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.1.2022, la Corte - osservato che non risultava accluso agli il decreto mediante il quale era stata disposta la sostituzione della suddetta udienza col deposito di note di trattazione scritta;
rilevato che parte appellante non aveva depositato note di trattazione, mentre parte appellata aveva dichiarato di aver appreso solo telefonicamente, in data
18.01.2022, le modalità di trattazione dell'udienza e depositato in tale data le note di trattazione, chiedendo di essere rimessa in termini;
ritenuto altresì che, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, andasse fissata altra udienza per la precisazione delle conclusioni – rinviava la causa all'udienza 5.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto depositato il 5.9.2022, la causa veniva differita al 4.12.2023 e, con decreto depositato il 29.8.2023, all'udienza del 6.5.2024 sostituita con la trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c.
Con atto depositato il 23.4.2024 i difensori di parte appellata si riportavano all'atto di costituzione ed a tutti i verbali di causa, precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse spedita per la decisione.
Con decreto depositato il 2.5.2024 e ritualmente comunicato, l'udienza veniva riassegnata al 5.12.2024 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note depositate il 19.11.2024, i difensori di parte appellata si riportavano all'atto di costituzione ed a tutti i verbali di causa, precisavano le conclusioni e chiedevano l'assunzione della causa in decisione.
Con ordinanza depositata il 17.3.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
5.12.2024 sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevato che anche a tale udienza solo parte appellata depositava note di trattazione, con le quali precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse assunta in decisone, mentre l'appellante, dopo la proposizione dell'appello, non ha mai depositato note di trattazione pag. 3/5 e che tale contegno è equiparato alla mancata comparizione all'udienza, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Preso atto di quanto sopra e della reiterata mancata comparizione dell'appellante, visto l'art. 348 c.p.c., l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
§
La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante. Si precisa che L'art. 89 legge n. 353 del 1990, abrogando l'art. 357 c.p.c., ha disposto che ogni declaratoria di improcedibilità dell'appello ha natura di sentenza e dunque deve contenere la pronuncia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 02/11/2016, n. 22151).
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, tenuto conto del ridotto grado di complessità della causa e dell'impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello.
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 2.906 (fase di studio € 567; fase introduttiva del giudizio € 461; fase di trattazione € 922; fase decisionale € 956) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore dell'appellata.
L'esito dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rammentandosi che l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale (Cass. civ., Sez. VI - 22/02/2021, n. 4731).
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come epigrafe da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Parte_1
Sezione civile, n. 1194/2018, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.906, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in favore dell'erario ed a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 342/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito Presidente
Dott. Natalino Sapone Consigliere
Dott. Alessandro Liprino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 342/2019 R.G.,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in Palmi alla via Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parisi, c.f.
e domiciliato presso il difensore, con studio in Palmi, via Rocco C.F._2
Pugliese trav. 111° n. 1, fax 0966.21693, pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
residente a Cinquefrondi alla via Pepe snc, rappresentata e CodiceFiscale_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente. dall'Avv. Carmen Maria Rosace del Foro di
Reggio Calabria e dall'avv. Domenico Sellaro ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, con studio in Polistena, Corso Mazzini, pec Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
1194/2018, pronunciata il 6.12.2018 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n.785/2012 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 785/2012 R.G.: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n° 129/2012, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Palmi nel proc. n. n. 403/2012 R.G.; 2) condannava alla Parte_1
rifusione delle spese di lite di parte opponente che liquidava nella complessiva somma di € 2.224,34 (di cui € 126,84 per anticipazioni e la differenza per compensi di difesa, come in parte motiva dettagliati), oltre rimborso forfetario del 15 % sui soli compensi,
C.P.A. e I.V.A. nelle misure di legge ed alle spese successive occorrende.
impugnava la sentenza di primo grado con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato l'8/4/2019 e iscritto a ruolo il 18/4/2019.
Con decreto depositato il 29.4.2019, veniva designato il Consigliere relatore e disposta la comparizione delle parti all'udienza del 17.2.2020.
L'appellata si costituiva in appello con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 20.1.2020.
Con decreto depositato l'11.2.2020, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 19.10.2020, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come disposto da decreto depositato il 1°/09/2020.
In data 12.10.2020, i difensori dell'appellata, Avv. Domenico Sellaro e Avv. Carmen
Maria Rosace, depositavano note di trattazione con le quali si riportavano ai propri scritti difensivi, impugnavano e contestavano quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto e chiedevano che la causa venisse decisa secondo le conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza depositata il 9.11.2020 sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza del 19.10.2020; viste le note di trattazione scritta depositate nell'interesse della sola parte appellata, come da prescrizioni di cui al decreto del 1°.9.2020, disattesa ogni diversa istanza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2021.
Con decreto depositato il 28.4.2021, detta udienza veniva rinviata d'ufficio al
31.5.2021, poi differita d'ufficio al 17.1.2022 e quindi al 20.1.2022.
pag. 2/5 Con note di trattazione depositate il 18.1.2022, i difensori di parte appellata, si riportavano ai propri scritti difensivi, che in tal sede si abbiano integralmente per riprodotti e trascritti, impugnavano e contestavano le deduzioni avversarie, perché infondate in fatto e diritto e chiedevano che la causa venisse decisa secondo le conclusioni ivi rassegnate
Con ordinanza depositata il 21.1.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.1.2022, la Corte - osservato che non risultava accluso agli il decreto mediante il quale era stata disposta la sostituzione della suddetta udienza col deposito di note di trattazione scritta;
rilevato che parte appellante non aveva depositato note di trattazione, mentre parte appellata aveva dichiarato di aver appreso solo telefonicamente, in data
18.01.2022, le modalità di trattazione dell'udienza e depositato in tale data le note di trattazione, chiedendo di essere rimessa in termini;
ritenuto altresì che, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, andasse fissata altra udienza per la precisazione delle conclusioni – rinviava la causa all'udienza 5.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto depositato il 5.9.2022, la causa veniva differita al 4.12.2023 e, con decreto depositato il 29.8.2023, all'udienza del 6.5.2024 sostituita con la trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c.
Con atto depositato il 23.4.2024 i difensori di parte appellata si riportavano all'atto di costituzione ed a tutti i verbali di causa, precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse spedita per la decisione.
Con decreto depositato il 2.5.2024 e ritualmente comunicato, l'udienza veniva riassegnata al 5.12.2024 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note depositate il 19.11.2024, i difensori di parte appellata si riportavano all'atto di costituzione ed a tutti i verbali di causa, precisavano le conclusioni e chiedevano l'assunzione della causa in decisione.
Con ordinanza depositata il 17.3.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
5.12.2024 sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevato che anche a tale udienza solo parte appellata depositava note di trattazione, con le quali precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse assunta in decisone, mentre l'appellante, dopo la proposizione dell'appello, non ha mai depositato note di trattazione pag. 3/5 e che tale contegno è equiparato alla mancata comparizione all'udienza, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Preso atto di quanto sopra e della reiterata mancata comparizione dell'appellante, visto l'art. 348 c.p.c., l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
§
La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante. Si precisa che L'art. 89 legge n. 353 del 1990, abrogando l'art. 357 c.p.c., ha disposto che ogni declaratoria di improcedibilità dell'appello ha natura di sentenza e dunque deve contenere la pronuncia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 02/11/2016, n. 22151).
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, tenuto conto del ridotto grado di complessità della causa e dell'impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello.
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 2.906 (fase di studio € 567; fase introduttiva del giudizio € 461; fase di trattazione € 922; fase decisionale € 956) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore dell'appellata.
L'esito dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rammentandosi che l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale (Cass. civ., Sez. VI - 22/02/2021, n. 4731).
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come epigrafe da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Parte_1
Sezione civile, n. 1194/2018, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.906, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in favore dell'erario ed a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 5/5